ATTI DEL GOVERNO
Lunedì 7 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.
La seduta comincia alle 17.10.
Sull'ordine dei lavori.
Paolo FICARA (M5S), presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame della proposta di nomina e di passare successivamente alla sede consultiva.
La Commissione concorda.
Proposta di nomina del dottor Giacomo Lasorella nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Nomina n. 62.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea ROMANO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del dott. Giacomo Lasorella, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995.
Ricorda che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, quale Autorità che opera, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel settore delle comunicazioni.
L'autorità è composta dal presidente a da quattro commissari.
Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione Pag. 381del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Tale articolo prevede che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti e che le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono anch'essi nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati (ad eccezione del caso in cui siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato).
Sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.
Le competenze dell'AGCOM, dettagliatamente definite nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 249/1997, sono distinte tra le due commissioni che compongono il Consiglio.
La commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
esprime parere al MISE sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) ed elabora ed approva i piani di assegnazione delle frequenze, con esclusione di quelle riservate alla difesa;
definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria determina gli standard per i decodificatori;
cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC) al quale si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale;
definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione;
individua l'ambito degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;
promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi e determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;
dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture Pag. 382di telecomunicazione e interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, fissati dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il MISE tenendo conto anche delle norme comunitarie e verifica che non vengano superati.
La commissione per i servizi e i prodotti:
vigila sulla conformità alla legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione;
emana direttive sui livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite a diverse autorità e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
tutela il diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo ed assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera;
verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori e sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa, nonché delle norme in materia di diritto di rettifica;
garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
propone al MISE lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, su cui la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio, e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche, nonché vigila in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico;
cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e vigila sulla correttezza di quelle effettuate da altri soggetti, nonché effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
emana un apposito regolamento sulla pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e verifica il suo rispetto;
favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni.
Il Consiglio inoltre:
segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;Pag. 383
adotta il regolamento di organizzazione dell'Autorità ed i provvedimenti per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro;
adotta le disposizioni attuative del regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
propone al MISE i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo;
accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e vietate dalla legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
esprime parere obbligatorio sui provvedimenti predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni;
autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge.
Nuove competenze sono state affidate all'AGCOM dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha trasferito all'AGCOM le funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale.
Successivamente, il decreto legislativo n. 70 del 2012, in attuazione della normativa dell'Unione europea, modificando il codice delle comunicazioni elettroniche, ha esplicitato il ruolo dell'Autorità come autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche chiamata ad esercitare i propri poteri, come definiti dal codice, in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Essa inoltre deve disporre di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati, opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
L'AGCOM infine sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.
Con riguardo alla proposta di nomina del dott. Giacomo Lasorella, rinvia al curriculum allegato alla proposta. In questa sede si limita a sottolineare che le doti di indipendenza e di imparzialità del dottor Lasorella sono a tutti note grazie alla lunga e specchiata attività da lui svolta al servizio della Camera dei deputati.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di nomina, si riserva comunque di formulare una proposta di parere nella seduta successiva allo svolgimento dell'audizione del dottor Lasorella, prevista per la serata di mercoledì.
Paolo FICARA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che nella seduta di mercoledì 9 settembre, alle ore 11.30, si svolgerà l'audizione dott. Giacomo Pag. 384Lasorella e, alle ore 20, avrà luogo la votazione della proposta di parere.
Rinvia dunque il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 17.15.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 7 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.
La seduta comincia alle 17.20.
DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
C. 2648 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luciano NOBILI (IV), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna il disegno di conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.C. 2648), ai fini dell'espressione del parere di competenza alle commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente.
Il decreto-legge contiene numerose importanti disposizioni in materia di contratti pubblici e semplificazioni procedimentali in vari settori, con diverse disposizioni di interesse per la Commissione Trasporti.
Nel rinviare, per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi, avverte che nella presente relazione darà conto dei principali contenuti dell'articolato di interesse per la Commissione Trasporti.
Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 11-bis, riguarda le semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.
L'articolo 1, modificato al Senato, reca disposizioni derogatorie del codice in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, applicabili se il procedimento è stato avviato entro il 31 dicembre 2021 (il termine originariamente previsto dal testo era il 31 luglio 2021).
