CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 settembre 2020
430.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 399

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 7 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

  La seduta comincia alle 18.

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
C. 2648, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione).
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SUT (M5S), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite I e VIII, il disegno di legge C. 2648, di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
  Illustra quindi il contenuto del provvedimento rilevando, in particolare, gli aspetti che concernono i profili di interesse della Commissione.
  L'articolo 1, modificato dal Senato, interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.Pag. 400
  Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.
  L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio speciale – facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio e con il coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico – per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica. Destinatarie della disposizione sono le «imprese» che intendano «sperimentare iniziative», innovative in ambito tecnologico e di digitalizzazione. L'articolo è diretto anche alle università, enti di ricerca, società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, perseguenti quella sperimentazione.
  L'articolo 37 interviene sulla disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese, prevedendo che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1o ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo. È disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi ed è abrogata la vigente disciplina relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale. In particolare, segnala che il comma 1 novella in più punti l'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di garantire il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) nei rapporti con: le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; determinate tipologie di società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo. Sottolinea, inoltre, che il fine è anche quello di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
  Fa presente che il Titolo IV contiene disposizioni di semplificazione in materia di attività di impresa, di ambiente e di green economy.
  L'articolo 39 (commi 1 e 2) introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese cosiddetta «Nuova Sabatini». In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogato in un'unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno, prevedendo un decreto del MISE, di concerto con il MEF, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei. Segnala, inoltre, che durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis, volto ad includere, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge n. 120 del 1989, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina europea Pag. 401in materia di aiuti di Stato. Conseguentemente è stata opportunamente integrata la rubrica dell'articolo.
  L'articolo 39-bis – inserito dal Senato – apporta integrazioni e modifiche alla disciplina della Piattaforma telematica «Incentivi.gov», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34/2019. Vengono ridefiniti contenuti e finalità della Piattaforma disponendo che essa: deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione gestite dal MISE e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi; che una sua sezione sia dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali. Vengono inoltre abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, istitutivi di una struttura di cooperazione interorganica avente il compito di garantire il monitoraggio delle informazioni che confluiscono nella Piattaforma e di definire proposte per la sua ottimizzazione. Infine viene specificato che il decreto del Ministro dello sviluppo economico attuativo della disciplina della Piattaforma deve anche definire le modalità per assicurare l'interoperabilità della Piattaforma con il Registro nazionale degli aiuti di Stato. La normativa attuativa deve essere adottata entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 39-ter – introdotto dal Senato – interviene sulle modalità di emanazione della disciplina relativa alla definizione dell'assetto organizzativo del Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things. La nuova disciplina prevede ora l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Rispetto alla disciplina vigente: è innovata la procedura di emanazione della disciplina attuativa e la sua natura, giacché attualmente la definizione di tale normativa è rimessa a un regolamento di attuazione da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; è espunto il riferimento alla necessità che detta normativa provveda anche all'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse; un'ulteriore innovazione risiede nell'introdurre l'espressa previsione per cui per l'attuazione dell'intervento il MISE si avvale della società Infratel Italia S.p.A.
  L'articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. La disposizione poi oltre ad apportare modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, interviene anche in materia di enti cooperativi. Infine nel corso dell'esame referente sono stati aggiunti due commi: il primo riguarda i procedimenti di accorpamento delle camere di commercio e il secondo recante modifiche agli articoli 2492 e 2495 del codice civile.
  L'articolo 40-bis – introdotto dal Senato – prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. A tal fine, stabilisce che la disciplina regolamentare in materia di servizi sostitutivi di mensa provveda anche all'individuazione delle modalità attuative della nuova disposizione.
  L'articolo 43-quater, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, modifica le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale.
  L'articolo 44-bis – introdotto dal Senato – elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle Pag. 402piccole e medie imprese (PMI quotate). In particolare, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato.
  L'articolo 45 proroga al 31 dicembre 2020 il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata semestrale, che era stato concesso in favore delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'attuazione del piano di riorganizzazione del commissario.
  All'articolo 48, che interviene, tra l'altro, sul rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 7-bis che esclude l'applicazione degli oneri generali di sistema, «data la natura addizionale dei suddetti prelievi», alle forniture di energia elettrica, erogate da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW. Integra di conseguenza la rubrica dell'articolo 48, introducendovi il richiamo al cold ironing.
  L'articolo 49, comma 5-bis, introdotto al Senato, interviene in materia di rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC estendendo tale possibilità di rilascio anche ai singoli che abbiano la disponibilità ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante.
