AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 11 novembre 2020.
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia», di rappresentanti di: CGIL, CISL e UIL.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.55.
Movimento cristiano lavoratori, Pro Vita e Famiglia, Associazione Nonni 2.0, Associazione Family day.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.55.
Centro internazionale Studi Famiglia, Associazione Famiglie arcobaleno, Azione per famiglie nuove onlus.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.
Pag. 208Luciano Malfer, dirigente generale agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della provincia autonoma di Trento, e Costanza Miriano, giornalista.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Nicola STUMPO (LEU), relatore, fa presente che nella sua relazione si soffermerà sui profili contenuti nel disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, che abbiano qualche rilievo rispetto alle competenze della Commissione Affari sociali. Pertanto, saranno prese in considerazione prevalentemente le disposizioni relative al rilascio dei permessi di soggiorno, al riconoscimento della protezione internazionale e al sistema di accoglienza, recate dagli articoli da 1 a 4.
Rileva come la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame si apra con la considerazione per cui, con i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019, sono state introdotte alcune disposizioni che attengono, tra l'altro, ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno conseguente alla valutazione delle esigenze di protezione dello straniero, alla definizione dei limiti all'ingresso e al transito di unità navali nelle acque territoriali italiane e al conseguente impianto sanzionatorio nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite, nonché all'inapplicabilità della causa di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» ad alcune fattispecie del codice penale. A seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative. Secondo la relazione illustrativa, il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019. In questa prospettiva, si è posta particolare attenzione alla coerenza tra le disposizioni legislative interne in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e le norme della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali costituisce, pertanto, il primo fondamento del provvedimento.
Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, intervenendo sul Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Al comma 1, la lettera b) dispone, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro, introducendo il comma 1-bis all'articolo 6 del predetto Testo unico. Tra i permessi richiamati dalla disposizione in esame rientra quello per assistenza minori di cui all'articolo 31 dello stesso Testo unico. Pag. 209
La successiva lettera e) riscrive alcune disposizioni recate dall'articolo 19 («Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili») del Testo unico immigrazione. Le modifiche introdotte estendono l'ambito di applicazione del divieto di espulsione. Il divieto viene esteso ai casi in cui vi siano fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-bis del Codice penale), nonché fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una «violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare», a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica. La disposizione prevede che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Sempre la lettera e) modifica un'altra disposizione dell'articolo 19, in materia di divieto di espulsione per motivi di salute. La formulazione precedente prevedeva che il divieto si applicasse agli stranieri che versano in condizioni di salute «di particolare gravità», mentre la nuova formulazione fa riferimento a «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie».
La lettera h) concerne il permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età. La disposizione incide sull'articolo 32 del Testo unico, reinserendo due periodi del comma 1-bis che erano stati abrogati dal decreto-legge n. 113 del 2018. Fa presente che si viene in tal modo a reintrodurre la previsione per cui il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del Testo unico immigrazione) non possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
La lettera i), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 36 del Testo unico immigrazione, concerne il permesso di soggiorno per cure mediche. Il permesso ha una durata pari a quella presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durino le necessità terapeutiche documentate. La modifica apportata consiste nella previsione aggiuntiva secondo cui questo permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.
L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Il comma 1, lettere a) e b), modifica alcune disposizioni della procedura di esame prioritario e di quella di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, recate rispettivamente dagli articoli 28 e 28-bis di tale provvedimento, che vengono entrambi riformulati. Il nuovo comma 2 dell'articolo 28 reca le fattispecie di domande da esaminare in via prioritaria. Rispetto alla versione previgente, viene confermato l'esame prioritario delle domande presentate da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili (in particolare da un minore non accompagnato) ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari. Il nuovo comma 6 dell'articolo 28-bis esclude i minori stranieri non accompagnati dall'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo, che disciplina le procedure accelerate.
Il comma 1, lettera c), dell'articolo in esame integra l'articolo 28-ter del richiamato decreto legislativo al fine di prevedere che le disposizioni ivi recate in materia di domande manifestatamente infondate non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza).
Si tratta di minori, inclusi i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in Pag. 210stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
Il comma 1, lettera e), dell'articolo 2, interviene sulla fase decisoria della procedura di esame e in particolare nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede, nella formulazione previgente, che qualora una domanda di protezione internazionale non venga accolta ma ricorrano le condizioni, disciplinate dall'articolo 19 del Testo unico immigrazione, che vietano l'espulsione del richiedente (quali il rischio di persecuzione o di tortura), la Commissione territoriale trasmette gli atti alla questura competente che rilascia all'interessato un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata annuale. La disposizione in esame raddoppia la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale portandola da un anno a due anni. Il permesso di soggiorno speciale è concesso anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, indicate all'articolo 19, comma 2, lettera d), modificato dall'articolo 1 del decreto in esame (nuovo comma 3.1 dell'articolo 32, introdotto dalla disposizione in esame). Qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minorenne non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore (nuovo comma 3.2 dell'articolo 32, introdotto dalla disposizione in esame).
L'articolo 3 dispone in merito alle modalità del trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà. In particolare, le generali condizioni del trattenimento sono oggetto del comma 1, lettera b), e del comma 4, lettera a), per quanto concerne, rispettivamente, il trattenimento nei locali e strutture idonee nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza nei quali lo straniero sia trattenuto per assenza di posti nel centro di permanenza per i rimpatri ubicato nel circondario del Tribunale competente e quello negli stessi centri di permanenza. Mediante la modifica di tali norme si dispone che lo straniero sia trattenuto nel centro o struttura – presso i quali debbono essere comunque assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi – con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.
L'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI).
