CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.05.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore nella precedente seduta, rileva quanto segue.
  L'attività di valutazione connessa al divieto di respingimento o espulsione dello straniero, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della vita privata e familiare dell'interessato, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1, sarà affidata alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, già effettuava i predetti accertamenti, in base ad una prassi amministrativa, relativa all'applicazione della protezione umanitaria, ricostruita nella circolare della commissione nazionale per il diritto d'asilo del 30 luglio 2015.
  L'eliminazione, tra le condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca scaduto, del possesso di un reddito minimo indicato dalla previgente normativa, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera g), non presenta particolari criticità, considerato che il soggetto che ha concluso la propria attività di ricerca viene a trovarsi in una posizione di attesa occupazione e che la normativa vigente non attribuisce al titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in considerazione della durata inferiore all'anno di tale permesso, il diritto al ricongiungimento familiare, riconosciuto invece solo ai titolari di permessi di durata non inferiore ad un anno.
  Sempre in relazione al rilascio del predetto permesso di soggiorno, l'eliminazione dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria ovvero di iscrizione al servizio sanitario nazionale per sé e i propri familiari a carico, anch'essa disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera g), comporterà, comunque, l'applicazione della disciplina generale prevista dall'articolo 34 del testo unico immigrazione per garantire l'assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, che distingue le ipotesi in cui è previsto l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale da quelle in cui è consentita l'iscrizione volontaria allo stesso, da quelle infine in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa.
  Le nuove norme in materia di procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2, sono dirette a riordinare e razionalizzare disposizioni già vigenti e potranno pertanto essere attuate nel quadro delle risorse già esistenti.
  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), n. 1, e comma 3, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) non determineranno un incremento rilevante del numero delle persone da trattenere essendo finalizzate, da un lato, ad adeguare la tipologia dei casi di trattenimento alle definizioni di diritto europeo ed interno delle cause di esclusione della protezione internazionale, dall'altro, a prevedere espressamente Pag. 96 il trattenimento di colui che presenta domanda reiterata in fase di imminente esecuzione di un provvedimento di allentamento.
  Le risorse al momento disponibili in bilancio sul capitolo 2351, piano di gestione 10, relativo ai costi di gestione dei Centri per il rimpatrio, è pari a euro 3.885.019 per l'anno 2020, a euro 8.733.587 per l'anno 2021 e a euro 18.220.090 per l'anno 2022 devono pertanto ritenersi congrue.
  Precisa inoltre che la capacità complessiva di accoglienza dei 10 centri di permanenza per il rimpatrio, attualmente presenti sul territorio nazionale, e delle strutture ad essi equiparate è pari a 1.425 posti e che i criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di adeguamento degli standard igienico-sanitari ed abitativi dei medesimi centri, introdotti, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1, e alla successiva lettera c) del medesimo comma, saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La limitazione della capienza massima delle strutture governative di accoglienza, infatti, costituisce già da tempo un obiettivo tendenziale e in tale direzione si inquadra la recente chiusura dei centri governativi di Mineo e Castelnuovo di Porto nonché la preferenza accordata dai prefetti per strutture di accoglienza di capienza limitata, in sede di pubblicazione dei relativi bandi di gara.
  Inoltre, per quanto riguarda gli standard igienico-sanitari dei centri governativi di accoglienza, sottolinea che il vigente schema di capitolato di appalto, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2018, già prevede espressamente che le strutture messe a disposizione dagli enti gestori siano «in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore».
  Il risultato del calcolo dei risparmi attesi nella gestione dei centri governativi di accoglienza, derivanti dalla nuova norma in materia di accoglienza dei richiedenti asilo nel SAI, risulta coerente con il vincolo connesso alla disponibilità dei posti, giacché, ai fini del predetto calcolo si è tenuto conto del numero di posti finanziati ma non utilizzati nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), desunto dal dato storico del biennio 2018/2019.
  Con riguardo ai risparmi stimati e ai corrispondenti oneri, nella gestione dei centri governativi di accoglienza, la relazione tecnica tiene conto degli esercizi 2021 e 2022 sia con riferimento alla capienza della dotazione di bilancio, pari a 1 miliardo e 50 milioni di euro, sia con riguardo alle stime dei risparmi e degli oneri, essendosi ipotizzata una capacità di accoglienza in termini costanti di 83.226 migranti, con una spesa stimata pari a euro 823.891.709.
  Precisa che l'espletamento delle attività attribuite dall'articolo 13, comma 1, lettera b), al Garante nazionale delle persone private della libertà personale quale meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, potrà avvenire in condizioni di neutralità finanziaria, sia perché tale funzione rientra tra le attribuzioni del Garante stesso, in considerazione della natura dei compiti a cui lo stesso è istituzionalmente deputato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, sia perché le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1753 destinate a «Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti» hanno fatto registrare nel Rendiconto 2019 economie pari euro 118.260 e attualmente recano disponibilità per l'anno 2020 pari a euro 135.408.
  Infine fa presente che le variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione, di cui all'articolo 14, comma 3, ai sensi della vigente disciplina contabile, saranno valutate e ritenute assentibili solo nei casi in cui le stesse non producano Pag. 97effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge – nel testo elaborato dalla Commissione di merito – reca nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 13, recanti nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato a innovare la disciplina della tutela penalistica della salute pubblica, dell'industria e del commercio in materia agroalimentare. Le disposizioni introdotte sono corredate di una clausola generale di neutralità finanziaria (si veda l'articolo 13) e, a conferma di tale previsione, la relazione tecnica riferisce che le norme del provvedimento possiedono carattere prevalentemente ordinamentale e procedimentale. Tanto premesso, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti con riguardo alle seguenti specifiche disposizioni:

   l'estensione della disciplina delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai procedimenti relativi alla frode in commercio di alimenti (nuovo articolo 517-sexies) e al commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-septies) [articolo 4, comma 1, lettera a)]. In particolare, dato che la relazione tecnica non considera la disposizione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'effettività della suddetta previsione d'invarianza finanziaria;

