SEDE REFERENTE
Lunedì 22 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 11.40.
DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19.
C. 2547 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2020.
Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che è in corso, presso la Giunta per le elezioni della Camera una importante seduta con votazioni nella quale non sono consentite sostituzioni. Sottolinea come per tale ragione i colleghi Pittalis e Bartolozzi non possano prendere parte ai lavori della Commissione Giustizia. Invita quindi la presidenza a contattare il presidente della Giunta per le elezioni al fine di coordinare i lavori di entrambi gli organi parlamentari per consentire la partecipazione di tutti i commissari ad entrambi i lavori.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nel dichiarare di essere a conoscenza della concomitanza dei lavori parlamentari, accoglie la proposta del collega Costa al fine di consentire, anche a deputati di altri gruppi, di partecipare ai lavori della Commissione.
Ciò premesso, comunica che sono pervenute 138 proposte emendative (vedi allegato). Segnala che la presidenza ne ha effettuato il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano «strettamente attinenti alla materia del decreto legge» – e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia Pag. 7«deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento legislativo». Evidenzia che, sulla base di tali criteri, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Costa 1.9, limitatamente alle lettere c) e d), in quanto recante un differimento della nuova disciplina in materia di prescrizione del reato; gli analoghi Costa 1.8 e 1.14, limitatamente alle lettere c) e d), in quanto recanti una sospensione dell'efficacia della nuova disciplina in materia di prescrizione del reato; Costa 1.25, in quanto incidente sulla nuova disciplina della prescrizione del reato nell'ambito di una delega volta all'efficienza del processo penale; Costa 1.7, limitatamente alla parte conseguenziale, in quanto reca una nuova disciplina della sospensione della prescrizione del reato; Costa 2-sexies.01, in quanto incide sui presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere; Costa 2-sexies. 02, in quanto incide sulla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; Costa 2-sexies.03 e 2-sexies.04, in quanto recano modifiche alla disciplina del reato di abuso di ufficio di cui all'articolo 323; Turri 3.6, che incide sulla disciplina dei presupposti dell'affidamento condiviso dei figli minori nelle cause di separazione, divorzio e convivenza; Vanessa Cattoi 3-bis.01, che reca disposizioni in materia di assunzione di personale non dirigenziale degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento; Turri 4.8, che incide sull'applicazione del principio di irretroattività per le sanzioni amministrative; gli identici Costa 5.01 e Varchi 5.02 in quanto relativi all'indennità annuale per i magistrati onorari; Costa 5.03, in quanto recante disposizioni temporanee in materia di trattamento dei magistrati onorari; Turri 7.02, in quanto introduce una nuova disciplina sul diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche; gli analoghi Turri 7.04 e 7.05, che recanti disposizioni in materia di vigilanza nelle strutture socio-assistenziali educative. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna.
Enrico COSTA (FI) sottolinea come in ordine al provvedimento in esame sia stata già evidenziata la compressione esercitata sul diritto dei parlamentari di esaminare lo stesso provvedimento e precisa che tale questione sarà sottoposta al Presidente della Camera dei deputati. Nel rilevare come il Senato abbia esaminato il provvedimento per oltre 45 giorni ed abbia dichiarato ammissibili emendamenti di contenuto analogo a quelli che, contrariamente, in questa sede sono stati dichiarati inammissibili, ritiene che la compressione sia duplice: di carattere cronologico e di carattere contenutistico. Evidenzia come al Senato il tema della prescrizione sia stato considerato non estraneo a quelli trattati dal provvedimento. In proposito sottolinea che il provvedimento in esame si riferisce ad una fase emergenziale e sottolinea come la sospensione della prescrizione sia stato oggetto di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale proprio per come è stato trattato il tema della prescrizione nella fase dell'emergenza. Ritiene che un altro tema da non poter considerare estraneo al dibattito sia quello della riparazione per ingiusta detenzione. Rammenta infatti che il provvedimento interviene in ordine alla custodia cautelare e alla detenzione domiciliare. Si domanda quindi per quale ragione la riparazione per ingiusta detenzione, che deve essere effettuata nei confronti di coloro che sono stati incarcerati ingiustamente, non debba essere considerato un tema compatibile con il decreto-legge in esame. Ritenendo pertanto che tali questioni siano ictu oculi ammissibili, preannuncia la presentazione di un ricorso avverso la decisione della presidenza. Nell'evidenziare inoltre che presso l'altro ramo del Parlamento sono stati dichiarati ammissibili, con la complicità del Governo, anche alcuni emendamenti che introducevano materie totalmente estranee al provvedimento, quali ad esempio quello relativo alla revoca del cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia, sottolinea come ai parlamentari dell'opposizione alla Camera non venga assicurata la stessa disponibilità che invece viene garantita al Governo e Pag. 8alla maggioranza al Senato. Ritiene da ultimo che anche gli emendamenti concernenti la questione relativa alla magistratura onoraria possano essere dichiarati ammissibili.
Ingrid BISA (LEGA), nel condividere le osservazioni del collega Costa, si domanda per quale ragione la presidenza abbia dichiarato inammissibili emendamenti proposti dal suo gruppo che per tipologia di materia sono certamente pertinenti alle questioni che il provvedimento affronta, mentre presso l'altro ramo del Parlamento, con il placet del Governo, si siano inseriti con emendamenti argomenti totalmente nuovi quali, ad esempio, quello del sistema di protezione dei minori dai rischi di cyberspazio. Chiede pertanto che le siano rese disponibili le motivazioni poste alla base della dichiarazione di inammissibilità effettuata dalla presidenza al fine di poter predisporre gli opportuni ricorsi.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni della collega Bisa, sottolinea come presso l'altro ramo del Parlamento siano stati aggiunti al provvedimento articoli su argomenti come il controllo parentale o i testimoni di giustizia, che in realtà esulavano dal contenuto originario del decreto legge. Con riferimento all'introduzione delle disposizioni in materia di testimoni di giustizia, sottolinea come le stesse riproducano il contenuto di una proposta di legge all'esame della Commissione, sulla quale vi era anche l'intenzione di raccogliere l'assenso per procedere in sede legislativa. Non comprende la ratio dell'inserimento di tale articolo aggiuntivo il cui contenuto dichiara di condividere e ritiene che la maggioranza, con una grave violenza istituzionale, svilisca la nobiltà dell'intento perseguito dalla disposizione in discussione. In proposito, inoltre, sottolinea che l'articolo introdotto al Senato prevede la scadenza dell'efficacia della disposizione al venir meno dell'emergenza Covid. A suo avviso tale previsione è priva di senso logico e sottolinea come meglio sarebbe stato prevedere che la stessa avesse efficacia fino all'approvazione di una legge organica sulla materia. Stigmatizza, da ultimo, la condotta dell'Esecutivo che, nel predisporre il decreto legge, ha posto accanto ad una disposizione necessaria, come quella volta ad evitare che i boss che per l'emergenza pandemica sono stati posti agli arresti domiciliari possano non tornare in carcere, con altre che non sono ad esse assimilabili, predisponendo un provvedimento così eterogeneo che a suo avviso non avrebbe dovuto essere firmato dal Presidente della Repubblica.
