CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2020
473.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 novembre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi meteorologici nelle regioni settentrionali, di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e di rappresentanti dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

  Le audizioni si sono svolte dalle 11.30 alle 12.50.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, Angela Bottari, già assessora alla riqualificazione urbana del comune di Messina, arch. Giuseppe Fera, docente di pianificazione urbanistica presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e arch. Carlo Gasparrini, docente di urbanistica, presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli.

  Le audizioni si sono svolte dalle 12.50 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 novembre 2020.Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

  La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Rossella MURONI, presidente, comunica che la deputata Marzia Ferraioli entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.
C. 1440 Ilaria Fontana.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

  Giovanni VIANELLO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge in esame, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.
  Nel rinviare per approfondimenti al dossier predisposto dal Servizio studi, ricorda preliminarmente che nel Codice dell'ambiente l'inquinamento odorigeno viene genericamente ricondotto all'inquinamento atmosferico e non sono individuabili, nello stesso Codice, limiti specifici per le emissioni odorigene, se non quelli assegnati ad alcune sostanze per le emissioni convogliate e alla loro conseguente regolamentazione. La valutazione dell'impatto olfattivo è presa in considerazione nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per le attività industriali (autorizzazioni ambientali integrate-AIA), ove vengano prodotte emissioni odorigene.
  Del pari, insufficienti a regolamentare la materia appaiono le ormai risalenti disposizioni in materia di emissione di sostanze odorigene contenute nell'articolo 844 del codice civile e nell'articolo 674 del codice penale, le quali non indicano limiti massimi per tali emissioni.
  Al fine di colmare l'assenza di una normativa nazionale organica specifica in materia, con il decreto legislativo n. 183 del 2017 (recante attuazione della direttiva europea n. 2015/2193 che si propone di dare indicazioni in merito alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché di riordinare il quadro normativo concernente gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera) è stata introdotta una nuova disposizione all'interno del Codice dell'ambiente che demanda alle regioni la relativa disciplina.
  Il nuovo articolo 272-bis del Codice (introdotto con il citato decreto legislativo n. 183/2017) consente alla normativa regionale (o alle autorizzazioni) di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti assoggettati alla disciplina relativa alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera contenuta nel titolo I della parte V del Codice.
  Tali misure possono configurarsi, tra l'altro, in valori limite di emissione (espressi in concentrazione) per le sostanze odorigene, Pag. 65 nonché in prescrizioni impiantistiche e di specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche.
  Lo stesso articolo 272-bis, al comma 2, prevede altresì che il Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010) promuove un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dall'articolo in questione.
  Passando ad illustrare il contenuto della proposta di legge in esame, l'articolo 1 modifica e integra le definizioni contenute nell'articolo 5 del Codice dell'ambiente al fine di: estendere le definizioni di «inquinamento» ed «emissione» – che attualmente fanno riferimento all'introduzione, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici – in modo da ricomprendere nelle stesse anche l'emissione di odori (lettere a) e b)); introdurre le definizioni di odore, sostanza odorigena e molestia olfattiva (nuove lettere v-novies), v-decies) e v-undecies) dell'articolo 5).
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 definisce l'odore come «attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l'olfatto», mentre la successiva lettera d) stabilisce che per «sostanza odorigena» si intende una «sostanza volatile, o miscuglio di sostanze volatili, in grado di emettere odore di intensità misurabile in unità olfattometriche al metro cubo (u.o./m3)».
  La molestia olfattiva viene invece definita come «rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l'uso legittimo dell'ambiente avendo un impatto olfattivo negativo sulle persone determinato da una concentrazione al recettore superiore a 1 u.o./m3 nelle aree urbanizzate o a 3 u.o./m3 negli altri luoghi, con durate prevalentemente maggiori di un'ora e che si verifica in totale per un tempo superiore al 2 per cento delle ore in un anno».