   la devoluzione – per la distribuzione gratuita a persone bisognose – a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne facciano richiesta, dei prodotti alimentari confiscati destinati al consumo umano o animale [articolo 4, comma 2, lettera b)]. Sul punto la relazione tecnica evidenzia che la norma non è suscettibile di determinare perdite di gettito per l'erario dal momento che la natura di tali beni non ne consentirebbe la commercializzazione. Gli adempimenti connessi all'attuazione della stessa, per quanto concerne la gestione e la custodia temporanea dei beni nonché la rimozione di marchi e segni distintivi, potranno essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata altresì l'eventuale ripetibilità delle relative spese, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (testo unico sulle spese di giustizia). A quest'ultimo riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, rileva che – con riferimento alla gestione, alla custodia temporanea dei beni e alla rimozione di marchi e segni distintivi – il testo della norma e la relazione tecnica non esplicitano su quale soggetto gravino i relativi oneri e, pur evidenziando la possibilità giuridica della ripetizione delle connesse spese, comunque non forniscono elementi o assicurazioni circa la concreta attuabilità di tale previsione. Andrebbero pertanto acquisiti ulteriori elementi per verificare l'effettiva neutralità della disposizione;

   l'istituzione presso le camere di commercio di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa previste dalla norma (articolo 5, comma 3). Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma non comporta oneri in quanto presso la competente amministrazione è già disponibile un elenco di periti cui potrebbero aggiungersi i summenzionati soggetti. Tale albo risulta già finanziato a normativa Pag. 98 vigente dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti, e pertanto i previsti adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, rileva che il testo della disposizione non prevede il ricorso ad albi o a elenchi già operativi a normativa vigente, ma ne dispone espressamente l'istituzione ex novo presso le Camere di commercio. Tanto premesso, ritiene che andrebbe verificata l'effettiva neutralità della disposizione indicando le risorse disponibili per la sua attuazione.

  Non ha osservazioni da formulare con riguardo alle seguenti ulteriori disposizioni del provvedimento, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, in particolare, precisa che:

   tutti gli adempimenti di natura giudiziaria collegati all'applicazione dell'istituto della confisca obbligatoria [articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso articolo 518-ter e articolo 3] nelle fattispecie delittuose introdotte dal provvedimento [contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta di prodotti agro-alimentari (articolo 517-quater); agropirateria (nuovo articolo 517-quater.1); frode in commercio di alimenti (nuovo articolo 517-sexies); commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-septies)] potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   lo svolgimento di operazioni sotto copertura (articolo 7) nell'ambito della Convenzione e dei Protocolli ONU sul crimine organizzato transnazionale, anche con riguardo alle summenzionate nuove fattispecie delittuose in materia agroalimentare, è posto a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   la valutazione dell'impatto della disposizione (articolo 8) che prevede l'inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità degli alimenti – con il passaggio da una sanzione amministrativa pecuniaria di valore medio pari a 1.500 euro ad un'ammenda di importo medio di 3.000 euro – pur essendo di complessa quantificazione, in termini di entrate di bilancio, non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

   l'applicazione anche ai summenzionati nuovi reati agroalimentari (articolo 10) della disciplina relativa alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, già prevista per altre tipologie di prodotti e di merci, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi alla sua attuazione potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, finanziare e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

   le modifiche al decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva (articolo 11) lasciano inalterata la disciplina relativa al pagamento delle sanzioni pecuniarie prevista dal medesimo decreto legislativo; pertanto, queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste del relatore, osserva quanto segue. Pag. 99
  L'articolo 4, comma 1, lettera a), da un lato, inserisce i reati di nuova introduzione di frode nel commercio di alimenti, di cui all'articolo 517-sexies del codice penale, e di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'articolo 517-septies del codice penale, nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita, ai sensi dell'articolo 266, comma 1 lettera f-ter) del codice di procedura penale, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, dall'altro sopprime l'ammissibilità del predetto strumento di acquisizione probatoria in relazione all'ipotesi illecita della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, che ricomprende – indiscriminatamente – una serie di casistiche che ora, invece, vengono espressamente estromesse, risultando specificatamente individuati i soli reati per i quali è determinato il limite di ammissibilità del mezzo di indagine.
  L'inserimento dei citati nuovi reati (articoli 517-sexies e 517-septies del codice penale) nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche risulta realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia perché si circoscrive l'ambito di utilizzo dello strumento istruttorio, sia perché si fa ora riferimento alla nuova disciplina delle intercettazioni che ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica.
  La devoluzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale da parte di enti, associazioni locali o consorzi con finalità di volontariato, di cui articolo 86-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la distribuzione di tali beni, per loro natura di facile e rapida deperibilità, deve avvenire in tempi brevissimi se non immediati, l'assegnazione da parte del giudice di derrate ed altre scorte alimentari avviene in maniera diretta a quegli organismi che possono procedere alla loro pronta distribuzione e, comunque, l'eventuale custodia o gestione dei suddetti prodotti è limitata al tempo in cui gli enti o associazioni no profit ne predisporranno il ritiro, a loro spese, per la conservazione presso locali nella disponibilità degli stessi o per lo smercio immediato alle persone bisognose.
  L'istituzione presso le Camere di commercio di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché presso la competente amministrazione camerale è già disponibile un elenco di periti – cui potrebbero aggiungersi i summenzionati soggetti – che risulta già finanziato dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede di poter sapere a quanto ammonti la spesa totale per intercettazioni, di quanto tale spesa aumenti per effetto del provvedimento in esame e a quanto ammontino gli eventuali risparmi, che dovrebbero assicurare la compensazione di tale maggiore onere, che si determinerebbero applicando alle nuove intercettazioni le procedure a cui ha fatto cenno la Viceministra Castelli.

  Fabio MELILLI, presidente, evidenzia che, come risulta dagli elementi forniti dal Governo, la compensazione del maggior onere sarebbe assicurata non solo dai risparmi derivanti dalla revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione, ma anche dalla eliminazione della possibilità di utilizzare tale strumento in relazione all'ipotesi illecita della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

