ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Maura TOMASI.
La seduta comincia alle 13.30.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
C. 2547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2547 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, per un totale di 17 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 16 articoli, per un totale di 41 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a quattro distinti ambiti di intervento: il rinvio dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni a causa dell'esigenza di completare il processo di adeguamento delle Pag. 4strutture, processo rallentato dall'epidemia in corso; l'integrazione della disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena e di regime di detenzione domiciliare per i soggetti detenuti per gravi reati o ai sensi dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; l'introduzione di disposizioni integrative della disciplina in materia di sospensione processuali a causa dell'epidemia in corso; l'introduzione di un sistema di allerta COVID-19; andrebbe approfondita la coerenza con questi ambiti di intervento delle seguenti disposizioni: l'articolo 5, comma 1-bis, che istituisce la sezione specializzata della Corte dei conti per i contratti secretati; l'articolo 7-bis che impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di controllo genitoriale;
nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19; al riguardo, pur dovendosi considerare che si tratta di materia strettamente connessa a quella del provvedimento, non si può che richiamare che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”;
per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 4 dei 15 articoli (4 dei 41 commi) prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta di decreti del Ministro della giustizia; di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato; di criteri stabiliti dal Presidente della Corte dei conti; di un decreto del Presidente della Corte dei conti; di regole tecniche stabilite dal Ministero della salute;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1) prevede che il magistrato di sorveglianza non possa prendere decisioni sulla concessione di permessi di necessità a detenuti per pericolo imminente di vita di familiari prima di ventiquattro ore dalla richiesta del previsto parere al procuratore nazionale antimafia sulla persistenza di legami tra il detenuto ed organizzazioni criminali; non è però chiaro se, trascorse le ventiquattro ore si possa comunque procedere; al comma 6 dell'articolo 6 andrebbe chiarito a chi competa, alla fine dello stato d'emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020, assicurare la cancellazione (o la trasformazione in forma anonima definitiva) dei dati personali trattati;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
gli articoli 3 e 4 del decreto-legge, emanato il 30 aprile, modificano gli articoli 83 e 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, la cui legge di conversione è entrata in vigore solo pochi giorni prima, il 25 aprile 2020, realizzando così una complessa stratificazione normativa;
per alcune disposizioni andrebbe approfondita la coerenza con il vigente sistema delle fonti; l'articolo 2-quinquies integra la disciplina prevista in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti recata da una fonte secondaria, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000; il che potrebbe determinare incertezze in ordine alla fonte da adottare per ulteriori modifiche future della disciplina; l'articolo 3, comma 1, lettera f), ai capoversi 12-quater.1 e 12-quater.2, prevede l'adozione di decreti del Ministro della giustizia dei Pag. 5quali viene specificata la natura non regolamentare, strumento costantemente censurato dal Comitato, in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale che ha qualificato i decreti non regolamentari come “atti dall'indefinibile natura giuridica”; al comma 2 dell'articolo 6 non è specificato che forma assumeranno le regole tecniche adottate dal Ministero della salute sul sistema di allerta COVID-19; inoltre, come segnalato anche dalla relazione sul sistema di allerta approvata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il 14 maggio 2020 (Doc. XXXIV, n. 2), tali regole tecniche, tra le altre cose, dovranno definire, ai sensi della lettera b) del comma, anche i dati personali che necessariamente dovranno essere raccolti per avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19; al riguardo potrebbe risultare opportuno approfondire se non sia possibile fornire ulteriori dettagli sui dati da raccogliere già a livello di fonte legislativa;
l'articolo 3, comma 1, lettera c-ter), con una novella all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede che nei procedimenti civili dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia; la disposizione dunque prescrive modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione (si tratta infatti di una modifica parlamentare); andrebbero quindi valutati i possibili effetti di questa previsione sugli atti medio tempore già depositati dai magistrati con modalità non telematiche;
l'articolo 3-bis stabilisce che le nuove disposizioni in materia di collaboratori di giustizia introdotte dal medesimo articolo troveranno applicazione per il periodo di vigenza dello stato d'emergenza; al riguardo si ricorda che la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, fino al 31 luglio 2020, potrà essere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), prolungata, per un massimo di 12 mesi, con una nuova delibera del Consigli dei ministri; l'effetto dell'articolo 3-bis potrebbe quindi essere quello di rimettere al solo Governo la decisione in ordine alla durata dell'applicazione di una disciplina legislativa; appare pertanto preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo per la disciplina legislativa introdotta dall'articolo 3-bis, che potrebbe essere quello di attuale scadenza dello stato d'emergenza, il 31 luglio 2020, provvedendosi successivamente con autonoma norma legislativa, se necessario, a prolungare la deroga;
