CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto n. 201).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto del Governo n. 201), adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117);

   rammentato che la citata decisione quadro è stata adottata al fine di superare la complessa e lunga procedura di estradizione, inadeguata in uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione;

   considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo si propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della citata decisione-quadro, con riferimento alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;

   ricordato che la Commissione europea, nella relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio lo scorso luglio (Relazione 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), nel rilevare che in alcuni Stati membri «il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente», ha sottolineato che adotterà «ogni misura idonea a garantire la conformità alla direttiva quadro in tutta l'Unione europea, incluso, laddove necessario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

   valutato che attraverso l'adozione del decreto legislativo in esame potrà essere perfezionato uno strumento importante ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE e che, al contempo, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, evocate nelle citata Relazione della Commissione europea, la cui attivazione sarebbe ora resa possibile dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex Terzo pilastro dell'Unione europea (Giustizia e Affari Interni);

   valutato altresì che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO» (Atto n. 204).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO», adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019);

   ricordato che il citato regolamento (UE) 2017/1939 prevede l'istituzione dell'ufficio del procuratore europeo («EPPO»), con sede in Lussemburgo, competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali: i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva (UE) 2017/1971 (cosiddetta direttiva PIF); i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate;

   richiamati gli specifici criteri di delega, di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, riguardanti gli obblighi di adeguamento relativi all'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, con specifico riguardo alle nuove figure istituzionali e alle relative competenze, ai rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché agli aspetti procedimentali della cooperazione;

   visti in particolare: gli articoli 2 e 5, che individuano nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente a designare i tre candidati all'incarico di procuratore europeo, ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, e a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato; l'articolo 4, che individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi e prevede il concerto con il Consiglio superiore della magistratura per la formulazione della proposta di accordo;

   preso atto che il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere l), m), n) ed o) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento;

   valutato che nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 e con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, né, più in generale, con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.