L'articolo 2, anch'esso modificato al Senato, reca disposizioni derogatorie del codice in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici pari o superiori alle soglie comunitarie, applicabili, ai sensi del comma 1, se l'atto che ha avviato il procedimento è adottato entro il 31 dicembre 2021 (il termine originariamente previsto dal testo era il 31 luglio 2021).
Anche in tal caso, come per l'articolo 1, la procedura si deve concludere entro sei mesi dall’ avvio, salvo provvedimenti dell'autorità giudiziaria, pena l'imputazione di conseguenze per il responsabile unico del procedimento o per l'operatore economico.
Sono indicati (comma 4) una serie di settori per i quali si opera in deroga ad ogni disposizione di legge, salvo il rispetto della legge penale, della normativa antimafia, della disciplina inderogabile dell'Unione europea e dei principi inderogabili del codice (tra cui la sostenibilità energetica e ambientale).
I settori elencati sono: edilizia scolastica e universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, attività di ricerca scientifica, trasporti, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (mentre il testo originario fa invece riferimento agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica), e interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali.
L'articolo 2-bis, prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 Pag. 385e 2 possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.
L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2021, alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo, in deroga al codice dei contratti pubblici (ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione della normativa dell'Unione europea), e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali.
L'articolo 3 mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:
a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).
La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell'interno l'individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità. Il comma 7, intervenendo sul Codice antimafia, prevede infatti che il Ministero dell'interno possa stipulare protocolli con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.
L'articolo 4-bis reca alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.
L'articolo 5, modificato al Senato, detta disposizioni a carattere transitorio applicabili fino al 31 dicembre 2021 (il testo originario del decreto prevede fino al 31 luglio 2021) agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nelle fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento, al fine di consentire la rapida ripresa della sua esecuzione.
L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell'opera in esecuzione, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal codice dei contratti pubblici, che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti.
Per l'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti. Si istituisce poi un Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro dal 2022.Pag. 386
L'articolo 8, ai commi da 1 a 4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 (il testo originario ne prevedeva l'applicazione fino al 31 luglio 2021).
L'articolo 8-bis modifica alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture – relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione – degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.
L'articolo 9, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto «sblocca cantieri» (comma 1); alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2); all'attribuzione dei poteri dei commissari «sblocca cantieri» a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3). Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).
Nell'ambito del Titolo II, composto dagli articoli da 12 a 23, recante semplificazioni procedimentali e responsabilità, l'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone alcune deroghe al nuovo regime di cui all'articolo 93 del Codice della strada, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, che ha vietato a chi ha stabilito la residenza in Italia da più di 60 giorni la circolazione in Italia con veicoli immatricolati all'estero, con alcune specifiche eccezioni nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva e nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una delle predette imprese.
In base alle nuove disposizioni, i citati divieti non si applicano ai residenti di Campione d'Italia; al personale civile e militare dipendente dalle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero; ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali transitano in Italia con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
L'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, per sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni Civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Coronavirus, nelle more del passaggio dalla qualifica di «addetto» a quella di «assistente», il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida», venga ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida. Viene così data attuazione ad uno degli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 29 luglio 2020 (n. 8-00079).
L'articolo 45 proroga al 31 dicembre 2020 il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata Pag. 387semestrale, concesso in favore delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria. Si ricorda che attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 prevede che la restituzione del prestito deve avvenire entro sei mesi dall'erogazione.
L'articolo 45-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce al 7 ottobre 2021 e al 7 ottobre 2023 alcuni termini per adeguare le aerostazioni ad alcune regole tecniche antincendio, senza peraltro sanare eventuali adempimenti relativi a termini già scaduti.
L'articolo 46, comma 1, lettera a), modificato nel corso dell'esame al Senato, novella la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), al fine di definire i poteri dei Commissari Straordinari del Governo che presiedono i Comitati di indirizzo, identificati quali soggetti per l'amministrazione delle ZES dalla normativa vigente. La norma in esame attribuisce al Commissario poteri di coordinamento ed impulso, nonché di rappresentanza del Comitato di indirizzo. Inoltre, il Commissario è chiamato ad individuare le aree prioritarie nell'ambito dei piani di sviluppo strategici delle ZES e a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali. Il Commissario si avvale del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale, la quale provvede a tali compiti con le risorse previste a legislazione vigente.
