ALLEGATO 1
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);
apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;
valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;
considerato in particolare che:
l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19, e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;
il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;
lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;
già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale; Pag. 76al comma 3, si stabilisce che il bando di concorso è adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e vengono fornite alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere da a) a f) del comma 2, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice;
con riferimento al richiamo ai punteggi per titoli di cui alle lettere da a) a f) del comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione con il riferimento alla lettera g) relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e allo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
andrebbe comunque attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252;
l'articolo 253 reca misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, in particolare disponendo, al comma 4, che fino al 30 settembre 2020 il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso mediante videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
l'articolo 254, per il concorso notarile e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, prevede che i presidenti delle due commissioni possono autorizzare, per gli esami orali delle due procedure programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare;
andrebbe valutata l'opportunità di chiarire all'articolo 253 che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avviene in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza della stessa prova orale;
sottolineate l'importanza e la centralità di una specifica politica di reclutamento del personale nel settore giustizia, anche in considerazione della attuale presenza di idonei nei vari concorsi per l'amministrazione giudiziaria e per la polizia penitenziaria e della valorizzazione ai fini assunzionali dei tirocinanti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 103, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 22 prevedendo, se i fatti sono commessi da pubblico ufficiale, l'aggravante comune di cui all'articolo 61 del codice penale e specificando se tali fatti si riferiscano solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
b) all'articolo 252, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione con il richiamo anche alla lettera g) del comma 2;
c) all'articolo 252, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento ivi previste;
d) all'articolo 253, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione del comma 4, prevedendo Pag. 77che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avvenga in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza della stessa prova orale.
ALLEGATO 2
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);
considerata la particolare importanza di tali documenti, che individuano gli obiettivi della Commissione europea;
preso atto dell'adattamento del Programma di lavoro 2020 della Commissione con il quale sono stati riconsiderati gli obiettivi alla luce dell'emergenza sanitaria, che ha pesantemente influito sulla vita e sull'economia dell'Unione europea;
valutati favorevolmente gli impegni del Governo in materia di giustizia civile, con particolare riferimento: alla proposta di regolamento sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM (2018)96) che consentirebbe di garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei crediti, così da incentivare gli investimenti transfrontalieri e l'integrazione del mercato; alla digitalizzazione del settore con le proposte di revisione di due regolamenti vigenti in materia di cooperazione giudiziaria civile (il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale) finalizzate a modernizzare la cooperazione in materia civile e commerciale grazie al maggior utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici;
condiviso l'impegno del Governo a sostegno del negoziato con il Parlamento europeo per l'approvazione della proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione dei contenuti «terroristici» online (COM (2018) 640) che prevede l'introduzione di una serie di misure specifiche alle quali i prestatori di servizi di hosting saranno obbligati ad attenersi, nonché a sostegno del progetto a livello UE volto alla creazione di un sistema europeo di estrazione dei dati finanziari (Terrorist Finance Tracking System – TFTS, equivalente al Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) statunitense), che consente di acquisire, a livello di intelligence, tutte le transazioni finanziarie effettuate, a livello mondiale, da soggetti sospettati di essere coinvolti in attività di terrorismo e del relativo finanziamento;Pag. 79
rilevato che, in materia di giustizia penale, il Governo continuerà ad assicurare la partecipazione alla fase di implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), ai negoziati relativi alla proposta di regolamento sugli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018) 225) e alla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018) 226, nonché ai negoziati per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione dell'UE ai negoziati su un secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185 – Convenzione di Budapest) e di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale;
ritenuto positivamente che la Commissione europea preveda nel suo Programma di lavoro la presentazione di una strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori; una nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, una strategia dell'UE sui diritti delle vittime, nonché, nel presupposto che l'uguaglianza è un valore fondamentale dell'Unione europea e un motore della crescita economica e del benessere sociale, una strategia per la parità di genere, con la quale, per colmare i divari tuttora esistenti e per consentire all'Europa di sviluppare il suo pieno potenziale nelle imprese, nella politica e nella società, delinea una serie di azioni fondamentali volte a garantire una parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro, compresa la parità retributiva; e a conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico oltre che a porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere;
constatato altresì positivamente che la Commissione proporrà inoltre una legge sui servizi digitali per chiarire quali misure si attendono dalle piattaforme per contrastare le attività illegali online, compresa la violenza online nei confronti delle donne, e preannuncia la presentazione di una strategia per la parità delle persone LGBTI;
evidenziato che, nel quadro del rafforzamento dei diritti fondamentali nel programma di lavoro per il 2020, è previsto il riesame della normativa in materia di protezione dei dati che si incentrerà su una relazione sull'applicazione del regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) (UE) 2016/679, prevista dall'articolo 97 del medesimo regolamento, nonché su un'iniziativa volta a verificare il grado di allineamento delle norme UE in materia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si evidenzi la necessità di un impegno a livello europeo per implementare e riconoscere nuove misure di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso sulla base del modello italiano;
e con la seguente osservazione:
si provveda al coordinamento e al raccordo tra EPPO ed Eurojust, assicurando adeguate risorse finanziare all'agenzia.
ALLEGATO 3
Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)
1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al primo comma, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
ART. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)
1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,».
ART. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2»;
2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per Pag. 81lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi»;
3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla parola «è»;
4) al comma 1-quater, dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
5) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale»;
6) alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»;
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
ART. 4.
(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)
1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
ART. 5.
(Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con Pag. 82cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».
ART. 7.
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.
ART. 8.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio Pag. 83delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.
ART. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.