SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.
La seduta comincia alle 10.35.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, trattandosi di seduta in cui non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Mario PERANTONI, presidente, nel dare la parola alla relatrice, onorevole Businarolo, per la relazione illustrativa del provvedimento, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.
Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa, C. 2413, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018». Ricorda altresì che il disegno di legge in esame s'inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. L'Accordo sui servizi aerei con il Ruanda è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Il testo dell'Accordo è composto da un breve preambolo, 26 articoli 2 due allegati. L'articolo 1 definisce e illustra la terminologia e i concetti utilizzati nell'Accordo. L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo sono soggette alle norme contenute nella Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, nella misura in cui sono applicabili al trasporto aereo internazionale. L'articolo 3 riguarda la concessione diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. L'articolo 4 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente. L'articolo 5 disciplina i casi di ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio, mentre l'articolo 6 contiene disposizioni generali di rinvio alle leggi e a regolamenti delle Parti contraenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio per gli aeromobili impiegati nella navigazione aerea interna. Stabilisce, inoltre, le modalità semplificate di controllo dei passeggeri in transito diretto, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, ingresso illegale o circostanze particolari. (paragrafo 3). L'articolo 7 disciplina il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente nell'ambito di parametri pari o superiori a quelli minimi stabiliti a livello internazionale dalla Convenzione di Chicago. L'articolo 8 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione giustizia, Pag. 31segnala che l'articolo 9 investe il tema della protezione dell'aviazione, e conformemente agli obblighi internazionali assunti in materia di sicurezza dell'aviazione civile, che sono parte integrante dell'Accordo, richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia, ovvero la Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili; la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile – con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali –; la Convenzione di Montreal del 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. In particolare, poi, le Parti si impegnano alla reciproca e pronta assistenza in caso di effettivi o imminenti atti di pirateria aerea, oltre che ad intraprendere ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea. L'articolo 10 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. L'articolo 11 regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. L'articolo 12 in materia di concorrenza leale stabilisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare. Prevede, inoltre, che le Parti contraenti operino secondo princìpi di equa competitività e che si scambino relazioni finanziarie o analoghi documenti che attestino il rispetto delle disposizioni dello stesso articolo e definisce le azioni che possono essere intraprese in caso di violazione delle normative in materia di tutela della concorrenza. L'articolo 13 illustra il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati. L'articolo 14 è relativo alla conversione e trasferimento delle entrate. L'articolo 15 stabilisce i princìpi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti. Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano rispettivamente la rappresentanza dei vettori aerei, l'assistenza a terra e il sistema di prenotazione computerizzato. L'articolo 19 prevede che gli accordi di cooperazione siano disciplinati conformemente a quanto stabilito dall'Annesso II allegato all'Accordo. L'articolo 20 è relativo all'effettuazione delle statistiche mentre l'articolo 21 definisce le modalità e i tempi del possibile svolgimento di consultazioni tra le Parti contraenti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo ed eventuali procedure di emendamento dell'Accordo stesso. Eventuali controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo potranno essere composte, in primo luogo, tramite negoziato e – in caso di esito negativo – attraverso i canali diplomatici (articolo 22). L'articolo 23 stabilisce che nei casi che una convenzione o un accordo multilaterale sul trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo in esame e i suoi allegati sono ritenuti conformemente emendati. Infine, gli articoli 24, 25 e 26 riguardano rispettivamente il diritto di recesso dall'Accordo, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), la sua registrazione presso l'ICAO e l'entrata in vigore, dopo trenta giorni dalla data dell'ultima notifica. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pag. 32DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Mario PERANTONI, presidente, nel dare la parola al relatore, onorevole Cataldi, per la relazione illustrativa del provvedimento, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.