  L'articolo 2 della proposta di legge integra il disposto dell'articolo 29-ter del Codice, che disciplina il contenuto informativo della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di prevedere che in tale domanda, se l'attività comporta l'utilizzo o lo scarico di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo ambientale deve contenere anche una sezione dedicata alle emissioni odorigene, dettagliata e adeguata alla complessità del sito.
  Quanto ai limiti di emissione e alle metodologie di analisi, l'articolo 3 prevede, al comma 1, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato all'introduzione, negli allegati alla parte quinta del Codice dell'ambiente, di limiti di emissione per le sostanze odorigene, nonché limiti di emissione anche per eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l'olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI EN 13725:2004. La norma in esame sembra dunque prevedere un meccanismo di integrazione con decreto ministeriale degli allegati alla parte quinta del Codice ambientale analogo, ma non identico (in quanto non contempla il concerto con altri ministri), a quello previsto in via generale dall'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3 dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, cui spetta il compito di elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
  Il comma 2 dell'articolo 3 precisa poi che, con il citato decreto ministeriale, sono altresì definiti le metodologie per l'analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, e i criteri di validità per questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente.
  L'articolo 4 inserisce la valutazione dell'impatto odorigeno nel contenuto minimo degli studi di impatto ambientale disciplinato dall'allegato VII alla parte seconda del Codice dell'ambiente.
  L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate a garantire la gestione degli odori negli Pag. 66impianti di trattamento dei rifiuti, in particolare integrando il testo dell'art. 208 del Codice dell'ambiente (che disciplina l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) al fine di stabilire che le autorizzazioni concernenti impianti aventi emissioni areali o puntuali di sostanze odorigene, stoccaggi o trattamenti che possono generare emissioni odorigene, quali impianti di trattamento meccanico-biologico e di trattamento della frazione organica proveniente da rifiuti, devono individuare anche le modalità per la gestione degli odori e per la loro eliminazione.
  L'articolo 6 modifica l'art. 272-bis del Codice dell'ambiente al fine di coordinarlo con le nuove disposizioni previste dalla proposta di legge in esame, stabilendo che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale prevede misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti in questione, nonché i relativi piani di monitoraggio e la pubblicazione con cadenza regolare delle informazioni ambientali relative ai controlli effettuati e agli impatti misurati al recettore. Ulteriori modifiche sono volte a tradurre in obblighi l'elaborazione di indirizzi da parte del Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010 e la previsione di valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti in questione.
  L'articolo 7 integra il disposto dell'Allegato X alla parte seconda del Codice, che contiene l'elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione in aria e acqua, al fine di includervi le sostanze odorigene.
  L'articolo 8 modifica l'art. 29-quattuordecies del Codice dell'ambiente che disciplina le sanzioni previste nell'ambito della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, viene riscritto il comma 13 di tale articolo al fine di precisare che tutti i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal Codice, dopo essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, devono essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente.
  Un'ulteriore modifica è volta, infine, a prevedere che la destinazione dei proventi riassegnati al Ministero dell'ambiente sia destinata non solo a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie e le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione (come previsto dal testo vigente), ma anche a coprire gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dall'ISPRA e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), con particolare attenzione all'attuazione dei piani e delle misurazioni sulla qualità dell'aria ambiente previste dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo da remoto, rinvia le considerazioni di merito ad un successivo confronto. Desidera invece soffermarsi su una considerazione di metodo che riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione. Osserva, infatti, che la Commissione avvia oggi l'ennesimo percorso relativo all'esame di una nuova proposta di legge, essendo pendente l'esame di numerose altre proposte e si riferisce, in particolare, a quella a firma propria e del collega Butti in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. Quest'ultima è stata infatti incardinata da più di un anno e mai più iscritta all'ordine del giorno della Commissione, anche dopo reiterate richieste in sede di ufficio di presidenza.