La lettera b) pone in capo al Commissario straordinario ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento – affidato al Comitato di indirizzo – tra gli sportelli unici ed il SUA – Sportello Unico Amministrativo.
La norma interviene, infine, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES regionali o interregionali.
L'articolo 48, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce molteplici misure relative al settore marittimo. In particolare i commi 1-3 introducono misure di semplificazione relativamente alle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi di cui si precisa anche la modalità di esecuzione nei bacini portuali anche se non rientranti tra i siti da bonificare di interesse nazionale e alla riperimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell'Autorità. Si prevedono inoltre nuove disposizioni in materia di revoca del mandato del Presidente e di scioglimento del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale.
Oltre ad alcune correzioni di carattere formale (di cui alle lettere a) e c) del comma 1), da un punto di vista sostanziale il comma 1, lettera b), modifica il comma 1-sexies dell'articolo 5 prevedendo che il piano regolatore portuale individui anche i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
Viene inoltre precisato che se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano regolatore portuale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi.
Il comma 1, lettera c), novella il comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, che nel nuovo testo stabilisce che le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale.
Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si Pag. 388esprime entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
Rispetto al testo precedentemente vigente: la dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti deve essere acquisita esclusivamente con riferimento alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Ne consegue che al di fuori di tali aree non è più necessaria l'acquisizione di tale dichiarazione. Con riferimento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, viene introdotta una nuova previsione in base alla quale, decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale, il parere si intende espresso positivamente. Viene infine soppresso l'atto di approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale da parte della regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.
La lettera e) del comma 1 introduce una disposizione (nuovo comma 5-ter) la cui finalità, enunciata nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato, è quella di prevedere una disciplina organica e unitaria dell'accertamento di conformità urbanistico-edilizia delle opere pubbliche portuali, prevedendo che lo stesso avvenga: nell'ambito della stessa procedura di cui al precedente comma 5 (come riscritto dalla lettera d) del comma in esame), nel caso in cui l'approvazione del progetto comporti modifiche plano-batimetriche al piano regolatore portuale; oppure, nel caso di assenza di modifiche plano-batimetriche, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto disciplinato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). Viene altresì precisato che, in tal caso, l'accertamento di conformità di cui trattasi sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti (atti di intesa, pareri, titoli abilitativi anche edilizi, autorizzazioni e nulla osta) previsti da leggi statali e regionali.
Il comma 2 proroga da 30 a 45 mesi il termine massimo di deposito dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica (senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti), previsto dall'articolo 5-bis, comma 5, terzo periodo, in caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo dei sopra citati materiali, prima della loro messa a dimora definitiva.
Tale proroga si applica alle operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021.
La finalità dell'intervento è quella di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché di accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino-costiere.
Il comma 3, aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 36-bis, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale la possibilità di richiedere la ridefinizione del perimetro di un sito di interesse nazionale da bonificare (di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) qualora la ridefinizione del perimetro del sito riguardi una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale.
I commi 4 e 5, introducono alcune modifiche alle norme che disciplinano il finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione. La disposizione prevede inoltre la ridefinizione del rapporto con UIRnet, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica il comma 8 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l'utilizzo di più decreti (e non esclusivamente di un decreto) per determinare le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di Pag. 389sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità di riduzione dei canoni concessori, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, prevista dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il comma 6 introduce disposizioni volte a sostenere il settore croceristico, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo.
Il comma 7 introduce una modifica volta a estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto (comma 7).
L'articolo 48-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina sui documenti relativi alla sicurezza della navigazione, intervenendo su alcuni aspetti relativi alla loro denominazione, ai loro contenuti, nonché al rilascio e validità dei certificati di sicurezza e di idoneità.
L'articolo 48-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale (comma 1) e proroga al 31 dicembre 2020 la deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, in materia di forma dei contratti di arruolamento prevista dall'articolo 103-bis, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 31 agosto 2020, consentendo l'uso della forma scritta anziché quella dell'atto pubblico (comma 2).
L'articolo 48-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene modifiche al regime delle Zone logistiche semplificate (ZLS). In particolare, attraverso una modifica introdotta al comma 63 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si autorizzano le regioni nel cui territorio ricadano più Autorità di sistema portuale, qualora nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.