Roberto TURRI (LEGA) concorda con la richiesta della collega Bisa di poter conoscere le motivazioni poste alla base della dichiarazione di inammissibilità della presidenza, sottolineando che le stesse sono necessarie per predisporre gli eventuali ricorsi.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nel ribadire che il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna, fa presente che i criteri posti alla base della dichiarazione di inammissibilità, come già precisato all'inizio della seduta, sono l'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano «strettamente attinenti alla materia del decreto legge» – e il punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia «deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento legislativo». Per quanto riguarda, invece, i tempi a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento, stigmatizza la compressione dei tempi d'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, sottolineando al contempo che tale compressione non dipende dalla sua volontà né da quella del Presidente della Camera che per le vie formali ha fatto presente in diverse occasioni la necessità che entrambi i rami del Parlamento dispongano di tempo congruo per esaminare i provvedimenti di urgenza. Relativamente al vaglio di ammissibilità Pag. 9effettuato dal Senato, sottolinea come la presidenza non possa sindacare le scelte adottate dall'altro ramo del Parlamento, e ribadisce che è suo compito attenersi, come ha sempre fatto, ai criteri che il Regolamento della Camera impone ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative. Invita quindi i gruppi a far pervenire prontamente i propri ricorsi per consentirne una attenta valutazione. In attesa, quindi, di contattare il presidente della Giunta delle elezioni per poter coordinare i lavori dei due organi al fine di consentire a tutti i parlamentari di partecipare ad entrambi i lavori, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 14.15.
Francesca BUSINAROLO, presidente, in relazione ai ricorsi prevenuti avverso le declaratorie di inammissibilità pronunciate nella seduta antimeridiana, chiarisce che la presidenza – nel rispetto dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – ha ritenuto ammissibili le proposte emendative incidenti comunque sulle discipline prese in considerazione dal provvedimento di urgenza e le proposte emendative comunque legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Sulla base di tali criteri, la presidenza ritiene di riammettere: l'emendamento Turri 3.6, che incide sulla disciplina dei presupposti dell'affidamento condiviso dei figli minori nelle cause di separazione, divorzio e convivenza, nella fase emergenziale e l'articolo aggiuntivo Costa 5.03, in quanto recante disposizioni temporanee in materia di trattamento in servizio dei magistrati onorari per accelerare i procedimenti sospesi a causa dell'emergenza Covid-19. La presidenza ritiene altresì di riammettere l'emendamento Costa 1.7, in quanto le modifiche alla disciplina della prescrizione sono correlate alla nuova disciplina delle operazioni di stralcio delle intercettazioni, introdotta dallo stesso emendamento.
Fa presente che gli onorevoli Siracusano e Pittalis hanno comunicato di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma degli onorevoli Costa e Bartolozzi, che l'onorevole Bellucci ha chiesto di sottoscrivere tutti gli emendamenti del gruppo Fratelli d'Italia, e che l'onorevole Mollicone ha chiesto il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 6.10 e la sottoscrizione dell'emendamento 6.11 Varchi.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di specificare se il parere contrario su tutte le proposte emendative è da intendersi dettato dal merito delle stesse ovvero se esso sia motivato da ragioni di tempo. Nel caso in cui il parere contrario attenga al merito delle proposte emendative, preannuncia interventi di carattere ostruzionistico su tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene per chiedere la correzione di un refuso contenuto nel testo dell'emendamento 2.10 a sua prima firma.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, nel comprendere le ragioni della deputata Bartolozzi, conferma il parere testé espresso, ricordando che il provvedimento d'urgenza in esame scadrà prossimo 29 giugno e riconoscendo comunque come sia diritto della deputata intervenire su ogni singolo emendamento presentato.
Giusi BARTOLOZZI (FI), dopo aver sottolineato di sapere perfettamente che è suo diritto intervenire ogni qualvolta lo ritenga opportuno, rinnova la sua richiesta di chiarimento delle ragioni sottostanti il parere contrario su tutte le proposte emendative. Precisa che conoscere il pensiero della relatrice e del rappresentante Pag. 10del Governo sul merito degli emendamenti è utile per comprendere se ci siano i margini per un'eventuale trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno per l'Assemblea.
Enrico COSTA (FI) ricorda alla collega Bartolozzi che il ruolo della relatrice non è quello di pensare, ma di eseguire. Essendo note a tutti le dinamiche di Assemblea, chiede che la relatrice chiarisca quali sono i temi sui quali sarà possibile dialogare, al fine di comprendere quali emendamenti possano essere trasformati in ordini del giorno. Altrimenti preannuncia l'intenzione di protrarre gli interventi nel dibattito per tutta la notte.
Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente come si stiano chiedendo indicazioni in merito agli argomenti sui quali possa essere possibile con ordini del giorno un impegno del Governo per provvedimenti legislativi futuri.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI assicura la massima disponibilità del Governo a dialogare per valutare quali argomenti potranno essere eventualmente inseriti in ordini del giorno da accogliere in Assemblea.
Francesca BUSINAROLO, presidente, dopo aver preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, dà conto delle sostituzioni pervenute.
Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, che interviene sulla disciplina di riforma delle intercettazioni, allungando i termini della sua entrata in vigore, chiede che su di esso sia fatta particolare attenzione. Ricorda che in base alla normativa in vigore, alcuni atti, pur non essendo segreti, non possono essere divulgati; uno di questi è l'ordinanza di custodia cautelare che, al suo interno, può contenere centinaia di pagine di intercettazioni telefoniche non ancora periziate. La nuova normativa in materia di intercettazioni, tuttavia, prevede che le ordinanze di custodia cautelare potranno essere pubblicate integralmente in violazione, a suo avviso, della presunzione di innocenza. Si legittima, in pratica, il giornalista a fare un «copia e incolla» delle ordinanze, la cui pubblicazione, dal momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, non sarebbe più un reato. Precisa che il suo emendamento è finalizzato a evitare l'entrata in vigore di questa specifica norma e che avrebbe gradito un segnale di attenzione da parte della relatrice e del Governo, stante la delicatezza della materia. Riferisce che la denominazione di molte inchieste giudiziarie si rifà spesso al nome di persone ivi implicate, che restano, pertanto, indissolubilmente associate ad esse, come avvenuto all’ex parlamentare Cera, implicato in un'inchiesta infelicemente denominata «C'era una volta». Conclude chiedendo che sul suo emendamento sia posta una particolare attenzione, ai fini di una futura valutazione del suo contenuto.
