SEDE CONSULTIVA
Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.
Franco VAZIO, presidente, avverte che non sono pervenute osservazioni al provvedimento in discussione.
Roberto CATALDI (M5S), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Franco VAZIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Soverini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo della proposta di legge C. 687, del collega Del Rio, adottata dalla Commissione XII come testo base per il prosieguo dell'esame e delle abbinate proposte di legge in materia (C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, e recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Nel descrivere brevemente il contenuto della proposta di legge (composta da cinque articoli), segnala che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Il medesimo articolo 1 detta i principi e criteri direttivi generali cui il Governo si deve attenere nell'esecuzione della delega, stabilendo tra l'altro che l'assegno sia concesso in forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma di denaro, che sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare. Ulteriori principi e criteri direttivi di carattere specifico sono dettati all'articolo 2, tra i quali la previsione di una riduzione dell'assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché di una maggiorazione, rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni, per ciascun figlio con disabilità. Come stabilito dall'articolo 2-bis, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di delega di cui al provvedimento in esame, si provvederà nel limite delle risorse rivenienti dall'abrogazione di una serie di misure e detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente per i figli a carico, oltre che ricorrendo al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'articolo 3-bis reca la clausola di salvaguardia, mentre il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi è definito dall'articolo 4.
Osserva che, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali cui l'esercizio della delega deve attenersi, rileva la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, che stabilisce che l'assegno è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori o, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori.
Sempre con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala inoltre il comma 3 dell'articolo 1 che, al momento della registrazione della nascita, impegna l'ufficiale di stato civile ad informare le famiglie sul beneficio previsto dal provvedimento in esame, come fra l'altro previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Rammento a tale proposito che l'articolo 1 della citata legge è dedicato alla Carta della cittadinanza digitale e, per quanto qui interessa, prevede (alla lettera h), nell'ambito dei principi e criteri di delega al Governo per l'integrazione e la modifica del codice dell'amministrazione digitale, anche la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e dell'accesso ai servizi di interesse dei cittadini, fra i quali anche la conoscibilità della normativa e degli strumenti Pag. 33di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.
La seduta comincia alle 14.25.
Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.
Franco VAZIO, presidente, comunica che a seguito di un confronto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi parlamentari è emersa, anche in considerazione della impossibilità di alcuni colleghi ad essere presenti nella giornata odierna, la difficoltà a concludere la discussione generale sui provvedimenti in esame, che peraltro era stata prevista per più sedute in questa settimana. Per tale ragione rinvia l'individuazione delle modalità del prosieguo dell'esame del provvedimento alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già previsto al termine della seduta, evidenziando sin d'ora come in tale sede proporrà di rinviare la discussione generale e la sua conclusione alla seduta del 30 giugno prossimo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.
C. 2435 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Franco VAZIO, presidente e relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Perantoni, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello, presentato alla Camera il 13 marzo 2020 (C. 2435). Osserva che, come riportato nella relazione introduttiva allegata, il provvedimento contiene modifiche normative che, secondo le aspettative del Governo, sono destinate a incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo e per mezzo di alcune disposizioni immediatamente precettive, sul «sistema giustizia», con particolare riferimento al settore penale.
Segnala a tale proposito che, nonostante la generalizzata diminuzione dei procedimenti penali pendenti nel corso degli ultimi anni, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento sottolinea le difficoltà operative determinate dall'enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari e l'elevato numero delle pendenze con riguardo a tutti i gradi di giudizio. Ulteriori criticità nel settore della giustizia penale permangono inoltre in riferimento alla durata dei procedimenti, come sottolineato Pag. 34nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019 del Primo Presidente della Corte di Cassazione. In tale periodo la durata media dei procedimenti in primo grado: è rimasta sostanzialmente stabile per il giudice di pace (-0,4 per cento: da 229 a 228 giorni); è cresciuta del 4 per cento per il tribunale (da 378 a 392 giorni).
Osserva che per il giudizio di appello, pur registrandosi una diminuzione della durata media (-2,4 per cento: da 861 a 840 giorni), i valori assoluti continuano ad attestarsi su livelli assai elevati (come confermato anche dall'alto tasso di prescrizioni che si verificano nel secondo grado di giudizio, pari a circa il 25 per cento dei procedimenti definiti dalle Corti di appello). La relazione evidenzia altresì lo scarso utilizzo dei riti alternativi al processo penale ordinario, sottolineando come soltanto l'11 per cento dei procedimenti viene definito attraverso il ricorso a giudizio abbreviato o patteggiamento (7 per cento) ovvero con l'emanazione di un decreto penale irrevocabile (4 per cento). Risulta evidente che, in un quadro così articolato, con criticità storiche ed evidenti, difficili da superare con interventi minimali, risulta necessario intervenire con una riforma ampia e di sistema che, senza pregiudicare i principi costituzionali di garanzia, affronti e risolva quei temi che, con accenti diversi, tutti gli attori della Giustizia non mancano di commentare e criticare.
Ritiene che il lavoro che dovrà essere svolto dalla Commissione, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, dovrà essere attento, prudente, ma nello stesso tempo coraggioso in quanto sul processo penale si gioca una partita fondamentale di modernità, giustizia ed equità del sistema Italia.
Ciò premesso, affrontando il contenuto del provvedimento, articolato in quattro capi, fa presente che il capo I (articoli da 1 a 13) contiene deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale, che dovranno essere esercitate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega nel rispetto del procedimento delineato dall'articolo 1, novellando il codice di procedura penale, il codice penale e le leggi speciali e rivedendo il regime sanzionatorio delle contravvenzioni nel rispetto delle garanzie difensive e dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli del disegno di legge in relazione alle diverse materie di intervento.
Segnala che l'unico comma dell'articolo 2 reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di efficienza dei procedimenti penali, con riferimento innanzitutto alla disciplina del deposito degli atti e dei documenti prevedendo che, per tutti i procedimenti penali, in ogni stato e grado, esso possa essere effettuato anche con modalità telematiche (lettera a)) e che in alcune ipotesi possa essere effettuato solo con tali modalità (lettera b)), ad eccezione dei casi in cui i sistemi informatici del dominio «giustizia» non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando comunque agli interessati conoscenza adeguata e tempestiva della circostanza, nonché del ripristino del sistema (lettera c)). Si dovrà inoltre prevedere che il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, (lettera d)) e si consideri avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione (lettera e)). Analogamente, si prevede che siano eseguite con modalità telematica, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall'imputato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (lettere f) e g)), prevedendo che il sistema generi un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione (lettera h)). Si prevede inoltre che le notificazioni in oggetto si considerino avvenute nel momento in cui è generato il messaggio di conferma della trasmissione (lettera i)). Ai sensi della lettera l) si dovrà prevedere che le notificazioni Pag. 35all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite con modalità elettroniche mediante consegna al difensore. Inoltre, si dovranno prevedere le deroghe alle disposizioni relative alla notificazione mediante consegna di copia al difensore, al fine di garantire tempestivamente la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in particolare quando l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona idonea a comunicare l'atto all'interessato (ad esempio la persona che con lui conviva, anche temporaneamente). Tale disciplina dovrà trovare applicazione al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale recanti disciplina del domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni e la relativa comunicazione. Il primo atto notificato all'imputato, inoltre, secondo i principi e i criteri di cui alla lettera m), dovrà anche contenere un avviso per informare l'interessato che le notificazioni successive alla prima sono effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche, e che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo, ed ogni successivo mutamento dello stesso, ove effettuare le comunicazioni. La lettera o) prevede, conseguentemente, che in sede di attuazione della delega si dovrà procedere al coordinamento tra la notificazione mediante consegna di copia al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche con specifico riguardo alle notificazioni all'imputato detenuto, ai sensi dell'articolo 156 del codice di procedura penale. Ai sensi della lettera p) si dovrà prevedere che, nel caso di impugnazione dell'imputato o di opposizione al decreto penale di condanna, tutte le notificazioni all'imputato siano effettuate mediante consegna di copia al difensore e si dovranno disciplinare, per tali casi, le modalità di notifica mediante la modalità telematica, anche con strumento diverso dalla PEC. Secondo quanto previsto dalla lettera n) si dovrà prevede che l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito, per causa imputabile al medesimo assistito, non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore.