  Rossella MURONI, presidente, fa presente al collega Foti che riferirà alla presidenza quanto da lui esposto e ricorda che domani è prevista una riunione dell'Ufficio di presidenza, nella quale possono essere riproposte le questioni già espresse.

  Tommaso FOTI (FDI) assicura la presidenza che ci sono stati numerosi solleciti in Pag. 67precedenti uffici di presidenza che non hanno dato alcun esito positivo al riguardo.

  Rossella MURONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 novembre 2020.Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. – Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.

  La seduta comincia alle 15.20.

D.L. n. 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rossella MURONI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la Commissione dovrà esprimersi sul provvedimento entro la giornata di domani.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, per i profili di competenza, del decreto-legge n. 125 del 2020.
  Il provvedimento interviene sull'impianto normativo costruito a partire dall'inizio della pandemia, rinnovandolo e integrandolo al fine di continuare a disciplinare la fase di emergenza con specificità connesse all'andamento epidemiologico.
  La competenza della Commissione, oltre che in alcune disposizioni specifiche che verranno sotto richiamate, deriva dal contesto da cui il provvedimento origina, ovvero dalla riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile nonché interventi conseguenti a eventi calamitosi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. La citata delibera ha disposto che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  Il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, proroga lo stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
  Per quanto concerne le specifiche disposizioni di competenza della Commissione, l'articolo 1, ai commi 4-duodevicies e 4-undevicies, introdotti al Senato, proroga lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in alcune regioni nel 2018.
  In particolare, il comma 4-duodevicies prevede, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza – dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 – relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto) e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
  Tale proroga viene disposta in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del Codice di protezione civile, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
  Il comma 4-undevicies prevede la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle contabilità speciali dei commissari delegati delle regioni e province autonome colpite da determinati eventi calamitosi del 2017 e Pag. 682018, in cui sono confluite risorse per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per altri investimenti, tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, interviene sull'articolo 66, sesto comma delle disposizioni di attuazione del codice civile, relativo alla partecipazione alle assemblee condominiali, prevedendo che la partecipazione da remoto – già introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020 – sia possibile previo consenso della maggioranza dei condomini e non della totalità, come previsto dal citato decreto-legge n. 104.
  Infine, per completezza, l'articolo 1, comma 4-octies, introdotto al Senato, che dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.
  Nel preannunciare una valutazione favorevole del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo da remoto, osserva la costante violazione dei principi costituzionali, essendo il provvedimento in esame costituito da disposizioni che investono materie del tutto eterogenee. Mentre per alcuni aspetti si configurano certamente i requisiti di necessità e urgenza che giustificano l'intervento attraverso il decreto-legge, altrettanto non si può dire per numerose altre disposizioni, a suo giudizio appunto del tutto eterogenee, come dimostra l'esame da parte della Commissione di un provvedimento che dovrebbe contenere norme squisitamente di carattere sanitario.
  Seppur non di precipua competenza della Commissione, richiama l'attenzione sulla disposizione che permette alle regioni di adottare misure più restrittive di quelle introdotte dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 3 novembre. Osserva, al riguardo, che alcuni dei provvedimenti assunti in ambito regionale non sono rientranti nel perimetro delineato dalla normativa nazionale, essendo le regioni chiamate ad intervenire nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. A suo avviso, essendo tale decreto ormai vigente, non residua più alcuno spazio di vacatio legis nel quale le regioni sono giustificate ad intervenire medio tempore, Invita pertanto il relatore a valutare se evidenziare tale elemento di criticità nella proposta di parere.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, prende atto delle osservazioni del collega Foti, che si riserva di approfondire.

