RELAZIONI AL PARLAMENTO
Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.
La seduta comincia alle 16.10.
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019.
Doc. LXVII, n. 3.
(Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).
La Commissione inizia l'esame della Relazione in titolo.
Marta GRANDE, presidente, ricorda che la presentazione annuale al Parlamento della Relazione in esame è prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, e che il documento è stato presentato al Parlamento lo scorso 7 maggio.
Ricorda, inoltre, che l'esame della Relazione può concludersi con l'approvazione di una risoluzione, a norma dell'articolo 117 del Regolamento.
Simona SURIANO (M5S), relatrice, prima di passare all'esame della relazione, richiama brevemente le linee di tendenza internazionale dei trasferimenti internazionali di sistemi d'arma, così come lo ha autorevolmente delineato l'edizione 2019 dell'Annuario dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (SIPRI).
Segnala che il SIPRI sottolinea una crescita costante nel volume dei trasferimenti che oggi ha raggiunto il livello più alto dalla fine della Guerra fredda.
Tale aumento conferma la tendenza ascendente iniziata nei primi anni 2000, segnata dalla presenza di cinque maggiori fornitori di armi (USA, Russia, Francia, Germania e Cina) che rappresentano il 75 per cento del volume totale delle esportazioni a livello globale.
Evidenzia che, a partire dal 1950, USA e Russia (o URSS, prima del 1992) sono sempre stati di gran lunga i maggiori fornitori di sistemi d'arma e, insieme a Pag. 43quelli dell'Europa occidentale, hanno storicamente dominato la classifica dei primi dieci fornitori.
Asia e Oceania sono state le principali regioni d'importazione, rappresentando il 40 per cento del volume globale delle importazioni di sistemi d'arma nel 2014-2018, mentre Il Medio Oriente ha rappresentato il 35 per cento delle importazioni, con un flusso in aumento del 87 per cento tra 2009 ed il 2018.
Sottolinea che, al contrario, il flusso di armi verso tutte le altre regioni è diminuito tra i due periodi: del 36 per cento verso le Americhe, del 13 per cento verso l'Europa, del 6,7 per cento verso Asia e Oceania e del 6,5 per cento verso l'Africa.
I cinque maggiori importatori di armi sono stati Arabia Saudita, India, Egitto, Australia e Algeria, che insieme rappresentano il 35 per cento delle importazioni totali. Il gruppo dei principali importatori è più eterogeneo e ha visto più cambiamenti nel tempo rispetto a quello dei principali esportatori.
Passando al quadro normativo vigente in materia, definito principalmente dalla legge n. 185 del 1990, rileva che ai fini di questa legge rappresentano materiali di armamento quei prodotti che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
La citata legge n. 185 individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto a esportare ed importare i materiali d'armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.
Precisa, in particolare, che la richiamata normativa vieta l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario di materiale d'armamento quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni assunti dal nostro Paese, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa.
Sottolinea che l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali l'armamento sono altresì vietati quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando la politica del Paese destinatario contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; quando il Paese destinatario destini al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.
La normativa consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa.
Rileva che, al fine di recepire nell'ordinamento giuridico italiano il contenuto della direttiva 2009/43/CE, nel corso della precedente legislatura è stato emanato il decreto legislativo n. 105 del 2012, che ha novellato in più punti la legge n. 185.
L'aggiornamento della stessa legge n. 185 è stato realizzato per adeguare il sistema dei controlli ai cambiamenti intervenuti nel commercio di armi. Un settore su cui la globalizzazione ha provocato una serie di profonde trasformazioni a livello europeo e internazionale. Ricorda che modifiche alla legge n. 185 erano già intervenute con la legge 146 del 2003 che aveva profondamente semplificato gli scambi intracomunitari per i programmi di collaborazione governativa che vedano coinvolti più Stati.
Le modifiche sono intervenute su molte previsioni della legge n. 185 con l'estensione dei controlli a una serie di attività prima non previste, come ad esempio l'intermediazione e la delocalizzazione produttiva. I controlli previsti dalla legge n. 185 sono estesi alle armi da fuoco se Pag. 44esportate a forze armate o di polizia. Sono state introdotte una serie di modifiche sostanziali al trasferimento di materiali d'armamento all'interno dell'Unione europea.
In sostanza, la disciplina prevede ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione ed una per tutti gli altri Stati.
Evidenzia, in particolare, che ai sensi del nuovo articolo 10-bis il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva.
Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro della UE: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.
I fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati.
Non è invece sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale. Ricorda che si richiede autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185. È inoltre salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.
Segnala, nel quadro degli accordi definiti nell'ambito delle Nazioni Unite, il Trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tale trattato è stato ratificato dal nostro Paese – primo tra gli Stati membri dell'UE – in data 2 aprile 2014 sulla base della legge 4 ottobre 2013, n. 118.
Nel capo II della legge (articoli da 6 a 8) sono individuati i principali organismi di coordinamento e controllo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
Nello specifico, evidenzia che l'articolo 7 istituisce presso il Ministero degli Affari esteri un comitato consultivo, composto da rappresentanti dello stesso ministero e da rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle finanze e dell'Ambiente. Il comitato ha il compito di esprimere pareri al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli scambi di materiali di armamento.
Rileva che all'interno del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) di cui all'articolo 7-bis, rappresenta l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla legge n. 185 del 1990.
L'articolo 5 della legge n. 185 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
A tale documento sono allegate le relazioni sulle attività di competenza dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e dello Sviluppo economico.
La relazione contiene una serie d'indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone Pag. 45gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla legge n. 185.
La relazione include, inoltre, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 della legge, nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel Registro nazionale delle imprese.
Ricorda che è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato il progetto di legge S. 1049, d'iniziativa dei senatori Ferrara ed altri finalizzato a modificare ampiamente la legge n. 185, adattandola al nuovo contesto strategico e geopolitico del nostro tempo.
Il coinvolgimento di armamenti italiani in conflitti non considerati legittimi, o non riconosciuti come tali dalla comunità internazionale, ha in effetti evidenziato i limiti della normativa.
Evidenzia che, sebbene si sia sostenuto, da più parti, che il trasferimento di materiali sia sempre avvenuto osservando pedissequamente il dettame normativo, è innegabile che alcune transazioni siano avvenute contravvenendo ai princìpi ispiratori della norma stessa, evidenziando alcune lacune che necessitano di essere colmate. I casi più evidenti, portati anche all'attenzione del Parlamento, sono stati quello del conflitto in Yemen e dell'offensiva turca in Siria.
Conseguentemente, la proposta di legge in esame mira ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti, a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo, ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento e a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), inizialmente previsto dal testo del 1990 e successivamente soppresso.
Rileva che la proposta di legge amplia inoltre i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento debba essere vietata, imponendo che le esportazioni possano essere dirette solo a Paesi che, pur coinvolti in conflitto armato, si muovano nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite (e che, quindi, partecipino ad eventuali conflitti in ottemperanza alle disposizioni del Capitolo VII della Carta e dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza).
Con questa modifica si fa riferimento – indirettamente – all'obbligo degli Stati al rispetto del principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soluzione pacifica delle controversie, codificato dal Capitolo VI della medesima Carta.
L'intervento normativo ha lo scopo di meglio definire quali siano i criteri per valutare l'esistenza di violazioni del diritto internazionale che, ai sensi della presente legge, implicherebbero un divieto all'esportazione di armamenti.
A tal fine, si prevede che l'accertamento delle violazioni possa avvenire anche tramite documenti non vincolanti – purché votati dagli organi competenti a livello internazionale o adottati dalle organizzazioni con accordo degli Stati membri.
Evidenzia che, inoltre, si espande il novero delle organizzazioni internazionali dalle quali tali documenti possono essere adottati, non più limitandolo alle Nazioni Unite, all'UE o al Consiglio d'Europa, ma aprendo, ad esempio, all'OSCE ed ai documenti anche non vincolanti del Parlamento Europeo.
Si introduce, inoltre, un divieto di esportazione verso i Paesi coinvolti in conflitti armati che non abbiano firmato il Trattato sul commercio delle armi del 2013, ma vengono, tuttavia, previste possibilità di deroga previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Un eventuale abuso di detti poteri viene mitigato dall'obbligo di specificare le motivazioni della deroga, obbligo che inserisce un'importante elemento di responsabilità politica Pag. 46del Consiglio dei Ministri, volto a controbilanciare un potenziale uso indiscriminato dello strumento derogatorio.
Si assegna altresì al MAECI il compito d'individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.
L'aspetto innovativo delle modifiche inerenti i controlli è l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI.
Venendo ora ai contenuti della Relazione 2019, trasmessa alle Camere il 7 maggio scorso, evidenzia che, per quanto riguarda i dati forniti dal MAECI, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato di 5,38 miliardi di euro, di cui 5,17 miliardi in uscita dall'Italia e 215 milioni in entrata, escluse le comunicazioni intracomunitarie, UE/Spazio economico europeo.
Il valore totale delle autorizzazioni in uscita nel 2019 conferma il trend in discesa, iniziato a partire dal 2016, facendo registrare una variazione dell'1,38 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente con delle variazioni ancora più marcate se confrontate con il valore del 2017 (-49,35 per cento, praticamente la metà) e del 2016 (- 65,30 per cento, cioè circa un terzo).
Il calo nel valore totale nel periodo 2016-2019 è principalmente imputabile alla diminuzione delle autorizzazioni individuali d'esportazione, sia in termini numerici di provvedimenti rilasciati – si passa dai 2.599 del 2016 ai 2.186 del 2019 (2.421 nel 2017 e 2.327 nel 2018) –, sia in termini di valori.
Osserva che in questa tipologia di operazioni le variazioni percentuali rispetto a ciascun anno sono anche maggiori rispetto a quelle totali di cui sopra: si va dal –14,50 per cento rispetto al valore 2018, –57,05 per cento rispetto al 2017, fino al –72,09 per cento in confronto con il valore del 2016.
Per il 2019 la marcata diminuzione registrata nelle autorizzazioni individuali di esportazione viene solo in parte contrastata da un maggior utilizzo delle licenze globali e generali.
Nel periodo 2016- 2019, infatti, per queste tipologie si registra una crescita sia delle licenze in vigore sia dei valori dei materiali esportati. Il valore delle licenze globali di progetto (LGP) per programmi di cooperazione registrato nel 2019, pari a poco più di 462 milioni, è il 32,63 per cento in più di quello del 2018 (348 milioni), il 66,49 per cento in più di quello del 2017 (277 milioni) e poco meno del doppio (92,22 per cento in più) di quello del 2016 (240 milioni).
Evidenzia che il maggior ricorso all'utilizzo di licenze globali di progetto (LGP), introdotte come strumento di semplificazione a partire dal 2011, ha creato di contro un ricorso sempre minore alle autorizzazioni individuali per programmi di cooperazione.
Un discorso similare può ritenersi valido anche per le autorizzazioni globali e per quelle generali di trasferimento che iniziano praticamente il loro corso operativo nel biennio 2016-2017. Il valore delle autorizzazioni di intermediazione nel 2019, con un incremento rispetto al 2018 di un ordine (da 39 milioni a 457 milioni), contribuisce, insieme alle licenze generali e globali, a ridurre il marcato calo evidenziato per le autorizzazioni individuali.
Il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2019 è stato di 84 come nel 2018, rispetto agli 85 del 2017 (e 82 del 2016), a fronte di un numero medio degli Stati destinatari delle vendite nei quinquenni di riferimento 2011-2015, 2001-2005 e 1991-1995, rispettivamente di 78, 62 e 56 Stati.
Osserva che mentre nel 2018 un solo Stato è risultato destinatario di licenze di valore complessivo superiore al miliardo di Euro, nel 2019 nessun Paese ha superato tale soglia; ci sono stati 11 Paesi (7 nel 2018) con valori compresi tra 100 e Pag. 471.000 milioni di euro; 19 (23 nel 2018) con valori compresi tra 10 e 100 milioni; 22 (23 nel 2018) con valori compresi tra 1 e 10 milioni; 32 (30 nel 2018) con valori inferiori a 1 milione.
Nel 2019 il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi UE e NATO è stato pari al 37,3 per cento del totale (1.615 autorizzazioni); il rimanente 62,7 per cento ha interessato Paesi extra UE/NATO (571 autorizzazioni).
Nel 2018 tali valori erano stati pari rispettivamente al 27,2 per cento (1.731 autorizzazioni) e 72,8 per cento (596 autorizzazioni); nel 2017, al 42,5 per cento (1.843 autorizzazioni) e 57,5 per cento (578 autorizzazioni), nel 2016 al 36,9 per cento e 63,1 per cento.
Il MAECI sottolinea che sulla ripartizione dei dati del 2019 grava la consistenza dell'autorizzazione di circa 871 milioni di euro per una fornitura all'Egitto di 32 elicotteri (24 AW149 + 8 AW189), senza la quale la ripartizione dei valori sarebbe del 47,4 per cento verso i Paesi UE/NATO e del 52,6 per cento verso quelli extra UE/NATO.
Sottolinea che tra i primi venticinque Stati destinatari di licenze individuali di esportazione nel 2019, si nota che l'Egitto, decimo nel 2018, si colloca al primo posto con 871,7 milioni, seguito dal Turkmenistan (446,1 milioni), che nel 2018 non era stato destinatario di alcuna licenza.
Segue il Regno Unito, con 419,1 milioni, che torna così tra i primi sbocchi italiani nel settore dopo la flessione che l'aveva portato a essere nono nel 2018; – fra i primi 10, vi sono quattro Paesi NATO, dei quali due dell'UE, due dell'Africa settentrionale (Egitto e Algeria) e due asiatici (Turkmenistan e Corea del Sud), l'Australia, che da quattordicesima nel 2018 diventa sesta e il Brasile, che da trentesimo diventa decimo.
Nell'ambito della contrazione complessiva del valore delle autorizzazioni nel 2019, tutte le aree geografiche hanno fatto registrare incrementi ad eccezione dell'Africa settentrionale e Vicino Medio Oriente, con una quota sul totale mondiale del 32,65 per cento (era stata il 48,27 per cento nel 2018), l'Asia con una quota sul totale mondiale dell'8,22 per cento (21,58 per cento nel 2018) e l'Africa centro-meridionale, con una quota sul totale mondiale dello 0,64 per cento (0,78 per cento nel 2018).
Osserva che la contrazione complessiva del valore delle autorizzazioni nel 2019 è essenzialmente legata al rilevante decremento nelle aree dell'Africa settentrionale e Vicino Medio Oriente e dell'area asiatica, oltre ad un calo più contenuto anche nell'area dell'Africa centro-meridionale.
Le altre aree geografiche, che pur hanno fatto registrare incrementi nei valori di esportazione, non compensano la contrazione totale di circa 700 mln tra il valore 2018 e quello 2019.
Evidenzia la lieve ripresa, rispetto al 2018, dei valori nell'UE, per continuità territoriale tradizionale primo mercato di sbocco per le autorizzazioni all'esportazione di materiali d'armamento italiani: nel 2019 il valore complessivo delle autorizzazioni individuali all'esportazione nell'UE/NATO è stato di 1,2 miliardi (in crescita rispetto agli 1,1 miliardi del 2018, ma sempre in diminuzione rispetto a 3,6 miliardi del 2017).
Fra i Paesi membri dell'UE, innanzitutto, nel Regno Unito il valore delle autorizzazioni sia stato pari a 419 milioni (in ripresa rispetto ai 99 milioni del 2018); in Germania a 213 milioni (sostanzialmente in linea con il dato dei 218 milioni del 2018); in Francia 274 milioni (in ripresa rispetto ai 144 milioni del 2018); in Spagna i 65 milioni del 2019 confermano il calo già evidenziato dai 100 milioni del 2018, rispetto ai 440 milioni del 2017.
Osserva che prosegue la contrazione nel valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi, con Regno Unito (10 milioni a fronte dei 19 del 2018 e di un miliardo nel 2017), Germania (32 milioni a fronte dei 56 del 2018 e dei 451 nel 2017), Spagna (1,4 milioni a fronte degli 11 del 2018 e dei 400 nel 2017) mentre si è rivelato in crescita il valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi Pag. 48con la Francia (36 milioni a fronte dei 17 del 2018, ma sempre in calo rispetto agli 89 del 2017).
Le autorizzazioni all'esportazione relative a programmi/accordi intergovernativi nel 2019 hanno costituito il 4,6 per cento del valore totale, con un lieve incremento rispetto al 2018 (3,5 per cento), ma sempre in forte calo rispetto al dato del 2017 (21,8 per cento). Ricorda che, come già nel 2018, la quasi totalità di tali autorizzazioni è stata verso Paesi NATO-UE (76,57 per cento), con l'unica eccezione del programma Alenia/Aermacchi/Embraer AMX con il Brasile (23,43 per cento).
Anche nel 2019 la categoria «materiali» costituisce, sia per valore complessivo che per numero di articoli, la tipologia maggioritaria degli oggetti esportati (90,67 per cento), seguita dai «ricambi» (4,34 per cento), dalle «tecnologie» (2,85 per cento) e dai «servizi» (2,14 per cento).
