CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2020
399.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 181

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 14.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, ricorda che il provvedimento di cui la Commissione avvia oggi l'esame si iscrive in una sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata la pandemia da Covid-19.
  A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di Pag. 182emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, intervenuta il giorno dopo la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus effettuata dall'Organizzazione mondiale della sanità, numerosi sono stati gli interventi normativi succedutisi, di rango sia primario che secondario. Per una rassegna di tali atti (decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute, ed altri) rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi in relazione al provvedimento in oggetto.
  In questa sede, ricorda, in particolare, i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, esaminati in prima lettura dalla Camera e dalla Commissione Affari sociali in sede referente.
  Essi, adottati in due momenti diversi dell'emergenza epidemiologica in atto, erano volti a fronteggiare, con misure afferenti a vari settori, l'emergenza stessa, incidendo su diritti e libertà costituzionalmente protetti, la cui limitazione si è resa necessaria ai fini della tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. Inoltre, i predetti decreti prevedono che nel processo di attuazione delle misure di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza in corso intervengano, a vario titolo, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute e ordinanze delle autorità regionali e locali, disciplinando diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle diverse tipologie di atti.
  Prima di entrare nel merito del contenuto del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che reca appunto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che, in attuazione di tale provvedimento, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, recante disposizioni che si applicano dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
  Passando al contenuto del decreto-legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, che si compone di cinque articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore, fa presente che l'articolo 1 si riferisce alle misure di contenimento dell'epidemia nell'attuale fase di gestione dell'epidemia medesima (cosiddetta fase due).
  In tale ambito, un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della regione, si dispone – al comma 1 – la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Con riferimento alla circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata, dai commi 2 e 3, a decorrere dal 3 giugno 2020.
  A partire da tali date, quindi, cessano di applicarsi le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e degli spostamenti interregionali. Tali misure potrebbero eventualmente, in futuro, essere adottate o reiterate, solo con riferimento a specifiche aree del territorio, regionale o nazionale, interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Qualora dovessero ricorrere tali presupposti, i provvedimenti restrittivi potranno essere adottati con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, più volte richiamata dal decreto-legge n. 33. Essa prevede, in sintesi, che le eventuali misure di contenimento siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e le regioni interessate.
  La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi Pag. 183del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione.
  Ricorda peraltro come l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 rechi specifiche disposizioni in materia di spostamenti da o per l'estero.
  Si prevede infatti che, fatte salve le limitazioni eventualmente disposte per specifiche aree del territorio nazionale nonché in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori (ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del presente decreto-legge n. 33), non siano soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Fino al 30 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato il quale deve permanere nella propria «abitazione o dimora» se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Si dispone, inoltre, che l'isolamento domestico si protragga fino all'accertamento della guarigione o fino al ricovero in una struttura sanitaria.
  Il comma 7 riguarda la quarantena precauzionale, di persona che non sia ammalata ma sia venuta a contatto con ammalati. La disposizione (analoga a quella contenuta nel decreto-legge n. 19) impone l'applicazione della quarantena precauzionale, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi positivi al virus.
  Con disposizione introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione, si è aggiunta, quale alternativa alla quarantena precauzionale, «altra misura ad effetto equivalente», preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico.
  Si tratta di una previsione che potrebbe avrebbe specifica rilevanza per alcune categorie di soggetti (si pensi agli sportivi, specialmente in relazione agli sport di squadra).
  Fa presente che un altro gruppo di disposizioni concerne le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 8 stabilisce, per tali luoghi, un divieto di assembramento e demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione – se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici – delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico) nonché ad ogni attività convegnistica o congressuale.
  Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.
  Il comma 11 riguarda le funzioni religiose. Prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. Allo Pag. 184stato attuale, oltre al protocollo con la Chiesa cattolica, risultano sottoscritti protocolli con le Comunità Ebraiche Italiane, le Comunità islamiche, le confessioni Comunità Induista, Buddista, le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane, le Comunità Ortodosse ed altre confessioni religiose.
  Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi del più volte citato articolo 2 del decreto-legge n. 19, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11).
  Un rinvio ai provvedimenti attuativi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 si rinviene altresì nel comma 13, in materia di attività didattiche. Ai predetti provvedimenti è demandata la definizione delle modalità di svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie. La disposizione, differenziandosi da quanto previsto nei precedenti decreti-legge, non reca un'esplicita limitazione allo svolgimento di tali attività né indica una modalità di svolgimento delle suddette attività, che nei citati decreti era unicamente quella a distanza, rimettendo la decisione ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020.
  Un ultimo ordine di previsioni dell'articolo 1 concerne lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
  Il comma 14 dispone, nello specifico, che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Detti documenti, che sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, devono rispettare i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Il comma prevede, al secondo periodo, che in mancanza di protocolli regionali trovino diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. L'ultimo periodo del comma in esame dispone che solo i decreti del Presidente del Consiglio (emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) o i provvedimenti regionali di cui al comma 16 del presente articolo, possono imporre misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
  Il comma 15 dispone in ordine alle conseguenze per il mancato rispetto, da parte dell'esercente di attività economiche, produttive o sociali, dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, «che non assicuri adeguati livelli di protezione».
  Esse consistono nella sospensione dell'attività fino a che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.
  Il comma 16 demanda alle regioni il compito di monitorare «con cadenza giornaliera» l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale. La finalità dichiarata della norma è quella di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.
  Gli esiti del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
  Sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, è consentito alle regioni introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai decreti del Presidente del Consiglio. Con il comma in oggetto viene rafforzato il coinvolgimento delle regioni nella gestione dell'emergenza epidemiologica, rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, in base al quale alle regioni residuava solo la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a Pag. 185quelle vigenti, dirette a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.
  Segnala poi che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, reca una disposizione integrativa circa i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19, figura prevista dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia), che ne ha definito le competenze e che viene, quindi, novellato.
  Tra le competenze del Commissario, vi è quella di organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale.
  La disposizione in commento concerne, in particolare, la fornitura di mascherine facciali di tipo chirurgico. Com’è noto, una ordinanza del Commissario straordinario (n. 11 del 26 aprile 2020) è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico (stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva). La disposizione ora prevede che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio.
  Inoltre, i protocolli possono disciplinare «i rapporti economici necessari ad assicurare la effettiva fornitura e distribuzione» delle mascherine. In tale ambito rientrano, secondo la disposizione, le misure di ristoro per le imprese distributrici, riguardo allo scarto tra i prezzi – quello di acquisto effettuato e quello di vendita calmierato consentito. In tal modo, la disposizione mira ad evitare che i distributori trattengano le scorte anziché immetterle sul mercato, nel timore della perdita economica dovuta al divario dei prezzi.
  Per la copertura finanziaria dei protocolli (il cui onere è stimabile in circa 8 milioni) si attinge al Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile), le cui risorse sono versate nella apposita contabilità speciale commissariale.
  L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria, ribadendo in sostanza il sistema sanzionatorio già definito dal decreto-legge n. 19 del 2020. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dall'Autorità»), si applicano le sanzioni già previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nei casi di violazione delle misure previste dal decreto-legge in conversione ovvero delle disposizioni degli atti normativi emanati in attuazione del medesimo decreto. Per effetto di tale rinvio, le suddette violazioni sono punite, quindi, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni.
  Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta, si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Inoltre, all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima Pag. 186disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
  Evidenzia come nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione al Senato sia stato introdotto un comma 2-bis. Esso prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge che le preveda – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti. Ricorda che un emendamento volto a introdurre una disposizione analoga, presentato con riferimento al decreto-legge n. 19 del 2020, era stato valutato favorevolmente da lei stessa, nel ruolo di relatrice, ma su di esso era stato poi espresso parere contrario dalla Commissione Bilancio.
  Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (di cui all'articolo 452 del codice penale) o comunque un più grave reato, l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6) è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n. 19).
  L'articolo 3 contiene disposizioni finali. Il comma 1 prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.15