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  Fabio MELILLI, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427 Governo, recante Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 4, comma 1, lettera a), da un lato, inserisce i reati di nuova introduzione di frode nel commercio di alimenti, di cui all'articolo 517-sexies del codice penale, e di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'articolo 517-septies del codice penale, nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, dall'altro, sopprime l'ammissibilità del predetto strumento di acquisizione probatoria in relazione all'ipotesi illecita della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, che ricomprende – indiscriminatamente – una serie di casistiche che ora, invece, vengono espressamente estromesse, risultando specificatamente individuati i soli reati per i quali è determinato il limite di ammissibilità del mezzo di indagine;

    l'inserimento dei citati nuovi reati (articoli 517-sexies e 517-septies del codice penale) nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche risulta realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia perché si circoscrive l'ambito di utilizzo dello strumento istruttorio, sia perché si fa ora riferimento alla nuova disciplina delle intercettazioni che ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica;

    la devoluzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale da parte di enti, associazioni locali o consorzi con finalità di volontariato, di cui articolo 86-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    infatti, poiché la distribuzione di tali beni, per loro natura di facile e rapida deperibilità, deve avvenire in tempi brevissimi se non immediati, l'assegnazione da parte del giudice di derrate ed altre scorte alimentari avviene in maniera diretta a quegli organismi che possono procedere alla loro pronta distribuzione e, comunque, l'eventuale custodia o gestione dei suddetti prodotti è limitata al tempo in cui gli enti o associazioni no profit ne predisporranno il ritiro, a loro spese, per la conservazione presso locali nella disponibilità degli stessi o per lo smercio immediato alle persone bisognose;

    l'istituzione presso le Camere di commercio di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché presso la competente amministrazione camerale è già disponibile un elenco di periti – cui potrebbero aggiungersi i summenzionati soggetti – che risulta già finanziato dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

    rilevato pertanto che il provvedimento in oggetto non comporta nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

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  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce comunque l'esigenza di acquisire in una successiva seduta i dati relativi alla spesa inerente alle intercettazioni, anche in considerazione dei risparmi attesi dalle nuove procedure previste per la realizzazione delle stesse.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimenti formulati nella seduta precedente, fa presente quanto segue.
  Rispetto a quelli utilizzati nella redazione della relazione tecnica, attualmente sono disponibili i dati e le informazioni provenienti dalle dichiarazioni modello 770 e CU per l'anno di imposta 2018. Dalla elaborazione di tali dati non sono emerse significative variazioni degli effetti complessivi di gettito, in particolare si rileva una perdita di gettito complessiva di 10,741 milioni di euro, rispetto alla precedente valutazione di 10,353 milioni di euro, presentando una diversa rimodulazione degli effetti di gettito sui diversi articoli. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 10 dell'Accordo, in materia di dividendi, evidenzia che l'esenzione dalla tassazione è prevista al verificarsi della condizione che una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, e, in particolare, che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione dalla tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito. Con riferimento al predetto articolo 10, l'aggiornamento ai dati 2018 rileva una perdita di gettito pari a 8,8 milioni di euro annui. Per quanto riguarda l'articolo 11 dell'Accordo, in materia di interessi, si evidenzia che sono previste molteplici forme di esclusione dalla tassazione concorrente (stabilita nell'8 per cento o nel 10 per cento a seconda del soggetto percettore) che possono riassumersi, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo, in ragione della natura pubblico-istituzionale del soggetto erogatore degli interessi (Governo dello Stato) o del soggetto percettore di detti redditi (Governo dell'altro Stato o sua suddivisione politica o ente locale, Banca centrale dell'altro Stato, oppure ente pubblico, etc.). Non essendo possibile, dalle dichiarazioni fiscali, determinare la natura degli interessi pagati, si è proceduto in via prudenziale a determinare la perdita di gettito sull'intero ammontare delle somme risultanti dalle dichiarazioni modello 770.
  Dall'analisi delle dichiarazioni modello 770 presentate per l'anno di imposta 2018, si rilevano importi assoggettati a ritenute pari a 1,3 milioni di euro, su cui sono state applicate imposte utilizzando l'aliquota del 10 per cento. Risultano altresì importi erogati a soggetti residenti in Cina, su cui non è stata applicata tassazione, pari a circa 3,5 milioni di euro. Seguendo lo stesso criterio adottato nella relazione tecnica, ritiene che la stima aggiornata all'anno di imposta 2018 per gli effetti generati dall'articolo 11 sia pari a circa 26.000 euro annui.
  Per quanto riguarda l'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, la stima riportata nella relazione tecnica ed effettuata sui dati relativi all'anno di imposta 2017 evidenzia che per le somme percepite da soggetti residenti in Cina, l'importo indicato comprende una parte riferita all'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi ed una parte riferita all'uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
  L'aliquota convenzionale è prevista nella misura del 10 per cento, ma sulla seconda Pag. 102tipologia di canoni (uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche), la norma dispone che l'aliquota del 10 per cento sia applicata sull'ammontare «rettificato» delle somme erogate, ritenuto di prassi pari al 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
  Applicando quanto disposto dalla norma, la perdita di gettito è stata stimata in circa 13.000 euro nella relazione tecnica originale. L'aggiornamento delle stime utilizzando i dati relativi all'anno di imposta 2018 produce una evidenza di somme erogate nella misura di circa 366.000 euro, su cui è stata applicata la tassazione di 70.000 euro. Applicando la tassazione convenzionale secondo la ripartizione sopra citata, si determina una perdita di gettito pari a circa 40.000 euro annui. Per quanto riguarda le condizioni di esenzione dalla tassazione, la disposizione prevista dal paragrafo 6 dell'articolo 12 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, pertanto non si producono variazioni di gettito.
  In merito all'articolo 13 dell'Accordo, in materia di utili di capitale, sono stati analizzati i dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni modello 770, contenenti le comunicazioni da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, riferiti all'anno di imposta 2018. Applicando la metodologia consolidata nelle precedenti relazioni tecniche si stimano effetti di gettito negativi nella misura di 1,8 milioni di euro annui.
  Riguardo all'articolo 15 dell'Accordo, in materia di lavoro subordinato, sono previste molteplici condizioni di esclusione dalla tassazione delle somme erogate, non riscontrabili dalle dichiarazioni fiscali, e pertanto si assume invarianza di effetti di gettito dall'applicazione delle norme convenzionali.
  In merito all'articolo 17 dell'Accordo, in materia di artisti e sportivi, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria non è rilevabile la specificazione se il finanziamento delle attività artistiche o sportive sia effettuato con fondi pubblici o nell'ambito di un programma di scambi culturali, e pertanto si assume invarianza di effetti di gettito dall'applicazione delle norme convenzionali.
  Riguardo all'articolo 20 dell'Accordo, in materia di studenti, la norma convenzionale aumenta da 5 a 6 anni il periodo in cui si applica lo specifico regime fiscale agevolato previsto per gli studenti. Non si dispone di tale informazione negli archivi dell'Anagrafe Tributaria e comunque si ritiene che gli effetti di gettito prodotti dalla disposizione non siano significativi.
  Infine, l'aggiornamento ai dati 2018, per l'articolo 22 dell'Accordo, concernente altri redditi, rileva una perdita di gettito pari a circa 75.000 euro annui.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta dalla relatrice, fa presente quanto segue.
  Le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale il Ruanda è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità.
  Gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 11 sono già scontati Pag. 103 nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.
  Relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto segnala che il riferimento all'articolo 19 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Infine rileva che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 21 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576).