Rammenta che i princìpi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini e di udienza preliminare sono enunciati dall'unico comma dell'articolo 3. In primo luogo, tramite la lettera c) del comma 1 il Governo è delegato a riformare i termini di durata delle indagini preliminari, rimodulandoli in funzione della gravità dei reati per cui si procede e stabilendo il seguente regime di durata ordinaria delle indagini: un anno per la generalità dei reati; sei mesi per le fattispecie punite con la sola sanzione pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni (sola o congiunta a pena pecuniaria); un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale. La lettera d) interviene invece sull'istituto della proroga, stabilendo che quest'ultima possa essere richiesta una volta soltanto, per un lasso di tempo non superiore a sei mesi. Alla durata massima delle indagini preliminari si ricollegano, sia pure indirettamente i principi e criteri espressi nella lettera l) con la quale si delega il Governo ad istituire un meccanismo di verifica giudiziale, su richiesta di parte, della tempestività nell'iscrizione delle notizie di reato da parte del pubblico ministero, al fine di rendere, come specificato nella relazione illustrativa, «ineludibile il termine di durata massima delle indagini preliminari». Lo scopo della disposizione di delega è dunque ravvisabile nel tentativo di evitare che l'accusa ritardi nell'adempiere all'obbligo di tempestiva iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Le lettere e), f) e g), incidono sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, con l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre i momenti di stasi del processo. In particolare con la lettera e) si prevede l'introduzione Pag. 36dell'obbligo a carico del pubblico ministero di notificare l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, nei casi in cui lo stesso pubblico ministero, entro determinati termini non abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini oppure non abbia richiesto l'archiviazione (lettera e)). Come indicato nella medesima lettera e), i termini entro i quali il pubblico ministero deve attivarsi sono variabili a seconda della gravità astratta del reato per cui si procede. Oggetto della notifica deve essere, oltre all'avviso del deposito, anche l'avviso in merito alla facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia. Secondo quanto previsto dalla lettera f), la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) in ordine all'obbligo di deposito degli atti di indagine entro i termini previsti comporterà responsabilità disciplinare del pubblico ministero quando sia addebitabile a negligenza inescusabile. La lettera g) stabilisce che il pubblico ministero, una volta notificato l'avviso di deposito degli atti, debba presentare richiesta di archiviazione o esercitare l'azione penale entro il termine di 30 giorni «dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa». Anche tale obbligo comporterà responsabilità disciplinare del pubblico ministero in caso di negligenza inescusabile. Un ulteriore filone di intervento della riforma è rappresentato dall'obiettivo di deflazionare i ruoli dibattimentali. In particolare con le lettere a) e i) si delega il Governo a modificare rispettivamente l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e l'articolo 405 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che sia richiesta l'archiviazione da parte del pubblico ministero o che sia emessa dal giudice la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non consentano una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio. Con riguardo all'archiviazione, la lettera b) è volta ad escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta dell'archiviazione stessa (articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale) alla persona offesa che abbia rimesso la querela. Infine la lettera h) interviene in materia di criteri per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. Allo scopo si delega il Governo a prevedere che: gli uffici del pubblico ministero individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica; l'elaborazione dei criteri sia affidata al procuratore della Repubblica previa interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte d'appello e con il Presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti.
Quanto all'articolo 4, segnala che esso detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, il Governo dovrà: intervenire sull'articolo 444 del codice di procedura, consentendo l'accesso al patteggiamento quando la pena detentiva risultante dopo l'applicazione delle circostanze e la diminuzione concordata non superi gli 8 anni, in luogo degli attuali 5, ed escludere questo rito per ulteriori delitti rispetto a quelli già previsti dal citato articolo 444 (strage; costrizione o induzione al matrimonio; maltrattamenti contro familiari e conviventi; omicidio; concorso in infanticidio; omicidio del consenziente aggravato; istigazione o aiuto al suicidio aggravato; lesione personale e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravati; corruzione di minorenne, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), ma solo quando l'accordo dovesse determinare l'applicazione Pag. 37di una pena detentiva superiore a 5 anni (lettera a)); modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria (articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale) per consentirlo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se, nonostante l'integrazione, il rito speciale produce comunque un'economia processuale rispetto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale (lettera b)); aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato (lettera c)) prevedendo che nel caso venga respinta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato l'imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria (articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale) o richiesta di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale). Ai sensi della medesima lettera, occorre inoltre prevedere che quando l'imputato intende richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ma non trova d'accordo il pubblico ministero, oppure quanto la richiesta di patteggiamento è rigettata dal giudice per le indagini preliminari, possa essere avanzata richiesta di giudizio abbreviato; intervenire sul procedimento per decreto estendendo da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del pubblico ministero per chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che se il condannato rinuncia all'opposizione può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta (lettera d)).
Rileva che, con riguardo al giudizio dibattimentale, l'articolo 5 contiene le seguenti direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento: l'obbligo per i giudici di fissare e comunicare alle parti, laddove il dibattimento non possa concludersi in un'unica soluzione, un calendario organizzativo delle udienze che si stimano necessarie tenere per lo svolgimento dell'istruzione probatoria e per la discussione (lettera a)); l'obbligo per tutte le parti di effettuare una relazione illustrativa sulla richiesta di prove dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (lettera b)); la previsione concernente la rinunzia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta che non deve essere più condizionata al consenso delle altre parti (lettera c)); il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione (lettera d)); l'estensione della regola – di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale consentendo una deroga all'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche per i casi in cui, a causa di cambiamento fisico di uno dei componenti del collegio, debba essere esaminato un testimone o una persona imputata in un procedimento connesso, e questi abbiano già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate (lettera e)); l'introduzione dei processi relativi ai delitti colposi di comune pericolo tra quelli cui è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi (lettera f)).
Sottolinea che, come previsto dalla lettera a) dell'articolo 6, il Governo dovrà inoltre intervenire sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in cui l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio (di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale), ossia nei procedimenti – per specifici reati – in cui non si fa luogo all'udienza preliminare, prevedendo lo svolgimento di un'udienza nella quale il giudice (diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio) valuta, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il Pag. 38dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere qualora: sussiste una causa di estinzione del reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita; il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato; l'imputato è una persona non punibile per qualsiasi causa; gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria. Nella suddetta udienza, il Governo è inoltre delegato a fissare il termine, a pena di decadenza, per la richiesta del giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta o per la domanda di oblazione. In analogia con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la lettera b) delega il Governo a prevedere l'impossibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Infine, con la lettera c) il Governo è delegato ad estendere alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata al termine dell'udienza «filtro» per i procedimenti a citazione diretta, l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti della sentenza (articolo 426 del codice di procedura penale), di condanna del querelante alle spese e ai danni (articolo 427 del codice di procedura penale) e di impugnazione della sentenza (articolo 428 del codice di procedura penale).
Per quanto riguarda invece la disciplina della presentazione dell'appello, chiarisce che l'articolo 7 prevede otto specifici principi e criteri direttivi. In particolare, la riforma dovrà consentire al difensore di appellare la sentenza solo se munito di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza stessa (lettera a)), ed eliminare le disposizioni che consentono di presentare l'impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso l'atto da impugnare e di procedere con telegramma o raccomandata, disciplinando invece il deposito telematico dell'impugnazione (lettera b)). Sottolinea che la delega non prevede un regime speciale per l'impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato assente. Inoltre, nell'esercizio della delega il Governo dovrà: estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere, alle pronunce relative a tutti i reati (contravvenzioni o delitti) puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, con specifiche e limitate esclusioni (lettera c)). Analogamente, dovranno essere estese le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna alle sentenze che condannano al lavoro di pubblica utilità (lettera d)); disciplinare l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere negli stessi termini previsti per le sentenze di proscioglimento (lettera e)); prevedere l'attribuzione di specifici giudizi di appello alla competenza della Corte d'appello in composizione monocratica e disciplinare un rito camerale non partecipato per lo svolgimento di tali giudizi (lettere f) e g)); prevedere l'applicazione del rito camerale non partecipato anche nei casi nei quali è oggi consentito il rito camerale purché ne faccia richiesta l'imputato o il suo difensore e non sia necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale (lettera h)).