La seconda modifica concerne l'articolo 1, comma 64, della medesima legge. Si tratta di un'aggiunta, secondo la quale nelle nuove ZLS che in taluni casi possono essere create accanto a quelle già esistenti non si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, relative al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali, commisurato ai costi dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.
L'articolo 49 contiene, dal comma 5 al comma 5-duodecies, una nutrita serie di modifiche al Codice della strada, per l'analisi di dettaglio delle quali, al fine di non appesantire eccessivamente la presente relazione, rinvia alla documentazione a disposizione.
In particolare il comma 5 modifica l'articolo 25 del Codice della strada, introducendo i commi da 1-bis a 1-quinquies, al fine di disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.
I commi da 5-bis a 5-duodecies sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato e riguardano, in diverse circostanze, tematiche trattate nell'ambito del testo unificato recante modifiche al codice della strada, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, su cui la Commissione ha ampiamente lavorato.
In estrema sintesi, le modifiche concernono:
l'estensione della possibilità di rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC anche ai singoli che abbiano la disponibilità ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o del natante (e non solo nei casi di proprietà o di leasing) (comma 5-bis);Pag. 390
l'introduzione della definizione di strada urbana ciclabile, la modifica della definizione e della disciplina delle corsie ciclabili, l'introduzione delle zone scolastiche, e della possibilità di consentire il doppio senso ciclabile e la circolazione dei velocipedi nelle corsie preferenziali (comma 5-ter, lettere a), b) e c);
il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta anche disciplinando i poteri del personale dei comuni, dei mezzi di trasporto pubblico, e delle aziende municipalizzate di raccolta rifiuti nonché delle società che svolgono le funzioni di accertamento nelle aree destinate alla sosta regolamentata o a pagamento (comma 5-ter, lettera d), e commi 5-duodecies e 5-terdecies);
l'abrogazione del ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per provvedimenti e ordinanze relativi alla collocazione della segnaletica (comma 5-ter, lettera e), e comma 5-quater);
semplificazioni procedurali in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea (comma 5-ter, lettera f), nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli (comma 5-ter, lettera g), e in materia di rinnovo delle patenti di guida (comma 5-ter, lettera i), e comma 5-quinquies).
l'accesso alle aree a traffico limitato (comma 5-bis, lettera r), e comma 5-sexies);
altre disposizioni dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi modificando la disciplina in tema di precedenza e sorpasso (comma 5-ter, lettere l), m), n), e intervenendo sulla disciplina della circolazione sulle strade urbane ciclabili e sulle corsie ciclabili e della «casa avanzata» (comma 5-ter, lettera q);
disposizioni in materia di circolazione dei veicoli da sottoporre a visita e prova o a revisione, legate allo stato di emergenza nazionale da Covid 19, e la previsione che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti in materia di revisioni (dall'articolo 80 del codice della strada) possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11 dicembre 2019, con riconoscimento di un compenso a carico esclusivo dei richiedenti la revisione (comma 5-septies). Ricorda che anche queste tematiche sono trattate nella risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 29 luglio 2020 (n. 8-00079);
disposizioni in materia di ciclovie interurbane (comma 5-octies);
la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 del termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (comma 5-novies);
l'aggiornamento entro 60 giorni del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (comma 5-decies);
norme in materia di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, i quali potranno essere utilizzati o installati su tutte le tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto competente (comma 5-undecies).
L'articolo 49-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la facoltà dell'intestatario del veicolo di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, in occasione del rilascio del documento unico di circolazione, previo pagamento di un contributo.
L'articolo 57, che consta di ben 18 commi, definisce e disciplina la realizzazione Pag. 391di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico.