  L'articolo 50-bis – introdotto dal Senato – novella l'articolo 119 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) al fine di aggiungere ai giudizi cui si applica il rito abbreviato (disciplinato dal medesimo articolo 119) quelli aventi ad oggetto le controversie relative all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche, nonché le controversie relative agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica (VAS), alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
  L'articolo 52-bis – introdotto dal Senato – prevede che le procedure semplificate di dismissione continuano ad applicarsi anche agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
  L'articolo 56, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca norme volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, il comma 2-bis – introdotto al Senato – classifica parimenti come opere connesse gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica. I commi 3-6 prevedono poi meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il comma 6-bis – introdotto al Senato – modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, integrando i criteri generali a presidio dell'adozione, con decreto interministeriale, degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili. I commi 7-8 intervengono, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi.
  L'articolo 58 consente di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'Unione europea di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER (Fonti Energia Rinnovabile) rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030. I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA, sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema.Pag. 403
  L'articolo 59 reca disposizioni relative al cosiddetto meccanismo dello «scambio sul posto altrove» per piccoli comuni. Lo «scambio sul posto» è una forma agevolata di accesso al mercato per soggetti che oltre a consumare energia abbiano anche il ruolo di produttore di energia, in particolare da fonti rinnovabili. Lo «scambio sul posto altrove» vuol dire che non sussiste un obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete: si può produrre energia in un edificio e prelevare in forma agevolata in altro edificio o struttura dello stesso soggetto. Nel corso dell'iter al Senato è stato soppresso il comma 1 dell'articolo 59, volto a estendere ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto «altrove» previsto dall'articolo 27, comma 4-bis, della legge n. 99 del 2009. Con la soppressione del comma 1 per i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti resterebbe vigente il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto «altrove» già previsto dall'articolo 27, comma 4, della stessa legge n. 99 del 2009, quindi con un limite di potenza degli impianti, che non deve superare i 200 Kw e il pagamento degli oneri di rete in misura intera invece che ridotta. Il comma 2 interviene sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto cosiddetto «altrove».
  L'articolo 60, modificato dal Senato, reca interventi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Esso inoltre interviene sul Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità e contiene infine una disposizione volta a garantire l'approvvigionamento di energia alla Sardegna a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia e un'autorizzazione al MISE a impiegare personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni per accelerare la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC. Segnala che è stato inoltre introdotto dal Senato il comma 7-bis, che modifica alcuni profili della disciplina relativa agli oneri di stoccaggio di gas naturale.
  L'articolo 60-bis è stato introdotto dal Senato e introduce norme che disciplinano l'individuazione di aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, i progetti sperimentali di esplorazione e la possibile stipula di appositi contratti di programma.
  L'articolo 61 demanda al Ministro dello sviluppo economico l'adozione di linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica. Allo scopo è prevista l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida e, nelle more dell'adozione di queste ultime, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione sono applicabili i principi generali dell'attività amministrativa. Viene inoltre stabilito che le pubbliche amministrazioni utilizzino il SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture) per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.
  L'articolo 62 innova la vigente disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica. In particolare, fa presente che l'articolo 62: definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente i quali sono soggetti all'autorizzazione unica, mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MISE; subordina a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la realizzazione Pag. 404degli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale non connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti; descrive le diverse procedure di realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico. In tale ambito, sono autorizzati in via principale mediante la procedura abilitativa semplificata gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio. In assenza di una delle condizioni sopra citate, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal MISE gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti stand-alone ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete. Sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dal MISE, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Ricorda che tale originaria disciplina autorizzatoria è stata modificata dal Senato, con l'introduzione di distinti regimi autorizzatori secondo le tipologie e le caratteristiche degli impianti interessati. Sottolinea, inoltre, che fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.
  L'articolo 62-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante la «Disciplina delle bombole per metano». Il comma 1 attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla citata legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle nuove modalità di esecuzione della normativa in materia. In base al comma 3 Acquirente Unico S.p.A. svolge le sue funzioni nel settore, anche mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM»). Il comma 4 prevede la ridefinizione del contributo a carico dei proprietari delle bombole di metano, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM, in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di adottare gli indirizzi per l'esercizio delle attività per la sicurezza del commercio delle bombole di metano. Il comma 6 dispone la cessazione di efficacia della normativa vigente incompatibile, a decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A.
  L'articolo 62-ter – introdotto dal Senato – prevede che, al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. Ricorda che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 e che Pag. 405ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per esigenze indifferibili.