Roberto CATALDI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», già approvato dal Senato. Segnala che il decreto-legge in discussione, inizialmente composto da 7 articoli, ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il testo che viene trasmesso alla Camera consta di 12 articoli. Anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato modificato dal Senato, con l'inserimento dei commi 2 e 3 all'articolo unico dello stesso. In particolare, il comma 2 dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale mentre il comma 3 dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 148 del 2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020. I due commi dispongono, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza. Nel passare ad esaminare il contenuto del decreto-legge in esame, evidenzia che si soffermerà sulle parti di competenza della Commissione, rinviando per le restanti parti alla documentazione predisposta dagli uffici. A tale proposito segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera b), introducendo la lettera hh-bis) al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilisce – tra le misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio o sulla totalità di esso – l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto. Sono esclusi da tali obblighi (di avere con sé e di indossare i dispositivi): coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si intende che si applichi la disciplina posta dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 19 del 2020 che, al comma 1, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e chiarisce che non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità all'articolo 3, comma 3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, prorogando al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 al medesimo decreto. La successiva lettera b) apporta modificazioni al citato allegato Pag. 331. Evidenzio che, tra le altre, a seguito della novella introdotta dalla citata lettera a), risultano prorogati al 31 dicembre 2020 le seguenti disposizioni di interesse della Commissione Giustizia, previste nel citato allegato 1: l'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale), previsto al punto 12 del citato allegato 1. In proposito, rammento che il comma 1 dell'articolo 17-bis, amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto: delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati; delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Il comma 6 specifica che, al termine dello stato di emergenza, e dunque, per effetto della proroga, dopo il 31 dicembre 2020, i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali; l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020 (convertito dalla legge n. 41 del 2020) previsto dal punto 23 del citato allegato 1, in materia di esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari. Viene prorogata, dal 15 ottobre al 31 dicembre, l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020. Sottolinea, inoltre, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, tra le varie modifiche che reca al citato allegato 1, introduce il numero 33-bis, con il quale è disposta la proroga – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 – delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Sono altresì prorogate fino a tale data le disposizioni che prevedono la partecipazione mediante collegamenti da remoto alle udienze penali da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti e lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Evidenzia che nelle more della conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, peraltro, è entrato in vigore il decreto-legge n. 137 del 2020 (in corso di conversione al Senato) che, all'articolo 23, ha modificato alcune disposizioni del citato articolo 221. In particolare, per quanto riguarda il processo civile, sono prorogate fino alla fine dell'anno le norme relative: al deposito telematico degli atti del processo civile ed al pagamento del contributo unificato con le medesime modalità (comma 3 dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020); alla possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) mediante il deposito telematico di note scritte (comma 4 del medesimo articolo 221); al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente all'assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato (comma 5 Pag. 34del citato articolo 221); alla partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta (comma 6 articolo 221); alla trattazione da remoto dell'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. Il comma 7 dell'articolo 221 disciplina le modalità per l'espressione del consenso, per il collegamento audiovisivo a distanza, la garanzia del contraddittorio, la verbalizzazione. Questa disposizione è stata derogata dall'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 che ha precisato come il giudice possa partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; alle modalità di giuramento in forma scritta, e con deposito telematico, del consulente tecnico d'ufficio. Il comma 8 dell'articolo 221 sostituisce infatti, in via temporanea, queste modalità all'udienza pubblica prevista dall'articolo 193 del codice di procedura civile. In relazione al procedimento penale, l'articolo 221, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, consentiva la partecipazione mediante videoconferenze o collegamenti da remoto a qualsiasi udienza penale da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, prevedendo l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Tale disposizione – che il decreto-legge in esame prorogava fino al 31 dicembre 2020 – è stata però abrogata dall'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 (in corso di conversione, in prima lettura, al Senato) che ha introdotto una