  Rossella MURONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. n. 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
Parere alla XII Commissione
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
  Il provvedimento si propone di integrare e proseguire (con durata limitata a 24 mesi, fino all'11 novembre 2022) il regime di gestione commissariale del servizio sanitario della regione Calabria, già previsto con il precedente decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019, non essendo stati pienamente attuati tutti gli interventi da quest'ultimo previsti. Le misure in esso contenute, infatti, con durata pari a 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge – Pag. 69avvenuta il 3 maggio 2019 –, non hanno permesso di superare i presupposti di straordinarietà ed urgenza correlati alla loro adozione in relazione alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale e all'efficientamento della spesa sanitaria.
  Per quanto concerne la competenza della Commissione, viene in rilievo l'articolo 3, che reca disposizioni in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19; edilizia sanitaria.
  Il comma 1, in primo luogo, affida, in via esclusiva, al Commissario ad acta l'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i quali il Commissario deve avvalersi degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o da centrali di committenza di regioni limitrofe. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria.
  Il Commissario ad acta può altresì delegare l'espletamento delle procedure in questione, da svolgere alle medesime condizioni, ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale cui sono affidate anche le procedure di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fermo restando, tuttavia, il potere di avocazione e di sostituzione esercitabile da parte del Commissario ad acta in relazione ai singoli affidamenti. Secondo quanto esplicitato dalla relazione illustrativa, «tali norme mirano a realizzare risparmi di spesa mediante il ricorso alle centrali di acquisto esistenti
  Il comma 2 prevede che il Commissario ad acta predisponga, nel termine di trenta giorni dalla sua nomina: a) il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, già previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2019. La relazione evidenzia che si tratta di due documenti la cui predisposizione è già prevista a legislazione vigente, per i quali sono stati registrati ritardi di realizzazione. Per quanto riguarda il piano di edilizia sanitaria esso è stato già predisposto, ma non approvato in via definitiva, dalla precedente struttura commissariale di cui al citato decreto-legge n. 35.
  Il comma 3 prevede che gli interventi in materia di edilizia sanitaria siano attuati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale provvede sulla base delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 – che consente il ricorso alla procedura negoziata, nei casi in cui per l'estrema urgenza connessa alla pandemia i termini delle procedure ordinarie non possano essere rispettati –, anche avvalendosi di Invitalia S.p.A.
  Il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti, al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto. Le proposte di modifica o integrazione devono essere adeguatamente motivate dalla parte proponente (il Commissario straordinario) e si intendono accolte qualora non pervenga un motivato diniego da parte dei soggetti sottoscrittori nel termine di venti giorni dalla ricezione della proposta.
  La relazione illustrativa del provvedimento esplicita che il Commissario straordinario subentra in fase di realizzazione, dopo che il Commissario ad acta ha provveduto agli adempimenti di cui al comma 2 e che tale intervento si rende necessario per accelerare il processo di esecuzione delle opere, atteso che tutte le risorse sono Pag. 70già stanziate e i progetti risultano finanziati.
  Si riserva in conclusione di formulare la proposta di parere in esito al dibattito.

  Tommaso FOTI (FDI) ribadisce le osservazioni già svolte per il decreto-legge relativo all'emergenza sanitaria. Osserva infatti che anche in questo caso si rinvengono disposizioni del tutto ultronee rispetto al contenuto proprio del provvedimento, come ad esempio quella relativa al rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, di cui si intende chiaramente la finalità, ossia il rinvio delle elezioni in Calabria.
  Ritiene inoltre la situazione determinatasi per la gestione della sanità calabrese a dir poco farsesca. Dopo la rinuncia di Zuccatelli, candidato designato a succedere al commissario Cotticelli, oggi si apprende che anche il nuovo designato, Gaudio, ha rinunciato all'incarico e pertanto la Commissione sta esaminando un decreto-legge sulla gestione della sanità in Calabria, in vigore dal momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che contiene disposizioni per le quali il destinatario e gli attuatori non esistono, essendo la Calabria a tutt'oggi priva di un commissario ad acta.

  Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, intervenendo da remoto, si riserva di esprimersi in una successiva seduta.

  Rossella MURONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
Parere alla XIV Commissione
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Rossella MURONI, presidente, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, esaminata congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea in base al parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, la Commissione dovrà invece esprimere un parere.
  La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, la Commissione può discutere emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, che, se approvati, saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno essere comunque ripresentati in Assemblea.
  Segnala peraltro che le proposte emendative al disegno di legge in esame possono comunque essere presentate direttamente presso la XIV Commissione, la quale le trasmetterà, prima di esaminarle, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

