CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAL GRUPPO DELLA LEGA

  La Commissione Difesa della Camera,

   esaminati i profili di propria competenza dell'Atto Camera 2727, Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   rilevate le finalità del provvedimento, che mira a modificare significativamente le misure di contrasto ai flussi migratori irregolari che raggiungono l'Italia, rendendo sostanzialmente più facile l'approdo al nostro paese dei natanti che imbarcano i migranti sulle coste nord-africane e dell'Asia Minore per condurli verso le coste del nostro Paese;

   manifestando preoccupazione per l'effetto di incentivazione che l'ammorbidimento della disciplina preesistente potrà comportare su un fenomeno che risulta già nuovamente in aumento ed è comunque difficile da governare anche sotto il profilo del mantenimento della sicurezza interna e dell'ordine pubblico, cui le Forze armate concorrono con l'Operazione «Strade Sicure» ed attraverso l'attività di istituto dell'Arma dei Carabinieri;

   prendendo altresì atto delle indicazioni giunte dalle audizioni di cui la Commissione ha deliberato lo svolgimento;

   evidenziando, in particolare, la sussistenza di criticità e problemi rimasti irrisolti, come il difetto di tutela penale nei confronti del naviglio appartenente ai corpi armati dello Stato vittima di atti di violenza e resistenza, già emerso in relazione alla vicenda che ha coinvolto la Sea Watch 3 ed un'imbarcazione della Guardia di Finanza, cui in giudizio non è stato riconosciuto lo status di nave da guerra;

   sottolineando inoltre come le misure contenute nel provvedimento in esame complichino, invece di agevolarlo, il compito di contribuire alla sicurezza delle acque territoriali del nostro Paese, gravante in capo alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato;

   rilevando altresì come neanche in occasione dell'emanazione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 si sia provveduto ad affrontare il problema tecnico di definire esattamente il concetto giuridico di «traffico inoffensivo», presupposto di qualsiasi politica di prevenzione e repressione di tutto ciò che non ne fa parte, in quanto illecito o pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, come accade nel caso in cui tra i migranti irregolari s'infiltrino dei terroristi;

   evidenziando infine la mancata previsione di misure atte a potenziare le attività di sorveglianza marittima nel mare territoriale del nostro Paese, nelle sue adiacenze Pag. 151 e nelle stesse zone di Search and Rescue affidate all'Italia;

   ritenendo che dalla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 possano derivare rischi aggiuntivi dal punto di vista della sicurezza nazionale del nostro Paese,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del DL 130/2020, recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;

   considerato che il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019, in quanto a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata – come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto-legge in esame – la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative;

   considerato che il provvedimento reca, tra le altre, disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e il soccorso in mare, interessi alla cui tutela sono preposte diverse strutture dello Stato e, in via prioritaria, il Corpo delle capitanerie di Porto, quale corpo specializzato della Marina militare, dipendente funzionalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per i compiti attribuiti a tale dicastero in materia di navigazione e trasporto marittimo, vigilanza nei porti, demanio marittimo e sicurezza della navigazione;

   ribadito che l'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e, a tal fine, l'Italia partecipa, in ambito europeo e internazionale, a diverse operazioni nel Mediterraneo, che prevedono tra i diversi compiti anche il salvataggio dei migranti a rischio e il contrasto al traffico di migranti;

   osservato che l'articolo 1, comma 2, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o al divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982;

   rilevato, in particolare, che la nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel TU immigrazione (articolo 11 del D.lgs. n. 286 del 1998) dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis). Rispetto a tale previsione si dispone, nello specifico, che il provvedimento di limitazione o divieto del Ministro dell'interno, – adottato di concerto con i ministri della Difesa e Pag. 153delle infrastrutture e dei trasporti-, possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime; è al contempo disposta l'esclusione dei richiamati poteri interdittivi per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dello statuto dei rifugiati;

   considerato che il riferimento alle «operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente», contenuto nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, potrebbe apparire eccessivamente generico, generando dubbi interpretativi in merito al suo concreto ambito di applicazione. Poiché la norma in questione costituisce deroga ad un principio generale, parrebbe opportuno precisare in modo più chiaro i presupposti in presenza dei quali è derogata la misura di interdizione in capo al Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, circa eventuali limitazioni al transito o alla sosta di navi mercantili nel mare territoriale. Al riguardo, appare ragionevole stabilire che tali limitazioni operino esclusivamente in presenza di operazioni di soccorso segnalate alle competenti strutture del Comando generale della Guardia costiera italiana, quale centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo;

