SEDE REFERENTE
Lunedì 8 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI.
La seduta comincia alle 10.
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2020.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che sono state presentate 7.583 proposte emendative al decreto-legge in oggetto (consultabili on line sul sito internet della Camera dei deputati).
Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla Pag. 5base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge di carattere economico, richiamando al riguardo la seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007, si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.
Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
Carnevali 1.80, che estende al direttore sociosanitario, ove previsto dalle leggi regionali, la disciplina relativa alla nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
Melicchio 1.99, che interviene in materia di trasferimento di titolarità di farmacia di cui all'articolo 12 della legge n. 475 del 1968;
Rotta 1.05, che interviene in materia di regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso;
Prestipino 8.01, che autorizza la prescrizione dei medicinali ad uso umano, se di costo inferiore ai medicinali veterinari, per la cura di patologie di animali non destinati alla produzione di alimenti;
Grillo 10.09, che estende l'applicazione delle disposizioni previste per il divieto di fumo ai prodotti da tabacco senza combustione;
D'Ettore 13.3, limitatamente al comma 5-ter, volto a modificare la legge n. 5 del 2018 in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, per escludere dalla relativa disciplina il compimento delle ricerche di mercato;
Fassina 23.04 e Brambilla 23.013, che recano il divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali di qualsiasi specie per la principale finalità di ricavarne pelliccia;
Tonelli 23.035, che modifica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 – relativa al numero di giorni di congedo straordinario speciale concesso dall'amministrazione in occasione di trasferimento delle Forze di polizia per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio – comprendendo il trasferimento del personale conseguente all'avanzamento nella qualifica di ruolo;
Tonelli 23.046, che modifica la misura dell'indennità per il personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di docenza e formazione;
Tonelli 23.053, che reca una norma di interpretazione autentica sul riconoscimento del beneficio della mensa obbligatoria per il personale delle Forze di polizia;
Mandelli 25.144, che prevede l'introduzione di contributi a fondo perduto per compensare i differenti costi della RC auto nei diversi territori regionali;
Fregolent 25.031, che prevede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che organizzano corsi di formazione, rivolti al proprio personale dirigente, finalizzati ad approfondire il tema della gender diversity;
Carrara 29.3, che consente per il 2020 di adeguare agli indici ISTAT i canoni di locazione corrisposti dalle pubbliche amministrazioni;
gli identici Lacarra 29.02 e Ubaldo Pagano 29.04, che intervengono sulla disciplina in materia di rigenerazione urbana, modificando la disciplina civilistica sulle deroghe in materia di distanza tra fabbricati;
Galli 30.018 e gli identici Galli 30.025 e Bellachioma 30.026, che intervengono sulla disciplina di adozione del PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile) autorizzando, nelle more della sua Pag. 6adozione, i permessi di prospezione e ricerca idrocarburi attualmente sospesi;
gli identici Lacarra 33.01 e Ubaldo Pagano 33.02, volti a riconoscere carattere di arbitrato irrituale alle decisioni dell'arbitro per le controversie finanziarie disciplinato dal testo unico finanziario;
Meloni 39.03, che apporta modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie;
Benamati 42.19, che prevede una riorganizzazione delle attività dell'ENEA e del gruppo cui fa capo il GSE;
gli identici Rachele Silvestri 44.01 e Rizzetto 44.011, che modificano la definizione di Motonave contenuta nel regolamento per la sicurezza della navigazione;
Suriano 48.20, che incrementa le risorse destinate alla partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA);
Fiorini 48.012, che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi;
Fitzgerald Nissoli 48.03, che interviene sulla disciplina previdenziale del personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di nazionalità italiana;
Francesco Silvestri 52.03, che prevede che l'attività di acconciatore può essere svolta anche in forma ambulante o di posteggio;
Braga 52.020, che interviene sulla disciplina delle dichiarazioni di carattere non finanziario che debbono essere redatte dagli enti di interesse pubblico;
Flati 52.048, che prevede misure in favore di animali da affezione;
Viscomi 78.05, che esclude, con una norma di interpretazione autentica, i professionisti già iscritti ad una propria cassa previdenziale dall'obbligo di iscrizione presso la gestione separata INPS;
Baldino 81.8, limitatamente alla lettera b), che modifica la composizione del Consiglio dell'ISTAT;
Orfini 82.05, che reca l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, volto a contrastare l'occupazione abusiva di immobili;
Murelli 84.13, che estende l'indennizzo previsto per la cessazione di attività commerciali dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 anche alle attività chiuse nel periodo 2014-2016;
gli identici Durigon 84.17 e Mura 84.102, nonché Fassina 97.02, che estendono il regime pensionistico antecedente alla riforma Fornero a classi di personale esodato;
Sodano 84.08, che prevede misure relative alla permanenza in sevizio e al trattamento economico dei magistrati onorari;
Calabria 87.07, volto a modificare l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 33 del 2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso di conversione;
Casino 88.5, che abroga la disposizione che prevede il versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio dello Stato di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua;
Ciampi 91.01, che modifica la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti;
Foti 91.05, volto a modificare l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 33 del 2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso di conversione;
Epifani 92.04, che estende l'istituto pensionistico dell'APE sociale agli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza;Pag. 7
Tripiedi 92.07, che interviene in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori poligrafici;
De Filippo 93.19, che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato del personale dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;
Gavino Manca 93.47, che proroga al 30 settembre 2021 la validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017;
Loss 94.3, che restringe l'ambito di operatività dei Centri di assistenza agricola;
Lacarra 102.03, che dispone la riapertura dei termini per la presentazione della domanda per ottenere il diritto alla pensione di guerra;
Schullian 103.01, che estende il novero delle prestazioni fornite dai patronati per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo per l'erogazione del servizio;
gli identici Benigni 103.05, Mandelli 103.025 e Moretto 103.027, che ripristinano nella misura originaria l'aliquota di prelevamento per l'attività di assistenza dei patronati;
