UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 30 giugno 2020.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.
La seduta comincia alle 13.
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
C. 687 Delrio e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Al contempo, vengono fissati i princìpi e i criteri direttivi generali (princìpi e criteri direttivi specifici sono recati dal Pag. 197successivo articolo 2), a cui i decreti legislativi di delega devono conformarsi. Più precisamente, tali principi stabiliscono che l'accesso all'assegno unico e universale è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati dal provvedimento in esame; inoltre, l'ammontare dell'assegno unico e universale è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di cui al provvedimento in esame, il computo dell'assegno unico e universale può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi; l'assegno unico e universale è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza; l'assegno unico e universale non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno; l'assegno unico e universale è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; l'assegno unico e universale è concesso in forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; è istituito un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, per il monitoraggio dell'attuazione e della valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.
Rileva poi come l'articolo 2 enumeri i princìpi e criteri direttivi specifici a cui dovranno conformarsi i decreti delegati; tra cui ricorda il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato. È altresì previsto il riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia; l'assegno è concesso solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale; frequenti un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale. Si dispone inoltre il riconoscimento, per ciascun figlio con disabilità, di un assegno maggiorato rispetto agli importi per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità. È riconosciuto infine l'assegno per maggiorenni, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico. Un ulteriore principio di delega prevede il mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni. Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti Pag. 198di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni; vivere con i figli a carico in Italia; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale; infine, una norma derogatoria disciplina comprovate esigenze connesse a casi particolari, per periodi temporali definiti; più nel dettaglio, una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, potrà concedere, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, specifiche deroghe relativamente ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno.
L'articolo 2-bis individua la copertura finanziaria del provvedimento nelle risorse del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, della legge 160/2019), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; nelle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori e dell'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) di cui alla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 125, della legge 190/2014, e successive modificazioni); nelle risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per i figli a carico dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986) e dell'assegno per il nucleo familiare (decreto-legge n. 69 del 1988).
Ricorda poi come nel corso dell'esame in sede referente sia stato soppresso l'articolo 3, disciplinante la dote unica per i servizi a favore dei figli a carico. In merito ricordo che l'11 giugno 2020, ha approvato il disegno di legge «Deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia» (anche detto Family Act), nel quale la materia sarà affrontata.
L'articolo 3-bis rende applicabili le disposizioni del provvedimento in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001. Come noto, l'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale 3/2001 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
L'articolo 4 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, nell'ambito del quale è previsto il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione segnala che la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.
Rileva poi come per alcuni profili potrebbe anche assumere rilievo la materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e nella quale esercitano competenze anche gli enti locali. Si considerino ad esempio i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) d) ed e) (in materia di rilevanza dell'assegno unico ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate), nonché all'articolo Pag. 1992, comma 1, lettere b) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego) e-bis) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e p) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017). Al riguardo, si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata.
Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva che il testo del provvedimento, cui è abbinata anche una proposta di legge della sua capigruppo Maria Stella Gelmini, opera una necessaria semplificazione nelle misure di sostegno ai figli. Al riguardo, sottolinea preliminarmente l'opportunità di coinvolgere nel procedimento di adozione dei decreti legislativi il sistema delle autonomie territoriali. Rileva quindi quanto le misure di sostegno fiscale ai figli possano assumere un significato più ampio, ad esempio, richiamando la precedente audizione del presidente dell'ANCI, con riferimento al sostegno dei piccoli comuni, che non potrebbero che avvantaggiarsi da aiuti a giovani coppie con figli nell'ottica di un reinsediamento di nuove famiglie sui loro territori.
Indica però alcune criticità. Intanto parte del provvedimento è stata stralciata per confluire nel cosiddetto «Family Act», disegno di legge di iniziativa governativa deliberato dal Consiglio dei ministri ma non ancora trasmesso alle Camere. Inoltre il periodo di due anni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi risulta eccessivamente lungo, nel momento in cui l'ISTAT certifica 37.000 dimissioni volontarie di madri lavoratrici e in un contesto in cui l'appena trascorso periodo di quarantena ha accentuato per le madri la difficoltà di conciliare figli e lavoro. Sollecita infine lo stanziamento di ulteriori risorse per il provvedimento.
La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) rileva che il progetto di legge consente un'utile razionalizzazione delle risorse di sostegno alla natalità. Inoltre, la sua attuazione potrebbe portare ad un incremento delle risorse disponibili che, in base ad alcune simulazioni, per i nuclei familiari più poveri potrebbe arrivare fino a 1000 euro. Segnala però due criticità. In primo luogo, esprime dubbi sull'utilizzo dell'ISEE che si può rivelare iniquo perché riferito al reddito lordo. In secondo luogo, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera a) riconosce il diritto all'assegno anche per il nascituro, a partire dal settimo mese di gravidanza mentre, a suo giudizio, risulterebbe opportuno fare riferimento al terzo o al quarto mese.
La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, rileva che nella proposta di parere si fa riferimento, con un'apposita osservazione, alla necessità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali. Per gli altri temi affrontati dai colleghi Pella e Drago rinvia invece agli approfondimenti che potranno essere fatti nella Commissione di merito, non attinendo gli stessi in senso stretto alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si limita solo ad osservare, al riguardo, che le risorse stanziate per il provvedimento potranno essere successivamente incrementate. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).
Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'esprimere apprezzamento per l'osservazione contenuta nella proposta di parere, annuncia l'astensione del suo gruppo per le ulteriori criticità del provvedimento già segnalate nel suo precedente intervento.
La deputata Sara FOSCOLO (Lega) annuncia l'astensione del suo gruppo. Condivide infatti i dubbi espressi dal collega Pella sull'insufficienza delle risorse stanziate. Ricorda inoltre che il suo gruppo aveva richiesto, nel corso dell'esame in sede referente, che, oltre all'inserimento della consueta clausola di salvaguardia, si Pag. 200prevedesse che per le regioni a statuto speciale le risorse saranno integrative e non sostitutive. Il suo gruppo riteneva infine necessario limitare l'erogazione del beneficio ai residenti regolari in Italia da più di 10 anni.
La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO sottolinea che la sua osservazione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a) non è estranea alla competenza della Commissione in quanto la materia sanitaria, alla quale è ricollegabile la questione dell'erogazione del beneficio ai nascituri, rientra tra le competenze regionali.
Carlo PIASTRA, presidente, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato).
La seduta termina alle 13.30.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
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