SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.
La seduta comincia alle 11.30.
Pag. 185DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.
Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.
Maria Laura PAXIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
C. 2631 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.
Giuseppe CHIAZZESE (M5S), relatore, considera molto importante questo tipo di Accordi che, partendo dall'ambito della difesa, pongono i presupposti per rafforzare i rapporti di amicizia tra Paesi lontani e stabilizzano il quadro dei rapporti internazionali. Ritenendo, peraltro, auspicabile ampliarne il numero, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.
Maria Teresa BALDINI (FI), relatrice, valuta positivamente la proposta di legge in titolo che cerca di dare risposta ad esigenze molto sentite dai pazienti affetti da malattie rare e dalle loro famiglie e che è importante anche per valorizzare e sviluppare la ricerca scientifica in quei settori.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 11.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.
La seduta comincia alle 11.35.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
Atto n. 200.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Martina NARDI, presidente e relatrice, avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso l'Atto del Governo n. 200, il cui termine per l'espressione del parere di competenza scade il 12 dicembre, privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la Commissione, pertanto, potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quanto il predetto parere non sarà trasmesso.
Quindi, in sostituzione del relatore, Gianluca Benamati, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, illustra lo schema di decreto legislativo ricordando che esso è predisposto in forza della delega prevista dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2018, ed in particolare dall'articolo 24, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Evidenzia che il testo in esame apporta dunque modifiche alla normativa vigente inerente il mercato interno del gas naturale recata nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93. Il legislatore ha infatti ritenuto opportuno disciplinare alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento, apportando, ove necessario, modifiche alla normativa vigente, nonostante il Regolamento europeo sia di per sé direttamente applicabile negli Stati membri senza la necessità di un provvedimento nazionale di attuazione.
Ricorda che il predetto Regolamento prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». In particolare, il Regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nel medesimo Regolamento. La definizione di clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà si rende necessaria alla luce, dunque, dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. La definizione include i clienti civili, e, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e impianti di teleriscaldamento. In base a tale impostazione, Pag. 187 gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione.
Segnala che nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'articolo 13 del Regolamento prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un Paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti. Nel caso di specie, l'Italia – come anche evidenziato dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – potrebbe attivare la misura di solidarietà, in qualità sia di Stato richiedente sia di Stato prestatore, nei confronti di Francia, Germania (tramite la Svizzera), Austria e Slovenia.
Lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza è tenuto a compensare economicamente lo Stato membro che ha attivato i meccanismi di solidarietà, in considerazione di tutti i ragionevoli costi sostenuti da quest'ultimo. Le misure di solidarietà sono subordinate alla condizione che lo Stato membro richiedente solidarietà si impegni a versare suddetta equa e tempestiva compensazione.
La data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure, comprese le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, per garantire l'effettività del meccanismo di solidarietà ai clienti protetti dello Stato membro richiedente, è stata fissata al 1° dicembre 2018. Per assistere gli Stati membri nell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento, la Commissione europea, con la Raccomandazione 2018/177/UE del 2 febbraio 2018, ha elaborato orientamenti non vincolanti sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà.
Evidenzia che nell'anno 2019, è stata aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione [EU Pilot n. (2019)9573 ENER] per il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13 del Regolamento. Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2020/2131) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato adempimento degli obblighi di notifica e dell'applicazione del meccanismo di solidarietà. Gli Stati membri interessati hanno avuto a disposizione 4 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrebbe decidere di inviare pareri motivati.
Sottolinea che in costanza della procedura EU Pilot, ma prima della lettera di costituzione in mora, la legge di delegazione europea 2018 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa al predetto Regolamento sulla base, oltre che dei principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate; b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del Regolamento, anche sulla base delle indicazioni fornite da ARERA per gli aspetti di competenza; d) previsione di sanzioni amministrative Pag. 188 effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
L'Analisi di Impatto delle Regolamentazione (AIR) allegata allo schema di decreto in esame, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento, afferma che il testo dello schema è stato condiviso con ARERA, tenuto conto del ruolo di ARERA nella definizione della copertura economica degli Accordi di solidarietà.
Quanto al contenuto dello schema di decreto all'esame, che consta di 4 articoli, come accennato, viene anzitutto modificato il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà. Viene poi modificato il decreto legislativo l° giugno 2011, n. 93, per: introdurre la previsione di una valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, per introdurre la definizione di accordi intergovernativi di solidarietà, per stabilire che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità di definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, nonché per stabilire il ruolo del maggior operatore nazionale di trasporto del gas, del Gestore dei mercati energetici (GME) e dell'ARERA. Sono inoltre istituite sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 14 dello stesso Regolamento, nonché è specificato che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.
Entrando nel dettaglio delle disposizioni, ricorda che l'articolo l apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, in particolare, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.
Segnala quindi che l'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo l° giugno 2011, n. 93 e, in particolare, agli articoli 4, 8 e 42, introducendo, tra l'altro, una valutazione comune dei rischi, la possibilità di definire accordi intergovernativi di solidarietà, nonché prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, secondo i criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177.
Evidenzia poi che l'articolo 3 istituisce sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento (UE) mentre, infine, l'articolo 4 fornisce indicazioni in merito alla copertura finanziaria.
Conclude avvertendo che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha segnalato l'urgenza dell'esame da parte delle Commissioni in considerazione dell'imminente scadenza della delega comunicando altresì, come peraltro ha avuto modo di ricordare in apertura del suo intervento, che il testo è al momento sprovvisto del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 11 novembre 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 11 novembre 2020.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana del private equity, venture capital, private debit (AIFI) nell'ambito dell'esame, in sede referente della proposta di legge C. 1239 Mor recante disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.35.