Sempre secondo i dati prodotti dal MAECI, emerge che le prime quindici società esportatrici hanno un peso finanziario del 92,68 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali.
Rileva che i primi cinque operatori del settore sono stati nel 2019 Leonardo S.p.A. (58,06 per cento), Elettronica S.p.A. (5,51 per cento), Calzoni S.r.l. (4,35 per cento), Orizzonte sistemi navali (4,22 per cento) e IVECO Defence Vehicles S.p.A. (4,14 per cento), che hanno rappresentato il 76 per cento circa del valore. Tra esse, Leonardo è risultata destinataria del 32,80 per cento del totale delle autorizzazioni.
Per quanto attiene alle importazioni, evidenzia che il valore delle 191 licenze individuali di importazione è stato di 214,9 milioni, di cui il 68,19 per cento proviene dagli USA (-55,20 per cento rispetto al valore del 2018), mentre il 14,05 per cento proviene da Israele e l'8,67 per cento dalla Svizzera. Il dicastero rimarca come il quadro descritto non comprenda le importazioni da Paesi UE/SEE, non essendo le stesse soggette ad autorizzazione dell'UAMA.
Ricorda che l'UAMA si avvale, al fine del rilascio di autorizzazioni all'esportazione e importazione per/da Stati extra NATO/UE, del parere di un Comitato consultivo, nominato dal MAECI, presieduto da un rappresentante del citato Ministero e del quale sono membri altresì i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico, dell'Economia e del Ministero dell'Ambiente nonché dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In tale veste viene espletata l'attività autorizzativa, sulla base delle valutazioni formulate da un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessati dalle forniture dei materiali di armamento.
Osserva, inoltre, che detta attività riprende gli orientamenti e gli sviluppi registrati nei pertinenti fora internazionali (ONU, UE, OSCE, Intesa di Wassenaar e Trattato sul commercio delle armi), nonché le considerazioni riguardanti l'attuazione e la revoca di embarghi militari e l'applicazione di restrizioni all'esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani.
In presenza di informazioni classificate, il Dipartimento informazioni per la sicurezza esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni alle trattative, delle autorizzazioni globali e delle autorizzazioni individuali per i trasferimenti intracomunitari, e delle autorizzazioni per le operazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea.
A tale proposito ricorda che il direttore dell'UAMA, ministro plenipotenziario Cutillo, nell'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni del 3 marzo scorso ha precisato che, in relazione all'operazione di fornitura di due fregate Fremm all'Egitto, è intervenuta una prima autorizzazione alle trattative, ma in questa fase non è stata investita l'autorità politica, come aveva del resto già affermato in una precedente audizione presso la medesima Commissione, la Segretaria Generale del MAECI, Ambasciatore Belloni.
Non è stata quindi rilasciata un'autorizzazione all'esportazione in quanto l'azienda, la Fincantieri, non ha presentato Pag. 49una domanda in tal senso né nel corso dell'istruttoria – riguardante soltanto la fase di avvio della negoziazione delle forniture – sono emerse limitazioni o controindicazioni parte del MAECI e del Ministero della Difesa. Per quanto attiene ai dati di competenza del Ministero dell'interno, si evince che, nel corso del 2019, non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea effettuata da imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lett. e) della legge n. 185.
Sono stati rilasciati, invece, settanta nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero (articolo 2, comma 6, della legge n. 185).
Rileva che nell'ambito dei controlli e nelle procedure stabilite dalla legge n. 185, il Ministero della Difesa interviene sia nel rilascio di alcune peculiari autorizzazioni sia per fornire al MAECI il necessario parere tecnico-operativo sulle restanti tipologie di operazioni, rilasciato previa valutazione dei risvolti di natura politico-militare e di sicurezza delle operazioni.
Tale parere tiene conto, in particolare: dei vantaggi che possano derivare dalla conoscenza delle caratteristiche tecniche del materiale da parte del Paese acquirente; delle conseguenze che i materiali esportati potrebbero determinare negli equilibri dell'area strategica del Paese importatore; dell'impatto che la transazione può avere nei confronti di analoghi approvvigionamenti nazionali; della valutazione del livello dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni e ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dalle intese internazionali cui l'Italia aderisce; dell'eventuale esistenza di accordi internazionali che possano vincolare l'esportazione o dell'esistenza di royalties a favore dell'Amministrazione della Difesa.