  L'articolo 64 predispone un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica sui finanziamenti a favore di progetti del Green new deal, conformemente ai principi enunciati nel Green deal per l'Unione europea. Il comma 1 prevede che le garanzie dello Stato possono riguardare: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi (secondo una modificazione apportata dal Senato che è più ampia dell'originale «cicli industriali») con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente (in particolare quelli volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa), idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio: ai sensi del comma 3 il rilascio delle garanzie SACE di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green New Deal istituito dalla legge di bilancio 2020 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. Il comma 5-bis – introdotto dal Senato – prevede che le garanzie concesse dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il Green new deal possono ora riguardare il sostegno di programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato realizzati anche con l'intervento di università e/o organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili. Il comma 6 elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie. Il comma 7, infine, prevede che per il 2020 le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Diego BINELLI (LEGA), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda che il gruppo Lega in Senato ha ottenuto l'approvazione di molti emendamenti migliorativi del testo volti a sburocratizzare l'attività degli operatori economici e dei cittadini nonché, tra gli altri, un emendamento per sbloccare gli appalti fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia ricorda altresì, con rammarico, che molti altri emendamenti proposti dalla sua forza politica, come quelli concernenti l'utilizzo dei voucher in agricoltura, quelli volti a prestare una particolare attenzione alla disabilità nonché quelli volti a realizzare forme di semplificazione fiscale, come ad esempio la flat tax, non sono stati accolti, cosa che costituisce, a suo avviso, una mancata occasione.
  Per tali motivi annuncia che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

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Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
C. 2232 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, in sostituzione del relatore Gavino Manca, illustrando la proposta di legge in esame che concerne la ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF) adottata a Riad, il 22 febbraio 2011, dalla Conferenza ministeriale straordinaria cui hanno partecipato i rappresentanti di 85 paesi, per creare un quadro rafforzato di dialogo tra i paesi produttori e consumatori di energia, ricorda che il Forum ha l'obiettivo di promuovere e migliorare la collaborazione tra governi, tra paesi consumatori importatori di energia, paesi produttori-esportatori e paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. A motivare l'istituzione del Forum ha concorso in modo determinante, infatti, la percezione della necessità di costruire una piattaforma globale di dialogo e di confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, in particolare sul petrolio e i suoi derivati e sul gas naturale, allo scopo di contribuire a dare stabilità ai mercati e certezza agli investimenti nei grandi progetti di estrazione di idrocarburi e infrastrutturali. Le forti instabilità e la volatilità dei prezzi registrata sul mercato del petrolio negli anni successivi al 2007 hanno contribuito ad accelerare il processo di consolidamento del Forum internazionale dell'energia.
  Ritiene utile ricordare che l'Italia è stata parte attiva nel dialogo tra paesi produttori e paesi consumatori di energia fin dai suoi inizi (Conferenza di Parigi del 1991) e che nell'aprile 2008, come Presidente del Forum internazionale dell'energia, ha organizzato a Roma la X Conferenza ministeriale del Forum internazionale dell'energia e il 3o Forum internazionale delle imprese produttrici di energia.
  Per quanto riguarda il contenuto della Carta istitutiva, ricorda è composta da XVIII sezioni ed un Allegato.
  La Sezione II individua gli obiettivi del Forum.
  La Sezione III stabilisce chi sono i paesi membri del Forum nonché le modalità della richiesta di ulteriori adesioni.
  Le Sezioni da IV a IX individuano gli organi del Forum, specificandone funzioni, modalità di riunioni e competenze. Evidenzia che sono organi del Forum: la Conferenza dei Ministri, il Consiglio esecutivo, il Segretariato generale, il Gruppo internazionale di supporto e il Comitato consultivo dell'industria.
  La Sezione X reca disposizioni relative al bilancio, cui contribuiscono obbligatoriamente gli stati membri secondo una scala di contributi allegata alla Carta.
  La Sezione XI stabilisce che lingua del Forum è l'inglese mentre la Sezione XII dispone circa le relazioni con le altre organizzazioni.
  La Sezione XIII stabilisce che il mancato pagamento del contributo annuo potrà decretare la sospensione dal voto e dalla partecipazione al Comitato esecutivo.
  La Sezione XIV fissa la sede centrale del Forum a Riad, in Arabia Saudita.
  La Sezione XV, infine, prevede le modalità mediante le quali potrà essere modificata la Carta e il suo allegato.