il comma 2 dell'articolo 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana); a tale decreto è anche rimessa (ultimo periodo del comma 1), con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica; al riguardo, anche alla luce della riserva di legge in materia processuale prevista dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione, appare opportuno approfondire se non sia preferibile affidare alla fonte primaria la definizione di questi aspetti, che potrebbero essere considerati, anche in sede di contenzioso, come non meramente tecnico-operativi;
il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi Pag. 6di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti “direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato” per i quali l'articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1) e dell'articolo 6, comma 6;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 2-quinquies; l'articolo 3, comma 1, lettere c-ter) e f); l'articolo 3-bis; l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2;
Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:
provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
C. 2544 Governo.
(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e raccomandazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Maura TOMASI, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2544 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 5 articoli, per un totale di 8 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di consentire la possibilità di una maggiore fruizione, nell'ambito del contrasto alle conseguenze economiche dell'epidemia in corso, degli ammortizzatori sociali nonché del reddito di emergenza e della procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolare; andrebbe approfondita la coerenza con l'ambito di intervento definito dal preambolo dell'articolo 4, che invece dispone in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala Pag. 7che 1 dei 5 articoli (1 degli 8 commi) prevede il ricorso, in sede attuativa, a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
agli articoli 1, 2 e 3 andrebbe chiarito perché si fa riferimento alla natura derogatoria delle misure introdotte, laddove sembra disporsi piuttosto un'integrazione o una modifica implicita della disciplina previgente recata dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020;
gli articoli 2 e 3 modificano implicitamente disposizioni (rispettivamente gli articoli 82 e 103) del decreto-legge n. 34 del 2020, ancora in corso di conversione; al riguardo, il Comitato non può che ribadire le raccomandazioni contenute nei pareri resi, da ultimo, nella seduta del 29 aprile scorso sul disegno di legge C. 2461 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020 e nella seduta del 27 maggio scorso sul disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020;
l'articolo 4 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 sono soggette ad un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo anche a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dai decreti, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; unico limite alla possibilità di riallocazione è individuato nel rispetto dell'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede la destinazione di alcuni eventuali risparmi di spesa derivanti da alcune specifiche misure previste dal decreto a un fondo per il sostegno pubblico alle banche; la disposizione risulta di analogo tenore a quelle dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quali però consentono l'applicazione della procedura limitatamente alle misure previste dai singoli decreti; come osservato dal Comitato nel parere reso sul disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, nella seduta del 27 maggio 2020, dalla formulazione della norma sembra ricavarsi una sorta di “delegificazione” attraverso la quale i decreti ministeriali potrebbero modificare, in modo indefinito, tutte le autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare però consistenti dubbi con riferimento al sistema delle fonti; non a caso infatti la vigente legislazione contabile, che costituisce attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, consente variazioni compensative con decreti ministeriali solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire o modificando la legislazione sostanziale o, per la parte non riconducibile ad oneri inderogabili, con la legge annuale di bilancio; se tale interpretazione della norma è quella corretta, il rispetto del sistema delle fonti ne impone la soppressione, potendosi accedere, in via subordinata, e solo qualora un grave stato di necessità, che andrebbe illustrato dal Governo, ne imponga l'adozione, ad una parlamentarizzazione della procedura, attraverso la previsione di un parere parlamentare “forte” (ad esempio con il “doppio parere” parlamentare) sugli schemi di decreto ministeriale attuativi;
il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti “direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato” per i quali l'articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
intervenga la Commissione di merito sull'articolo 4, o disponendone la soppressione o, in via subordinata e solo qualora un grave stato di necessità, che andrebbe illustrato dal Governo, ne imponga l'adozione, prevedendo una parlamentarizzazione della procedura, attraverso l'introduzione di un parere parlamentare “forte” (ad esempio con il “doppio parere” parlamentare) sugli schemi di decreto ministeriale attuativi;
Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:
abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento; abbiano altresì cura Parlamento e Governo, in caso di necessità di ulteriori modifiche ad aspetti già disciplinati sia dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020 sia dal provvedimento in esame di procedere o in sede di conversione in legge del provvedimento in esame ovvero, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando la tecnica della novella o l'approvazione di norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali, in coerenza con quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001».
Il Comitato approva la proposta di parere.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Maura TOMASI.
La seduta comincia alle 13.45.
Sul secondo turno di Presidenza del Comitato.
Maura TOMASI, presidente, avverte che la seduta di comunicazioni del presidente è stata convocata per presentare il rapporto sull'attività del Comitato nel secondo turno di presidenza, turno nel quale la presidenza è stata ricoperta dal deputato Russo. Il rapporto è stato inviato ai componenti del Comitato ed è disponibile sul sito della Camera. Dà quindi la parola al collega Russo per illustrare sinteticamente i contenuti del rapporto.
Paolo RUSSO ricorda di aver ricoperto la carica di presidente del Comitato dal 6 maggio 2019 al 6 marzo 2020 e di avere quindi lasciato la presidenza all'inizio della drammatica emergenza dell'epidemia da COVID19.
In proposito, segnala che, come ricostruito nel rapporto, proprio nello scorcio finale del turno di presidenza, il 25 febbraio 2020, il Comitato ha espresso il parere di competenza sul disegno di legge C. 2402 di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, il primo dei provvedimenti legislativi d'urgenza adottati per affrontare l'epidemia. E si è trattato, nonostante i tempi estremamente ristretti in ragione della comprensibile decisione di convertire rapidamente il decreto, di un esame non formale: l'osservazione del Comitato sulla necessità di coordinare in modo migliore gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge ha dato origine ad alcuni emendamenti sottoscritti dal presidente pro tempore e dai componenti del Comitato che hanno poi stimolato il Comitato dei nove ad elaborare a sua volta emendamenti poi approvati migliorativi del testo.
Il parere reso dal Comitato conteneva anche un'altra osservazione che invitava Pag. 9ad approfondire la formulazione dell'articolo 2. Tale articolo consentiva l'adozione di ulteriori misure di contenimento dell'epidemia non specificate né determinate e quindi suscettibili di determinare anche problemi di costituzionalità. E anche questa osservazione, pur non avendo conseguenze immediate sull'iter del provvedimento, ha avuto un impatto, se, dopo poche settimane, il Governo ha ritenuto di abrogare il decreto-legge n. 6, sostituendolo con il decreto-legge n. 19 che prevede una più dettagliata descrizione delle misure che possono essere adottate.