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2413 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale il Ruanda è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

    gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 11 sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente;

    relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto il riferimento all'articolo 19 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

    anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 21 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576);

    rilevata pertanto la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che, per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo di cui trattasi, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, sopprimere il comma 2».

Pag. 104

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente quanto segue.
  Le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica delle Filippine è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità.
  Gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'articolo 12 dell'Accordo sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.
  Relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto segnala che il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Infine, rileva che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576).

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2414 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica delle Filippine è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

    gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'articolo 12 dell'Accordo sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente;

    relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in Pag. 105proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

    anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576);

    rilevata pertanto la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che, per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo di cui trattasi, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, sopprimere il comma 2».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente quanto segue.
  Le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica di Seychelles è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità.
  Gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 12, pertanto, sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.
  Con riferimento alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto segnala che il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, poiché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Infine, rileva che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno Pag. 106 di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576).

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2416 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica di Seychelles è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

    gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 12, pertanto, sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente;

    con riferimento alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, poiché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

    anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576);

    rilevata pertanto la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che, per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo di cui trattasi, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, sopprimere il comma 2».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 107

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare e che la stessa non è corredata di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 3, non ha osservazioni in merito ai profili di quantificazione, in quanto le norme in esame indicano le finalità e le definizioni.
  Per quanto concerne gli articoli 4 e 5, recanti prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme in esame prevedono prestazioni sanitarie e benefici in favore delle persone affette dalle malattie rare. Tra gli interventi suscettibili di determinare un incremento della spesa sanitaria segnala la predisposizione del Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, con i trattamenti sanitari inseriti nel Piano e i dispositivi medici e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per le malattie rare con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Rileva che per far fronte alle maggiori spese connesse all'attuazione delle norme in esame, il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. In proposito, al fine di poter verificare la congruità delle risorse incrementali destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale andrebbero forniti, a suo avviso, elementi e dati utili alla quantificazione dei maggiori oneri, quali ad esempio il costo medio delle prestazioni sanitarie riconosciute in favore dei soggetti affetti da malattie rare, i costi dei dispositivi medici nonché la platea potenzialmente interessata dalle misure in esame. Inoltre, considerato che l'incremento delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale decorre dall'anno 2021, fa presente che andrebbe assicurato che la modulazione temporale dell'onere sia compatibile con la disponibilità delle risorse aggiuntive.
  In merito all'articolo 6, recante Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che la norma prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, il cui finanziamento a decorrere dal 2021 è assicurato da una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati. Rileva che gli interventi di spesa a carico del Fondo sono effettuati nei limiti dello stanziamento del Fondo stesso e che, ciò posto, limitatamente all'onere indicato, pur considerando che lo stesso risulta limitato all'entità dello stanziamento, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione per poter valutare la congruità dello stanziamento stesso rispetto alle finalità previste. Per quanto riguarda la deducibilità fiscale delle donazioni e dei lasciti destinati al Fondo, stante la formulazione della norma, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la stessa abbia l'effetto di richiamare le fattispecie di deducibilità già previste a legislazione vigente, senza innovarle – e in tal caso andrebbe acquisita una valutazione circa eventuali effetti incentivanti –, o se abbia l'effetto di introdurre una ulteriore specifica fattispecie di deducibilità, riferita alle donazioni al fondo, non prevista a legislazione vigente, e come tale idonea a comportare oneri per minori entrate, e in tal caso andrebbero forniti i relativi dati ed elementi di quantificazione.
  Con riferimento agli articoli da 7 a 10, concernenti il Centro nazionale, comitato nazionale e rete per le malattie rare, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame prevedono l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare (articolo 8) e del Piano nazionale delle malattie rare (articolo 9 commi 1 e 2) nonché il riordino e potenziamento della Rete nazionale delle malattie rare (articoli 9, comma 3, e 10). Con riferimento all'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare, segnala che la norma dispone che ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità Pag. 108 ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Evidenzia, inoltre, come si preveda che le attività di supporto al tavolo tecnico siano svolte dalle strutture ministeriali competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene che andrebbe assicurato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per finanziare le attività di supporto del Comitato nonché il rimborso delle spese sostenute dai membri dello stesso Comitato.
  In relazione alla Rete nazionale delle malattie rare andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di dettaglio circa le specifiche attività di riordino previste dalla norma in esame, che prevede a livello generale che la stessa sia articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento. Ritiene che analoghi elementi di valutazione siano necessari in relazione alla previsione normativa in base alla quale le regioni devono assicurare, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare. Segnala che i predetti chiarimenti appaiono necessari al fine di valutare l'impatto finanziario delle innovazioni proposte e verificare la disponibilità delle risorse con cui farvi fronte.
  Non ha osservazioni da formulare con riguardo al Centro nazionale delle malattie rare, nel presupposto che non siano sostanzialmente ampliati – stante la formulazione delle disposizioni in esame – le attività e i compiti ad esso assegnati dalla vigente normativa. Rileva che il Centro, infatti, è stato istituito con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016 ed è già operante dal 2008 presso l'Istituto superiore di sanità, con diverse funzioni tra le quali l'attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza della Rete nazionale malattie rare, attività informative, controlli di qualità. In merito al predetto presupposto considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento agli articoli 11, 13 e 14, in materia di ricerca, formazione e informazione in materia di malattie rare, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che le norme in esame prevedono una serie di attività a carico delle amministrazioni interessate, quali la promozione della ricerca a carico del Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni, di cui all'articolo 13, e la formazione e informazione sulle malattie rare a carico del Ministero della salute e delle regioni, di cui all'articolo 14.
  In merito alle predette attività, non individuate in dettaglio dalle disposizioni, fa presente che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti a verificarne il potenziale impatto finanziario e ad indicare le risorse eventualmente già disponibili per farvi fronte; ciò al fine di escludere effetti onerosi, tenuto conto che l'attuazione delle predette attività non è configurata come facoltativa dalle disposizioni in esame né che queste ultime non sono assistite da una clausola di non onerosità.