   rilevato, altresì, che dagli elementi acquisiti nel corso delle audizioni è emerso che lo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso potrebbe utilmente collaborare nell'individuazione del luogo sicuro di approdo, qualora il porto più vicino, individuato ai sensi della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio di Amburgo del 27 aprile 1979, non possieda le necessarie garanzie di sicurezza sanitaria per il personale soccorso e l'equipaggio. Inoltre, dalle medesime audizioni è emerso che lo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso è tenuta a certificare la conformità del naviglio alle Convenzioni internazionali e alla legislazione vigente in materia di sicurezza della navigazione e ambientale;

   preso atto che la crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha reso particolarmente complessa la gestione dei migranti da parte del personale della Marina militare, delle Capitanerie di porto e della Guardia di finanza, appare ormai non procrastinabile un accordo a livello europeo per una più equa ripartizione, tra i diversi paesi, delle persone soccorse in mare che necessitano di protezione ai sensi del decreto in esame;

   osservato, infine, che con riferimento alla disciplina sanzionatoria si prevede che nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto dal comma 2 dell'articolo 1 la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'articolo 83 del codice della navigazione); sono contestualmente abrogate (art.1, comma 1, lettera c)) le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 di euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave e l'eventuale distruzione dell'imbarcazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

  All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera» aggiungere le seguenti «, segnalate al Comando Generale della Guardia costiera italiana in qualità di Italian Maritime Rescue Coordination Centre».

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020» (C. 2757 Governo);

   rilevato che:

   l'articolo 4 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevedendo, tra i criteri e i principi direttivi enunciati per l'attuazione della delega, anche la definizione di un regime autorizzatorio che non pregiudichi la facoltà delle amministrazioni competenti di usare lo spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa l'integrazione delle limitazioni fatte salve dalla direttiva 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze di sicurezza dello Stato secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

   l'articolo 18 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sul quadro di certificazione della cybersicurezza, contenute nel regolamento (UE) 2019/881, che ha istituto l'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza);

   la definizione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale compete al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui fa parte anche il ministro della Difesa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminata, per la parte di propria competenza, la «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019» (Doc. LXXXVII, n. 3);

   considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Difesa, rilevano in particolare i primi due paragrafi del capitolo 10 della parte seconda della Relazione, dedicati, rispettivamente, alla «Politica estera e di sicurezza comune» e alla «Politica di sicurezza e difesa comune»;

   sottolineato come la Relazione, con riguardo alla Politica estera e di sicurezza comune, precisi che il Governo ha lavorato affinché l'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità, assumesse una dimensione centrale, confermando l'accento sull'elaborazione di politiche migratorie efficaci, nonché sullo sviluppo della capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa;

   evidenziato, con riguardo alla Politica di sicurezza e difesa comune, che nel 2019 è stata avviata la fase di attuazione e consolidamento della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), con l'obiettivo di assicurare efficienza decisionale e rigorosi meccanismi di verifica degli impegni assunti dagli Stati partecipanti e che, in particolare, nell'ultimo periodo dell'anno, è stato formalmente avviato il processo di revisione strategica della PESCO, che mira a rivedere le procedure di gestione della Cooperazione strutturata permanente per renderla sempre più rilevante ed efficace,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di adoperarsi in sede europea perché sia rivista la decisione assunta dal Consiglio UE il 27 marzo 2015, con la quale è stato istituito il cosiddetto «meccanismo Athena» nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune. La revisione auspicata è nel senso che il Consiglio opti per un ampliamento delle cosiddette spese comuni, disponendo un finanziamento diretto e totale delle stesse e ridefinendo la quota annuale versata dagli Stati membri non solo in relazione al PIL nazionale degli Stati ma tenendo anche in considerazione il numero dei dispositivi (uomini e mezzi) messi a disposizione dal singolo Stato membro nelle operazioni.

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ALLEGATO 5

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato il testo del disegno di legge A.C. 2779 nelle sedute del 17 e 18 novembre 2020;

   premesso che:

    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;

   rilevato che:

    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;

    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;

    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;

    il punto 1 della lettera b) proroga, sostituendo il numero 16-ter, le disposizioni dei commi 6 e 7, dell'articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), che consentono di dispensare temporaneamente il personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, nonché di collocare d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, in caso di assenza per malattia o quarantena;

    il punto 8 della lettera b) inserisce, nell'allegato, al numero 34-bis, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto»), garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntive alle 7.050 unità del contingente ordinario impiegato nel dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure» e permettendo la corresponsione, anche a tale personale, delle 40 ore di straordinario a pagamento;

    considerata, comunque, come emerso dagli esiti delle numerose audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva su «Strade Sicure», che il monte ore possa convergere fino ad un massimo di 70 ore con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia, apprestando, a tal fine, le necessarie risorse finanziarie,

  esprime

Pag. 157

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure».