SEDE CONSULTIVA
Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 8.35.
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza della relatrice sul provvedimento, invita il deputato Gariglio ad assumerne le funzioni.
Davide GARIGLIO (PD), relatore, osserva che, nella seduta del 20 maggio scorso, nel corso dell'esame al Senato, la Commissione ha già espresso, sul testo originario del provvedimento, un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione chiedeva di approfondire la formulazione Pag. 197del comma 6 dell'articolo 1. Tale disposizione prevedeva infatti che, nell'ambito dell'analisi epidemiologica prevista dal provvedimento, i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo venissero analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome; i risultati delle analisi erano quindi comunicati all'interessato e, per il tramite della prevista piattaforma informatica, al Ministero della salute e all'ISTAT; sul punto, andava quindi chiarito se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame fossero posti in capo ai laboratori o alle regioni e alle province autonome. La disposizione è stata modificata al Senato, nel senso di prevedere che i risultati delle analisi siano comunicati agli interessati dalle regioni e dalle province autonome, anche per il tramite dei laboratori: in altre parole, la responsabilità della comunicazione spetta alle regioni e alle province autonome, che possono scegliere se avvalersi o meno dei laboratori. È stato inoltre previsto che siano i laboratori a comunicare i risultati al Ministero della salute e all'ISTAT. Rileva dunque come l'osservazione sia stata recepita.
Si sofferma poi sulle ulteriori modifiche apportate al Senato al provvedimento, le quali tuttavia non sembrano presentare profili problematici per ciò che attiene alle competenze della Commissione.
In particolare, il comma 3-bis dell'articolo 1 prevede che l'ISTAT, nell'ambito della sua relazione annuale, dia conto anche delle attività svolte dall'Istituto nell'ambito dell'attuazione del provvedimento.
Il contenuto del comma 5 è stato integrato nel senso di prevedere che agli interessati siano comunicate anche le fonti di cognizione completa (cioè i siti di Ministero della salute e ISTAT) delle informazioni sul trattamento dei dati personali che, nell'ambito dell'indagine, vengono comunicate solo sinteticamente.
È stato infine inserito l'articolo 1-bis che autorizza ad incrementare da sei a quindici unità il numero massimo di incarichi individuali a tempo determinato, relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero della difesa può conferire in relazione all'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio. Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il deputato Roberto PELLA (FI), nel richiamare le considerazioni svolte dal collega del suo gruppo Bagnasco in Commissione Affari sociali, auspica il successo dell'indagine sierologica ma esprime alcuni dubbi in proposito in quanto il campione rischia di essere non rappresentativo: per mancanza della necessaria informazione molti cittadini potrebbero essere infatti scoraggiati dal partecipare. Un ulteriore elemento che potrebbe scoraggiare dall'aderire all'indagine è dato dal rischio di isolamento anche familiare nell'evenienza in cui si debba essere sottoposti a un tampone. Pertanto un'iniziativa dal costo di 5 milioni di euro potrebbe rivelarsi un fallimento. Altro punto di dissenso del suo gruppo è rappresentato dal rifiuto di inserire al Senato l'obbligo di effettuare il sondaggio tra gli operatori. Per queste ragioni annuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia.
La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) esprime in primo luogo disappunto per il ritardo nel coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni relative all'indagine, inizialmente avviata con atti del Commissario straordinario. Ricorda poi che il suo gruppo ha presentato emendamenti, non accolti al Senato, per utilizzare nell'ambito dell'indagine i dipartimenti di prevenzione e della medicina del territorio, che sono già formati per l'attività di screening ed hanno svolto in questi drammatici mesi un lavoro fondamentale. Si è scelto invece di utilizzare il personale della Croce rossa che deve invece essere formato. Rileva poi il rischio che l'indagine si limiti a fotografare la situazione attuale ma non consenta una previsione circa l'evolversi della pandemia. Esprime poi perplessità sul fatto che non sia stato Pag. 198possibile individuare, tra i 2500 dipendenti dell'ISTAT, 10 professionisti in grado di processare i dati dei test sierologici e si sia fatto quindi ricorso per recuperare queste professionalità a soggetti esterni con una spesa di 385.000 euro. Per queste ragioni dichiara il voto contrario del gruppo della Lega.
Emanuela CORDA, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
S. 867/B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel ricordare che sul testo iniziale del provvedimento, nel corso dell’iter in prima lettura al Senato, la Commissione ha già espresso, nella seduta dell'8 maggio 2019, un parere favorevole e che tale parere è stato poi ribadito nel corso dell’iter in seconda lettura alla Camera, nella seduta del 20 febbraio 2020, avverte che si soffermerà soltanto sulle modifiche apportate rispetto al testo da ultimo esaminato dalla Commissione.
In particolare, l'articolo 1 – inserito dalla Camera – esplicita che, ai fini della legge, per l'individuazione dell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie trovano applicazione le norme generali in materia. In base a tali norme (da ultimo la legge n. 3 del 2018) e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie comprendono – in base allo stato di attuazione della relativa disciplina – i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.
All'articolo 2, che istituisce, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la Camera ha specificato che la composizione dell'Osservatorio deve essere paritaria tra uomini e donne. Tra i componenti dell'Osservatorio sono stati poi inseriti rappresentanti dei sindacati e dell'INAIL. Riguardo ai compiti dell'Osservatorio, la Camera ha operato alcune integrazioni. Il compito (di cui alla lettera d) del comma 2) di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contemplate dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro viene integrato con la previsione che l'Osservatorio promuova l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza. Riguardo al compito (di cui alla lettera e) del comma 2) di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, si prevede che tali indicazioni facciano riferimento anche alla forma del lavoro in équipe. Si introduce il compito di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, volti alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (lettera f)).
In base all'articolo 3 – inserito dalla Camera –, il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse Pag. 199disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
La novella all'articolo 583-quater del codice penale di cui all'articolo 4 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene consistono nella reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. La riformulazione operata dalla Camera ha soppresso la limitazione agli eventi verificatisi in relazione allo svolgimento della professione o attività presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie e ha introdotto il riferimento ai soggetti che svolgono le attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni sanitarie o socio-sanitarie – in luogo del precedente riferimento agli incaricati di pubblico servizio.
La novella di cui all'articolo 5 – nella versione modificata dalla Camera – inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni. Nella versione approvata dal Senato in prima lettura, si faceva riferimento a tutti i reati (non solo ai delitti) commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti esercenti una delle suddette professioni; non si faceva riferimento ai soggetti che svolgono le suddette attività ausiliarie.
Ai sensi dell'articolo 7 – inserito dalla Camera –, le strutture presso le quali operano gli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantire il tempestivo intervento di queste ultime.
L'articolo 8 – inserito dalla Camera – prevede l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», al fine di concorrere allo sviluppo di una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca. Si specifica altresì che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la Giornata nazionale in oggetto non determina gli effetti civili propri delle «ricorrenze festive».
L'articolo 9 – inserito dalla Camera – prevede una sanzione amministrativa pecuniaria – salvo che il fatto costituisca reato – a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e a 5.000 euro.
Le modifiche introdotte dalla Camera non appaiono quindi presentare profili problematici per quel che attiene la competenza della nostra Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il deputato Roberto PELLA (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge e sottolinea la necessità di coinvolgere pienamente le regioni nel dare attuazione alla legge. Anche gli enti locali, inoltre, potranno partecipare all'attuazione Pag. 200della giornata coinvolgendo le scuole.
Il deputato Carlo PIASTRA (LEGA), annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere su un provvedimento che interviene una situazione difficile e dimostra attenzione a categorie, come gli operatori socio-sanitari e i farmacisti in prima linea nel contrasto all'epidemia in corso. Ricorda però che il suo gruppo avrebbe preferito che venissero compiuti ulteriori passi quali l'inserimento di presidi di polizia nelle strutture sanitarie.
Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ringrazia i colleghi per il sostegno e rileva l'importanza di giungere ad ampie convergenze su provvedimenti come quelli in esame. Ritiene poi che la Commissione di merito potrà trovare modo di riflettere sull'ulteriore questione posta dal deputato Piastra.
Emanuela CORDA, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875/A e abbinate.
(Parere alla IV Commissione della Camera dei deputati).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Il relatore Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel ricordare che la Commissione ha già espresso sul provvedimento un parere favorevole nella seduta del 15 maggio 2019 e che il provvedimento è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione difesa, rileva come la Commissione sia chiamata oggi ad esprimersi sul testo come modificato dalla Commissione difesa.
Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento come risultante dall'iter parlamentare, rileva come i primi cinque articoli della proposta generale delineino le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3).
Al riguardo, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, novella il comma 2 dell'articolo 1475 del codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge». Al riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
Il successivo articolo 2 reca norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame stabilendo che i medesimi devono ispirarsi, tra gli altri, ai principi di democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche; neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici.
A sua volta l'articolo 4 specifica le attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni in esame (tra queste lo sciopero e le manifestazioni pubbliche).
L'articolo 3 definisce il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni Pag. 201professionali a carattere sindacale tra i militari. Tra le altre cose si dispone che le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, sono tenute a depositare lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
In base all'articolo 5, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie espressamente indicate dal medesimo articolo 5.
I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento, basato unicamente sui contributi degli iscritti, e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.
L'articolo 10 disciplina il diritto di assemblea, prevedendo tra le altre cose che i militari fuori dall'orario di servizio, possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa.
L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, mentre l'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Ai sensi dell'articolo 12 le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.
I successivi articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive, e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame.
A sua volta l'articolo 16, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione. Al riguardo si prevede che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo.
Da ultimo, ai sensi dell'articolo 18, dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare.
La disposizione di più diretto interesse per la Commissione presente nel testo precedente risultava la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 in base alla quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ambito delle loro attività, potevano chiedere di essere ricevuti dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.
Tale disposizione è stata però soppressa. Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza Pag. 202della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolinea l'importanza del provvedimento ed esprime apprezzamento per il lavoro sul testo della presidente Corda, come presentatrice di una delle proposte di legge confluite nel testo e come relatrice sullo stesso presso la Commissione di merito.
Emanuela CORDA, presidente, ringrazia il deputato Pella e pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
C. 2123 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione della Camera dei deputati).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Diego ZARDINI (PD), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, persegua l'obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca mediante lo sviluppo della cooperazione nei settori delineati dall'Accordo. L'Accordo consentirà infatti di creare nuove forme di collaborazione nei campi dell'istruzione scolastica ed universitaria e di promuovere e migliorare l'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka.
Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 17 articoli, l'articolo 1 ne indica la finalità, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire attività volte a migliorare la conoscenza dei reciproci patrimoni culturali e a migliorare la cooperazione culturale, scientifica, tecnologia e dell'insegnamento. Con l'Accordo le Parti si impegnano reciprocamente a favorire iniziative per promuovere la conoscenza della propria lingua nel territorio dell'altro Stato.
L'articolo 2 impegna le Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di Alta formazione nel settore delle arti e della musica e gli Istituti scientifici nei settori di reciproco interesse. Nel settore dell'istruzione universitaria, verrà favorita la cooperazione mediante scambi di docenti, ricercatori, scambi interuniversitari e ricerche congiunte nei campi di interesse comune.
L'articolo 3 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare la conoscenza reciproca sui reciproci sistemi scolastici e a favorire lo scambio di esperti.
L'articolo 4 prevede che le Parti, di comune accordo, potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.
L'articolo 5 è volto ad incoraggiare – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – nel settore dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo. Viene incoraggiato altresì lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio culturale.
L'articolo 6 intende favorire le attività delle istituzioni culturali di ciascuna Parte nel territorio dell'altra, consentendo di usufruire di tutte le facilitazioni per la realizzazione delle loro iniziative, nel rispetto della legislazione del Paese ospitante.
L'articolo 7 riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica e invita le Parti a individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e Pag. 203lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse. Inoltre le Parti si impegnano a promuovere le collaborazioni tra le rispettive organizzazioni e istituzioni scientifiche pubbliche e private, al fine, in particolare, di favorire l'introduzione di nuove tecnologie.
L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nei settori archeologico ed etnologico mediante scambio di informazioni, esperienze, seminari, ricerche comuni e la promozione di missioni archeologiche ed etnologiche nel territorio dell'altra Parte.
L'articolo 9 invita le Parti ad offrire borse di studio a laureati e studenti dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.
L'articolo 10 è relativo alla protezione dei beni culturali e al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, mediante azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.
L'articolo 11 è volto ad incoraggiare programmi di scambio di giovani e di esperienze nel settore della gioventù.
L'articolo 12 incoraggia la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei, mediante lo scambio di materiale e di esperti.
L'articolo 13 intende incentivare la collaborazione tra i rispettivi organismi nei settori della radio, della televisione e della stampa.
L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa. Si prevede altresì che le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a tutela dei diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività di cooperazione tra le Parti, non saranno divulgate a terzi, senza il previo consenso di entrambe le Parti.
L'articolo 15 prevede che venga istituita una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia per attuare efficacemente l'Accordo; le Parti definiranno programmi esecutivi pluriennali.
L'articolo 16 affida alla via negoziale ed alla consultazione attraverso i canali diplomatici la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.
L'articolo 17 disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. La disposizione riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, in toto o in parte, dell'Accordo stesso.
Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre scorso, esso si compone di 5 articoli. Si segnala che nella XVII legislatura un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 2813), venne discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato il 28 giugno 2017, ma non completò il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 185.000 euro per l'anno 2019, a 185.000 per l'anno 2020 e a 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno Pag. 2042019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si segnala come il disegno di legge attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, chiede al relatore se sia possibile inserire un riferimento all'importanza di coinvolgere nell'attuazione dell'Accordo gli enti territoriali, con particolare riferimento agli enti locali sede di Università e centri di ricerca.
Diego ZARDINI (PD), relatore, ritiene che il riferimento prospettato dal collega Pella possa essere inserito nelle premesse del parere ed integra in tal senso la sua proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 9.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.
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