CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2020
399.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

  La seduta comincia alle 14.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
C. 2531 Gadda.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Susanna CENNI, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Gianpaolo CASSESE (M5S), relatore, rileva che la proposta di legge in esame si compone di due articoli: il primo disciplina l'attività di ippicoltura, il secondo reca la delega al Governo per lo sviluppo della filiera dell'ippicoltura.
  A tale riguardo, evidenzia che l'attività di ippicoltura è attualmente disciplinata da diverse fonti normative, alcune riferite all'ambito agricolo, altre rientranti nella disciplina sportiva ed agonistica, altre ancora che esulano da entrambi i settori e si trovano senza un riferimento normativo specifico. Come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, l'intervento legislativo in esame intende proprio fornire un supporto legislativo univoco al settore.
   Ciò premesso, nel passare ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 definisce cosa debba intendersi per ippicoltura. Ai sensi del comma 1, l'ippicoltura è intesa come l'attività che interessa gli equidi e che riguarda: la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento; l'attività delle stazioni di fecondazione pubbliche o private e l'assistenza e la gestione della produzione del seme; l'allevamento, la doma, l'addestramento, l'allenamento e le operazioni di stallaggio; Pag. 193la promozione, l'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; l'allenamento finalizzato allo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive, anche presso ippodromi o strutture correlate; l'insegnamento della disciplina equestre e la gestione dei cavalli da scuola, compresa l'attività svolta dai centri ippici e dai maneggi; lo svolgimento di attività di turismo equestre, di ippoterapia e di agriturismo con annesso maneggio e l'attività di assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento di equidi.
  In base al comma 2, le attività di ippicoltura elencate sono considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano, ai sensi del comma 3, le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.
  Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai sensi del comma 4, lavoratori agricoli dipendenti.
  Il comma 5 introduce il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
   Con riferimento all'articolo 2, sottolinea che lo stesso delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi per lo sviluppo dell'ippicoltura. Sono, quindi, definiti i princìpi e criteri direttivi riferiti, tra l'altro, alla necessità di: fornire al settore una disciplina giuridica completa e unitaria; individuare gli specifici ambiti nei quali possono operare le imprese del settore; uniformare, in relazione all'equiparazione con l'attività agricola, ogni aspetto, anche amministrativo, dell'attività, inclusa la disciplina urbanistica e la normativa in materia di gestione dei reflui in agricoltura; definire le modalità di gestione dei terreni per produzione di foraggi in modo da valorizzare l'ambiente, il paesaggio e il territorio; promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole; garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 – con particolare riferimento all'inserimento degli stessi tra i beneficiari delle misure di cooperazione, misura 16, e per il benessere degli animali, misura 14 – e prevedendo l'inserimento di misure per l'acquisto di attrezzature per l'attività di pensionamento degli equidi, nonché per l'ippoterapia e per l'ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche; istituire un'agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia.
  I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

  Maria Chiara GADDA (IV), nel ringraziare il relatore per aver illustrato i contenuti della sua proposta di legge, sottolinea come la stessa riguardi un settore, quale quello dell'ippicoltura, del quale si parla molto raramente e nell'ambito del quale, sul piano normativo, esistono delle vere e proprie zone d'ombra. A tale riguardo, rileva come l'obiettivo del provvedimento non sia soltanto quello di promuovere il rilancio del comparto degli equidi in generale, fortemente penalizzato dal lockdown dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche quello di delineare un nuovo ed adeguato quadro normativo di riferimento, attualmente frammentato e disomogeneo, per un comparto peraltro caratterizzato da un elevato livello di competizione internazionale.

  Susanna CENNI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

  La seduta comincia alle 14.20

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Susanna CENNI, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Alberto MANCA (M5S), relatore, nel rilevare che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, autorizza, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 prevede che all'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Ai sensi del comma 3, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.
  Con riferimento all'articolo 2, fa presente che lo stesso dispone che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.
   Quanto all'articolo 3, rileva che lo stesso stabilisce che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

  Susanna CENNI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.