  Circa il Fondo nazionale Farmaci orfani, di cui all'articolo 11, evidenzia che la norma prevede un finanziamento aggiuntivo derivante da un ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario. Fa presente inoltre che la norma prevede che le predette risorse incrementali siano destinate a specifici obiettivi di ricerca. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione circa gli effetti di minor gettito derivanti dall'incremento delle componenti negative di reddito delle imprese soggette a contributo.
  In merito all'articolo 12, recante incentivi fiscali, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che la norma prevede la concessione di un credito d'imposta nel limite massimo di spesa di 10 milioni annui dal 2021. In proposito non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo Pag. 109stanziamento previsto, il cui rispetto dovrà essere assicurato sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale. Rileva che si prevede inoltre l'ammissione delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, nonché la possibilità per il Ministero della salute di concedere eventuali ulteriori agevolazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare tenuto conto che in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, gli interventi di sostegno ivi previsti sono realizzati a valere sulle disponibilità annuali del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di carattere rotativo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
  Con riferimento agli articoli 15 e 16, recanti disposizioni finanziarie e finali, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 15 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni: l'articolo 4, che introduce il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e i livelli essenziali di assistenza per le malattie rare; l'articolo 5, che disciplina l'assistenza farmaceutica e prevede disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani, incrementando il Fondo sanitario nazionale, in relazione all'attuazione del medesimo comma 5 e del precedente comma 4, per un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; l'articolo 6, comma 2, che finanzia il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 6, mediante una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse dai contribuenti relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati, deducibili ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.
  Segnala che ai predetti oneri, pari complessivamente a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  In proposito, ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione presenti le occorrenti risorse a decorrere dal 2021 e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.
  Ciò posto, rileva che la clausola di copertura finanziaria in esame appare presentare alcuni profili problematici. In primo luogo, parte di essa risulta riferita impropriamente agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5 e non già all'articolo 5, comma 5, da cui effettivamente sorge l'onere oggetto di copertura, ossia l'incremento del Fondo sanitario nazionale. In secondo luogo, osserva che l'articolo 6, comma 2, richiamato tra le disposizioni che determinano gli oneri oggetto di copertura, introduce esso stesso una copertura finanziaria che appare ultronea e inidonea: ultronea perché il medesimo onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 è già oggetto di copertura proprio all'articolo 15, comma 1; inidonea perché, a fronte di oneri a regime, prevede la destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinando con ciò una limitazione delle scelte future dei contribuenti, il che non appare coerente con la finalità dall'articolo 17.1.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) che, invece, è escludere che le risorse utilizzabili dai contribuenti, per le proprie scelte in ordine al 5 per mille, siano destinate alla copertura finanziaria di nuove iniziative legislative.
  Evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dalla previsione del credito d'imposta volto a favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di Pag. 110ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, di cui all'articolo 12, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2020-2022.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.
  Tutto ciò premesso rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in discussione.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riguardo alla richiesta di relazione tecnica, precisa che essa è in fase di predisposizione e che il Governo vi sta lavorando anche con la previsione di modifiche collegate alla redazione del disegno di legge di bilancio.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge, presentato dal Governo, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020) e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, concernente l'attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019), in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma, in attuazione della direttiva 2014/54/UE, attribuisce all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) specifici compiti e funzioni in materia di contrasto alle discriminazioni dei lavoratori UE basate sulla nazionalità (comma 1, lettera e)). A tal fine, il contingente di personale proveniente da altre amministrazioni di cui UNAR si avvale per le proprie attività istituzionali viene integrato di 3 ulteriori unità (di cui 2 di area A, 1 di area B) (comma 3). Viene, infine, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e), nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (comma 4). Al riguardo, pur considerato che il suddetto onere complessivo di 382.000 euro annui appare configurato come limite massimo, osserva che il comma 4 riferisce l'autorizzazione di spesa alla sola lettera e) del comma 1, mentre la relazione tecnica riferisce l'onere non solo alle spese di funzionamento (quantificate, peraltro, in 340.000 euro sul primo anno e in 260.000 euro a regime) correlate all'attuazione della Direttiva 2014/54/UE (di cui, appunto alla citata lettera e)), ma anche alla spesa di personale prevista dal comma 3 (quantificata in 42.000 euro annui). Poiché l'autorizzazione di spesa di 382.000 euro risulta dalla somma di euro 340.000 (lettera e) del comma 1, spese di funzionamento) e di euro 42.000 (comma 3, spese di personale), andrebbe acquisita conferma che l'autorizzazione di spesa sia riferita non solo al comma 1, lettera e), ma anche al comma 3. In merito alle spese di funzionamento, non ha osservazioni da formulare e prende atto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica che, in particolare, riferisce che l'insieme dei costi sono stati stimati – Pag. 111in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori – sul dato medio riferito a quelle per cui UNAR è già operativa. Con riguardo, invece, alla quantificazione dei summenzionati maggiori oneri di personale rileva l'opportunità che vengano evidenziati i parametri e i dati sottostanti la quantificazione con specifico riguardo alle qualifiche interessate alle misure indennitarie alle stesse attribuite. Circa gli aspetti riguardanti la decorrenza dell'onere annuo, che viene indicato in misura piena nel 2020, nonostante i presumibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, rinvia alle considerazioni espresse di seguito, riferite alla copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dagli ulteriori compiti assegnati all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), pari a 382.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, destinato – ai sensi della norma istitutiva – all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, in base alla vigente legge di bilancio, uno stanziamento di 128.600.800 euro per l'anno 2020 e di 171.900.800 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tanto premesso, nel rilevare che l'utilizzo del Fondo disposto dalla norma in commento appare conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, fa presente che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risultano al momento disponibili per l'anno 2020 euro 124.308.075. Nel prendere pertanto atto della capienza del Fondo in questione rispetto agli oneri oggetto di copertura, ivi inclusi quelli previsti per il medesimo anno 2020 dagli articoli 2, comma 6, e 32, comma 2, del provvedimento in esame, appare tuttavia necessaria una conferma del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche in riferimento agli anni successivi a quello in corso. Andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, nonché della natura degli oneri medesimi, quota parte dei quali attiene a spese di personale.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, volte alla chiusura della procedura di infrazione n. 2019/2100. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Si tratta in particolare dell'accesso da parte dei cittadini non unionali titolari di permesso unico di lavoro e di permesso di ricerca alle seguenti prestazioni sociali: assegno al nucleo familiari (ANF) con almeno tre figli minori (concesso dai Comuni); assegno di maternità di base (concesso dai Comuni); assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (concesso dallo Stato); assegno di natalità o bonus bebè; bonus asili nido; prestazioni di invalidità civile.
  Gli oneri sono valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per il 2020, in 25,408 milioni di euro per il 2021, in 28,908 milioni di euro per il 2022, in 29,208 milioni di euro per il 2023, in 29,508 milioni di euro per il 2024, in 29,808 milioni di euro per il 2025, in 30,108 milioni di euro per il 2026, in 30,308 milioni di euro per il 2027, in 30,708 milioni di euro per il 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Pag. 112
