SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.
La seduta comincia alle 14.
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2779 Governo, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020, approvato dal Senato.
Ricorda che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 18 novembre.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Cubeddu, a svolgere la sua relazione.
Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, intervenendo da remoto, rileva che il provvedimento, che consta di dodici articoli, reca, all'articolo 1, la proroga di alcune misure introdotte da precedenti decreti-legge per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e quella derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, segnala, in particolare, al comma 3, la proroga al 31 dicembre 2020 delle seguenti misure: la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali Pag. 80generalmente richiesti dalla normativa vigente (la proroga, in questo caso, è fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino alla fine dello stato di emergenza); il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile riconosciuto prioritariamente in favore di soggetti rientranti in condizioni di disabilità o di rischio per la salute; la possibilità di permanenza in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari; le misure relative alla profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, come risulta dalla documentazione degli uffici, sono applicabili anche al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio; le misure straordinarie per l'assunzione dei medici specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; la disciplina transitoria in materia di conferimento, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari.
L'articolo 1-bis introduce proroghe di termini in materia di riscossione, recando un contenuto analogo a quello del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si dispone la contestuale abrogazione. Segnala, al comma 2, la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Osserva, inoltre, che i commi da 4 a 6 dispongono la sospensione, dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020.
L'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per effettuare assunzioni, da parte di talune pubbliche amministrazioni. Più in particolare, la proroga riguarda: assunzioni a tempo indeterminato, per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, in relazione a una quota delle cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2018; assunzioni a tempo indeterminato, per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da parte delle università statali.
Dopo avere segnalato che l'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina relativa al sistema di allerta COVID-19 e all'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta «app Immuni»), nonché la possibilità per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati di utilizzare propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro proprio allo scopo di utilizzare l'applicazione Immuni, rileva che l'articolo 3, al comma 1, proroga al 31 ottobre 2020 i termini riguardanti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti stessi. I commi 1-bis e 1-ter introducono disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e di concordati preventivi. Segnala, in particolare, al comma 1-bis, lettere a) e b), la possibilità di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche qualora, da un lato, la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime, ma, dall'altro, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente Pag. 81 rispetto all'alternativa liquidatoria.
L'articolo 3-bis dispone la proroga dei termini di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione.
Segnala che l'articolo 4, in attuazione della direttiva (UE) 2020/739, inserisce il SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, di cui all'allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008. La norma, in particolare, è volta a regolare il lavoro del laboratorio diagnostico riguardante il SARS-CoV-2.
L'articolo 4-bis introduce disposizioni in materia di comunicazioni.
L'articolo 5 dispone fino al 15 ottobre 2020, l'ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, i cui effetti sarebbero cessati il 7 ottobre. L'articolo 5-bis introduce disposizioni in materia di assemblee condominiali.
Gli articoli 6 e 7, infine, recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge.
Rileva, in ultimo, che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone, al comma 2, l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, facendone salvi gli effetti.
Analogamente, il comma 3 del medesimo articolo 1 dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 148 del 2020, in materia di differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020, e la contestuale salvezza degli effetti già prodotti.
Debora SERRACCHIANI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.
La seduta termina alle 14.10.