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Nuovo testo C. 875 Corda e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesco SAPIA (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo elaborato dalla Commissione Difesa in sede referente, reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.
  In sostituzione della normativa vigente in materia di rappresentanza militare, si introduce un modello di organizzazione per la tutela professionale del personale militare nel quale vengono contemplate associazioni a carattere sindacale. In particolare, si prevede che i militari in servizio possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di Polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge.
  Si tratta di un testo complesso, composto di diciotto articoli, che investe in maniera marginale i temi di competenza della XII Commissione, in particolare con alcune disposizioni recate dagli articoli 5 Pag. 187e 6. L'articolo 5 stabilisce che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curino la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie espressamente indicate dal medesimo articolo 5. In tale ambito rientrano le materie afferenti: alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio (comma 2, lettera d)), alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro (comma 2, lettera f)); agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari (comma 2, lettera g)).
  In relazione al contenuto della predetta lettera f), segnala che il comma 2 dell'articolo 3 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e di numerosi altri soggetti le misure di tutela della salute e sicurezza del personale sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Le modalità di applicazione sono individuate con decreti emanati, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare.
  Il successivo articolo 6 reca disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, definendone le competenze per alcune materie, incluso l'esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro.
  Anche alla luce del ridotto impatto del testo in esame sulle materie di competenza della XII Commissione, che si limita, sostanzialmente, ad un richiamo alla normativa vigente relativa all'esercizio delle prerogative sindacali in materia di tutela della salute e sicurezza del personale nei luoghi di lavoro, preannuncia una proposta di parere favorevole.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendoci richieste di intervento, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto

  Francesco SAPIA (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 giugno 2020.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
Emendamenti C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

  La seduta comincia alle 18.05.

Pag. 188

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Nuovo testo C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che sul nuovo testo della proposta di legge C. 687 Delrio sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con osservazioni della I Commissione, parere favorevole delle Commissioni II, VI e XI, parere favorevole con un'osservazione della Commissione per le questioni regionali. Avverte che la V Commissione ha comunicato che esprimerà il proprio parere all'Assemblea.
  Avverte altresì che il relatore, deputato Lepri, ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100, al fine di recepire le osservazioni contenute nei pareri espressi dalla I Commissione e dalla Commissione per le questioni regionali (vedi allegato 2).

  Stefano LEPRI (PD), relatore, illustra gli emendamenti che ha presentato, raccomandandone l'approvazione.

  La Ministra Elena BONETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 e 2.100 (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, comunica che il relatore ha proposto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le seguenti correzioni di forma, al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento:
   All'articolo 1, comma 2:
    alla lettera b), le parole: di disincentivo all'offerta di lavoro del sono sostituite dalle seguenti: di disincentivo al lavoro per il;
    alla lettera f), le parole: nella misura del cinquanta per cento sono sostituite dalle seguenti: in pari misura e le parole: è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori sono sostituite dalle seguenti: , in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
   All'articolo 2, comma 1:
    alla lettera e), numero 2), le parole:, senza limitazioni sono soppresse;
    alla lettera e), numero 4), dopo le parole: a tempo indeterminato o sono aggiunte le seguenti: a tempo determinato;
    alla lettera f), le parole: costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono sostituite dalle seguenti: istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    alla lettera g), le parole: per gli assegni familiari sono sostituite dalle seguenti: per gli assegni per il nucleo familiare.

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore.

  La Ministra Elena BONETTI esprime piena soddisfazione, personale e a nome del Governo, per l'esito del lavoro svolto dalla Commissione in questi mesi. Reputa che si sia raggiunto un risultato importante grazie all'impegno del relatore e delle forze di maggioranza e all'apporto di gruppi di opposizione, che ringrazia per il modo con cui hanno esercitato il loro ruolo.
  Ritiene che, nel difficile e tragico contesto che l'Italia sta vivendo, una misura rilevante di sostegno alla natalità possa rappresentare uno strumento concreto di ripartenza. Ricorda che il provvedimento Pag. 189in esame va inserito in un quadro più ampio, del quale fa parte anche il Family act, che presto la Commissione sarà chiamata ad esaminare, che potrà amplificarne gli effetti positivi. Si augura che si possa proseguire nel cammino intrapreso, effettuando così un cambio di paradigma nelle politiche di contrasto alla denatalità, e rileva che appare possibile un ulteriore miglioramento del testo in oggetto nel corso dell'esame in Assemblea. Si dichiara convinta del fatto che sia possibile proseguire lungo un percorso condiviso, pur in presenza di visioni differente sul tema, con l'obiettivo di offrire un servizio al Paese.

  Marialucia LOREFICE, presidente, pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.20 alle 18.25.

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