Alla data del 31 dicembre 2019 risultano iscritte al Registro Nazionale delle imprese e consorzi d'imprese 347 società. Segnala, infine, che le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di 161.613 voci. All'atto, le imprese italiane partecipano a ventitré programmi intergovernativi.
Rileva che tutte le transazioni bancarie e le attività di finanziamento, anche estero su estero, connesse con le operazioni disciplinate dalla legge devono essere comunicate al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), che svolge anche una specifica funzione sanzionatoria nei confronti degli istituti di credito inosservanti dell'obbligo di comunicare tempestivamente i dati normativamente richiesti.
Il MEF acquisisce dagli istituti di credito, in via telematica, i dati relativi allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento che siano state preventivamente autorizzate da UAMA o dal Ministero della Difesa ovvero siano sottoposte ad autorizzazione al trasferimento da parte di altro Stato membro dell'UE in caso di importazioni intracomunitarie.
Poiché a partire dal 2018 non è più richiesto, per l'ingresso in Italia di materiali di armamento provenienti da altro Stato membro della Comunità Europea, il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale-UAMA – essendo sufficiente l'autorizzazione al trasferimento rilasciata dallo Stato membro –, il MEF ha provveduto ad aggiornare l'applicativo utilizzato per le comunicazioni concernenti le operazioni di importazione intracomunitaria di materiali di armamento.
Nel corso del 2019 il predetto applicativo è stato ulteriormente perfezionato, in particolare per raffinare la capacità di raccolta dati del sistema e la loro successiva elaborazione.
Durante l'anno di riferimento sono state effettuate, dagli operatori bancari, 17.678 segnalazioni inerenti a transazioni bancarie per operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento soggette alla disciplina della legge, per un importo complessivamente movimentato pari a oltre 10 mdi di euro.
Osserva che dal confronto con i dati del 2018 emerge che nel 2019 il numero delle Pag. 50segnalazioni è sensibilmente aumentato, passando da 16.101 a 17.678 (+9,79 per cento), a conferma del pieno coinvolgimento degli istituti di credito nell'utilizzo dell'applicativo.
Anche il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è aumentato rispetto all'anno precedente (10,3 miliardi di euro nel 2019 contro 9 miliardi di euro nel 2018), facendo esse riferimento a numerose operazioni autorizzate anche in epoca precedente al 2019 ed ancora in corso di validità temporale.
Nell'anno 2019 oltre il 67 per cento delle transazioni per introiti riferibili ad esportazioni definitive, senza includere gli importi accessori (vale a dire la concessione e gestione di garanzie e finanziamenti), è stato negoziato da tre istituti di credito.
Segnala, infine, che nell'anno in esame gli importi afferenti operazioni imputabili a licenze globali di programma di cooperazione hanno raggiunto un totale di oltre 626 milioni di euro, con una variazione pari a +60,33 per cento rispetto al 2018 (poco meno di 391 milioni di euro).
Per quanto riguarda la comunicazione, da parte d'istituti di credito e d'intermediari finanziari, di comunicare ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla legge n. 185, nel 2019 sono pervenute quindici segnalazioni per un importo complessivo di oltre 39 milioni di euro. Nel 2018 erano invece pervenute diciassette segnalazioni per un importo complessivo di oltre 23 milioni di euro.
Conclusivamente, rileva l'opportunità di un accurato esame della relazione in titolo, eventualmente integrato da un breve ciclo di audizioni, auspicabilmente da svolgere assieme ai colleghi della IV Commissione, al fine di approfondire le grandi scelte strategiche sottese alle operazioni concernenti l’import/export dei materiali d'armamento, per discutere i profili innovativi che dovrà assumere la disciplina di settore – il cui percorso di riforma è già stato avviato, come detto, dall'altro ramo del Parlamento – nonché per avviare il dibattito sulla riconversione dell'industria bellica.
Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni della relatrice, con particolare riguardo all'opportunità di procedere alla revisione della legge n. 185 del 1990, a trent'anni dalla sua entrata in vigore, ricordando che presso il Senato è già in corso l'esame di una proposta di legge finalizzata a questo scopo. Dichiara altresì la disponibilità del Governo a partecipare al ciclo di audizioni.
Erasmo PALAZZOTTO (LEU), associandosi alle riflessioni della relatrice, chiede di inserire tra i soggetti da audire anche i rappresentanti di Amnesty international, al fine di approfondire la situazione dei diritti umani in taluni Paese destinatari delle nostre esportazioni di materiali di armamento.
Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 25 giugno 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.