L'inserimento nelle strutture di tale circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale – che erano stati esclusi dal decreto-legge n. 113 del 2018 – nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal Testo unico immigrazione. All'ampliamento dei destinatari corrisponde una diversificazione dei servizi del Sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione. A tale fine, sono apportate le necessarie modifiche sia al decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 1) sia al decreto-legge n. 416 del 1989 (commi 3 e 4). Pag. 211
Più specificatamente, la lettera b) del comma 1 apporta due modifiche all'articolo 9 del già citato decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina le misure di prima accoglienza. In primo luogo, si dispone che, tra i criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza, si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi. Si aggiunge, inoltre, un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, categorie già dettagliate in relazione all'articolo 2.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 integra l'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo, relativo alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto. Finora, la disposizione stabiliva che nei centri di prima accoglienza dovessero essere assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze. Per effetto di tale integrazione, in aggiunta a quanto già previsto, il decreto ora dispone la necessità di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, e la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono, tra l'alto, in assistenza sanitaria e assistenza sociale e psicologica.
Il comma 3 dell'articolo in esame interviene sulle norme relative al sistema di accoglienza territoriale dei migranti – SAI. A tal fine, sono introdotte alcune modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 che disciplina tale materia. Fa presente che, rispetto al quadro normativo finora vigente, come risultante dal decreto-legge n. 113 del 2018, vengono introdotte due novità principali. La prima riguarda l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati ricomprende anche, «nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili», i titolari dei permessi di soggiorno per: protezione speciale, cure mediche, protezione sociale, vittime di violenza o grave sfruttamento, vittime di violenza domestica. Possono essere accolti anche gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017, necessitano di un supporto prolungato finalizzato al buon esito del percorso di inserimento sociale intrapreso fino all'età massima di 21 anni.
La seconda novità relativa al sistema di accoglienza riguarda l'articolazione in due tipologie di servizi prestati nell'ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all'accoglienza: servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, analoghi a quelli assicurati nei centri governativi di prima accoglienza, che includono quindi l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale e psicologica; servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che già accedono ai servizi previsti al primo livello; si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione, che comprendono l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.
In conclusione, segnala l'articolo 12, che reca misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto al traffico di stupefacenti attraverso l'utilizzo della rete internet. Si prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione di reati in materia di stupefacenti, notificando l'inserimento in tale elenco ai provider così da impedire l'accesso ai siti indicati. I provider sono chiamati ad inibire entro sette giorni l'accesso ai siti segnalati attraverso Pag. 212l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia. In caso di violazione di tale obbligo, gravante sui fornitori di rete, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Celeste D'ARRANDO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione giustizia sul nuovo testo del disegno di legge C. 2427, recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari».
I principali obiettivi del provvedimento, che si compone di 13 articoli, possono essere individuati nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari, nonché nell'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.
Segnala che l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica. In particolare, tale articolo sostituisce la rubrica del titolo VI facendo riferimento non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, il capo II del titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali. Sempre l'articolo 1 interviene sui reati compresi nel capo II. In particolare, si modificano le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (articolo 440 del codice penale), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. Si modifica altresì la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (articolo 441 del codice penale), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte.
Inoltre, vengono inseriti i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-bis del codice penale), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-ter) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (articolo 440-quater del codice penale). Conseguentemente, vengono abrogati gli articoli 442 e 444 del codice penale, mentre resta in vigore l'articolo 443, relativo alla commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti. Viene inserito anche, nel codice penale, il delitto di disastro sanitario (articolo 445-bis), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. Tale reato ricorre quando dalle fattispecie delittuose ora descritte derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone.
Lo stesso articolo 1 aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (articolo 448 Pag. 213del codice penale), aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale).
L'articolo 2 del disegno di legge è volto alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In particolare, tale articolo: integra la rubrica del titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare; introduce un nuovo capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare; introduce i nuovi reati di agropirateria, frode in commercio di alimenti, commercio di alimenti con segni mendaci.
L'articolo 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale, integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la cosiddetta confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo articolo 517-sexies del codice penale) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-septies del codice penale).
Fa presente che l'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. Segnala, in particolare, l'inserimento dell'articolo 86-quater, concernente la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati. Il giudice può disporre che tali alimenti, se idonei al consumo umano, siano assegnati a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne abbiano fatto richiesta per provvedere alla loro distribuzione a titolo gratuito a favore di persone bisognose. Prima dell'assegnazione per tale finalità, gli alimenti sono sottoposti alla rimozione dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato (ad esempio, in caso di contraffazione degli stessi) ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa. Analogamente, lo stesso articolo 86-quater prevede l'assegnazione a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati, nel caso di alimenti idonei al consumo animale, per destinarli alla loro alimentazione. Infine, si stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale (delitto di malversazione a danno dello Stato).
L'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) attraverso l'integrazione del catalogo dei «reati presupposto». In particolare, si prevede l'introduzione – nel catalogo dei «reati presupposto» che fanno insorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del citato decreto legislativo – dei reati agroalimentari risultanti dalla riforma del codice penale ad opera del disegno di legge in esame.
L'articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. Nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti. In particolare, tale articolo: disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale; introduce ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti; disciplina le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare. Pag. 214
Sinteticamente, osserva che i successivi articoli del disegno di legge in oggetto riguardano, rispettivamente: l'inserimento dei reati agroalimentari nel catalogo delle fattispecie per le quali sono consentite le operazioni sotto copertura (articolo 7); la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (articolo 8); l'esclusione degli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, per ragioni di coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge (articolo 9); l'estensione della disciplina relativa alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche in riferimento ai sequestri effettuati nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare (articolo 10); i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare degli olii di oliva e di sansa (articolo 11).
Infine, gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, una disposizione transitoria e la clausola di invarianza finanziaria.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.