SEDE CONSULTIVA
Lunedì 7 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 17.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Luigi MARATTIN, presidente, comunica che i deputati Aprile, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Raduzzi e Troiano, entrano a far parte della Commissione.
Comunica inoltre che i deputati Bordo, Dori, Provenza, Ruggiero, Valente e Zolezzi cessano di far parte della Commissione.
DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
C. 2648 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che il Senato ha approvato il disegno di legge in esame lo scorso venerdì 4 settembre e che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista già a partire dalle ore 10 della giornata di domani. La Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il proprio parere entro la seduta odierna.
Dà quindi conto delle sostituzioni ed invita la relatrice a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che il decreto-legge in esame – approvato con modificazioni dal Senato – dispone in primo luogo (Titolo I) alcune semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia.
In particolare, ricorda quelle recate dall'articolo 1, che intervengono in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. L'articolo 2 disciplina invece le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti Pag. 371pubblici sopra soglia. L'articolo 3 mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, mentre l'articolo 4 interviene sulle fasi della conclusione del contratto e del contenzioso. L'articolo 5 detta disposizioni a carattere transitorio, applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia europea, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica. L'articolo 6, invece, prevede per le opere pubbliche sopra soglia l'obbligatoria costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico. L'articolo 8 reca inoltre disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
Il Titolo II (articoli da 12 a 23) reca norme in materia di semplificazioni procedimentali e responsabilità amministrativa.
Il Titolo III (articoli da 24 a 37) detta misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale.
Il Titolo IV (articoli da 38 a 65) contiene semplificazioni per le attività d'impresa, l'ambiente e la green economy.
Per quanto riguarda le parti di interesse della Commissione Finanze, ricorda che l'articolo 10 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 7, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, introduce alcune disposizioni che specificano i requisiti necessari per le cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini dell'accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa. Le norme introdotte stabiliscono altresì un sistema di calcolo dell'importo massimo del mutuo ammissibile e modulano la durata della sospensione delle rate in base alla percentuale di soci assegnatari che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al Fondo.
Con il nuovo comma 3-ter dell'articolo 11, introdotto dal Senato, si posticipa il termine entro cui utilizzare i finanziamenti agevolati previsti in relazione al sisma del 2012 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto). In particolare, si novella l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 inerente il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, riscrivendo la data recata dal comma 4-bis della norma novellata relativa al termine entro cui utilizzare i finanziamenti agevolati previsti, che viene posticipato al 31 dicembre 2021, rispetto al 31 dicembre 2020 previsto dal testo vigente (data decorsa la quale vi è un obbligo di restituzione dei finanziamenti, in base alla normativa).
Il nuovo articolo 17-bis novella le norme in materia di accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.
L'articolo 19, comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio.
L'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (termine così prorogato nel corso dell'esame al Senato), la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.
L'articolo 27, comma 3, apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio. Viene eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, ove l'identificazione avvenga a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei. Inoltre, per l'instaurazione di rapporti Pag. 372continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità del cliente.
Rammenta quindi che nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 27 è stato introdotto il comma 3-bis, per effetto del quale la piena operatività della riforma delle banche popolari slitta dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
L'articolo 29-bis, introdotto dal Senato, concerne gli accertamenti dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici per i soggetti portatori di handicap, anche con riferimento (comma 2) al beneficio dell'aliquota IVA ridotta.
L'articolo 44, come modificato al Senato, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del quorum richiesto (comma 1), ivi comprese le società a responsabilità limitata (comma 2). Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Si tratta sia di modifiche a carattere provvisorio (comma 3), destinate ad applicarsi fino alla data del 30 giugno 2021, sia di modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente (comma 4). Queste ultime, oltre ad introdurre alcune precisazioni in merito alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, introducono un nuovo obbligo informativo a carico degli amministratori i quali in un'apposita relazione devono indicare le ragioni dell'esclusione della limitazione del diritto di opzione.
L'articolo 44-bis, introdotto al Senato, elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate). In particolare, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato.
L'articolo 46, comma 1, lettera b), pone in capo ai Commissari straordinari che presiedono i comitati di indirizzo delle Zone economiche speciali ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento – affidato al comitato di indirizzo – tra gli sportelli unici ed il SUA, Sportello unico amministrativo. La norma interviene, inoltre, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES regionali o interregionali.