Il comma 1 reca la definizione di «infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici», il comma 2 indica dove possono essere realizzate tali infrastrutture, il comma 3 prevede il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, il comma 4 stabilisce il principio del libero accesso non discriminatorio per tali strutture situate su strade o aree aperte al pubblico esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica. Il comma 5 in particolare che novella l'articolo 158, comma, 1, lettera h-bis), del Codice della strada, che vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, prevedendo che, in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione durante le ore notturne, in particolare dalle ore 23 alle ore 7. Il comma 6 rinvia a provvedimenti dei comuni per disciplinare l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione. Il comma 7 consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati. Il comma 8 prevede infine la possibilità per soggetti pubblici o privati di richiedere ai comuni o all'ente gestore della strada se non si sia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso la concessione della gestione. Il comma 9 prevede la facoltà dei comuni di concedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica che eroghino energia da fonte rinnovabile. Il comma 10 disciplina le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti del comma 9. Il comma 11 prevede una semplificazione procedurale per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Il comma 12 attribuisce ad ARERA il compito di definire le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 257 del 2016, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti. Il comma 13 dispone inoltre l'obbligo che le concessioni, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, dovranno essere aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del n. 83/2012 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali. Il comma 13-bis consente inoltre la trasformazione dei veicoli in veicoli ibridi, estendendo le norme attualmente previste per la sola trasformazione dei veicoli in veicoli a trazione elettrica. Il comma 14 abroga i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che prevedono l'applicazione della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nonché il rinvio (comma 2-ter) ad un decreto interministeriale per individuare le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività. Il comma 15 dispone la cessazione dell'efficacia del decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti recante «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici». Il comma 16 Pag. 392rinvia ad un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto l'adozione di disposizioni integrative e modificative del regolamento di attuazione del Codice della strada mentre il comma 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 64-bis, al comma 4, novella l'articolo 78 del Codice della strada, prevedendo un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova non sono richieste ai sensi del codice, nonché per l'indicazione delle modalità e delle procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
Passando all'esame delle disposizioni in materia di nuove tecnologie e telecomunicazioni, nell'ambito del Titolo III, composto dagli articoli da 23-bis a 37-bis, recante misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, l'articolo 23-bis prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguino alle previsioni in materia di cittadinanza digitale e di accesso ai servizi digitali, recate dal capo I del titolo III del decreto-legge, a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario da Covid-19, fissata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020).
L'articolo 24 reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili quali:
l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale;
il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti);
gli indici nazionali dei domicili digitali, con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto;
il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica;
l'identità digitale, quanto a verifica ed effetti;
i gestori dell'identità digitale accreditati.
L'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che i Comuni assicurino l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico di linea all'interno dei rispettivi territori, anche attraverso convenzioni con soggetti privati per realizzare piattaforme digitali.
L'articolo 25 reca una serie di novelle incidenti su una duplice disciplina, circa il servizio di: conservazione dei documenti informatici; gestione dell'identità digitale.
L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, al fine di definire una più puntuale e analitica disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma.
L'articolo 27, ai commi 1 e 2, interviene sulle procedure di verifica dell'identità dell'utente ai fini del rilascio della firma elettronica avanzata, individuando tre strumenti alternativi di identificazione per l'effettuazione di tale verifica:
credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e finanziario;
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica;
carta di identità elettronica.
Il comma 3 apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio.
L'articolo 27-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude l'obbligo di identificazione dei richiedenti SIM, previsto Pag. 393in via generale dal comma 7 dell'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, per le SIM installate senza possibilità di essere estratte, per la fornitura di servizi Internet of Things (IoT).
L'articolo 29, comma 1, introduce poi disposizioni volte ad estendere gli obblighi di accessibilità delle persone con disabilità agli strumenti informatici già previsti dalla normativa vigente per i siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.
Il comma 2, modificando i commi 489 e 491 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, destina il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, la cui dotazione è pari 5 milioni di euro, alla realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni rilasciati alle persone con disabilità ai sensi del regolamento di attuazione del codice della strada.
Un'ulteriore modifica al codice della strada è prevista dall'articolo 29, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con particolare riferimento ai requisiti per la cancellazione dal PRA dei veicoli ai fini dell'esportazione all'estero. Viene infatti riformulato l'articolo 103, comma 1, secondo periodo, del Codice, prevedendo la cancellazione del veicolo, a tale fine, è consentita a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola.
L'articolo 31 detta plurime disposizioni che incidono sul Codice dell'amministrazione digitale, onde porre previsioni in materia di lavoro agile.
Inoltre le previsioni dell'articolo concernono l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), nonché il difensore civico digitale.
Si escludono altresì le centrali di committenza – in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Si istituisce anche una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, presso il Ministero dell'interno e si prevede una funzione per SOGEI di «innovation procurement broker».
L'articolo 32 prevede (mediante l'introduzione di un apposito articolo 13-bis entro il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 de 2005) un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.