La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.1.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Costa 1.2 e 1.3.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, sottolinea che il termine del 31 agosto 2020 previsto dal provvedimento in esame risulta del tutto incongruo. A tal fine, l'emendamento in esame prevede un differimento del termine, rispetto al quale chiede un atto di resipiscenza da parte della maggioranza.
La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Paolini 1.4, nonché gli emendamenti Costa 1.5 e 1.6.
Enrico COSTA (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.7, che riguarda il tema della prescrizione. Segnala che con l'emendamento si propone di reintrodurre la disciplina prevista dalla legge di riforma dell'allora Ministro della Giustizia Orlando. Ricordando che un emendamento di contenuto analogo è stato respinto al Pag. 11Senato con un solo voto di differenza, segnala che è già depositata una proposta di legge sulla materia, di cui si attende la calendarizzazione. Evidenzia che la maggioranza intende risolvere la questione con il cosiddetto lodo Conte-bis da inserire in un disegno di legge in materia di giustizia, di cui tuttavia non si conoscono i tempi di esame presso la Camera. Auspica che il gruppo del Partito democratico possa votare a favore dell'emendamento in esame, che riflette posizioni a suo tempo condivise dagli stessi colleghi del Partito democratico. Ribadisce, infine, che l'approvazione dell'emendamento ripristinerebbe la disciplina della riforma a suo tempo introdotta dal Ministro Orlando, che rappresenta comunque un male minore rispetto al testo proposto dall'attuale Ministro della Giustizia Bonafede.
Cosimo Maria FERRI (IV), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento Costa 1.7, evidenzia che si tratta di una scelta di coerenza rispetto alla riforma approvata a suo tempo dal Ministro Orlando, nonché con il cosiddetto lodo Annibali. Rileva, altresì, che non sono ancora chiari i contorni della riforma delineata dal Ministro Bonafede relativa alla riduzione dei tempi dei processi.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega sull'emendamento in esame, ribadisce il mutamento di posizione del Partito democratico, che si è uniformato alle scelte del partner di maggioranza per ragioni di mero opportunismo politico. Evidenzia, altresì, che la disciplina proposta dal provvedimento in esame, lungi dall'accelerare i tempi del processo, condannerà gli imputati a subire sine die lo stigma del procedimento giudiziario. Auspica, quindi, il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sull'emendamento Costa 1.7.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.7, 1.10 e 1.11, nonché gli emendamenti Turri 1.12 e 1.13, Costa 1.20, 1.15 e 1.16.
Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento a propria firma 1.18, sottolinea che esso prevede il differimento dell'entrata in vigore della disciplina del trojan. Al riguardo, rileva che quella proposta dalla maggioranza è una disciplina disorganica, che assimila uno strumento estremamente impattante come il captatore informatico allo schema delle intercettazioni ambientali: mentre queste ultime, però, sono essenzialmente statiche, il trojan consente, non solo di captare la voce, ma anche di sottrarre o introdurre documenti in un computer. Sottolinea che, mentre le perquisizioni implicano sempre la stesura di un verbale, l'utilizzo del trojan non prevede alcuna garanzia. Pertanto, ribadisce che con l'emendamento si intende differire l'entrata in vigore delle disposizioni sul trojan in modo da predisporre una revisione organica di tutta la materia. Sottolineando che il gruppo Movimento 5 stelle dimostra di non avere alcun rispetto per le garanzie dei cittadini in materia di giustizia, rileva l'impossibilità, per il proprio gruppo, di collaborare con la maggioranza sui temi della giustizia, almeno fin tanto che risulteranno prevalenti queste posizioni giustizialiste.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.18 e 1.17.
Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.19 e associandosi alle considerazioni del collega Paolini, sottolinea che l'emendamento in esame mira ad attrezzare gli uffici delle Procure del necessario personale tecnico nonché dei fondi per assumerlo.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 1.19 e Varchi 1.21.
Anna Rita TATEO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Turri 1.22, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso presenta un contenuto analogo all'emendamento Turri 1.19, mirando a dotare le Procure del personale tecnico e delle risorse Pag. 12economiche per assolvere ai compiti previsti dal provvedimento in esame. Preannuncia, quindi, che nel caso in cui venisse respinto, l'emendamento sarà trasformato in un ordine del giorno, di cui auspica l'approvazione.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 1.22 e Varchi 1.23 e 1.24.
Anna Rita TATEO (LEGA) non comprende le ragioni per le quali la relatrice ed il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Turri 1.01, del quale è cofirmataria, che riproduce una analoga proposta emendativa già respinta al Senato. Sottolinea che tale articolo aggiuntivo è volto a contrastare la pedopornografia, problematica che durante l'emergenza Covid è emersa ancor più nella sua gravità.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Turri 1.01, l'emendamento Potenti 1-bis.1, l'articolo aggiuntivo Turri 1-bis.01, nonché gli emendamenti Turri 2.1 e Paolini 2.2.
Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.3, rammenta che l'articolo 2 del provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi di necessità e della detenzione domiciliare in deroga. Sottolinea come non può ritenersi che tale articolo costituisca il fulcro del provvedimento, in quanto il decreto-legge all'esame della Commissione è un «decreto omnibus», ma ritiene che tale articolo da un punto di vista politico sia molto importante. Rileva infatti come lo stesso abbia consentito alla maggioranza di trovare un accordo che consentisse che le mozioni di sfiducia al ministro Bonafede fossero respinte. Nel dettaglio tale articolo fa confluire all'interno del decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020 che, qualora non fosse stato unificato al provvedimento in esame, avrebbe potuto avere un iter più lungo che avrebbe consentito di apportare miglioramenti al testo. In proposito, ritiene che sarebbe stato utile che la relatrice avesse rassicurato in ordine ad una correzione del testo che invece non sarà effettuata dal legislatore, ma che verrà predisposta dalla Consulta. Ricorda, infatti, che due tribunali di sorveglianza hanno sollevato sul testo questione di legittimità e che sono stati avanzati molteplici rilievi sulla materia, oltre che da parte delle opposizioni, dal Consiglio superiore della Magistratura. Fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.3, nel sostituire la parola «ventiquattro» con la seguente «quarantotto» tenti di ampliare il termine entro il quale deve essere concesso il permesso di necessità da parte della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia. Sottolinea infatti come chiedere ad una procura di esprimere un parere in ventiquattro ore significhi di fatto svuotare lo stesso di contenuto, in quanto il termine di ventiquattro ore non è a suo avviso idoneo a verificare la colleganza del condannato con il territorio. Rileva quindi che con un termine così ristretto, la Direzione distrettuale antimafia e la Direzione nazionale antimafia potranno soltanto inoltrare le carte già contenute nel fascicolo. Sottolinea inoltre che l'emendamento riprende una delle osservazioni contenuta anche nel parere approvato dal Consiglio superiore della Magistratura sul decretolegge 29 del 2020. A suo avviso è privo di giustificazioni formulare una proposta di parere contrario su un tema tecnico che risponde a esigenze formulate da magistrati che operano sul campo. Nel ritenere la propria proposta emendativa di buon senso, rendendo possibile ciò che lo stesso Esecutivo persegue, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a manifestare la disponibilità di discutere sull'argomento. In tal caso il suo gruppo parlamentare potrebbe determinarsi in maniera diversa su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) invita i colleghi della maggioranza a valutare favorevolmente l'emendamento Bartolozzi 2.3, di contenuto analogo all'emendamento Pag. 13a sua firma 2.2, testé respinto dalla Commissione. A suo avviso la maggioranza con il proprio atteggiamento riesce a rovinare anche le cose buone che fa. Precisa che l'emendamento a sua firma prevedeva la sostituzione della parola «ventiquattro» con la parola «settantadue» per consentire che le richieste siano valutate anche qualora arrivassero di venerdì. Nel prendere atto della reiezione della sua proposta emendativa, auspica che almeno quella della collega Bartolozzi, che prevede un termine più stretto, venga accolta, per ridurre il danno posto in essere dall'Esecutivo. Evidenzia inoltre che molto spesso problemi di comunicazione possono portare a gravi conseguenze, come è accaduto nel caso della scarcerazione del boss Zagaria. Per tale ragione ritiene necessario approvare l'emendamento in discussione, che non reca costi per lo Stato.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ribadire di avere già manifestato la propria disponibilità al dialogo, sottolinea che la questione potrà essere approfondita attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Evidenzia quindi che il termine di ventiquattro ore è già previsto e che a volte, proprio per la natura del permesso, un termine più lungo per la concessione dello stesso sarebbe inutile. Ritiene tuttavia che, qualora si volesse ampliare il termine, sarebbe opportuno fare un coordinamento in un'ottica di sistema. Sottolinea, inoltre, che prevedere dei tempi più lunghi potrebbe determinare in casi particolari, quali ad esempio la partecipazione ad un funerale o la visita ad un congiunto morente, l'inutilità del permesso stesso.