Inoltre, precisa che, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, il Governo dovrà intervenire sulle condizioni di procedibilità, prevedendo la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni stradali colpose gravi (lettera a)), la remissione tacita della querela in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza nella quale sia stato citato in qualità di testimone (lettera c)) e l'obbligo in sede di querela di dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni, Pag. 39ammettendosi a tale fine anche l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (lettera b)).
Fa presente che ulteriori principi e criteri direttivi delegano il Governo a intervenire: sui criteri di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, prevedendo la rideterminazione dell'ammontare della pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non superiore a 180 euro, in luogo dell'attuale misura di 250 euro (articolo 9); sulla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni, prevedendo, alla lettera a) dell'articolo 10 una causa di estinzione di alcune contravvenzioni, destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata nonché la possibilità di sostituire il pagamento con la prestazione di lavoro di pubblica utilità o di attenuazione della pena in caso di adempimento tardivo. Ai sensi della lettera b) dell'articolo 10, il Governo, dovrà individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti, mentre la lettera c) prevede che l'Esecutivo dovrà mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. La lettera d), da ultimo, delega il Governo a prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa; sul controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione, per dare seguito a una pronuncia della CEDU, prevedendo uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro (articolo 11).
Ricorda che il legislatore delegato dovrà inoltre ai sensi dell'articolo 12, introdurre termini di durata del processo penale, che il CSM potrà modificare – in relazione alle specificità di ciascun ufficio giudiziario – con cadenza biennale (lettera b) del comma 1). Ai sensi della lettera a) del medesimo comma 1, i singoli magistrati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, dovranno adottare misure organizzative del proprio lavoro tali da assicurare la definizione dei processi penali nel rispetto: dei termini previsti dalla legge n. 89 del 2001 nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e l'economia; di un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica; di 2 anni per il primo grado, due anni per l'appello e 1 anno per il giudizio in cassazione, per i reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale; la mancata adozione di tali misure (e non il mancato rispetto dei termini), se imputabile a negligenza inescusabile, potrà rilevare a titolo di responsabilità disciplinare (lettera c)); i termini di durata del processo, così delineati dal legislatore delegato, potranno essere variamente modificati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Ministro della giustizia, ogni 2 anni, diversificando la durata del processo in relazione a ciascun ufficio giudiziario (lettera b)).