disciplina analoga applicabile, fino al 31 gennaio 2021, per tutte le udienze (tanto penali quanto civili) che richiedano la partecipazione di detenuti. Infine, il decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2020 la disposizione (articolo 221, comma 10) che consente che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone siano svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate. Il comma 1 dell'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre i successivi commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi, risultando quindi di interesse per la Commissione Giustizia. In particolare, il comma 1-bis reca alcune novelle al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le novelle di cui alle lettere a) e b) prevedono che il tribunale omologhi il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche qualora, da un lato, la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime, ma, dall'altro, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La novella di cui alla lettera c) concerne alcuni profili della disciplina sulle proposte del debitore insolvente relative alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo. Le modifiche riguardano una precisazione (numero 1)) sull'ambito del riferimento ai crediti di natura chirografaria, cioè non supportati da garanzie specifiche, il criterio di individuazione dell'ufficio dell'ente previdenziale e assistenziale presso cui deve essere presentata una copia della proposta di accordo di ristrutturazione e della relativa documentazione (numero 3)), l'introduzione della previsione (numero 2)) che l'attestazione del professionista designato dal debitore, con riferimento Pag. 35 ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, abbia ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale – profilo che deve costituire specifica valutazione da parte del tribunale –. La formulazione letterale di quest'ultima norma si riferisce alla sola proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti. Il comma 1-ter prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame cessi l'applicazione del decreto ministeriale 4 agosto 2009 – concernente le «modalità di applicazione», i «criteri» e le «condizioni di accettazione» da parte degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure relative ai summenzionati accordi di ristrutturazione e concordati preventivi. L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modificando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza. Più nel dettaglio l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è stato oggetto di recenti modifiche da parte del comma 1-bis dell'articolo 63 del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito nella legge n. 126 del 2020). In particolare, quest'ultima disposizione aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile (nuovo comma sesto) ha consentito, anche ove non previsto dal regolamento condominiale, la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. La disposizione in esame interviene proprio sul sesto comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile abbassando il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. Si può ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini (e quindi non più della totalità). Nel rilevare come in considerazione della natura giuridica di atto prodromico sia richiesta la semplice maggioranza numerica, senza obbligo di ricorrere alla maggioranza qualificata del computo dei millesimi, sottolinea l'importanza della citata modifica che, semplificando la procedura per la partecipazione in videoconferenza, faciliterà lo svolgimento delle assemblee condominiali e il conseguente sblocco dei molti lavori edilizi, tuttora sospesi, il cui valore ammonta a diversi miliardi di euro. Nel ritenere che il consenso dei condomini possa essere espresso anche per iscritto e che lo svolgimento dell'assemblea condominiale possa avvenire in forma mista, da remoto e in presenza, con ciò favorendo la partecipazione dei proprietari di seconde case, richiama la particolare rilevanza che la facilitazione introdotta dall'articolo 5-bis del provvedimento in esame assume per le aree terremotate, dove la realizzazione degli interventi in materia edilizia è ancor più importante. Evidenziando che tale norma, pur introdotta a seguito di un'emergenza, ha carattere di stabilità, non essendo previsto un termine per la sua applicazione, sottolinea come da una situazione di difficoltà possa venire una spinta innovativa, proficua per l'economia del Paese. Nel sottolineare che il provvedimento contiene anche diverse altre misure con una importante ricaduta sul sistema economico, a partire dalle modifiche introdotte in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, che potranno essere di sostegno per le imprese in difficoltà, tiene inoltre a rilevare, con riguardo alla disposizione recata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, l'importanza di indossare i citati dispositivi di protezione. Considera a tale proposito fondamentale puntare sulla sensibilizzazione dei cittadini e sul contributo che ciascuno può dare con i propri comportamenti alla riduzione del contagio, sottolineando come a suo parere molto opportunamente si sia scelto di non applicare le disposizioni dell'articolo 650 del codice penale, anche al fine di non appesantire ulteriormente il sistema giudiziario nazionale. Da ultimo sollecita i colleghi a sottoporgli eventuali osservazioni Pag. 36sul contenuto del provvedimento in esame, ai fini della predisposizione della proposta di parere che dovrà essere votata nella giornata di domani.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Mario PERANTONI, presidente, nel dare la parola alla relatrice, onorevole Giuliano, per la relazione illustrativa del provvedimento, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.
Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, del disegno di legge Governo C. 2414, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017». L'Accordo si inserisce in una tipologia di trattati internazionali e delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi. Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo che è composto da un breve preambolo, 25 articoli e 2 due allegati, evidenzia che gli articoli da 1 a 3 definiscono la terminologia e i concetti utilizzati dall'Accordo (articolo 1); tutelano la concorrenza, precisando che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza (articolo 2), richiamano le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944 (articolo 3). L'articolo 4 stabilisce la concessione dei diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo, mentre l'articolo 5 definisce i principi generali da applicare in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare. L'articolo 6 prevede l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente. Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, la designazione e autorizzazioni di esercizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate (articolo 7) e stabiliscono i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio (articolo 8). Rileva che l'articolo 9 è di specifico interesse per la Commissione Giustizia. Tale articolo, in materia di tutela della navigazione aerea, nel riaffermare gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili firmata a Tokio del 14 settembre 1963, la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile – con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali –; la Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Pag. 37 Il paragrafo 2 prevede l'impegno delle Parti, a richiesta, alla reciproca e pronta assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile. L'articolo 10 stabilisce il riconoscimento dei certificati e dei brevetti degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente. L'articolo 11 indica le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea. L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali mentre i successivi articoli da 13 a 18 definiscono le modalità per l'imposizione di oneri e diritti aeroportuali, nel rispetto del principio di non discriminazione (articolo 13); disciplinano le opportunità commerciali delle Parti (articolo 14); riconoscono la possibilità di intese di cooperazione, come code sharing, block space e leasing di aeromobili (articolo 15); consentono a ciascun vettore autorizzato di organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte (articolo 16); disciplinano il cambio e il trasferimento delle entrate, consentendo, su base reciproca, il trasferimento dei proventi (articolo 17), e definiscono il regime di predisposizione e applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati (articolo 18). L'articolo 19 prevede lo scambio dei dati di traffico e dei dati statistici mentre l'articolo 20 definisce le modalità e i tempi per la consultazione tra le Parti contraenti e per la procedura di emendamento dell'Accordo attraverso il mutuo consenso. L'articolo 21 stabilisce che nei casi che una convenzione o un accordo multilaterale sul trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo in esame e i suoi allegati sono ritenuti conformemente emendati. L'articolo 22 disciplina la composizione delle controversie, da effettuare in primo luogo tramite negoziato e, in caso di esito negativo, attraverso i canali diplomatici. Infine, l'articolo 23 riguarda il diritto di recesso dall'Accordo, l'articolo 24 pone l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e l'articolo 25 subordina l'entrata in vigore dell'Accordo stesso al perfezionamento delle rispettive procedure interne. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, evidenzia che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Mario PERANTONI, presidente, nel dare la parola al relatore, onorevole Di Sarno, per la relazione illustrativa del provvedimento, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.
Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (Governo C. 2416). Il provvedimento in titolo ha l'obiettivo di Pag. 38regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i Paesi. L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni bilaterali, inoltre, come da prassi internazionale, viene integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo. Nel passare ad esaminare il contenuto del testo dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di un breve preambolo, 25 articoli e 3 annessi (tabella delle rotte, accordi di cooperazione e trasporto intermodale). L'articolo 1 riguarda le definizioni mentre, l'articolo 2, in materia di tutela della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire accordi tra imprese, determinazioni tra associazioni o pratiche concertate volte a distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.
L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e l'articolo 4 illustra i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. L'articolo 5 definisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare mentre l'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. L'articolo 7 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate mentre l'articolo 8 prevede i casi in cui le autorità hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte. Nel segnalarlo come di particolare interesse della Commissione giustizia, evidenzia che l'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. L'articolo in esame, nel riaffermare gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokio del 14 settembre 1963, la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile – con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali –; la Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Il paragrafo 2) prevede l'impegno delle Parti, a richiesta, alla reciproca e pronta assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile. L'articolo 10 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze e l'articolo 11 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili. L'articolo 12 prevede l'esenzione da dazi doganali e altre imposte, conferendo totale esenzione fiscale Pag. 39 ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. L'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e – per il principio di non discriminazione- prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili. L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ingresso, sulla residenza e impiego dell'altra Parte contraente. L'articolo 15 specifica che le condizioni operative degli accordi di cooperazione, quali il code sharing, blockspace e leasing di aeromobili, sono definite nell'allegato II, annesso all'Accordo. L'articolo 16, relativo all'assistenza a terra, stabilisce che ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio e, laddove non sussistano condizioni di effettiva concorrenza, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti mentre l'articolo 17 è relativo alla conversione e al trasferimento delle entrate. L'articolo 18 prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione. L'articolo 19 prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati. Gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, la consultazione tra le Parti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo nonché disposizioni su eventuali procedure di emendamento (articolo 20) e che nei casi che una convenzione o un accordo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo venga conformemente emendato (articolo 21) mentre l'articolo 22, in materia di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo stabilisce che potranno essere composte, in primo luogo, tramite negoziato e – in caso di esito negativo – attraverso i canali diplomatici. Da ultimo, gli articoli 23, 24 e 25 riguardano, rispettivamente, la regolamentazione del diritto di recesso dall'Accordo (articolo 23), la sua registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) (articolo 24) e la subordinazione dell'entrata in vigore dell'Accordo alla notifica del perfezionamento delle rispettive procedure interne (articolo 25). Nel passare, quindi, ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, evidenzia che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.50.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 17 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.