Giusi BARTOLOZZI (FI), pur ringraziando il sottosegretario, dichiara di non condividere quanto da lui affermato. Osserva infatti che già la norma prevede che possano ricorrere esigenze di motivata eccezionale urgenza, mentre l'emendamento si riferisce a permessi di routine. Non condivide neanche la necessità di mettere a sistema la disposizione in quanto la norma, che si riferisce ai casi di cui all'articolo 41-bis, ha natura eccezionale. Ciò detto, nell'apprezzare l'apertura del rappresentante del Governo, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo parlamentare di un ordine del giorno in Assemblea sulla materia.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ribadisce che il termine di ventiquattro ore è in certi casi eccessivamente stringente e sottolinea come tali casi siano quelli che interessano maggiormente la collettività. Ritiene quindi che, se il Parlamento vuole mettere gli uffici giudiziari in condizioni di effettuare realmente degli accertamenti, deve prevedere un termine maggiore.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.3.
Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.4, sottolinea come lo stesso sia volto a prevedere che le disposizioni relative ai permessi di necessità si applichino anche per i detenuti in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio e non soltanto per quelli per i quali vi è stata una sentenza di condanna. Nel ribadire che, qualora il decreto-legge n. 29 del 2020 non fosse confluito all'interno del procedimento in esame, il Parlamento avrebbe potuto esaminarlo con maggiore attenzione, ritiene impossibile che non si possa trovare una convergenza su temi tecnici e chiede al rappresentante del Governo dei chiarimenti sulla questione.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.4.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.5 in tema di efficientamento del sistema, con il quale si prevede che i permessi concessi ai detenuti per i delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e a detenuti sottoposti al regime previsto all'articolo 41-bis siano comunicati mensilmente al procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Sottolinea come il Pag. 14provvedimento intervenga sul piano tecnico e, nel rilevare come la disposizione coinvolga soggetti ad alto spessore criminale, evidenzia l'importanza di una maggiore tempestività.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 2.5, Varchi 2.6, 2.7 e Turri 2.8.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.9 che rappresenta l'ennesimo tentativo di migliorare, dal punto di vista tecnico, il provvedimento in esame, rammentando peraltro il giudizio che del legislatore ha dato la VI Commissione del Consiglio Superiore della magistratura. Evidenzia in particolare, con riguardo alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, che in questo caso viene dato il termine eccessivamente stringente di 24 ore per la richiesta di parere avanzata dal magistrato di sorveglianza o dal tribunale di sorveglianza al Procuratore nazionale antimafia e al contrario il termine troppo lungo di quindici giorni per la sua formulazione. Ritiene infatti che tali termini vadano inseriti in un sistema coerente, soprattutto se l'esigenza è quella di consentire al detenuto di accedere al permesso in tempi ragionevoli e di garantire il diritto del magistrato ad acquisire tutti gli atti necessari, concedendogli un tempo congruo per farlo. Nel concordare con le considerazioni del sottosegretario Ferraresi con riguardo alla necessità di intervenire coerentemente su tutti i termini, come si prefigge di fare il suo emendamento 2.9, ritiene tuttavia che la disposizione di cui all'articolo 2 contraddica le sue parole.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) anticipa il suo intervento, dal momento che il successivo emendamento 2.10 a sua prima firma è sostanzialmente analogo a quello della collega Bartolozzi. Dissente tuttavia parzialmente sulla soluzione adottata dalla collega, che mantiene il termine troppo esiguo di due giorni per il parere reso dal procuratore della Repubblica e invece riduce eccessivamente da quindici a quattro giorni il termine per il parere reso dal Procuratore nazionale antimafia. Rileva inoltre, anche se non direttamente attinente al contenuto degli emendamenti in questione, il problema dell'identificazione del giudice competente nel caso in cui la condanna sia frutto di un cumulo. Chiede pertanto l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.10 o, in alternativa, dell'emendamento 2.9 della collega Bartolozzi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 2.9, Paolini 2.10 e Bartolozzi 2.11.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.12, sottolineando che si tratta di un argomento al quale Forza Italia tiene molto e che dovrebbe rappresentare un obiettivo condiviso, vale a dire quello di evitare la scarcerazione di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Tiene in particolare a sottolineare la falsità di quanto affermato dai colleghi della maggioranza con riguardo all'articolo 123 del decreto cosiddetto «Cura Italia» che, secondo loro, non avrebbe determinato la scarcerazione dei detenuti condannati per mafia, in presenza di un reato ostativo. Precisa infatti che i colleghi della maggioranza e del Governo hanno evidentemente dimenticato quanto in più occasioni dichiarato dalla Corte di Cassazione in merito ai casi di scioglimento del cumulo di condanna, in cui il detenuto abbia già scontato la pena per il reato più grave. Fa presente infatti che in tali casi l'articolo 123 del citato decreto comporterebbe la scarcerazione anche di tali soggetti, benché molto pericolosi. Nel riconoscere che l'emendamento a sua prima firma 2.12 avrebbe potuto essere formulato in una maniera più adeguata, tiene comunque a sottolineare l'importanza del principio ad esso sotteso, vale a dire quello di evitare la scarcerazione per i soggetti condannati per reati per i quali sia stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Pertanto si dichiara Pag. 15disponibile a ritirare l'emendamento per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno se il Governo manifestasse la disponibilità ad accoglierlo. Tiene infine a precisare come i soggetti condannati per mafia non debbano essere scarcerati, per andare agli arresti domiciliari, salvo il caso in cui le strutture sanitarie non siano in grado di garantire il diritto alle cure, che è un diritto sacrosanto per tutti i detenuti.