Serracchiani 103.07, che riapre i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori dell'amianto e proroga al 2021 la prestazione assistenziale;
Carla Cantone 103.08, che trasforma la disciplina dell'APE sociale da disciplina sperimentale in disciplina a regime;
Ruffino 103.010, che modifica i requisiti per l'accesso alla rendita temporanea (RITA) prevista fino al conseguimento dell'età anagrafica per la pensione;
Ruggieri 103.011, che apporta modifiche all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi;
gli identici Gelmini 103.013 e Vanessa Cattoi 103.026, che prorogano il termine per la trasmissione del rapporto sulla situazione personale maschile e femminile di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006;
Durigon 103.014, che apporta modifiche al fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato;
Bergamini 103.016, che reca disposizioni di salvaguardia per gli esodati;
Meloni 103.018, che reca disposizioni relative al trattamento pensionistico per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
Zolezzi 104.01, il quale reca una delega al Governo volta a modificare la disciplina sulla procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004;
Trizzino 105.032, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP;
Mandelli 106.05, che interviene sulla disciplina del mandato del sindaco, prevedendo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un numero di tre mandati consecutivi;
Iezzi 106.015, che interviene sulla disciplina del mandato del sindaco, consentendo, limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, il terzo mandato consentito nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
Gava 106.041, che attribuisce un contributo di 3 milioni di euro per il 2020 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel comune di Pinzano al Tagliamento;
gli identici Pastorino 107.04 e Fassina 107.06, che intervengono sulla disciplina dei segretari comunali, precisando che l'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C;Pag. 8
Butti 108.03, che reca modifiche al canone unico degli enti locali, introdotto dalla legge di bilancio 2020, con riferimento alla disciplina della tariffa per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;
Prestigiacomo 111.5, che interviene in materia di contratti derivati stipulati dalle regioni, stabilendo che in caso di stipula con anticipazioni finanziarie, i suddetti contratti debbono essere deliberati dal consiglio regionale, altrimenti sono da considerare nulli;
Biancofiore 111.010 e Gava 111.015, che intervengono in materia di contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e province autonome, modificabile con legge ordinaria solo previo accordo con la regione interessata;
Benigni 112.01, 112.02, 112.03, 112.04, 112.05, 112.06, 112.07, 112.08, 112.09, 112.010, 112.011, 112.012, 112.013 e 112.014, che prevedono stanziamenti per la realizzazione di puntuali interventi infrastrutturali, quali ristrutturazione di un immobile, realizzazioni di varianti stradali, rotatorie, incroci, in specifici comuni della provincia di Bergamo;
Benigni 112.029, che attribuisce al comune di Foppolo 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al riequilibrio di bilancio, con particolare riferimento ai debiti pregressi;
Dieni 116.011, che quale proroga di 5 anni, fino al 31 dicembre 2020, il termine entro il quale gli enti di governo degli ambiti del servizio idrico integrato devono deliberare una forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo;
Sarro 118.031, che detta disposizioni per la regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente da parte dei Comuni, prevedendo che le relative procedure debbano concludersi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
Sarro 118.032, che interviene sull'assegnazione di incarichi dirigenziali, da parte dei Comuni, in favore di dirigenti della Polizia municipale;
Del Barba 118.038, che prevede una serie di modifiche dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige;
Mandelli 119.016, volto ad estendere l'ambito dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza;
Ciaburro 119.062 e 119.076, che prevedono modalità di sanatoria per abusi edilizi;
D'Orso 135.2, che elimina la disposizione che prevede l'aumento della metà dell'importo del contributo unificato nei giudizi di impugnazione;
Cassese 135.04, che prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione nei giudizi relativi all'installazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
Spena 137.8, che modifica la disciplina della validità tra le parti dei contratti di affitto di fondi rustici, estendendo ai professionisti abilitati dalla legge, nelle sole province di Trento e di Bolzano, la possibilità di prestare l'assistenza per la stipula di accordi o transazioni;
Zanichelli 150.01, che reca una norma interpretativa volta a prevedere che gli enti previdenziali privatizzati possano consentire il cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro;
Caretta 154.08, che reca una norma interpretativa in materia di soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Ungaro 161.02, che abroga il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero;
Germanà 171.01, volto a estendere ai riti civili antecedenti al 2008 le norme in tema di responsabilità dei comitati dei creditori e dei comitati di sorveglianza nelle crisi societarie;Pag. 9
Cassese 177.023, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione di studio per le aree edificabili;
gli identici Andreuzza 179.4, Osnato 179.13, Fiorini 179.20 e Zennaro 179.29, limitatamente al comma 3-quinquies, che prevedono che sia alimentato il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011, ormai abrogato;
Biancofiore 179.22 e 179.23, che prevedono che, al fine di favorire la fruizione delle aree turistiche, è sempre ammesso l'accesso degli animali domestici nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nei musei, circoli e ristoranti;
Pellicani 183.71, che interviene sulla disciplina relativa a criteri e modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;
Dieni 184.7, che prevede l'assegnazione di un contributo a favore del comune di Roccella Ionica, per gli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di un Festival;
Gelmini 184.03, che prevede un censimento dei depositi dei musei;
Testamento 184.09, che introduce obblighi di pubblicità delle informazioni relative alle attività di scavo e ricerca archeologica;
Ficara 184.010, che prevede un'autorizzazione di spesa per il restauro del dipinto «Seppellimento di Santa Lucia» del Caravaggio;
Navarra 191.4, che modifica la disciplina del trattamento di vecchiaia anticipato per i giornalisti dipendenti;
Sodano 195.8, che dispone una modifica ordinamentale tesa a consentire un allungamento da 3 a 5 anni del trattenimento in servizio, dopo il raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, del personale impegnato nei progetti didattici innovativi di carattere internazionale, in lingua straniera, nonché dei progetti di continuità educativa per alunni con particolari bisogni educativi;
Mollicone 195.01 e Rospi 195.02, che dispongono una modifica ordinamentale, per consentire, nel caso di cessione di una concessione radiofonica sia nazionale che locale che tale concessione, a seconda dei requisiti del nuovo titolare, possa essere convertita anche in concessione di carattere commerciale;