Finalità del codice di condotta tecnologica è un raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle pubbliche amministrazioni.
Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.
L'articolo 34 riscrive l'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), il quale ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019, disciplinando la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione della predetta Piattaforma, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese
L'articolo 35, novellando disposizioni dell'articolo 33-septies del decreto-legge Pag. 394n. 179 del 2012, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni).
L'articolo pone alle amministrazioni pubbliche un obbligo di «migrazione» dei loro CED (perseguendo una maggiore diffusione altresì di soluzioni cloud).
La disposizione disciplina inoltre le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.
Nell'ambito del Titolo IV, composto dagli articoli da 38 a 65, recante semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy, l'articolo 38, modificato dal Senato, introduce diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica. Esse riguardano le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché il procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4) e gli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5). Ulteriori semplificazioni sono state introdotte al Senato con riferimento ad alcune autorizzazioni generali (comma 1, lettere d-bis ed e-bis).
Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei (comma 1, lettera c) nonché per l'utilizzo degli impianti in banda cittadina e gli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5). Ulteriori semplificazioni sono state introdotte al Senato con riferimento ad alcune autorizzazioni generali (comma 1, lettere d-bis ed e-bis).
Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei (comma 1, lettera c)) nonché per l'utilizzo degli impianti in banda cittadina (comma 1, lettere e) e g) e comma 7) e per l'installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3).
È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f). È infine previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6). Con una modifica introdotta al Senato si introduce inoltre una norma di interpretazione autentica relativamente alle modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM (comma 6-bis).
L'articolo 42 reca norme in materia di attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il comma 1 dispone l'estensione anche agli anni 2021 e 2022 della applicazione della disposizione ivi prevista (originariamente applicabile per gli anni 2019-2020) che ha disciplinato l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE relativi alle infrastrutture strategiche, prevedendo che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, nel caso non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario (lettera a). Si aggiunge poi la previsione che l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione (lettera b); in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE (lettera c).
Il comma 2 interviene sull'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici in materia di finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie; si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei sistemi di Pag. 395trasporto rapido di massa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della stessa opera.
Il comma 3 novella l'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il comma 4 interviene sulla normativa contabile (che stabiliva la trasmissione in via telematica alle Camere da parte dei CIPE delle proprie delibere entro dieci giorni dalla registrazione o dalla adozione), prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del CIPE adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.
L'articolo 48-ter interviene infine sulla disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche in materia di spese per i collaudi e le ispezioni.
In conclusione ritiene che complessivamente il provvedimento rappresenti un intervento utile e necessario sul versante della semplificazione al fine di favorire la ripresa economica del Paese, intervento fortemente caldeggiato dal suo gruppo. Si tratta di un complesso di misure che certamente necessitano, in prospettiva, di un'attenta attività di monitoraggio in fase attuativa anche al fine di valutarne l'efficacia ma che certamente, a cominciare dalle norme sulle infrastrutture digitali e sull'innovazione, rappresentano un deciso passo in avanti per accrescere la competitività del Paese.
Elena MACCANTI (LEGA), nell'esprimere alcune perplessità circa il contenuto della relazione svolta dal relatore che a suo giudizio richiederebbe maggiori approfondimenti, stigmatizza la scelta del Governo e della maggioranza di inserire parti della riforma del codice della strada, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati. Sottolinea come con il maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia siano state introdotte solo disposizioni di interesse della maggioranza, vanificando l'equilibrio trovato nell'ambito del lavoro svolto dalla Commissione; a tal proposito richiama, a titolo esemplificativo, il potere sanzionatorio riconosciuto agli ausiliari della sosta, ora estesi addirittura ai dipendenti delle aziende addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, senza neanche il temperamento dell'obbligo di preavviso. Critica duramente la mancata introduzione di una disposizione fortemente voluta da tutti i gruppi della Commissione e ampiamente attesa dalla collettività, quale quella della gratuità della sosta negli spazi delimitati dalle strisce blu per le persone con disabilità.
Luciano NOBILI (IV), relatore, nel giudicare del tutto legittime e condivisibili le considerazioni svolte dalla collega Maccanti, osserva come si tratti di un provvedimento assai complesso sul quale il Governo intende porre la fiducia anche in questo ramo del Parlamento. Ritiene che la relazione abbia fornito gli approfondimenti di merito anche sulle norme di modifica del Codice della strada. Nel dichiarare la massima disponibilità a discutere nel merito del contenuto del provvedimento, ricorda come siano assai ristretti i margini di intervento, trattandosi di un decreto-legge in scadenza.