Si tratta a suo giudizio di un esempio della possibilità per il Comitato di incidere anche in questa difficile fase. D'altra parte i pareri espressi nel turno di presidenza consentono di riflettere su quei profili problematici della tecnica legislativa che si stanno adesso ripresentando anche nei provvedimenti chiamati a fronteggiare l'epidemia, come sicuramente emergerà anche dal prossimo rapporto sull'attività del Comitato. Anche nel secondo turno di presidenza, come già era avvenuto nel primo turno, è emersa in particolare la scarsa attenzione ai delicati equilibri del sistema delle fonti. Richiama, per tutte, le raccomandazioni formulate dal Comitato sulle procedure di nomina e sui poteri dei Commissari straordinari ed anche quelle, sempre precedentemente all'emergenza in corso, sull'opportunità di giungere ad una migliore definizione legislativa dello strumento del DPCM. E la possibilità di incidere, in questo quadro, del Comitato è confermata anche dai dati più che incoraggianti, contenuti nel rapporto, sulla percentuale di recepimento delle indicazioni del Comitato: nel corso del turno di presidenza il 60 per cento delle condizioni e il 29 per cento delle osservazioni è stato recepito.
A fronte di questa situazione, osserva, è evidente che il Comitato può coltivare l'ambizione di essere una di quelle sedi in cui valutare che le misure adottate per fronteggiare l'emergenza rispondano, al fine di rispettare i diritti fondamentali, a quei criteri di «necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità – che porta con sé il rispetto della riserva di legge e della riserva di giurisdizione – e temporaneità» indicati lo scorso aprile dalla presidente della Corte costituzionale nella sua relazione annuale. Per evitare che il contrasto all'emergenza, che pure deve essere affrontata con efficacia, degeneri in emergenzialismo, come avvenuto in fasi passate della vita repubblicana, con grave pregiudizio per lo Stato di diritto. Invita, in quest'ottica, a riprendere il lavoro di approfondimento sulle prospettive di riforma del regolamento sui poteri del Comitato.
Maura TOMASI, presidente, ringrazia il collega Russo per il Suo intervento. Rileva che effettivamente anche i pareri di questa prima fase del mio turno di presidenza confermano i profili problematici evidenziati nel rapporto. Ne segnala due per tutti: in primo luogo, il problema dell'abrogazione ad opera di un decreto-legge di una norma di un decreto-legge ancora in corso di conversione, che già si era affacciato in un'occasione nel turno di presidenza Russo, si è ripresentato in questi difficili mesi con una certa frequenza; in secondo luogo, la difficoltà di rispettare gli equilibri del sistema delle fonti è testimoniata da norme come quelle dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18; dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 52, che, come abbiamo visto anche nell'odierna seduta, sembrano consentire la modifica con decreti del Ministro dell'economia delle autorizzazioni legislative di spesa.
Ritiene poi di particolare interesse, tra le considerazioni svolte dal collega Russo, il riferimento all'attività della Corte costituzionale. Si può sostenere che sia da tempo in corso un dialogo a distanza tra Comitato e Corte, testimoniato dal frequente ricorso nei nostri pareri alla giurisprudenza della Corte e anche dai richiami ai pareri del Comitato in più sentenze della Corte (da ultimo nella sentenza n. 247 del 2019). A questo proposito giudica utile esplorare le modalità con le Pag. 10quali potenziare, nel rispetto dei diversi ruoli, i reciproci canali di informazione sulle attività in corso.
Raccoglie infine volentieri l'invito a proseguire il lavoro istruttorio in corso per giungere alla presentazione di una proposta condivisa di riforma del regolamento sui poteri del Comitato.
Poiché tra le linee di riforma delineate nella seduta del Comitato dello scorso 5 febbraio, vi era anche il potenziamento degli strumenti per l'istruttoria legislativa, segnala anche che nel corso di questa legislatura è nuovamente emersa, nell'esame della proposta di legge n. 1064 e nell'iter di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, la necessità di adeguare le previsioni regolamentari al fine di agevolare un coordinamento con l'articolo 127, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di consultazione della Banca centrale europea, al fine di chiarire la competenza relativa alla sua consultazione. Tale obbligo è dettagliato nella Decisione 98/415/UE.
Avverte quindi che, al fine di riprendere il richiamato lavoro istruttorio, in autunno potranno essere svolte, in forma di webinar, le iniziative seminariali sul linguaggio delle leggi e sulle competenze del Comitato che sono state rinviate per lo scoppio dell'epidemia.
La seduta termina alle 14.