Rospi 195.03, che contiene una disposizione interpretativa in merito al trasferimento di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro;
Mancini 199.16, che dispone una modifica della legge n. 84 del 1994 al fine di modificare la composizione del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale;
Deidda 199.31, che dispone l'abrogazione del decreto ministeriale 1o marzo 1967 recante la Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari;
Andrea Romano 199.37, che introduce misure di semplificazione relative agli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti;
Lacarra 199.05, che prevede l'estensione al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso dal decreto-legge n. 201 del 2011, del diritto al trasferimento del rapporto di lavoro alla società pubblica che ne svolge le funzioni;
Serracchiani 199.07, che introduce disposizioni di interpretazione autentica volte a chiarire i criteri per il corretto classamento degli immobili situati all'interno dei Punti franchi di Trieste in particolare e delle Zone Economiche Speciali in generale e delle aree di crisi industriale complessa;Pag. 10
Brunetta 199.017 e Spessotto 200.22, che modificano la definizione di Motonave contenuta nel regolamento per la sicurezza della navigazione, ricomprendendovi le navi a propulsione elettrica o a combinazione tra motori elettrici ed endotermici;
Sodano 199.024, che modifica le disposizioni in tema di assegnazione di beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina;
Ficara 200.20 e, limitatamente alla lettera a), capoverso comma 3-quater), Ficara 200.23, che modificano la legge n. 238 del 1993, aggiungendo l'obbligo del Ministro dei trasporti di trasmettere al Parlamento per il parere parlamentare, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., anche i Contratti di servizio, oltre ai Contratti di programma;
Maraia 201.1, che reca disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, con il trasferimento alle regioni Campania e Basilicata di tutte le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Colucci 201.013, che autorizza la spesa di 750.000 euro per la realizzazione di un osservatorio presso il parco di via Guareschi nel comune di Opera (Milano) al fine di incentivare l'attività dell'associazione di astrofili del territorio;
Navarra 206.2 e Deiana 206.4, che recano disposizioni finalizzate all'adozione di linee guida per il monitoraggio di viadotti e cavalcavia, nonché all'operatività del sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture stradali e autostradali;
gli identici Quartapelle 206.03 e Fragomeli 206.015, che autorizzano un finanziamento per la realizzazione del nuovo campus del Conservatorio di musica «G. Verdi» di Milano;
Scagliusi 209.1, che modifica il decreto-legge n. 109 del 2018 nella parte in cui prevede una dotazione organica dell'ANSFISA di 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale;
gli identici Tomasi 210.1, Perego di Cremnago 210.8 e Lupi 210.11, che modificano l'articolo 80 del Codice della strada, in materia di revisioni periodiche dei veicoli;
Paita 210.4 e gli identici Benigni 215.04, Zennaro 215.05, Bruno Bossio 215.08 e Mandelli 215.012, che, derogando a quanto previsto dal Codice della Strada, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possano subordinare l'ingresso o la circolazione degli autobus di linea interregionali di competenza statale, nelle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, e istituiscono un apposito fondo per la compensazione ai comuni delle minori entrate;
Grippa 210.7 e, limitatamente alla lettera a), Grippa 210.6, che modificano l'articolo 103 codice della strada, prevedendo che per la cancellazione dei veicoli dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A, al fine di esportarli definitivamente all'estero, sia necessario che gli stessi siano in regola con gli obblighi di revisione, ovvero siano stati sottoposti a visita e prova di idoneità alla circolazione;
Grippa 210.024, che introduce un articolo aggiuntivo che novella l'articolo 80 del Codice della Strada, che reca la disciplina applicabile alle revisioni periodiche dei veicoli;
Fogliani 212.06, che dispone il trasferimento al patrimonio disponibile, per la successiva cessione ai privati, di un'area demaniale nel comune di Caorle;
Garavaglia 215.011, che interviene in materia di responsabilità erariale nell'ambito degli appalti pubblici e modifica il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;
Montaruli 218.08, che apporta modifiche ad una legge della quale non specifica i riferimenti, demandando alla Fondazione Pag. 1120 marzo 2006 l'individuazione della tipologia e priorità degli interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
Dieni 219.04, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'ultimazione dei lavori di costruzione del Palazzo di giustizia di Reggio Calabria;
Morrone 219.08, che istituisce il ruolo tecnico dei medici del Corpo di polizia penitenziaria;
Cassinelli 220.06, che consente agli avvocati cassazionisti di autenticare le firme nei procedimenti elettorali;
gli identici Pastorino 221.01 e Fassina 221.02, entrambi limitatamente alle lettere a) e c), le quali rispettivamente fissano in 72 anni, in luogo degli attuali 68 anni, il limite di età per i giudici di pace, e demandano alle Regioni di farsi carico del funzionamento degli uffici del giudice di pace dei quali gli enti locali abbiano richiesto il mantenimento, se gli stessi enti locali non riescono più a sostenere tali spese;
Molinari 221.07, Bazoli 221.08 e Morrone 221.09, che prevedono misure relative alla permanenza in sevizio e al trattamento economico dei magistrati onorari;
Mancini 221.010, che reca modifiche alle regole tecniche per la produzione degli apparecchi da gioco volte alla prevenzione del gioco d'azzardo;
Mancini 221.012, che attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare la rimozione dai siti web di contenuti illegali e di comminare sanzioni amministrative per la violazione dell'ordine;
Piccolo 221.016, che modifica la disposizione del codice di procedura civile relativa alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, per consentire anche agli eredi del creditore di avanzare la relativa istanza;
Gallinella 222.023 che modifica la legge in materia di filiera agroindustriale della canapa, con particolare riguardo alle disposizioni che modificano il testo unico sulle sostanze psicotrope;
Cillis 222.025 che reca disposizioni relative all'istituzione di un sistema di identificazione della parcella agricola, all'anagrafe delle aziende agricole e ai fascicoli aziendali, alle modalità di identificazione della superficie aziendale e alla semplificazione e rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità;
Martina 224.47 il quale aumenta da tre a quattro i membri designati dalle organizzazioni agricole nell'ambito del Comitato nazionale vini Dop e IGP;
De Filippo 225.3 che sospende le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI);
Deiana 227.04, che interviene sulla disciplina, recata dall'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio 2019, relativa alla stabilizzazione di un contingente di tre unità di personale in posizione soprannumeraria dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara;