Elena MACCANTI (LEGA), ritiene che occorra una discussione sul significato politico del metodo adottato nell'altro Pag. 396ramo del Parlamento, peraltro non nuovo a tali modalità di procedere. Si chiede quindi come l'Aula intenda procedere nell'esame di ciò che resta delle proposte di legge di riforma del codice della strada, alla luce di quanto previsto nel provvedimento in esame. Chiede infine alcuni chiarimenti al relatore sulle modifiche previste per le licenze dei taxi e degli NCC.
Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo come relatore delle proposte di legge del codice della strada, esprime un forte rammarico per le scelte operate dal Senato che di fatto alterano profondamente il lavoro svolto dalla Commissione trasporti, senza che peraltro vi sia stato alcun coinvolgimento durante l'esame del decreto-legge al Senato. Osserva al riguardo che alcune disposizioni inserite nel testo del decreto-legge recano la medesima formulazione, mentre su altri interventi di modifica si sono operate scelte diverse, ignorando anche il difficile lavoro di mediazione svolto dalla Commissione Trasporti con i numerosi soggetti istituzionali coinvolti nel corso dell'attività istruttoria della riforma del codice della strada. Con riferimento all'esempio fatto dalla collega Maccanti, ricorda che in Commissione era stato trovato un punto di equilibrio evitando di attribuire poteri sanzionatori ai dipendenti delle municipalizzate ed inasprendo le sanzioni in caso di sosta che ostacoli la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rileva come sul piano del metodo le norme sono state introdotte al Senato non con un emendamento dei relatori o del Governo, ma con emendamenti di iniziativa parlamentare, con un percorso non del tutto chiaro. Reputa altresì necessario comprendere come proseguire l'esame del testo di riforma del Codice della strada, all'esame dell'Assemblea della Camera a partire dal prossimo 23 settembre.
In conclusione, pur con le descritte riserve, ritiene che complessivamente il decreto-legge in esame rechi importanti misure di semplificazione, sulle quali il suo giudizio è sicuramente favorevole.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel sottolineare come la riforma del codice della strada sarebbe dovuta arrivare in Aula del tutto integra rispetto al lavoro svolto dalla Commissione trasporti, stigmatizza come ancora una volta la Camera dei deputati si trovi ad esaminare un provvedimento assai rilevante del Governo, ampiamente modificato dal Senato e di fatto non più emendabile. Si tratta di una stortura delle procedure parlamentari a cui si assiste da molto tempo e che si augura non debba ripetersi per il c.d. «decreto-legge Agosto» che la Camera sarà chiamata ad esaminare in seconda lettura.
Sul piano del merito, esprime ampia soddisfazione per le norme contenute nel provvedimento in esame che riguardano l'innovazione digitale, la banda larga e la tecnologia del 5G, preannunciando quindi il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.
Luciano NOBILI (IV), relatore, con riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Maccanti, desidera precisare che viene estesa la possibilità di concedere licenze per taxi e per NCC anche ai titolari di contratti di noleggio a lungo termine dei veicoli (attualmente prevista solo in caso di proprietà o di leasing dei veicoli).
Più in generale, ribadisce di condividere le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti circa il metodo utilizzato per introdurre alcune parti della riforma del codice della strada nel provvedimento del Governo. Al riguardo condivide altresì la necessità che si individui la modalità più efficace per non disperdere il lavoro svolto dalla Commissione trasporti, e proseguire con l'esame della riforma in Aula, anche con un doveroso nuovo coinvolgimento della Commissione. Riconosce che è mancata certamente un'interlocuzione efficace sulle scelte operate nell'altro ramo del Parlamento sul provvedimento e che alcune norme, quali anche quelle in materia di rigenerazione urbana, meriterebbero di certo un ulteriore intervento, ma ricorda che la ristrettezza dei tempi concessi alla Camera dei deputati non consente altre modifiche. Pag. 397
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, valutando con favore le misure in tema di organici degli uffici della Motorizzazione civile, introdotte anche grazie ad un emendamento della Lega.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 17.50.
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