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) dichiara la propria volontà di fare proprio l'emendamento Bartolozzi 2.12, nel caso in cui la collega lo dovesse ritirare. Nell'evidenziare nuovamente il clamoroso errore compiuto con la circolare del DAP del 21 marzo scorso, fa presente che l'emendamento Bartolozzi 2.12 è strettamente connesso con la questione già posta in precedenza del giudice competente in caso di cumulo di condanne ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del codice di procedura penale. Ritiene infatti che la maggioranza non ne abbia tenuto conto o non fosse a conoscenza della questione, quando ha formulato la disposizione dell'articolo 123 del decreto Cura Italia. Esprime pertanto la convinzione che l'emendamento 2.12, seppure non intervenga in maniera organica sull'argomento e non citi esplicitamente il richiamato articolo del codice di procedura penale, potrebbe comunque risolvere il problema, consentendo che i soggetti condannati per reati mafiosi possano essere scarcerati solo in presenza di gravi condizioni di salute. Sottolinea inoltre che né il Ministro Bonafede né i vertici del DAP hanno ritenuto di assumere alcuna iniziativa, nei mesi precedenti l'epidemia, per prevenire il contagio all'interno delle carceri, eventualmente approntando padiglioni aggiuntivi o strutture temporanee per l'accoglienza dei contagiati. Chiede infine di approvare l'emendamento 2.12 nell'ottica dell'adozione di norme tecnicamente corrette.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.12.
Giusi BARTOLOZZI (FI) torna sul tema già affrontato, rilevando come l'emendamento a sua prima 2.13 intervenga, diversamente dal precedente, non sull'articolo 123 del decreto Cura Italia, ma direttamente sull'articolo 2 del provvedimento in esame, evidenziando come, in conseguenza della mancata risposta del sottosegretario alla sua richiesta, i toni siano destinati ad inasprirsi. Rammenta inoltre che nel corso dell'audizione presso la Commissione bicamerale antimafia, il direttore generale dei detenuti, dottor Giulio Romano, ha ammesso che la nota del DAP del 21 marzo scorso aveva una funzione di sollecitazione nei confronti dei magistrati di sorveglianza e dei tribunali di sorveglianza, evidentemente al fine di evitare eventuali responsabilità in caso di contagi da Covid-19. Evidenzia come tale sollecitazione sia stata prontamente raccolta dai destinatari, dal momento che delle 500 scarcerazioni avvenute negli ultimi mesi soltanto 2 sono precedenti alla data della circolare. Rammenta altresì che lo stesso dottor Romano ha ammesso di aver parlato del contenuto della circolare, prima della sua emanazione, con i più stretti collaboratori del Ministro Bonafede. Pertanto ritiene evidente che quando il ministro Bonafede afferma di non essere stato a conoscenza della predetta circolare stia mentendo, a meno di non ritenere che si circondi di sottoposti che gli tengano nascoste importanti informazioni da loro ricevute. Si domanda inoltre perché il Governo non cerchi di correggere il grave errore commesso, anche aprendosi al contributo dell'opposizione, invece di dimostrare un atteggiamento di chiusura che inevitabilmente inasprirebbero i toni del dibattito sia in Commissione sia in Aula. Considera tale atteggiamento non comprensibile, tanto più che il Governo ha l'evidente volontà di risolvere il problema, essendo addirittura intervenuto con un provvedimento retroattivo, con evidenti profili di incostituzionalità, peraltro prevedendo nella procedura l'intervento di un soggetto terzo. Ribadendo che, contrariamente a quanto dichiarato dal Governo e dalla maggioranza, anche la disposizione Pag. 16dell'articolo 123 ha comportato la scarcerazione di soggetti detenuti per mafia, nel riconoscere l'onestà intellettuale del collega Verini, lo invita tuttavia ad evitare di coinvolgere sull'argomento il Presidente della Repubblica, la cui firma sarebbe la dimostrazione che il provvedimento non presenta profili di incostituzionalità. Precisa infatti che il Presidente della Repubblica è tenuto a firmare, salvo che non si configuri una palese violazione della Costituzione, rammentando peraltro che la firma del Quirinale è stata posta su due distinti decreti, il n. 28 e il n. 29 del 2020, poi confluiti nell'unico provvedimento dell'esame della Commissione, i cui contenuto è stato ampliato nel corso dell'esame al Senato.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel dichiararsi perplesso per le considerazioni ascoltate, ribadisce comunque la propria disponibilità, già dichiarata nel suo intervento precedente, a valutare con attenzione i temi che l'opposizione ritenga maggiormente sensibili, riconoscendo comunque le prerogative dell'opposizione e il suo diritto a contrastare il provvedimento in Commissione e anche in Assemblea.
Gianluca CANTALAMESSA (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario per il suo intervento, fa notare come si tratti di una disponibilità formale e non sostanziale, per la quale occorrono fatti concreti.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI evidenzia che non può dimostrare la disponibilità dichiarata nella sede attuale, dal momento che gli ordini del giorno vengono presentati ed esaminati durante l'esame dell'Assemblea.
Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che, se il sottosegretario Ferraresi avesse dichiarato la propria disponibilità già sull'emendamento a sua prima firma 2.12, lo avrebbe ritirato e non avrebbe alzato il tono del confronto, spostandosi dal versante tecnico a quello politico, nell'illustrazione dell'emendamento a sua prima firma 2.13.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nell'evidenziare la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, fa presente al collega Cantalamessa che l'esame degli ordini del giorno avviene in Assemblea.
Giusi BARTOLOZZI (FI) a fronte della disponibilità manifestata dal rappresentate del Governo ritira l'emendamento a sua prima firma 2.13 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.14.
Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2-bis.1 riferisce di non essere aprioristicamente contraria al contenuto degli articoli 2 e 2-bis del decreto in titolo; tuttavia ritenendo che essi siano scritti male, gli emendamenti soppressivi a sua firma vanno intesi come un invito alla riscrittura. Si augura che sui successivi emendamenti, finalizzati a correzioni di carattere tecnico, possa esserci un proficuo confronto.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.1.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.2, che interviene sulle ipotesi di revoca. Invitando ad un maggior rispetto del riparto delle competenze, rileva che il tribunale di sorveglianza è l'unico soggetto competente a valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.2.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.3, volto a specificare quale sia l'autorità sanitaria regionale che l'autorità giudiziaria deve sentire prima di provvedere. Sottolinea che si tratta di un emendamento tecnico, di buon senso e privo di connotazioni politiche.