Braga 228.15, che introduce disposizioni volte all'istituzione di una Commissione tecnica per la valutazione del Piano nazionale integrato per il clima e l'energia (PNIEC), nonché ulteriori disposizioni volte a disciplinare la verifica di assoggettabilità a VIA;
Testamento 228.01, che introduce disposizioni finalizzate all'applicazione della valutazione di impatto sanitario ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
Trancassini 228.03, che reca disposizioni per la gestione delle aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti storicamente risalenti a prima del 1982;
Trancassini 228.04, che modifica la disciplina della bonifica di siti inquinati, al fine di chiarire la definizione di «inquinamento diffuso»;Pag. 12
Trancassini 228.06, che, modificando l'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo, eleva da 15 a 30 giorni il termine entro il quale, nell'ambito della conferenza di servizi, le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
Trancassini 228.07, che modifica la disciplina relativa agli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
Lolini 228.08 e 228.012, che sopprimono la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, istituita dalla legge di bilancio 2020, o ne modificano la disciplina;
Cassese 228.013, che integra la disciplina relativa alla procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico;
Bergamini 229.53, che modifica il Codice della strada al fine di rendere obbligatoria dal 1o gennaio 2021 la dotazione di cinture di sicurezza sui veicoli adibiti a scuolabus;
Muroni 229.73 che modifica il codice della strada al fine di introdurre la definizione di «zona scolastica» introducendone la disciplina;
De Lorenzis 229.92, limitatamente alle lettere n) e o), che, rispettivamente, modificano il codice della strada, al fine di introdurre la definizione di «zona scolastica» introducendone la disciplina, e l'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 al fine di estendere a tutte le tipologie di strade l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza di alcune violazioni del predetto codice;
Nobili 229.95, limitatamente alle lettere b) e f), capoverso 3-bis, lettera a), le quali modificano il codice della strada al fine di introdurre la definizione di «zona scolastica» e la relativa disciplina;
Maccanti 229.96, limitatamente alle lettere c), d) ed e), che introducono modifiche al codice della strada in materia rispettivamente di spazi riservati alla sosta per donne in gravidanza o con bambini fino a due anni d'età e per altre finalità di interesse pubblico (lettera c)), posizionamento di segnaletica contenente messaggi a carattere sociale (lettera d)) e di revisioni periodiche dei veicoli (lettera e));
Luca De Carlo 229.017, che abroga le norme istitutive, contenute nella legge di bilancio 2020, della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi;
Daga 229.032, che reca misure relative alla contabilizzazione dei consumi idrici per unità immobiliare;
Sodano 229.033, che modifica le disposizioni in tema di assegnazione di beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina;
Gallo 230.14, che prevede l'inserimento nelle relative graduatorie di merito, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, dei soggetti privi del titolo abilitante che hanno superato le prove suppletive dei concorsi per docenti banditi nel 2016;
gli identici Alessandro Pagano 230.011 ed Eva Lorenzoni 230.039, che abrogano la disposizione in base alla quale il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni;
Fratoianni 230.012, che prevede l'inserimento nelle relative graduatorie di merito, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, dei soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare, risultati idonei o vincitori dei Pag. 13concorsi a posti di docente banditi nel 2016, in subordine ai soggetti ammessi pleno iure;
Fratoianni 230.024, che dispone che alla procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, possono partecipare anche soggetti privi del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di DSGA;
Mandelli 230.028, che dispone l'ammissione in sovrannumero al V ciclo del corso per il conseguimento della specializzazione su sostegno di tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno;
Mandelli 230.031, che dispone che gli insegnanti di sostegno non abilitati che hanno maturato almeno tre anni di servizio, possono partecipare alle procedure straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato su posti di sostegno;
Bucalo 230.032, limitatamente al comma 2, che dispone che il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, è confermato in ruolo in caso di superamento dell'anno di prova, con conseguente annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020;
Bucalo 230.035, volto a reintegrare i vincitori dei concorsi ordinari per docenti banditi nel 2016, esclusi a seguito di contenziosi amministrativi;
Bucalo 230.037, limitatamente al comma 1, lettera b), che dispone che, dal 1o settembre 2020, i posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) sono assegnati, tra l'altro, agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio, anche privi del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di DSGA;
Paolo Russo 230.038, volto a ricollocare nella graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 i soggetti che ne sono stati depennati per aver rinunciato, a suo tempo, all'assunzione;
Bellachioma 230.048, che prevede l'assunzione – in subordine agli idonei del concorso a dirigente scolastico del 2017 – dei soggetti che hanno superato le prove dei corsi-concorsi per dirigente scolastico nelle province autonome di Trento e di Bolzano banditi nel 2017 e 2018 ma che non sono risultati ammessi al corso di formazione perché non collocati in posizione utile in graduatoria;
Bellachioma 230.051, che prevede l'istituzione di percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento, riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a determinate categorie di soggetti, nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria;
Bellachioma 230.052, che dispone che, in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2017, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a determinate categorie di soggetti;
Bellachioma 230.053, limitatamente ai capoversi 1-terdecies, 1-quaterdecies e 1-quinquiesdecies, che stabiliscono la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia a favore di determinati soggetti (capoverso 1-terdecies), nonché prevedono disposizioni in materia di esecuzione di decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti di lavoro di personale docente (capoversi 1-quaterdecies e 1-quinquiesdecies);
Bellachioma 230.054, che reca una nuova disciplina per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica;Pag. 14
Bellachioma 230.055, che reca una nuova disciplina per la progressione di carriera degli assistenti amministrativi che abbiano svolto le funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA);
Aprea 230.057, che interviene in materia di sanzioni disciplinari per il personale direttivo e docente;
Aprea 230.059, che modifica la disciplina in materia di attribuzioni del collegio dei docenti e del consiglio di istituto;
Piccoli Nardelli 231.24, in quanto priva di contenuto normativo, giacché la disposizione che si intende introdurre è già contenuta nel decreto-legge n. 22 del 2020;
Fioramonti 231.013 (ex 2.41), volto a disciplinare un corso di formazione per dirigenti scolastici;