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  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
  Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione è, insieme alla legge europea – che è anch'essa all'esame della Camera in queste settimane – uno dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 34, la quale ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
  Passando all'esame del contenuto del disegno di legge – e nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici – con riferimento specifico alle disposizioni di interesse della VIII Commissione segnala in primo luogo l'articolo 5 che indica i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
  Preliminarmente, occorre evidenziare che la direttiva figura nel novero degli atti normativi di cui la Commissione ha annunciato la revisione entro il primo semestre del 2021, ai fini dell'adeguamento ai nuovi obiettivi climatici al 2030, che saranno definiti con il regolamento per una «legge europea sul clima», presentata nell'ambito Green Deal e volta a sancire l'obiettivo giuridicamente vincolante della neutralità climatica entro il 2050.
  L'articolo reca venticinque criteri di delega, modificati ed integrati in sede di esame in prima lettura al Senato.
  Un primo gruppo riguarda l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e la semplificazione delle procedure autorizzative (lettere da a) a d), lettera s) e lettera dd).
  Si delega in particolare il Governo a prevedere una disciplina nazionale per la individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i ministeri dell'ambiente e dei beni e le attività culturali. Ciò, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Il processo programmatorio deve essere effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina dettata a livello centrale, entro sei mesi e, in caso di inadempienza, si dispone l'applicazione della disciplina sui poteri sostitutivi dello Stato (lettera a).
  Per i profili di interesse della Commissione, si segnala che la norma in commento prevede che in tale individuazione siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo (lettera b).
  Con riferimento ai procedimenti autorizzatori, si delega il Governo a ridurre i termini per la conclusione dei medesimi procedimenti e per l'assegnazione di incentivi, razionalizzandoli con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica (lettera c), nonché ad individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione – di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti già esistenti (lettera d). Pag. 72
  Ancora, la norma di delega prevede che siano introdotte misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente. Al Senato, è stato invece soppresso l'inciso che faceva salvo quanto previsto circa le competenze regionali in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (lettera s).
  La delega prevede quindi di riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, (lettera dd).
  Limitandosi ai contenuti che involgono elementi di interesse della nostra Commissione, appare utile citare anche il criterio di cui alla lettera l), finalizzata a incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti dai sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungarne la vita utile in condizione di massimo rendimento e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita.
  Un secondo gruppo di principi e criteri direttivi riguarda l'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili [lettera m) e lettere da o) a r)].
  La lettera m) prevede che siano introdotte misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry) e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e, in particolare, dei principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà. Le misure per l'utilizzo energetico delle biomasse legnose devono, inoltre, essere coerenti con le esigenze ambientali, considerando anche le opportunità derivanti anche dalle biomasse residuali industriali.
  In questo ambito si delega altresì il Governo a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico (lettera o).
  Ancora, tra i criteri di delega figura l'esigenza di aggiornare e potenziare i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi della normativa relativa (D.M. 25 febbraio 2016). L'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno deve prevedere incentivi alla sostituzione di impianti obsoleti con quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (lettera p).
  Si prevede, inoltre, che la disciplina delegata promuova l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché dell'ecosistema marino e costiero, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso (lettera q).
  Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi riguarda l'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di sostegno ai combustibili alternativi nei trasporti [(lettera n) e lettere da t) a v) e bb) e ee)].
  In questo ambito, le norme attuative della delega dovranno favorire lo sviluppo dei biocarburanti potenziare meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, anche nel settore dell'aviazione, semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della Direttiva – relativo alle materie prime Pag. 73idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati – prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
  Connessi alla tematica della promozione della mobilità sostenibile sono i principi e criteri direttivi funzionali a favorire la ricarica di veicoli elettrici, recati alle lettere z) e aa).
  Infine, in sede di esame in prima lettura al Senato, è stato inserito un ulteriore principio direttivo, ai sensi del quale il Governo, nell'esercizio della delega, deve promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, al fine di soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili (lettera cc).
  Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 30 giugno 2021. La direttiva entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2021.
  Rientra nell'ambito delle competenze della Commissione anche l'articolo 22 introdotto dal Senato, che reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
  La lettera a) del comma 1 delega il Governo a garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso indicati nella parte A dell'allegato alla direttiva (tazze per bevande e contenitori per alimenti), promuovendo la transizione verso un'economia circolare attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. La norma in commento richiama il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 160 del 2019 (comma 653), che riconosce un credito di imposta alle imprese del settore della plastica monouso per l'adeguamento tecnologico.
  La lettera b) del comma 1 prevede che sia incoraggiato, per quanto riguarda i materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili¸ in alternativa a quelli monouso, conformemente all'articolo 11, secondo comma, della direttiva 2019/904. A tal fine potranno anche essere messi a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, prodotti riutilizzabili con caratteristiche tecniche che garantiscano effettivi e molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
  La lettera c) del comma 1 dispone che, ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva – inerente i divieti di immissione in mercato – si preveda la «graduale restrizione all'immissione sul mercato» dei medesimi prodotti.
  Si richiama, in ogni caso il rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva, (cioè entro il 2026) consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile. La citata parte B dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso la cui immissione sul mercato è vietata in base all'articolo 5. Si tratta di: bastoncini cotonati (ad eccezione di quelli considerati come «dispositivi medici»); posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; agitatori per bevande; aste da attaccare a sostegno dei palloncini; contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso.
  La lettera d) del comma 1, prevede che siano adottate misure volte ad informare i consumatori e ad incentivarli a tenere comportamenti responsabili al fine di ridurre la dispersione di rifiuti provenienti dai prodotti contemplati dalla direttiva e la dispersione di rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini.
  La lettera e) del comma 1 prevede che la normativa attuativa della delega includa i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della Pag. 74direttiva stessa. La finalità della disposizione appare quindi quella di estendere a tale tipologia di prodotti monouso l'impegno dello Stato a una riduzione ambiziosa e duratura del loro consumo. Il richiamato articolo 12 dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.
  La lettera f) del comma 1 consente, in linea con l'articolo 14 della direttiva, l'introduzione di una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per i casi di violazione dei divieti e delle disposizioni previste dalla direttiva. I proventi delle sanzioni dovranno essere devoluti agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono agli accertamenti delle violazioni e destinati al potenziamento delle attività di controllo e all'accertamento delle violazioni.
  La lettera g) del comma 1 prevede che la normativa attuativa della direttiva abroghi l'articolo 226-quater del codice ambientale, che attualmente disciplina le misure volte a prevenire la produzione di rifiuti da prodotti in plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili. Le misure previste da tale disposizione sono adottate dai produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023.
  Il comma 2, relativo alla copertura finanziaria, prevede che per le eventuali spese derivanti dal presente articolo si provvede secondo l'articolo 1, comma 3 della legge in esame, quindi sostanzialmente affidando la copertura degli oneri ai decreti legislativi attuativi e, ove ne sussistano le condizioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea. Si specifica altresì, ricalcando il citato articolo 1, comma 3, che qualora anche tale fondo fosse incapiente il decreto legislativo attuativo potrà essere emanato solo dopo lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.
  Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.
  Il disegno di legge in esame reca quindi l'elenco delle direttive per le quali è conferita al Governo la delega per il loro recepimento, senza che siano dettate per tali deleghe specifici principi e criteri direttivi. Tra esse, oltre alle due direttive già citate nella presente relazione, ve ne sono quattro che afferiscono alle competenze della Commissione.
  Al riguardo, al punto 7 dell'Allegato A figura la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.
  In estrema sintesi, la direttiva persegue la finalità di disporre di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi ed adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione nonché alla futura evoluzione tecnologica. Si intende così mettere i fornitori del servizio europeo di telepedaggio (SET) in condizione di accedere al mercato in maniera più semplice, rimuovendo barriere amministrative onerose, procedure autorizzative o specificazioni locali non standard. Una specifica sezione della direttiva (Capo VIII, articoli da 23 a 27) è dedicato allo scambio di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali.
  Il termine per il recepimento è stabilito al 19 ottobre 2021.
  Al punto 17 dell'Allegato A figura la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Pag. 75
  Si tratta peraltro di una tematica già in parte affrontata dalla Commissione in sede di esame della cosiddetta «legge Salvamare», approvata dalla Camera e adesso all'esame del Senato.