L'articolo 55 reca modifiche alla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette). Tali modifiche riguardano le disposizioni relative alla nomina del presidente e del direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo dei beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette. In particolare, si prevede la possibilità di dare in concessione gratuita per nove anni all'Ente parco i beni demaniali – o aventi il medesimo valore giuridico – statali e regionali presenti nel territorio del parco nazionale, che non sono stati affidati a soggetti terzi. Sono esclusi i beni demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale. Il periodo fissato può essere ridotto su richiesta dell'Ente parco. Inoltre, con la modifica apportata dal Senato, è fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione con parere favorevole dell'Agenzia del demanio.
Infine, l'articolo 64 introduce disposizioni di semplificazione per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal, anche tramite il coinvolgimento di SACE S.p.A..
Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo a nome del suo gruppo, sottolinea in primo luogo come la Commissione sia costretta ad esprimersi sul provvedimento Pag. 373in tempi ristrettissimi; avrebbe ritenuto opportuno che almeno il testo della relazione venisse messo a disposizione dei deputati con congruo anticipo, consentendo l'approfondimento degli aspetti rilevanti per la Commissione Finanze.
I colleghi che fanno parte della Commissione sin dall'inizio della legislatura ricordano certamente che già a partire dal 2018 una delle questioni di maggiore impegno in seno alla Commissione, in particolare da parte dei gruppi della Lega e del M5S, sia stata proprio quella della semplificazione e sburocratizzazione della normativa fiscale. Si sarebbe pertanto aspettata che in un provvedimento dedicato alla semplificazione – obiettivo certamente condivisibile – l'attuale maggioranza ponesse adeguata attenzione alla semplificazione fiscale, ambito che appare invece trascurato.
Più in generale, le disposizioni del provvedimento appaiono poco incisive e con effetti limitati nel tempo, senza recare conseguenze di rilievo nella vita dei cittadini e delle aziende. Ha l'impressione che l'attuale maggioranza, ancora una volta, arrivi in ritardo e sottovaluti la gravità della situazione italiana, sia con riferimento all'emergenza sanitaria che riguardo ai devastanti effetti economici che tale crisi ha prodotto, così gravi da imporre il ricorso a tre successivi scostamenti di bilancio, per un ammontare complessivo di circa 100 miliardi di euro.
Teme quindi che la minimizzazione della crisi italiana da parte del Governo – lo stesso Ministro Gualtieri ha parlato di un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre dell'anno e di un possibile utilizzo del Recovery Fund per la riforma del sistema fiscale – si traduca in misure deboli, compromettendo la ripresa del Paese. Ciò anche alla luce del fatto che il Commissario europeo Gentiloni ha escluso l'impiego dei fondi europei per la riduzione della pressione fiscale.
Rammenta inoltre come nel corso dell'esame del decreto-legge da parte del Senato la Lega abbia mantenuto un atteggiamento da opposizione responsabile, contribuendo ad un parziale miglioramento del testo del provvedimento, sebbene le proposte emendative di natura fiscale siano state in larga parte dichiarate inammissibili. Si augura che su questi temi possa consolidarsi una collaborazione tra maggioranza e opposizione in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto «Agosto», anche intervenendo sulla questione relativa alla moratoria – da consentire almeno sino al 2023 – di disposizioni del codice degli appalti, al fine di rilanciare gli investimenti e la ripresa economica. Auspica che nel decreto «Agosto» possa trovare spazio una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge «Fiscale» n. 124 del 2019.
Sottolinea, in conclusione, la necessità di interventi efficaci per la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, da ultimo aggravati dal decreto-legge cosiddetto «Liquidità», che non ha certamente contribuito ad un miglioramento della vita delle imprese italiane, per le quali – intende ricordarlo – si avvicina una preoccupante concentrazione di scadenze fiscali. Né si può fare affidamento sulla liquidità di circa 5 miliardi di euro accumulata dal Tesoro, che se mantenuta in capo allo Stato e non immessa in circolazione non potrà generare ricchezza per l'economia reale.
Alla luce di tali considerazioni preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 17.50.