  Con riferimento al procedimento di quantificazione illustrato dalla relazione tecnica rileva preliminarmente che le stime sono basate in parte su dati amministrativi ed in parte su ipotesi adottate dalla stessa relazione tecnica. Per talune delle predette prestazioni sociali non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale degli oneri connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari in quanto la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi posti alla base delle stime fornite. In particolare, rileva quanto segue. In merito all'assegno al nucleo familiare dei comuni, fa presente che la relazione tecnica non esplicita il procedimento adottato per la stima dell'onere relativo all'anno 2021 che risulta inferiore all'onere a regime di circa il 30 per cento. Dalle informazioni contenute nella relazione tecnica è stato possibile invece effettuare un riscontro della stima riferita all'onere a regime, che appare sostanzialmente verificabile considerando l'intera platea potenzialmente destinataria del beneficio (3.790 nuclei familiari) e l'importo medio mensile dell'assegno erogato (pari a 145,14 euro per 13 mensilità).
  Con riferimento all'assegno di maternità di base, concesso dai comuni, osserva che non risulta possibile verificare puntualmente la quantificazione in quanto non viene indicata la platea dei potenziali beneficiari suddivisa per classe di ISEE, parametro al quale è commisurata la prestazione in oggetto.
  Con riguardo all'assegno di natalità, gli elementi riportati nella relazione tecnica non consentono di ricostruire esattamente le coorti interessate al beneficio in quanto non sono stati indicati separatamente i nuclei familiari nei quali sono presenti bimbi nati o adottati nel 2019 e nel 2020.
  Prende atto, infine, della quantificazione dell'onere relativo all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui, concessa dallo Stato, e alla prestazione di invalidità civile le cui quantificazioni sono desunte direttamente da dati amministrativi dell'INPS.
  In merito alla quantificazione del bonus asili nido, evidenzia che la stessa appare sostanzialmente riscontrabile sulla base dei dati e parametri forniti dalla relazione tecnica; quest'ultima tuttavia fa presente che la stima si basa su un'ipotesi di entrata in vigore delle norme dal 1° novembre 2020, ipotesi questa non più attuale.
  Più in generale, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'esigenza di un aggiornamento delle stime degli oneri complessivamente ascrivibili alle disposizioni in esame alla luce dei presumibili tempi di entrata in vigore delle stesse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sull'articolo 1, comma 4. Anche in tal caso andrebbe peraltro acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore.
  Rileva, infine, che quota parte degli oneri medesimi, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di impegno anziché in previsione di spesa. Sul punto, appare necessario l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della normativa europea, Pag. 113prevedono che l'attività di collaborazione svolta dalle amministrazioni competenti avvenga anche con il centro di assistenza del Paese membro d'origine del richiedente, oltre che con quello del Paese ospitante, come già previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, la relazione tecnica definisce la novella di carattere ordinamentale affermando che le attività verranno svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed evidenzia che alla disposizione che ha introdotto l'originario obbligo di collaborazione non sono stati ascritti effetti finanziari; appare peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione a conferma che anche l'ampliamento degli obblighi di collaborazione possa essere attuato a invarianza di risorse.
  In merito all'articolo 4, concernente altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
  Con riferimento al comma 1, lettera a) (che estende l'ambito di applicazione del decreto ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dai cittadini italiani), e lettera g) (che estende anche alle ostetriche il regime di riconoscimento della professione in base all'attività pregressa), preso atto che la relazione tecnica definisce le novelle di carattere ordinamentale, affermando che le attività verranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento alla lettera h), riguardante la formazione medica specializzata, in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire una conferma, che tale regime sia già operativo a legislazione vigente e già applicabile, come previsto appunto dalle norme richiamate, ai medici in formazione specialistica e che dunque la norma ora in esame non risulti, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.
  Infine, non vi sono osservazioni da formulare con riguardo alle lettere b), c), d), e), f), ed i), per le quali la relazione tecnica esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, atteso che tali disposizioni sono o di carattere ordinamentale oppure finalizzate alla riduzione di procedure ed attività da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, recante disposizioni in materia di professioni ippiche, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della novella, confermato anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni in materia di punto di contatto unico, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 206 del 2007, prevedendo, ai sensi della lettera a), lo svolgimento di alcune procedure in via telematica attraverso il punto di contatto unico, corrispondente al sito www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere. Atteso che la relazione tecnica precisa che si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali attività siano effettivamente realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione del fatto che Unioncamere rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Analogamente, con riferimento all'accesso centralizzato online alle informazioni, di cui alla lettera b), che prevede anche l'adozione di misure volte a incoraggiare Pag. 114 il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, appare utile acquisire conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche e dei compiti sia realizzabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 7, recante Etichettatura dei succhi di frutta – attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, recante disposizioni in materia di contratti pubblici, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle modifiche in esame, confermata anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96 – «regolamento di blocco», in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina sulle denominazioni di vendita, attribuendo le competenze già del Ministero del commercio con l'estero al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo all'avvenuto trasferimento delle relative risorse.
  Per quanto concerne l'articolo 10, recante disposizioni in materia di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e disposizioni relative a embarghi commerciali ed esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la disciplina sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni, attribuendo le relative competenze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di inammissibilità di talune domande di protezione internazionale. (Sentenza Corte di giustizia UE – cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione.
  In merito all'articolo 12, concernente validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni riportate nella relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 13, recante proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del reg. (CE) n. 810/2009, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso per soggiorni di breve durata che potrà essere richiesta dagli stranieri interessati presso le questure territorialmente competenti. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire una verifica della previsione di neutralità finanziaria recata, anche con riguardo alla norma in esame, dall'articolo 34. Tali elementi dovrebbero essere idonei a confermare – sulla base di una stima sia pur di massima del numero di istanze attese – che le amministrazioni interessate dall'applicazione della disposizione (ossia le questure, per le attività istruttorie finalizzate alla proroga dei visti d'ingresso per soggiorni di breve durata (comma 1, lettera a)) e i TAR, per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alle istanze di proroga dei medesimi visti (comma 1, lettera c)) possano provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 14, recante disposizioni in materia di rilascio dei documenti Pag. 115di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del Reg. (UE) 2016/1953, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma individua il Questore quale organo competente al rilascio del «documento di viaggio europeo per il rimpatrio» dei cittadini di Paesi extra UE il cui soggiorno è irregolare, previsto dal reg. (UE) 2016/1953. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a riscontro della clausola di neutralità finanziaria recata, anche con riferimento alla norma in esame, dall'articolo 34. In particolare, prende atto delle rassicurazioni fornite in merito alla possibilità che – alla luce dei dati relativi alla potenziale limitata platea di destinatari, nonché del costo trascurabile delle correlate attività istruttorie – gli adempimenti previsti dalla norma vengano svolti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 15, recante attuazione di direttive di esecuzione (UE) relative a specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e alle armi d'allarme o da segnalazione. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione di cui al comma 1, lettera a). Con riguardo, inoltre, alle attività di verifica della compatibilità con le specifiche tecniche europee degli strumenti di segnalazione acustica, dei lanciarazzi e degli strumenti di autodifesa che vengono attribuite al «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» (comma 1, lettera b)), non ha osservazioni da formulare, considerato che il Banco di prova non rientra nell'elenco ISTAT dei soggetti pubblici che rilevano ai fini del conto economico consolidato e nel presupposto che tali attività di verifica, che la norma pone a «carico dell'interessato», non comportino, comunque, l'insorgere di oneri per la finanza pubblica. In ordine a tale presupposto ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  In merito all'articolo 16, recante regime IVA «call off stock», in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni intervengono sulla disciplina IVA in materia di cessioni di beni tra Stati dell'UE, con particolare riferimento al regime di non imponibilità IVA in relazione al trasporto intracomunitario di beni effettuato in presenza di specifiche condizioni. La relazione tecnica non attribuisce alla disciplina introdotta effetti finanziari in quanto i criteri indicati sono in parte attuati in via di prassi. In proposito, andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni incidano su quote di gettito IVA già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e riferibili alle fattispecie disciplinate dalla norma in esame. In relazione a tali fattispecie, infatti, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una contrazione di gettito a fronte della quale andrebbe predisposta la relativa copertura finanziaria. In ordine a tale profilo appare necessario acquisire la valutazione del Governo. Inoltre, tenuto conto che la norma introduce procedure semplificate per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, andrebbero valutati i possibili oneri riferibili alla necessità di incrementare la relativa attività di controllo. Ciò anche in considerazione del fatto che, nell'ambito delle verifiche per il contrasto all'evasione fiscale, una rilevante quota del gettito evaso risulta attribuibile alle operazioni intracomunitarie (ed in particolare le cosiddette «triangolazioni»).