Pag. 17Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) conferma che, in mancanza di una specificazione sull'autorità sanitaria da sentire, si produrrebbe un vuoto normativo che potrebbe dar adito a successive impugnazioni del provvedimento.
Giusi BARTOLOZZI (FI) aggiunge che non inserire la specifica da lei proposta nella norma, lascerebbe totale arbitrio ai magistrati che resterebbero liberi di decidere sulla base di valutazioni personali.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.3.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra il suo emendamento 2-bis.4, volto a sanare un errore tecnico legato all'omissione di un termine per il rilascio delle informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta. Sottolinea che occorre dare tempi certi al magistrato che deve stabilire sulle misure di detenzione. Qualora il giudice provveda infatti alle misure di detenzione, in assenza di parere, da rilasciare in un tempo prestabilito, è prevedibile che possano esserci impugnazioni del provvedimento. Raccomanda quindi l'accoglimento del suo emendamento.
La Commissione respinge l'emendamento Paolini 2-bis.4
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.5, che interviene a sanare quello che, a suo avviso, è uno dei grandissimi vulnus dell'ex decreto-legge n. 29 del 2020. La norma infatti non prende in considerazione il colloquio con il difensore in merito all'adeguatezza delle strutture individuate, facendo così venire meno quel sistema di garanzie che l'emendamento intende assicurare. Sottolinea che in mancanza di norme chiare, i tribunali possono comportarsi diversamente e ciò con pregiudizio dei diritti fondamentali dei cittadini, anche se detenuti. Teme che il venir meno di garanzie e regole delle procedure rappresenti la volontà di mettere in atto un processo destrutturante dell'intero sistema giudiziario. Ritenendo necessaria una maggiore riflessione su temi così importanti, si dichiara mortificata dai tempi ristretti del dibattito che avrebbe meritato tempi più adeguati per la correzione di un decreto, a suo avviso, molto pericoloso. Conclude augurandosi che nessuno dei presenti debba in futuro dover verificare di persona, per un qualche coinvolgimento in un procedimento penale, l'assenza di garanzie per i detenuti.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.5.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.6, finalizzato a prevedere lo svolgimento dell'udienza camerale, con cui si assicura quel contraddittorio che manca nelle disposizioni in esame. Si tratta di uno snodo fondamentale che consente all'accusa e alla difesa di portare le proprie ragioni davanti al giudice, ragioni che in materie importanti come la libertà personale e le questioni di salute non possono essere lasciate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dubita che un provvedimento che annulla le garanzie di difesa sia stato scritto dal Ministero, ma piuttosto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da un pubblico ministero, bramosi di ricondurre agli arresti coloro che erano stati fatti uscire in forza di norme frettolose emanate in seguito all'emergenza Covid. Con la nuova disciplina, però, si fa strage delle garanzie individuali pur di tacitare l'opinione pubblica. Conclude invocando il diritto al giusto processo.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), associandosi alle considerazioni della collega Bartolozzi, che ritiene sacrosante, sottolinea che la norma in esame non lascia alcuno spazio di confronto con la difesa: infatti, indipendentemente dal parere dell'autorità sanitaria, il giudice può decidere a suo totale arbitrio. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento in esame ha una chiara finalità elettoralistica, avendo l'obiettivo di porre rimedio alle scarcerazioni di importanti esponenti della criminalità Pag. 18organizzata, ma reca evidenti problemi tecnici e soluzioni del tutto inadeguate. Questa approssimazione caratterizza, in realtà, tutta l'azione del dicastero della giustizia, che non è in grado neanche di garantire la necessaria tutela ai magistrati più esposti nella lotta alle mafie, come il dottor Di Matteo e il dottor Gratteri.
A tale riguardo, sottolinea l'esigenza che il Ministro Bonafede si assuma le proprie responsabilità politiche rassegnando le dimissioni, anziché scaricare le colpe sui suoi pur autorevoli collaboratori. Infine, auspica che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno che verrà presentato qualora l'emendamento in esame venga respinto, nella certezza che la Corte costituzionale boccerà la norma proposta dal Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 2-bis.6 e 2-bis.7, nonché gli emendamenti Potenti 2-bis.8 e 2-bis.9.
Giusi BARTOLOZZI (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2-bis.10, evidenzia che esso mira a sanare una norma chiaramente ad personam, introdotta per evitare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Bonafede. La norma del decreto-legge, infatti, ha un effetto retroattivo volto a sanare l'errore che ha portato alla scarcerazione di numerosi esponenti della criminalità organizzata. Ma tale obiettivo, pur condivisibile, è destinato ad essere bocciato dalla Corte costituzionale, dal momento che viola il principio fondamentale d'irretroattività. Pertanto, l'emendamento corregge questa palese violazione, fissando l'entrata in vigore della norma all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Bartolozzi 2-bis.10 e 2-bis.11.
Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.01, rileva che esso riproduce il contenuto di un emendamento già presentato in occasione del decreto-legge 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2020: esso mira ad evitare che i condannati al 41-bis possano scontare la pena nella regione di nascita o di residenza. Evidenzia che si tratta una misura giurisdizionale per fronteggiare l'allarme sociale conseguente alla condanna per reati di mafia, pienamente condivisa anche dal Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 2-bis.01.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.02, evidenziando che esso recepisce un suggerimento formulato dal collega Miceli in sede di Commissione antimafia.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), preannunciando il voto di astensione della Lega sull'articolo aggiuntivo in esame, precisa che il reato di associazione mafiosa non può mai essere circoscritto ad un preciso ambito territoriale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo a prima firma Bartolozzi 2-bis.02, nonché l'emendamento Bartolozzi 2-ter.1.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2-ter.2, evidenziando che esso ha contenuto analogo ad un emendamento discusso in sede di esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2-bis.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Bartolozzi 2-ter.2 e 2-ter.3.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2-ter.4, sottolineando che esso fissa un termine di 7 giorni per fornire le informazioni relative all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente Pag. 19sottoposto alla custodia cautelare: in tal modo, a suo avviso, l'emendamento consente di evitare i malintesi prodottisi con la circolare del 21 marzo del 2020, che ha lasciato alla discrezionalità dei magistrati e alla velocità ed efficienza degli uffici giudiziari la corretta esecuzione della procedura.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Paolini 2-ter.4 e Bartolozzi 2-ter.5.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2-quinquies.1.
Manfredi POTENTI (LEGA) illustrando l'emendamento a sua prima firma 2-sexies.1, sottolinea che esso mira ad escludere per i reclusi del 41-bis la possibilità di ricevere visite dai Garanti regionali dei detenuti, lasciando questa facoltà solo ai rappresentanti dell'ufficio del Garante nazionale.