Mandelli 233.023, in quanto priva di contenuto normativo, giacché la disposizione che si intende introdurre è già contenuta nel decreto-legge n. 22 del 2020;
Schirò 233.026, che riconduce alla competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la selezione del personale da inviare nelle scuole all'estero;
Fratoianni 234.06, che prevede la sospensione, per l'anno scolastico 2020/2021, della durata dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
Spena 235.018, che reca disposizioni in materia di tirocinio didattico dei corsi di laurea di ambito educativo;
Toccafondi 235.024, che modifica le competenze del collegio dei docenti e del consiglio di istituto;
Toccafondi 235.025 che, per l'anno scolastico 2020/2021, prevede un esonero parziale dall'insegnamento per i docenti e gli insegnanti tecnico-pratici incaricati del coordinamento delle attività legate all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale;
Torto 236.14, che detta misure per il superamento del precariato nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Torto 236.15, che detta misure per il superamento del precariato nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per sancire l'equipollenza dei diplomi di specializzazione in musicoterapia, anche ai fini concorsuali;
Orfini 236.22, che proroga di un anno il termine per la stipula, da parte delle università, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso avviato dagli ex lettori di lingua straniera;
Mandelli 236.25, che reca modifiche alla disciplina sul reclutamento del personale della ricerca sanitaria con contratto a tempo determinato, prevedendone l'inquadramento nel ruolo dirigenziale;
Orfini 236.06, che riguarda i soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università straniere;
Melicchio 237.5, volto a consentire l'esercizio della professione di farmacista senza il necessario superamento dell'esame di Stato;
Lupi 237.7, volto a modificare le modalità di accesso alle professioni di ingegnere e di perito industriale;
gli identici Toccafondi 238.12, Ciampi 238.25, Ceccanti 238.19 e Fusacchia 238.31, che intervengono sulla disciplina dei titoli di ammissione agli esami finali delle Scuole superiori ad ordinamento speciale e i titoli finali da esse rilasciati;
gli identici Pagani 238.01 e Giovanni Russo 238.07, che prevedono la riconfigurazione del Centro alti studi per la Difesa quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa;
D'Ettore 238.05, che innalza l'età per il pensionamento dei professori universitari;Pag. 15
Gallo 238.014, che reca disposizioni in materia di accesso aperto ai dati della ricerca finanziata almeno per il 50 per cento con fondi pubblici;
Boldi 238.016, che interviene sulla disciplina del reclutamento del personale della ricerca sanitaria con contratto a tempo determinato prevedendone l'inquadramento nel ruolo dirigenziale;
Quartapelle 239.9, che riconosce un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale per la digitalizzazione delle attività in particolare per lo svolgimento della sesta edizione della conferenza internazionale «Rome Med-Mediterranean Dialogues»;
Siragusa 239.04, che estende la sperimentazione del voto on-line anche alle elezioni per il rinnovo degli italiani all'estero;
Paolo Russo 243.02, il quale modifica l'articolo 14 della legge 246 del 2005, in materia di semplificazione della legislazione, introducendo modifiche alla disciplina sull'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR);
Paolo Russo 246.08, volto a modificare, in via sperimentale dal 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Baldino 250.1, che elimina l'obbligo di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei bilanci preventivi e consuntivi della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);
Baldino 250.2, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 in materia di reclutamento dei dirigenti;
Baldino 250.3, che reca modifiche all'articolo 19, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incarichi dirigenziali;
Gemmato 250.02 e Ubaldo Pagano 250.03, che modificano l'articolo 21 del decreto legislativo n. 106 del 2012, dettando disposizioni sulla gestione amministrativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori («LILT»);
Baldino 250.04, che detta disposizioni sulla gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca;
Annibali 252.06, sul riconoscimento di un contributo mensile di 1.500 euro a favore dei magistrati onorari;
Cavandoli 254.04, in materia di requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo speciale delle magistrature superiori;
Colletti 256.1, volto a modificare il codice di procedura civile con riguardo ai criteri di attribuzione della trattazione dei giudizi di appello al giudice in composizione collegiale nonché ad apportare modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia con riguardo alla rimodulazione degli importi del contributo unificato e ad abrogare la disciplina relativa ai giudici ausiliari;
Barbuto 256.01, volto ad equiparare il trattamento economico dei giudici onorari di tribunale a quello dei vice procuratori onorari;
Prisco 259.3, che riduce da cinque a due anni il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio dal 21 novembre 2018;
Miceli 259.6 che reca una serie di modifiche della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 97 del 2017 sull'inquadramento e il passaggio di qualifiche del personale dei Vigili del fuoco appartenente a determinati ruoli;
Miceli 260.1 e Alaimo 260.07, che riducono, tra l'altro, da cinque a due anni il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio dal 21 novembre 2018;
gli identici Zardini 260.01, Miceli 260.03, Maurizio Cattoi 260.06, volti a Pag. 16rideterminare la disciplina del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Alaimo 260.05, che istituisce presso il Ministero dell'interno il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale non dirigente della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982;
Lepri 263.5, che deroga alla disposizione che cristallizza dal 1o gennaio 2017 il valore degli importi da destinare al trattamento accessorio del personale dei comuni;
Alaimo 263.7, che reca norme procedurali per la nomina dei componenti dell'Organo interno di valutazione delle pubbliche amministrazioni;
Madia 263.02 e Garavaglia 263.011, volti a prorogare la validità degli accordi e delle procedure relative alle progressioni economiche orizzontali del personale delle pubbliche amministrazioni fino al termine delle procedure medesime;
Fornaro 263.07, che, tra l'altro, nel modificare il decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ottica del superamento del precariato, assumano a tempo indeterminato prioritariamente il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti ivi previsti;
Siragusa 263.09 e 263.010, volti a modificare il contingente di personale reclutabile dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e ad aumentare i fondi per il voto all'estero e per la funzionalità dei servizi consolari;
Cavandoli 264.2, che introduce modifiche alla disciplina degli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
Cannatelli 264.10, che, modificando l'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990, introduce un termine più breve per l'annullamento d'ufficio nei casi di permesso di costruire e di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia;