Osserva che, ai sensi dell'articolo 13, nell'esercizio dovranno essere individuati principi e criteri direttivi per la riforma dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna. In particolare, il Governo dovrà disciplinare una istanza mediante la quale le parti, alla scadenza dei termini di durata del processo fissati in sede di riforma, possono sollecitare la trattazione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna in primo grado. Dalla presentazione dell'istanza il processo Pag. 40dovrà essere definito entro 6 mesi. Spetterà ai dirigenti degli uffici giudiziari e ai singoli magistrati assicurare il rispetto di tali termini dettando idonee misure organizzative. In caso di violazione del termine dovuta a negligenza inescusabile, potranno essere applicate sanzioni disciplinari, ma non prima del 1o gennaio 2024. Nel dettaglio il Governo dovrà consentire alle parti di presentare istanza di immediata definizione del processo quando siano decorsi i termini di durata dei giudizi in grado di appello e in cassazione stabiliti ai sensi dell'articolo 12. Allo spirare dei 2 anni previsti per l'appello, e dell'anno previsto per il giudizio di legittimità (o dei diversi termini fissati dal CSM anche in relazione allo specifico ufficio giudiziario), dunque, le parti potranno sollecitare la trattazione del giudizio (lettera a)); se è presentata l'istanza di immediata definizione del processo, lo stesso deve essere definito entro 6 mesi (lettera b)); tanto i termini di durata del processo (previsti dall'articolo 12 e richiamati dalla lettera a), quanto i 6 mesi previsti dopo l'istanza (previsti dalla lettera b)) potranno essere sospesi nelle ipotesi nelle quali si sospende la prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, del codice penale (lettera c)); prevedere che il capo dell'ufficio giudiziario adotti delle misure organizzative idonee a consentire il rispetto del termine semestrale per la definizione del giudizio, una volta depositata l'istanza (lettera d)); qualificare come illecito disciplinare la violazione, dovuta a negligenza inescusabile (lettera e)); introdurre una disposizione transitoria per rimandare al 1o gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni sulla responsabilità disciplinare dei magistrati in caso di violazione del termine semestrale per la conclusione del giudizio – in grado d'appello o in cassazione – dalla presentazione dell'istanza (lettera f)).
Segnala che il Capo II, che reca modifiche al codice penale, è composto dal solo articolo 14, recante disposizioni in materia di sospensione della prescrizione. In questo caso, dunque, il disegno di legge non prevede una delega al Governo, ma interviene direttamente sulla disciplina del codice penale con la finalità di: modificare l'istituto – introdotto dalla legge n. 3 del 2019 – che blocca la prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, prevedendo, dopo una sentenza di assoluzione, che il termine di prescrizione continui a decorrere e, dopo una sentenza di condanna, che il termine sia sospeso fino alla pronuncia definitiva (modifica del secondo comma dell'articolo 159 del codice penale), salva l'ipotesi di assoluzione in appello; consentire, in caso di assoluzione in appello dopo la condanna in primo grado, il computo dei periodi di sospensione della prescrizione maturati dopo la condanna (nuovo terzo comma dell'articolo 159 del codice penale); prevedere che, in caso di assoluzione in primo grado, se il termine di prescrizione scade entro un anno dal deposito della sentenza, che lo stesso sia sospeso per massimo un anno e mezzo, al fine di consentire il giudizio di appello, e per massimo 6 mesi, al fine di consentire il giudizio in cassazione (nuovo quarto comma dell'articolo 159 del codice penale). Se durante tali sospensioni, si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati e, in caso di conferma dell'assoluzione in appello, tali periodi di sospensione dovranno essere nuovamente computati (nuovo quinto comma dell'articolo 159 del codice penale). Infine, in base al nuovo sesto comma dell'articolo 159 del codice penale, in caso di concorso tra la causa di sospensione del quarto comma (per sentenza di assoluzione in prossimità dello spirare del termine di prescrizione) e le altre cause sospensive previste dal primo comma del medesimo articolo (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell'imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente.
Rammenta che il capo III (articoli 15 e 16) contiene norme immediatamente precettive che prevedono misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti pendenti presso le corti di appello. L'articolo Pag. 4115, il cui contenuto è stato anticipato nel decreto-legge n. 34 del 2020, in corso di conversione, introduce modifiche alla disciplina dei giudici ausiliari in appello. In particolare il comma 1, modifica gli articoli 62 e 63 del decreto-legge n. 69 del 2013, aumentandone il numero da 350 a 850 (lettera b)) e consentendo il loro impiego anche nei procedimenti penali (lettera a)). Il comma 2 prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, venga adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, per la rideterminazione della pianta organica a esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande, il comma 3 e il comma 4 dispongono la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti.
Fa presente che l'articolo 16 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F2 in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale. In proposito, rilevo che l'articolo 255 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), in corso di conversione ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, per le medesime finalità indicate dall'articolo in esame.
Evidenzia, in fine, che il capo IV (articoli 17 e 18) contiene le disposizioni finanziarie in particolare, l'articolo 17 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 15 e 16. Da ultimo, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.