  Per quanto riguarda il disegno di legge, approvato all'unanimità dal Senato il 30 ottobre scorso, fa presente che è composto di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento e stabilisce, al comma 1, che agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai Pag. 407fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2415 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, in sostituzione della relatrice Maria Laura Paxia, illustrando il disegno di legge concernente la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, sottolinea che esso s'inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. L'Accordo fa seguito, come previsto, ad un memorandum d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo ricorda, in via preliminare, che esso si compone di 26 articoli e dell'Annesso – Tabella delle rotte.
  L'articolo 1 reca le definizioni mentre l'articolo 2 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).
  Osserva che di particolare interesse della Commissione risultano le disposizioni volte alla correttezza della concorrenza e alla tutela e alla sicurezza dei consumatori. In tal senso l'articolo 3 dispone che nessuna parte dell'Accordo è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.
  L'Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate (articolo 4), ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.
  L'articolo 5 dispone che le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità dell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate.
  L'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari.
  L'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 disciplina la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa.
  L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione Pag. 408dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza in caso di atti di pirateria aerea e ad adottare ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.
  L'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.
  L'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze.
  L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo, e l'articolo 17 assicura il trasferimento degli utili delle compagnie su base di reciprocità.
  L'articolo 14 sancisce per le compagnie aeree in questione il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviarvi personale dirigenziale, commerciale e operativo. Gli uffici in tal modo stabiliti hanno il diritto alla libera vendita al pubblico di trasporto aereo, direttamente o tramite propri incaricati.
  L'articolo 18 riguarda le tariffe, da fissarsi sulla base di considerazioni meramente commerciali. L'autorizzazione da parte delle Autorità aeronautiche è subordinata al fatto che quelle tariffe o le connesse pratiche non appaiano irragionevolmente discriminatorie, tutelino i consumatori dalle conseguenze di una possibile posizione dominante delle compagnie e tutelino le medesime compagnie da tariffe artificialmente basse in ragione di sovvenzioni o aiuti statali diretti o indiretti. Se una Parte contraente solleva obiezioni nei riguardi di una determinata tariffa, essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente ai sensi del successivo articolo 21.
  Gli altri nove articoli (13, 16, 19, 20, 22-26) si occupano rispettivamente degli oneri d'uso; dell'assistenza a terra; dell'approvazione delle tabelle di volo; delle statistiche; delle procedure di consultazione per la modifica di parti dell'Accordo; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; dell'estinzione dello stesso, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO, depositaria dell'Accordo; dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, fa presente che si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria: i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente; il comma 2 prevede peraltro che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. Sul punto segnala, comunque, che la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge esclude che dall'attuazione dell'Accordo derivino oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Italia. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2524 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, illustrando il disegno di legge concernente la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, evidenzia che l'Accordo in Pag. 409esame risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le forze armate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con un memorandum d'intesa in materia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza. L'Accordo, inoltre, si inserisce in un quadro che negli ultimi due decenni ha visto il grande sviluppo industriale sudcoreano, e proprio perciò rende particolarmente interessante le prospettive industriali della difesa per i due Paesi contraenti.
  Sottolinea che la conclusione dell'Accordo, che mira come ricordato anche ad indurre positivi effetti in alcuni settori produttivi e commerciali italiani e coreani, va intesa nella prospettiva di una stabilizzazione dell'Asia orientale, un quadrante di particolare valore strategico e di grande valenza politico-internazionale per il nostro Paese, considerati gli interessi e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in loco.
  Il testo, che si compone di un preambolo e di dieci articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'intesa (articolo 1), individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.
  Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, della sanità militare, dell'industria della difesa e della logistica (articolo 2).
  L'articolo 3 disciplina la ripartizione dei costi dell'Accordo mentre l'articolo 4 affronta le questioni relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale.
  Osserva che di particolare interesse per la Commissione risulta l'articolo 5 che contiene l'impegno a garantire la tutela di tutta la proprietà intellettuale scambiata o generata nell'ambito delle attività di cui all'Accordo in esame, conformemente alle normative nazionali e agli accordi internazionali nel settore della tutela della proprietà intellettuale, e, per l'Italia, con il riferimento aggiuntivo agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 6 disciplina le modalità per il trattamento di informazioni classificate prevedendo, inoltre, che eventuali ulteriori accordi specifici potranno disciplinare altri aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate.
  L'Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 7), l'entrata in vigore (articolo 8), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 9) nonché la sua durata (articolo 10).
  Ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato il 27 maggio 2020, si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Con riferimento agli oneri economici, evidenzia che l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 2.072 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno in corso, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 pone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.10.

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