La seduta comincia alle 11.
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.
Audizione in videoconferenza di Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni.
(Svolgimento e conclusione).
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta Pag. 40odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Rammenta poi che le audizioni previste saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, anche dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito ricorda che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile. Introduce quindi l'audizione.
Alberto LIGUORI, procuratore della Repubblica di Terni, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per formulare osservazioni il deputato Pierantonio ZANETTIN (FI).
Mario PERANTONI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.25.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 17 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.
La seduta comincia alle 15.35.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Rammenta poi che le audizioni previste saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, anche dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito ricorda che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.
Audizione, in videoconferenza, di Francesco Bretone, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bari, di Alfredo Mantovano, magistrato della Corte di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, e di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord.
(Svolgimento e conclusione).
Mario PERANTONI, presidente, introduce l'audizione.
Francesco BRETONE, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bari; Alfredo MANTOVANO, magistrato della Corte di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino; Domenico AIROMA, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alfredo BAZOLI (PD) E Catello VITIELLO (IV).
Francesco BRETONE, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bari; Alfredo MANTOVANO, magistrato della Corte di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino; Domenico AIROMA, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.
Pag. 41Mario PERANTONI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta, sospesa alle 16.55, riprende alle 17.
Audizione, in videoconferenza, di Guglielmo Scarlato, esperto, e di Enrico Marzaduri, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Pisa.
(Svolgimento e conclusione).
Mario PERANTONI, presidente, introduce l'audizione.
Guglielmo SCARLATO, esperto, e Enrico MARZADURI, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Pisa, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico CONTE (LEU), Alfredo BAZOLI (PD) e Catello VITIELLO (IV).
Guglielmo SCARLATO, esperto, e Enrico MARZADURI, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Pisa, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.
Mario PERANTONI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 18.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.
La seduta comincia alle 18.30.
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre scorso.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, trattandosi di un punto all'ordine del giorno per il quale non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Nel ricordare che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani, fa presente che la proposta di parere predisposta dal relatore è stata anticipata per le vie brevi a tutti i commissari nella mattinata odierna. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Bordo, per l'illustrazione della proposta di parere predisposta.
Michele BORDO (PD), relatore, presenta e illustra la proposta di parere (vedi allegato) che, come anticipato dal presidente, è stata trasmessa ai colleghi nella mattinata odierna. Evidenzia in primo luogo che il testo contiene in premessa alcune valutazioni di carattere politico volte ad evidenziare come il provvedimento in esame intervenga a correggere e superare gli aspetti più critici e ritenuti incostituzionali dei Pag. 42decreti-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e 14 giugno 2019, n. 53, dando seguito alle osservazioni formulate in merito dal Presidente della Repubblica. Come rilevato nella proposta di parere, sottolinea inoltre che il provvedimento in esame mette il nostro Paese nelle condizioni di migliorare la gestione del fenomeno immigratorio, che non può e non deve essere ispirata soltanto da logiche emergenziali e da risposte securitarie. Rileva quindi come la complessità del fenomeno dei flussi migratori richieda una visione duratura, fondata innanzitutto su una risposta europea, coniugata con altri strumenti, quali gli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, migliori politiche di integrazione e di riconoscimento della protezione umanitaria. Sottolinea pertanto che su tali basi ha ritenuto di esprimere un parere favorevole, con due osservazioni ampiamente motivate nel testo. Infine fa presente di essersi limitato ad illustrare in premessa la disposizione, oggetto di rilievi critici di alcuni colleghi dell'opposizione, in base alla quale le controversie in materia di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Fa presente a tale proposito di non aver ritenuto di tradurre la citata disposizione in un'ulteriore osservazione alla proposta di parere, considerato che il ricorso alla composizione collegiale nello svolgimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, pur costituendo un ulteriore aggravio per strutture già sottoposte ad un carico di lavoro straordinario, rappresenta una garanzia indispensabile quando si tratti di assumere decisioni in materia di diritti umani, per le quali peraltro è stato eliminato il grado di appello.
Mario PERANTONI, presidente, nel ringraziare il relatore per l'illustrazione della proposta di parere nonché dei criteri che hanno presieduto alla sua predisposizione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.40.