  La direttiva ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti di raccolta dei rifiuti. A tal fine si impone agli Stati membri di rendere idonei a tal fine gli impianti portuali, di semplificare le formalità e le modalità operative, di stabilire tariffe non disincentivanti all'uso dei medesimi impianti e di regolarne correttamente il funzionamento.
  Il termine per il recepimento è fissato al 28 giugno 2021.
  Al punto 29 dell'Allegato A figura la Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
  La direttiva promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore. Si prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le amministrazioni e gli enti aggiudicatori tengano conto dell'impatto energetico e ambientale negli appalti pubblici relativamente ad alcuni veicoli adibiti a trasporto su strada (trasporto pubblico, raccolta dei rifiuti, trasporti postali). La direttiva si applica ai contratti per i quali l'avviso di gara sia stato pubblicato dopo il 2 agosto 2021.
  Un'ulteriore novità riguarda la nuova definizione di «veicoli puliti» applicabile ai veicoli leggeri e a quelli pesanti, nonché l'introduzione di obiettivi minimi per gli appalti pubblici di veicoli puliti leggeri e pesanti da conseguire in due periodi di riferimento che terminano al 2025 e al 2030.
  Per i diversi Stati membri vengono fissati obiettivi diversificati. Per quanto riguarda l'Italia, le percentuali di veicoli puliti (leggeri e pesanti) rispetto al numero totale di veicoli contemplati dai contratti sono: veicoli leggeri puliti, 38,5 per cento al 2025 e al 2030; veicoli pesanti puliti, 10 per cento (autocarri) e 45 per cento (autobus) al 2025; 15 per cento (autocarri) e 65 per cento (autobus) al 2030. Agli Stati membri è lasciata la facoltà di applicare obiettivi nazionali o requisiti più rigorosi.
  Il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2021.
  Al punto 29 dell'Allegato A figura la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
  La direttiva intende migliorare la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali per ridurre il numero e la gravità degli incidenti.
  Una prima novità della direttiva è l'ampliamento dell'ambito di applicazione anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN, nonché a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane completato mediante fondi dell'UE.
  Altra innovazione è rappresentata dalla modifica dell'attività di «ispezione di sicurezza stradale», al fine di chiarire la natura mirata di questa procedura.
  Inoltre, la direttiva sostituisce il metodo della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti con la nuova procedura di «valutazione della sicurezza stradale a livello di rete» e introduce un criterio di consequenzialità logica tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa.
  Sono quindi introdotte nuove discipline in materia di traffico e sicurezza della circolazione, ivi compresa la previsione di un'attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 dicembre 2021.
  Passando, infine, all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, merita osservare preliminarmente che essa è stata trasmessa al Parlamento il 18 maggio 2020, Pag. 76quindi con un ritardo significativo rispetto al termine di presentazione previsto e risente della rapida evoluzione del contesto derivante dalla diffusione della pandemia in corso.
  Il documento è articolato in quattro parti e in cinque allegati, di cui la parte più consistente (la seconda) è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni.
  Relativamente alle politiche ambientali, nel documento si sottolinea, tra l'altro, che esse sono attualmente interessate dalle iniziative nell'ambito del Green deal, presentato nel mese di dicembre 2019, e dalla revisione in corso degli obiettivi climatici nella prospettiva di rendere l'Unione europea un continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.
  Il Consiglio europeo di dicembre dovrebbe definire un obiettivo aggiornato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 nell'ambito della proposta di regolamento per una legge europea per il clima.
  La parte terza, che riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). Le performance migliori si riscontrano per l'OT7 «Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete» con una quota di spesa certificata del 36,6 per cento sulle risorse programmate, mentre per gli altri obiettivi le percentuali di spesa certificata sono inferiori al 30 per cento.
  La relazione, inoltre, fornisce elementi di informazione sul conseguimento dei target per i programmi operativi regionali e nazionali. Al 31 dicembre 2019, è stato raggiunto un livello di spesa pari al 28,5 per cento del totale delle risorse programmate (pari a 53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo di programmazione 2014-2020. Sui target di spesa per il 2020 inciderà la riprogrammazione delle risorse consentita dalle nuove regole per l'utilizzo dei fondi europei, che permettono agli Stati membri di richiedere un cofinanziamento dell'UE pari al 100 per cento per i programmi della politica di coesione e autorizzando la massima flessibilità per reindirizzare le risorse verso le zone più colpite dalla crisi pandemica.
  Infine, la relazione riporta i dati riguardanti le procedure di infrazione.
  Al 31 dicembre 2019 ne risultavano aperte a carico dell'Italia 77 (di cui 66 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive); nel corso del 2019 ne sono state chiuse 20 e aperte 27. Pertanto, rispetto al 31 dicembre 2018 le procedure a carico dell'Italia sono aumentate di 7 unità (6 per violazione del diritto UE e una per mancato recepimento), confermando il trend in crescita dal 2017 in avanti.

  Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, intervenendo da remoto, si riserva di esprimersi in una successiva seduta.

  Rossella MURONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.