Zanella 264.18, che modifica il regime delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi in materia di tutela paesaggistica previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
Pagani 264.20, che modifica la maggioranza richiesta per l'alienazione di parti comuni dei condomini negli edifici che non eccedano la ventesima parte del totale delle zone comuni;
Benigni 264.03, che reca una delega legislativa al Governo per il riordino e la semplificazione delle procedure amministrative;
gli identici Gebhard 264.015 e Ferraioli 264.033, che abrogano il comma 125-bis dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, in materia di trasparenza di sussidi e contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche;
Mandelli 264.016, che modifica il Testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di limiti di distanza tra fabbricati;
Gelmini 264.017, che introduce il principio della tutela del legittimo affidamento nel novero dei principi dell'attività amministrativa richiamati dall'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo;
gli identici Mandelli 264.019, Bruno Bossio 264.022, Paita 264.030, che dettano norme di interpretazione autentica di disposizioni del testo unico in materia di società partecipate relative alla «nozione di società a controllo pubblico», di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;
Bruno Bossio 264.023 e Moretto 264.035, che intervengono sulla disciplina dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adeguamento delle aerostazioni alle norme antincendio;Pag. 17
Cannizzaro 264.029, che esclude l'obbligo di trascrizione del preliminare relativo ad atti di acquisto di immobili da costruire;
Fiorini 264.034, che reca disposizioni in materia di modificazioni dell'attività di impresa.
Avverte che la Presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 13 della giornata odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.10.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 8 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 12.20.
DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
C. 2471-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio 2020.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 28 maggio 2020 era emersa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sugli effetti finanziari del provvedimento in esame.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento poste dalla relatrice ed a quelle emerse nel corso della seduta del 28 maggio scorso, segnala che la disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente provvedimento, che prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020 si svolgano, in deroga alla legislazione vigente, anche nella giornata di lunedì non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la citata estensione lascia invariati numerosi oneri. Specifica, in particolare, che si tratta degli oneri relativi alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi; alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70 del 1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti) del tutto indipendente dalla durata della votazione; al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì – con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio – non effettuerebbero più l'attuale turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì.
Rileva inoltre che lo svolgimento dello scrutinio relativo alle elezioni amministrative nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì.
Conferma quindi che all'attuazione dei protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali si provvederà nell'ambito delle dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Evidenzia poi che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno, attualmente prevista dal testo in corso di conversione anche per il referendum confermativo, comporterebbe sensibili risparmi di spesa, posto che l'ultimo referendum confermativo del 2016 ha comportato, da solo, un costo stimabile in complessivi 300 milioni di euro.Pag. 18
Conclude ricordando che il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, deve pertanto ritenersi capiente per far fronte alle occorrenze derivanti dalle consultazioni elettorali in esame.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) rileva come non sia stata data risposta alle questioni relative agli effetti finanziari derivanti dal prolungamento delle consultazioni elettorali anche nella giornata di lunedì e dalla necessità di sanificazione dei locali. Osserva infatti come l'unico nuovo chiarimento sia quello relativo al costo, stimabile in complessivi 300 milioni di euro, per lo svolgimento del referendum confermativo.
Con riferimento alla questione del prolungamento delle operazioni elettorali nella giornata di lunedì, prendendo atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo in ordine ai risparmi in termini di lavoro straordinario notturno del personale delle prefetture e dei comuni, osserva che nessuna considerazione sia stata svolta per quanto riguarda il lavoro del personale addetto alla sorveglianza dei seggi elettorali anche durante le ore notturne.
Maggiore preoccupazione destano comunque le spese necessarie per attuare le misure di sanificazione, le quali hanno un costo non indifferente, come può testimoniare qualsiasi azienda ed esercizio commerciale del nostro Paese.
Ritiene inoltre che per le spese di sanificazione non possano essere utilizzati i risparmi derivanti dall'accorpamento delle consultazioni elettorali, posto che il Fondo destinato alla copertura delle spese elettorali reca uno stanziamento di 300 milioni di euro, pari esattamente al costo stimato del referendum confermativo.
Sottolinea pertanto il mancato rispetto dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica, il quale afferma che la relazione tecnica deve quantificare gli oneri recati da ciascuna disposizione o, in alternativa, dare conto della neutralità finanziaria del provvedimento. Segnala infatti come, in questa circostanza, la rappresentante del Governo non abbia potuto assicurare l'assenza di oneri per le operazioni di sanificazione, né abbia fornito una quantificazione dei relativi costi.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ricorda che in uno Stato democratico, alla luce della Costituzione, lo svolgimento delle elezioni non può essere definito un costo e pertanto non si può nemmeno sostenere che l'accorpamento di consultazioni elettorali generi un risparmio per l'erario. Costi effettivi dovranno invece essere sostenuti dai comuni per il rispetto dei protocolli sanitari. Propone pertanto che lo Stato contribuisca alle spese relative alla sanificazione e al rispetto del distanziamento sociale.
Auspica infine che possano presto svolgersi le elezioni politiche allo scopo di sostituire l'attuale maggioranza, che tanti danni sta causando all'economia nazionale.
Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con quanto evidenziato dai colleghi precedentemente intervenuti, manifesta disagio per la mancata risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta.
Segnala quindi ulteriori fattori di costo, quali la necessità di fornire delle necessarie dotazioni edifici che sono in disuso da tempo e il reperimento di un numero di locali, da mettere a disposizione delle forze dell'ordine, compatibile con le previsioni di distanziamento sociale.