  Per quanto riguarda l'articolo 17, in materia di disciplina sanzionatoria per merce contraffatta, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede, per i casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, una disciplina sanzionatoria amministrativa in luogo dell'attuale disciplina penale. In proposito la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi costi a carico dell'erario. Per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta confiscata, gli stessi sono Pag. 116posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato. Non ha nulla da osservare al riguardo, anche tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione illustrativa.
  Con riferimento all'articolo 18, che prevede disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma introduce modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993. La relazione tecnica afferma che la disposizione reca norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che la Banca d'Italia e l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) non rientrano nel perimetro della p.a. ai fini dei conti europei.
  Con riferimento all'articolo 19, recante disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica la disciplina in materia di bilancio di esercizio e consolidato al fine di recepire la direttiva 2013/34/CE. La relazione tecnica afferma che la disposizione reca norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 21, recante disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica il decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di intervenire sulla disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di market abuse. Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica la modifica si rende necessaria al fine di recepire la direttiva n. 2014/57/UE e di bloccare la procedura d'infrazione n. 2019/2130. La relazione tecnica afferma, inoltre, che dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016-2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui. In proposito, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento agli articoli 22, 23 e 24, recanti disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari, prodotti cosmetici e biocidi per via telematica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, affermato dalla relazione tecnica, che il Ministero della salute e le altre amministrazioni interessate possano svolgere le attività previste dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito alle spese di funzionamento, non ha osservazioni da formulare e prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, in base alla quale le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle spese di funzionamento in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro.
  Per quanto riguarda l'articolo 25, concernente designazione dell'Autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la legge n. 249 del 1997 per designare l'AGCOM quale autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la sostenibilità di tali funzioni da parte dell'AGCOM e tenuto conto altresì che la stessa Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (articolo Pag. 117 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995).
  Con riferimento all'articolo 26, recante applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la legge n. 249 del 1997 per estendere l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione anche ai fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, per affidare all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire l'applicazione del Regolamento n. 2019/1150 e per estendere le sanzioni per l'inottemperanza agli ordini e alle diffide dell'Autorità ai casi disciplinati dal regolamento n. 1150. Inoltre, si mantiene la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai settori regolati nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica in ordine al finanziamento delle attività dell'Autorità nonché alle spese per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, per cui l'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 249 del 1997, può richiedere ai soggetti obbligati un corrispettivo per il servizio reso.
  Riguardo all'articolo 27, recante designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e loro poteri minimi, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame attribuiscono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di compiti e funzioni relativi alla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e del fatto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è finanziata mediante un contributo posto a carico di soggetti regolati (articolo 10 della legge n. 287 del 1990).
  In merito all'articolo 28, che prevede disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature. Caso EU Pilot 9180/17/ ENVI, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alle condizioni al cui sussistere gli sfalci e le potature sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti. Secondo la relazione tecnica la disposizione è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Non ha quindi osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – dell'effettiva idoneità della norma, nella formulazione in esame, ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione. Peraltro, ove la norma comporti – come parrebbe – l'inclusione di nuovo materiale agricolo fra i rifiuti, andrebbe chiarito se da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni degli enti locali responsabili della raccolta e della gestione dei rifiuti.
  Con riferimento all'articolo 29, recante Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d'infrazione 2019/2095, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la disciplina del calcolo relativo alla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi escludendo dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto i biocarburanti e i bioliquidi e i biocarburanti prodotti da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione della natura ordinamentale delle previsioni introdotte, che peraltro modificano disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari. Pag. 118
  Per quanto riguarda l'articolo 30, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in merito all'incremento del numero massimo di unità di personale in posizione di comando di cui il Dipartimento per le politiche europee, ai sensi del comma 1, lettera a), può avvalersi; ciò considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina (articolo 2, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012) in base alla quale, nell'ambito del summenzionato contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ha nulla da osservare, altresì, in merito al comma 1, lettera b), che si limita a modificare la composizione del contingente massimo di 6 unità di personale regionale di cui il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi. In particolare, le 6 unità che, in base alla disciplina vigente, devono essere individuate tutte all'interno della III Area, in virtù della novella vengono ripartite in 3 appartenenti alla III Area e 3 appartenenti alla II Area (qualifica inferiore alla III area). Resta fermo, in tal caso, quanto previsto dalla vigente normativa (articolo 2, comma 8, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012) in base alla quale il trattamento economico delle unità di personale regionale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  Con riferimento all'articolo 32, che prevede il rafforzamento delle strutture del MEF preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica. Inoltre, evidenzia che tali oneri sono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa ed il correlato numero di unità da reclutare viene coerentemente individuato entro un limite massimo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 32 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 2.205.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione per gli anni successivi al 2020 rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sugli articoli 1, comma 4, e 2, comma 6.
  Con riferimento all'articolo 33, che prevede disposizioni in materia di Versamento delle risorse proprie dell'Unione europea, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica e nel presupposto che il meccanismo, prefigurato dalla norma, di reintegro delle anticipazioni sia idoneo ad assicurare la compensatività delle variazioni di bilancio con riguardo ai diversi saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 34, recante Clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dell'articolo 34 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, secondo cui dall'attuazione del presente disegno di legge – fatta eccezione per le disposizioni onerose di cui agli articoli 1, 2 e 32, dianzi commentate – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire chiarimenti in altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 119