La Commissione respinge l'emendamento Potenti 2-sexies.1.
Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1, rilevando che esso mira ad eliminare l'attuale disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti a sequestri preventivi e quelli sottoposti a sequestri conseguenti a perquisizioni: rileva, infatti, che solo per i primi è prevista la sospensione dei termini processuali conseguente all'emergenza sanitaria.
Auspica, dunque, che il Governo possa sanare questa distorsione, che costituisce una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione e, come tale, sarà certamente oggetto di un giudizio di legittimità della Corte costituzionale.
La Commissione respinge l'emendamento Potenti 3.1.
Enrico COSTA (FI) evidenzia che l'emendamento a sua firma 3.2, che interviene sul tema della prescrizione riportando all'applicazione della «legge Orlando», costituisce una variante dell'altra proposta emendativa a sua firma sulla prescrizione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 3.2 e 3.3, Turri 3.4 e Varchi 3.5.
Ingrid BISA (LEGA) illustra la proposta emendativa Turri 3.6 della quale è cofirmataria. Sottolinea che la stessa è volta a risolvere un errore posto in essere dall'Esecutivo che nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto una disposizione in base alla quale tutte le udienze civili sono rinviate ad una data successiva al 15 aprile del corrente anno. Rammenta che sono successivamente intervenute altre proroghe. Sottolinea che il medesimo articolo 83 prevede che la sospensione delle udienze non operasse in alcuni casi specifici. Tuttavia ritiene che tale norma fosse incompleta e sbagliata in quanto in essa si prevedeva che non vi fosse il rinvio delle udienze con le quali si regolamentava l'affido dei minori e gli obblighi alimentari. Per tale motivo i giudici hanno rinviato a settembre molte udienze relative al diritto dell'assegno di mantenimento. Evidenzia infatti che si parla di questione alimentare solo per l'assegno del coniuge e non per il mantenimento dei figli minori. Con l'articolo 3 del decreto-legge in esame ora la maggioranza intende prevedere l'esclusione dalla disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini anche per le cause relative al diritto dell'assegno di mantenimento e per quelle relative all'assegno divorzile. Sottolinea tuttavia la difficoltà nella quale si verrebbero a trovare le parti qualora il giudice avesse già rinviato l'udienza. Evidenzia un'ulteriore problematica sorta nel periodo dell'emergenza COVID relativamente a quei casi in cui un genitore, al quale normalmente il figlio minore era affidato dal tribunale solo per alcuni giorni al mese, ha dovuto partecipare in solido al mantenimento dello stesso, pur contestualmente versando al coniuge l'assegno di mantenimento. L'emendamento in discussione, che ritiene di Pag. 20buon senso, è volto proprio a risolvere tale situazione. Sottolinea come in una materia così delicata il Parlamento, per non ledere l'articolo 3 della Costituzione, non dovrebbe lasciare la più ampia scelta discrezionale ai magistrati. Nel ricordare infine che la proposta emendativa in esame era stata inizialmente dichiarata inammissibile e che poi è stata reintrodotta a seguito del ricorso presentato dal suo gruppo nel quale si evidenziava che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento la materia era stata introdotta nel testo del decreto-legge, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di rivalutare il proprio parere.
La Commissione respinge l'emendamento Turri 3.6.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.7 che ritiene di puro buon senso e che a suo avviso rimedia ad un errore tecnico in quanto il decreto-legge in esame, nel prevedere che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale e alla Corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, consente il deposito di tali atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Sottolinea come la disposizione non preveda per quest'ultima ipotesi che, laddove il difensore o la parte debbano porre rimedio ad un mal funzionamento che non dipende da loro, possano disporre di un termine congruo per sanare eventuali decadenze. Invita quindi i colleghi della maggioranza a votare favorevolmente sulla proposta emendativa in discussione, sottolineando che, se così facessero, presterebbero un buon servizio a tutti gli operatori della giustizia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 3.7 e Costa 3.8.
Ciro MASCHIO (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Varchi 3.9, del quale è cofirmatario, identico agli emendamenti Costa 3.10 e Turri 3.11, sottolineando che, qualora tali proposte emendative non venissero accolte, si lascerebbe un eccessivo margine di discrezionalità alla norma che di fatto perderebbe di efficacia.
Enrico COSTA (FI) sottolinea che l'emendamento a sua firma 3.10, identico alle proposte emendative Varchi 3.9 e Turri 3.11, attiene al processo da remoto che è stato introdotto per rispondere ad una emergenza e per il quale è stato previsto un arco temporale determinato. Sottolinea come inizialmente il processo penale da remoto prevedesse che lo stesso si potesse svolgere per tutte le attività processuali e che nessuno degli attori del processo si dovesse trovare nell'aula del tribunale. L'ordinamento prevede che tale tipo di processo si può svolgere solo se il detenuto, che ha commesso determinati gravi reati si trovi nelle condizioni di non poter partecipare agevolmente al processo. Con il primo decreto-legge in materia di emergenza Covid tale tipo di processo è stato previsto per tutti. Rammenta che il suo gruppo parlamentare non si è opposto a tale previsione mentre si è opposto a cambiare lo schema del processo, evidenziando come consentire a tutte le parti di non essere presenti contrasta con i principi di oralità e di concentrazione del dibattimento. In proposito, ricorda che era stato approvato un ordine del giorno in Assemblea che limitava il processo da remoto soltanto ad alcune fasi. Ciò premesso, evidenzia che gli identici emendamenti in discussione sopprimono la possibilità che le parti acconsentano a che le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati i testimoni non possono tenersi con modalità da remoto. Sottolinea infatti come tale diritto non sia un diritto disponibile. Ciò chiarito, fa presente di aver appreso che l'Esecutivo avrebbe predisposto una riformulazione di una proposta emendativa riferita al decreto Rilancio volta ad estendere il processo da remoto oltre i tempi dell'emergenza. Sottolinea in proposito che la Commissione Pag. 21giustizia sta in questo momento esaminando un decreto-legge nel quale sono inserite norme in materia di processo da remoto e che pertanto, qualora l'Esecutivo intendesse normare in materia, dovrebbe intervenire in questa sede e non in Commissione Bilancio. Invita pertanto la presidenza a verificare la veridicità dell'informazione sottolineando come, qualora la stessa fosse vera, rappresenterebbe una violazione delle prerogative della Commissione Giustizia. Chiede quindi al rappresentante di Governo di chiarire la questione evidenziando che, se tale riformulazione di proposta emendativa fosse realmente esaminata in Commissione Bilancio, il suo gruppo parlamentare porrebbe in atto un'azione ostruzionistica.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nel replicare all'onorevole Costa, dichiara di non essere a conoscenza di tale proposta di riformulazione, che ha appreso dal suo intervento.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Varchi 3.9, Costa 3.10 e Turri 3.11, nonché gli emendamenti Costa 3.12, 3.13, e 3.14, Turri 3.15, Varchi 3.16 e Turri 3.17. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Turri 3.18 e Varchi 3.19, nonché gli emendamenti Turri 3.20 e 3.21, le identiche proposte emendative Varchi 3.22 e Turri 3.23 e gli emendamenti Tateo 3.24 e Frassinetti 3.25.