Mauro D'ATTIS (FI), confermando le preoccupazioni emerse nel dibattito, sottolinea come la rappresentante del Governo abbia affermato che l'estensione delle consultazioni elettorali nella giornata di lunedì lasci invariati numerosi oneri, ma evidentemente non tutti. Tra questi ritiene possano rientrare le spese di straordinario per le forze dell'ordine che vigilano sui seggi e le spese degli autisti.
Pag. 19Daniela TORTO (M5S), relatrice, ribadendo che l'accorpamento delle consultazioni elettorali comporta comunque una riduzione dei relativi costi, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2471-A Governo, di conversione del DL 26/2020 recante Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
alla disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente provvedimento, che prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020 si svolgano, in deroga alla legislazione vigente, anche nella giornata di lunedì non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la citata estensione lascia invariati numerosi oneri;
si tratta, in particolare, degli oneri relativi alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi; alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e a quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70 del 1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti) del tutto indipendente dalla durata della votazione; al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì – con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio – non effettuerebbero più l'attuale turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì;
inoltre, lo svolgimento dello scrutinio nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì;
all'attuazione dei protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali si provvederà invece nell'ambito delle dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno, attualmente prevista dal testo in corso di conversione anche per il referendum confermativo, dovrebbe determinare sensibili risparmi di spesa, posto che l'ultimo referendum confermativo del 2016 ha comportato, da solo, un costo stimabile in complessivi 300 milioni di euro;
il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, deve pertanto ritenersi capiente per far fronte alle occorrenze derivanti dalle consultazioni elettorali in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si dichiara profondamente insoddisfatta della proposta di parere formulata dalla relatrice e chiede che sia inserita quanto meno un'osservazione sulla possibilità di attribuire ai comuni una parte dei risparmi derivanti dall'accorpamento delle consultazioni elettorali.
La sottosegretaria Laura CASTELLI comprende quanto segnalato dall'onorevole Comaroli e dagli altri intervenuti e fornisce rassicurazioni sull'intenzione del Governo di contribuire alle spese che saranno necessarie per il rispetto degli attuali protocolli sanitari.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce la richiesta di inserire un'osservazione, che per sua natura non ha carattere vincolante, con la quale si prenda atto della presenza di costi, allo stato impossibili da quantificare. Ritiene che Pag. 20così facendo la Commissione bilancio adempia alla sua funzione di verifica degli aspetti finanziari dei provvedimenti.
Claudio BORGHI, presidente, osserva che a tal fine potrebbe più opportunamente essere presentato un ordine del giorno, in quanto l'inserimento di condizioni e osservazioni nei pareri della Commissione bilancio attiene a modifiche che si propone di introdurre nel testo.
Fabio MELILLI (PD) ricorda come in passato le amministrazioni locali abbiano sempre dovuto sostenere costi per le consultazioni elettorali superiori ai rimborsi ricevuti. Pertanto, fermo restando il parere favorevole della Commissione bilancio sul presente provvedimento, auspica che lo Stato si faccia carico dei costi necessari al rispetto dei protocolli sanitari vigenti.
Daniela TORTO (M5S), relatrice, prendendo atto di quanto emerso nel dibattito testé svolto, riformula come segue la proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2471-A Governo, di conversione del DL 26/2020 recante Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
alla disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente provvedimento, che prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020 si svolgano, in deroga alla legislazione vigente, anche nella giornata di lunedì non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la citata estensione lascia invariati numerosi oneri;
si tratta, in particolare, degli oneri relativi alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi; alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e a quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70 del 1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti) del tutto indipendente dalla durata della votazione; al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì – con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio – non effettuerebbero più l'attuale turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì;
inoltre, lo svolgimento dello scrutinio nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì;
all'attuazione dei protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali si provvederà invece nell'ambito delle dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche alla luce dei risparmi di spesa derivanti dall'estensione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali anche al referendum confermativo;
la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno, attualmente prevista dal testo in corso di conversione anche per il referendum confermativo, infatti dovrebbe determinare sensibili risparmi di spesa, posto che l'ultimo referendum confermativo del 2016 ha comportato, da solo, un costo stimabile in complessivi 300 milioni di euro;
il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, deve pertanto ritenersi capiente per far fronte alle occorrenze derivanti dalle consultazioni elettorali in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Pag. 21La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Iezzi 2.300, volto a sostituire l'articolo 2 del decreto-legge, che sopprime la clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento. Inoltre autorizza la spesa di un milione di euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prevedendo una copertura inidonea mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, determinando in tal modo una dequalificazione della spesa.
Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
Formentini 1.300, volta a prevedere l'introduzione del voto con modalità elettronica per le elezioni suppletive per la Camera e il Senato che si svolgono nel 2020 per i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero per un periodo di almeno tre mesi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 627, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio per il 2020 – ha autorizzato la spesa di un milione di euro per l'anno 2020 allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
Silli 1.11, la quale, in riferimento alle necessità di rispettare la distanza interpersonale, tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari, competenti all'emissione di atti, certificati e comunque ogni documento utile alle varie fasi del procedimento elettorale, trasmettano quanto di loro competenza, qualora l'interessato ne faccia richiesta, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sisto 1-bis.4 e 1-bis.3, che sono volte a prevedere che il referendum confermativo della legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari si debba svolgere necessariamente in una data diversa dalle consultazioni elettorali previste per l'anno 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in oggetto, anche ai fini del rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, posto che dall'estensione al referendum confermativo dell’election day potrebbero derivare risparmi di spesa utilizzabili a compensazione di eventuali oneri derivanti dal provvedimento;
Baldelli 1-bis.309, che è volta a consentire al comitato promotore del referendum confermativo della legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari di opporsi alla concentrazione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2020 e del referendum medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in oggetto, anche ai fini del rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, posto che dall'estensione al referendum confermativo dell'election day potrebbero derivare risparmi di spesa utilizzabili Pag. 22a compensazione di eventuali oneri derivanti dal provvedimento.
Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.
Daniela TORTO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.300, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.309, 2.300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.
La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus e che il testo iniziale, composto da cinque articoli, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 6, che prevedono l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, evidenzia che l'istituzione di detta Giornata nazionale – in quanto non considerata solennità civile, in base alla normativa sopra richiamata all'articolo 1 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.
Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di iniziative, cerimonie, eventi, incontri, da parte dello Stato, le regioni, le province e i comuni, di cui all'articolo 3, considerata la facoltatività della previsione non ha osservazioni da formulare. Diversamente, con riferimento alle iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus da parte delle istituzioni scolastiche, previste dall'articolo 4, evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Ciò peraltro non appare coerente con la clausola di non onerosità di cui all'articolo 6, riferita all'intero provvedimento, che presuppone la facoltatività, in luogo dell'obbligatorietà, delle iniziative da assumere in applicazione delle disposizioni in esame, al fine di assicurare il rispetto del vincolo di invarianza finanziaria. In proposito ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo.
Con riferimento alla trattenuta opzionale dalle retribuzioni dei dipendenti pubblici che, ai sensi dell'articolo 2, le amministrazioni dovrebbero operare qualora i dipendenti lo richiedano per poi versare il corrispondente importo al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST, considerato che il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione agli adempimenti previsti – acquisizione e gestione delle opzioni dei Pag. 23dipendenti, modificazioni del cedolino ecc. – nel quadro delle risorse già disponibili.
In merito all'articolo 5, che concerne iniziative della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non formula osservazioni, nel presupposto che – essendo espressamente disposto che l'attività sia svolta secondo le disposizioni del contratto di servizio – si possa dare attuazione alle previsioni in esame ad invarianza di oneri. Sul punto ritiene opportuna una conferma.
Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 6 prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.05.
SEDE REFERENTE
Lunedì 8 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 18.35.
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nell'odierna seduta antimeridiana.
Al riguardo comunica che la Presidenza, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi medesimi, nonché a seguito di un'ulteriore valutazione delle proposte emendative, riammette le seguenti proposte emendative:
Galli 30.018 e gli identici Galli 30.025 e Bellachioma 30.026, che intervengono sulla disciplina di adozione del PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile) autorizzando, nelle more della sua adozione, i permessi di prospezione e ricerca idrocarburi attualmente sospesi, in tal modo favorendo significativi investimenti per la ripresa del sistema produttivo;
Benamati 42.19, che, nel prevedere la promozione da parte dell'ENEA della innovazione tecnologica nei settori dell'energia e dei sistemi energetici avanzati, appare coerente con il rafforzamento del settore della ricerca;
Suriano 48.20, che, incrementando le risorse destinate alla partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA), appare coerente con il rafforzamento del settore della ricerca;
Flati 52.048, che prevede misure in favore di animali da affezione, in quanto analogo ad altri emendamenti già dichiarati ammissibili, che prevedono misure fiscali a favore di coloro che detengono animali da affezione;Pag. 24
Mollicone 195.01 e Rospi 195.02 e 195.03, che recano disposizioni in favore del settore radiotelevisivo, già oggetto di intervento da parte del presente provvedimento;
Serracchiani 199.07, che chiarendo i criteri per il corretto classamento degli immobili situati all'interno dei Punti franchi di Trieste in particolare e delle Zone Economiche Speciali in generale e delle aree di crisi industriale complessa, appare riconducibile agli interventi in materia portuale e trasporto marittimo già presenti nel provvedimento;
Paita 210.4 e gli identici Benigni 215.04, Zennaro 215.05, Bruno Bossio 215.08 e Mandelli 215.012, che, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2020, i comuni non possano subordinare l'ingresso o la circolazione degli autobus di linea interregionali di competenza statale nelle zone a traffico limitato al pagamento di una somma, sono volti a favorire il trasporto pubblico locale durante il periodo dell'emergenza, all'uopo istituendo un apposito fondo per la compensazione ai comuni delle minori entrate;
Fogliani 212.06, che dettando disposizioni in materia di trasferimento di aree demaniali al patrimonio disponibile, appare suscettibile di favorire la fruizione delle citate aree da parte delle comunità locali anche al fine di incentivare le attività economiche ivi insediate;
gli identici Pagani 238.01 e Giovanni Russo 238.07, che, intervenendo sul Centro alti studi per la difesa, risultano connessi ad attività di ricerca nel settore strategico dell'industria nazionale della difesa;
Gallinella 222.023, recante disposizioni sulla filiera agro-industriale della canapa, in quanto di contenuto sostanzialmente analogo ad altri emendamenti già dichiarati ammissibili, tra cui Gagnarli 222.020 e Sodano 224.030;
Gallo 238.014, che reca disposizioni in materia di accesso aperto ai dati della ricerca finanziata almeno per il 50 per cento con fondi pubblici, prevedendo, inoltre, la realizzazione di una apposita infrastruttura nazionale;
Paolo Russo 243.02, che, introducendo modifiche alla disciplina sull'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR), appare funzionale alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche in ambito macro-regionale e, conseguentemente, agli interventi di coesione territoriale;
Annibali 252.06, in quanto volto a riconoscere in favore dei magistrati onorari, sino al 31 dicembre 2020, un contributo economico mensile legato al perdurare dell'emergenza sanitaria;
Con riferimento all'emendamento Piccoli Nardelli 231.24, precisa che, sebbene di carattere innovativo rispetto alla normativa vigente, lo stesso è da ritenersi comunque inammissibile, in quanto, intervenendo sulle procedure per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno scolastico, risulta di contenuto analogo ad altri emendamenti già dichiarati inammissibili.
Avverte che la Presidenza ritiene, altresì, di dover confermare i giudizi di inammissibilità avverso le restanti proposte emendative.
Ricorda, infine, che il termine per la segnalazione delle proposte emendative è fissato, come già convenuto nelle scorse riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 11 di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.40.