CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2020
464.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale.

  Gianluca RIZZO, presidente, rammenta che oggi, 4 novembre, ricorre la Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale. Anche a nome della Commissione, esprime sentimenti di profonda gratitudine e apprezzamento nei confronti di tutti i militari italiani, donne e uomini, impegnati in Italia e all'estero, per la dedizione con cui ogni giorno svolgono il loro lavoro a servizio del Paese.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

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  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che nella seduta del 28 ottobre, il relatore, onorevole Losacco, ha illustrato, per le parti di competenza della IV Commissione, i contenuti del disegno di legge e che non sono state presentate proposte emendative entro il termine previsto.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, espone la sua relazione (vedi allegato).

  Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Angelo TOFALO esprime condivisione e si associa alle parole di ringraziamento espresse dal presidente, in occasione della Giornata nazionale delle Forze armate.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rammenta come, sul tema del trasferimento delle competenze in materia di beni a duplice uso dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Lega si sia espressa contrariamente già in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2019, che ha per l'appunto introdotto tale modifica. Si tratta, a suo avviso, di un'innovazione della disciplina dettata non da effettive esigenze di funzionalità, bensì da un «vezzo» politico relativo ad avvicendamenti verificatisi nei vertici dei dicasteri durante la successione dei Governi di questa legislatura. Anche a nome del proprio gruppo, preannuncia, dunque, un voto contrario.

  Salvatore DEIDDA (FDI) manifesta stupore per l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, volto ad evitare la discussione su temi strategici e di importanza vitale in un momento così difficile per il Paese. Avrebbe voluto che il provvedimento si fosse soffermato sulle cause che hanno permesso la diffusione della pandemia da Covid-19 all'interno dei confini dell'Unione europea, oppure che si fosse affrontato il tema della difesa dei confini meridionali attraverso la creazione di un blocco navale nel Mediterraneo di controllo del flusso migratorio. Ritiene che l'Italia dovrebbe fare sentire le sue ragioni all'interno delle istituzioni europee ed invita i gruppi che sostengono l'attuale maggioranza a non rimanere inerti.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S) apprezza la proposta di relazione avanzata dal collega Losacco ed osserva che le modifiche apportate alla disciplina in materia di beni a duplice uso rispondono all'esigenza di armonizzare la nostra disciplina a quella vigente negli altri Paesi europei, dando seguito all'intensa attività diplomatica intercorsa a livello europeo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del M5S.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA (M5S), relatrice, introduce l'esame del decreto-legge n. 130 del 2020, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 ottobre, rilevando che esso apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 53 del 2019, in materia di immigrazione e protezione internazionale. Evidenzia, quindi, che il decreto si compone di 16 articoli ed interessa i profili di competenza della Commissione Difesa con riguardo ad alcune disposizioni dettate all'articolo 1, che apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).
  In particolare, la lettera c) del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal cosiddetto decreto sicurezza-bis (decreto- Pag. 59legge n. 53 del 2019) all'articolo 11, comma 1-ter del Testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dal comma successivo (articolo 1, comma 2). Osserva che la disposizione soppressa prevedeva che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri, potesse – nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia – limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale (salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale), sia per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sia quando si concretizzassero – limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti – le condizioni previste all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella quale si considera come pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave sia impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.
  Sottolinea, quindi, che la lettera d) del comma 1, a sua volta, sopprime i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione introdotte sempre dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione. Anche su tale materia interviene il successivo comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, modificando il Codice della navigazione. Al riguardo, ricorda che il comma 6-bis dell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione prevedeva che, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Esso prevedeva, inoltre, che fosse disposta anche la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione. Il comma 6-ter disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione, mentre il comma 6-quater stabiliva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.
  La nuova disciplina, ora recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno – di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri – possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Ricorda che l'articolo 83 del codice della navigazione dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di Pag. 60concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino. È altresì previsto un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per motivi di ordine pubblico, nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
  Diversamente, dunque, dalla disposizione abrogata, il provvedimento di limitazione o divieto previsto dalla nuova disciplina può ora riguardare il transito e la sosta delle navi, anziché il transito o la sosta, e non fa più riferimento all'ingresso delle medesime.
  Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame aggiunge che tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dello statuto dei rifugiati. Resta espressamente fermo quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Si interviene, quindi, sulle sanzioni da applicare in caso di navigazione in zone vietate, disponendo che nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica la pena della multa va da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000. Tale previsione si aggiunge a quanto stabilito dall'articolo 1102 del codice della navigazione che dispone la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 516 euro per il comandante della nave che non osservi il divieto o il limite di navigazione stabiliti ai sensi dall'articolo 83 del medesimo codice.
  Segnala, poi, che gli articoli da 2 a 5 del decreto-legge recano disposizioni che intervengono in materia di procedura di esame delle domande di protezione internazionale, di trattenimento degli stranieri, o sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali e sui percorsi di integrazione, mentre gli articoli da 6 a 10 prevedono modifiche di norme penali in materia di immigrazione.
  Infine, le rimanenti disposizioni recano misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere a conclusione del dibattito.

  Salvatore DEIDDA (FDI) rileva come, anche in questo provvedimento, il Governo e la maggioranza attribuiscano priorità a temi del tutto distanti da quelle che sono le necessità impellenti del Paese. Non si affrontano le questioni legate all'emergenza epidemiologica, né tantomeno si focalizza l'attenzione sui problemi del terrorismo e della sicurezza internazionale. Lamenta l'inerzia del Governo e della Ministra degli interni di fronte all'invasione di migranti che stanno sbarcando sulle coste italiane ed anche nella sua isola, la Sardegna, senza alcun controllo e senza tracciare i loro successivi spostamenti. Ritiene profondamente errate alcune novità introdotte dal decreto-legge come, ad esempio, la disposizione che ammette le calamità tra le cause che possano consentire l'ottenimento del permesso di soggiorno. Al contrario sarebbe opportuno aumentare gli sforzi per arrestare i criminali che lucrano sul traffico di esseri umani finanziando il terrorismo internazionale con i proventi della loro attività illecita.
  Invita, dunque, i colleghi della maggioranza a riflettere sulle vere priorità del Paese e a rinunciare a supportare provvedimenti la cui unica finalità è di permettere Pag. 61la prosecuzione, a tutti i costi, dell'azione del Governo.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rammenta che il quadro normativo delineato dai cosiddetti decreti sicurezza era frutto della maggioranza che sosteneva il Governo formatosi ad inizio legislatura e che i provvedimenti emanati d'urgenza dall'Esecutivo erano stati ampiamente modificati in sede di conversione dai due rami del Parlamento. Proprio sulle modifiche introdotte dalle Camere al Testo unico sull'immigrazione si venne a concentrare l'attenzione del Capo dello Stato, che formulò alcune osservazioni riferite, in particolare, a due soli aspetti: le dimensioni delle sanzioni comminate per la violazione delle leggi in materia di immigrazione e l'ampliamento delle fattispecie del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
  Fa presente, quindi, che a fronte di alcuni specifici rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica, il decreto-legge n. 130 interviene in maniera molto più estesa sulla materia, superando quasi completamente la precedente disciplina.
  Evidenzia, quindi, che quasi il 90 per cento di coloro che raggiungono l'Italia attraverso i canali d'immigrazione non ufficiali non appartengono alle categorie di soggetti meritevoli della protezione internazionale e che le norme restrittive adottate con i precedenti decreti sicurezza avevano consentito di ridurre notevolmente i costi legati alla gestione dei centri accoglienza per richiedenti asilo, con risparmio di risorse pubbliche. Viceversa, le nuove disposizioni introdotte non appaiono condivisibili. Preoccupa la possibilità di entrare illegalmente nel nostro Paese e di poter richiedere il ricongiungimento familiare, l'abolizione dell'obbligo di assicurazione sanitaria, la mancata previsione di applicare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti degli operatori che effettuano i controlli, riservandolo alle sole Forze di polizia. Infine, manifesta perplessità sulla proroga, disposta all'articolo 13, del mandato del collegio attualmente in carica del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  Nel ribadire, quindi, l'inopportunità di una simile riforma, auspica che il provvedimento possa essere rivisto in sede di esame parlamentare.

  Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) riferisce la sua esperienza, in qualità di membro della Commissione affari costituzionali, durante l'esame in sede referente dei decreti-legge sicurezza, al fine di sottolineare l'ottimo lavoro che fu fatto dalla Commissione, confermato dai dati che il dicastero degli interni ha fornito in questi anni. Rafforza, quindi, le considerazioni del collega Ferrari e ricorda che i provvedimenti adottati dal Governo Lega Cinque Stelle furono frutto di una scelta politica, mentre il nuovo corso inaugurato dalla Ministra Lamorgese sta producendo un incremento esponenziale degli sbarchi clandestini ed un aumento delle spese per le esigenze di immigrati, che provengono, per la maggior parte, da Paesi dove non vi sono guerre.

  Luca FRUSONE (M5S) ringrazia la relatrice per avere sintetizzato un provvedimento così importante, senza trascurare alcun elemento di rilievo. Considera quello dell'immigrazione un tema sicuramente prioritario, se non altro perché se ne discute da lungo tempo e le relative problematiche sono diventate oramai croniche. Rileva, poi, che alcuni aspetti della previgente disciplina meriterebbero di essere approfonditi. In particolare, sarebbe utile capire quale effetto deterrente potrebbe avere il sequestro delle navi utilizzate per gli sbarchi clandestini. Anche alcune nuove disposizioni dovrebbero essere oggetto di un'analisi più accurata. Si domanda, ad esempio, se la comunicazione al Centro di soccorso possa essere utilizzata dalle navi per derogare alla disciplina sul divieto di transito nelle acque costiere. Fa presente, inoltre, che le calamità naturali che consentono l'ottenimento del permesso di soggiorno sono esclusivamente quelle previste dalle risoluzioni dell'ONU. Infine, condivide pienamente le modifiche che il provvedimento introduce a seguito dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

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  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.