Enrico COSTA (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.26 in materia di incarichi fuori ruolo di magistrati. Sottolinea come, a seguito di alcuni mesi di inattività dei tribunali derivanti dall'emergenza sanitaria, si è creato un aggravio delle loro incombenze. La proposta emendativa è volta a prevedere che fino al 31 dicembre del 2021 non possono essere autorizzati ulteriori incarichi in posizione di fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. Ciò premesso, affermando di non aver compreso quale sia la posizione del Governo sulla questione, dichiara di essere disponibile a ritirare tale proposta emendativa purché l'Esecutivo si impegni ad accogliere un ordine del giorno in Assemblea sul tema.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nell'evidenziare la complessità del tema posto dal deputato Costa, si dichiara favorevole a valutarlo in sede di esame degli ordini del giorno da parte dell'Assemblea. Precisa, tuttavia, che la moratoria proposta dall'emendamento Costa 3.26 fino al 31 dicembre 2021, appare piuttosto problematica in considerazione della sua eccessiva lunghezza, ribadendo comunque la volontà di svolgere un ragionamento complessivo sull'istituto e sulla relativa disciplina.
Enrico COSTA (FI), dopo le precisazioni fornite dal sottosegretario, dichiara di voler porre comunque in votazione l'emendamento a sua firma 3.26.
La Commissione respinge l'emendamento Costa 3.26.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel chiedersi preliminarmente che cosa abbia a che fare il tema dei testimoni e collaboratori di giustizia con il decreto-legge in esame, illustra l'emendamento a sua prima firma 3-bis.1. Nel sottolineare che il gruppo della Lega è d'accordo nel merito sulla necessità di salvaguardare le persone che, mettendo a rischio la propria incolumità, consentono una migliore penetrazione del sistema mafioso al fine di contrastarlo, ritiene in primo luogo inopportuno che la disposizione in merito venga introdotta in un provvedimento di urgenza, rammentando in proposito che è all'esame della Commissione Giustizia una proposta di legge che si prefigge di intervenire in maniera organica sull'intera disciplina e sulla quale sono in corso le procedure per un suo trasferimento in sede legislativa. Rileva inoltre la necessità che la disposizione introdotta dalla maggioranza con l'articolo 3-bis del provvedimento in esame debba essere integrata, consentendo che la revoca del cambiamento Pag. 22di generalità non produca effetto sui familiari del soggetto interessato, non solo quando permangano condizioni di sicurezza personale, ma anche quando sussistano «ragioni non biasimevoli di opportunità». Nell'esprimere la convinzione che maggioranza e Governo decideranno comunque di ritornare sulla questione, evidenzia che a suo parere il decreto-legge in esame è volto essenzialmente a sanare, prima dello svolgimento delle prossime elezioni regionali, il grave errore commesso con la nota del DAP del 21 marzo scorso. Sollecita in conclusione il Governo e la maggioranza almeno a prendere nota per il futuro dei suggerimenti dell'opposizioni.
La Commissione respinge l'emendamento Paolini 3-bis.1.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 3-bis.2, ritiene incomprensibile la disposizione introdotta dal Governo, che limita temporalmente fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al Covid-19 la possibilità per i familiari del testimone o del collaboratore di giustizia di avanzare istanza affinché il provvedimento di revoca delle generalità non abbia effetto nei loro confronti. Nel domandarsi quale sia la ratio di tale disposizione, auspicando un chiarimento da parte del sottosegretario, chiede che anche nell'interesse del Governo venga approvato l'emendamento a sua prima firma 3-bis.2.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI preannuncia l'accoglimento di un ordine del giorno di analogo contenuto, nel caso in cui il deputato Paolini ritiri l'emendamento 3-bis.2.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario, ritira l'emendamento a sua prima firma 3-bis.2.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 4.1.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.2, volto a estendere al 30 settembre il termine fissato nel provvedimento in esame, ritenendolo eccessivamente stringente.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 4.2 e Varchi 4.3.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.4, volto ad eliminare un errore tecnico dal testo del provvedimento, evidenziando il rischio che il termine di tre giorni ivi fissato per la comunicazione da parte della segreteria dell'ora e delle modalità di collegamento in caso di discussione da remoto possa risultare insufficiente nel caso in cui tale comunicazione cada in concomitanza con il fine settimana.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 4.4, Turri 4.5, 4.6 e 4.7.
Francesca BUSINAROLO, presidente, in considerazione dell'assenza del deputato Costa, unico firmatario dell'articolo aggiuntivo 5.03, chiede alla collega Bartolozzi se intenda sottoscriverlo per evitarne la decadenza.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Costa 5.03.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Costa 5.03 nonché gli emendamenti Varchi 6.1, Turri 6.2, Varchi 6.3 e 6.4, Turri 6.5, Varchi 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 e 6.12.
Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.13, volto a stabilire che i dati raccolti attraverso l'applicazione Immuni siano utilizzati in forma aggregata ed anonima soltanto limitatamente al periodo di emergenza da Covid-19 e che dopo il 31 dicembre 2020 siano cancellati, escludendo la possibilità che siano resi anonimi come previsto dal provvedimento.
Pag. 23La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 6.13, Varchi 6.14, 6.15 e 6.16.
Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costa 6.17 e 6.18; s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 6.19, Varchi 6.20, gli identici emendamenti Varchi 6.21 e Mollicone 6.22, gli emendamenti Mollicone 6.23, Varchi 6.24, 6.25 e 6.26, gli articoli aggiuntivi Turri 7.01 e 7.03, nonché l'emendamento Mollicone 7-bis.1.
Francesca BUSINAROLO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverto che le Commissioni I (Affari Costituzionali) e IX (Trasporti) hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, con una e con due osservazioni, mentre le Commissioni XII, XIV e per la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di aver rinunciato ad esprimere il parere sul provvedimento. Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) e il Comitato per la legislazione esprimeranno il parere ai fini dell'esame in Assemblea.
Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare di aver erroneamente sottoscritto l'articolo aggiuntivo del collega Costa 5.03, il cui contenuto non condivide. Pur consapevole di non poter ritirare la sua firma nella fase attuale, tiene tuttavia al fatto che di tale circostanza sia dato atto nel resoconto della seduta.
Francesca BUSINAROLO, presidente, prende atto della precisazione della collega Bartolozzi.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Ascari, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Francesca BUSINAROLO, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 17.50.
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