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
Doc. XXII, n. 45.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento in esame è volto a modificare il comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019 istitutiva della Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, al fine di prorogarne la durata dei lavori fino al 3 ottobre 2021, in luogo dei dodici mesi originariamente previsti a decorrere dalla costituzione della Commissione stessa, avvenuta in data 3 dicembre 2019.
  La relazione illustrativa chiarisce che non si è invece ritenuto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 5 della medesima deliberazione relativo alla dotazione finanziaria della Commissione d'inchiesta, nella considerazione che l'importo dello stanziamento originario sarebbe sufficiente, nonostante il prolungamento dei lavori rispetto alla scadenza inizialmente stabilita.
  In proposito, rammenta che ai sensi della disposizione da ultimo richiamata le spese per il funzionamento della Commissione, integralmente poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono state fissate nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 60.000 per l'anno 2020.
  Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sul testo del provvedimento stesso un parere di nulla osta.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.
Atto n. 199.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della nota metodologica aggiornata relativa ai fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio di smaltimento rifiuti.
  La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento rifiuti – trasmessa da SOSE S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 luglio 2020 – è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante.
  In appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.647 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, le tonnellate di rifiuti urbani, il costo standard totale, il costo standard per tonnellata e le sue componenti calcolate con riferimento ai dati del 2016. Pag. 120
  Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 15 ottobre 2020. La normativa vigente prevede, poi, che nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro l'11 novembre 2020.
  Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.
  Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai pareri.
  Si rammenta, in rapida sintesi, che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.
  In particolare, a partire dal 2018, le risultanze dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti sono utilizzate dai comuni per la determinazione dei costi del servizio (articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013).
  Il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL. Spetta a SOSE anche il compito di procedere al monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale garantendo, allo stesso tempo, una revisione almeno triennale dell'intera metodologia, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali (articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010).
  La legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), che agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.
  La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sono adottati, anche distintamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata.
  Al riguardo faccio presente che la prima nota metodologica afferente, tra gli altri, al servizio smaltimento rifiuti, è stata approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015. Tale metodologia è stata poi aggiornata nel 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, attualmente vigente. Per gli anni successivi, i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2018, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019 e, da ultimo, con il decreto del Pag. 121Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2020.
  Lo schema di decreto provvede ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio smaltimenti rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010. Conseguentemente sono aggiornati i coefficienti di riparto e i componenti del costo standard per ogni comune considerato.
  La raccolta e lo smaltimento di rifiuti è il servizio per il quale i comuni sostengono la spesa maggiore rispetto a tutte le altre funzioni (circa 9,1 miliardi nel 2016). A tale funzione dunque corrisponde anche il più ampio peso nel calcolo dei fabbisogni standard, pari al 25,73 per cento.
  Si ricorda che il servizio smaltimento rifiuti è considerato attività autonoma del comune ed è escluso da interventi perequativi, dato che il suo finanziamento è interamente coperto da tariffe. Pertanto, i fabbisogni standard del servizio rifiuti, di fatto, non producono effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC).
  Pur essendo neutrali ai fini perequativi, i fabbisogni standard per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti assumono tuttavia importanza per l'individuazione delle tariffe TARI nell'ambito della predisposizione dei piani economico finanziari comunali. L'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 dispone infatti che nella determinazione dei costi del servizio rifiuti «il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard».
  Per quanto riguarda la revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti, essa è stata realizzata dalla SOSE S.p.A., nel novembre 2019, in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo.
  Gli elementi innovativi rispetto alla metodologia approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo. In primo luogo, la stima del fabbisogno standard è stata realizzata, diversamente dal passato, sulla base dei dati di quattro annualità – 2010, 2013, 2015 e 2016 – in modo da utilizzare nelle stime tutte le informazioni raccolte sino ad oggi.
  Con riferimento alla dotazione impiantistica del territorio di riferimento – diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano solo il numero di impianti a livello provinciale – nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi (considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto) a livello regionale. Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali, che comunque creano i differenziali del costo. L'impatto sul costo standard esercitato dalla raccolta differenziata è stato specificato in modo non lineare, permettendo di cogliere meglio l'andamento del costo standard al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Nel modello sono state inoltre introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo.
  Infine, è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei di comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico, sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio.
  In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione un documento in cui vengono fornite ulteriori indicazioni, rispetto a quelle già contenute nella documentazione di accompagnamento dell'atto in oggetto, riguardo ai criteri adottati dal Governo ai fini della definizione Pag. 122della nota metodologica in oggetto (vedi allegato).

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  L'onorevole Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ricorda di aver chiesto in una precedente seduta informazioni al Governo sia in merito all'ammontare delle risorse stanziate dai provvedimenti legislativi, adottati su iniziativa del Governo stesso a seguito della pandemia, che risultano ancora inutilizzate, sia in ordine al numero dei provvedimenti amministrativi di attuazione dei citati provvedimenti legislativi ancora da adottare.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che una parte di tali risorse è stata utilizzata nel decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto «decreto Ristori» e che un quadro delle stesse risulta pertanto dalla relazione tecnica ad esso allegata.

  La seduta termina alle 17.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.