ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).
RILIEVI DELIBERATI
La IV Commissione (Difesa),
esaminato – nelle sedute del 4 marzo e del 15, 22 e 23 aprile 2020 (ai cui resoconti si rinvia) – lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM;
premesso che:
l'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), ha conferito la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della predetta, la quale stabilisce norme fondamentali di sicurezza di protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
i commi 1, lettera a), e 2 dell'articolo 20 della citata legge di delegazione europea 2018, nel definire i principi e criteri direttivi della delega, stabilisce che il Governo è tenuto a introdurre le modifiche e le integrazioni per l'integrale e corretto recepimento della direttiva, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della normativa di settore, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente;
l'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva 2013/59/EURATOM e l'articolo 2, comma 2, lettera c) dello schema di decreto legislativo di recepimento, includono, nel rispettivo ambito di applicazione, lo smaltimento dei rifiuti come definito all'articolo 7, n. 136, dello stesso schema di provvedimento;
l'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, prevede che il deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame include il Ministero della Difesa tra le autorità che, in ragione delle proprie peculiarità funzionali e organizzative, sono responsabili dell'attuazione della normativa di cui si tratta;
l'articolo 242 dello schema di decreto legislativo in esame rinvia alle disposizioni specifiche, contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.
l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni Pag. 7regolamentari in materia di ordinamento militare e il decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2007 affidano al Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) le competenze in materia di radioattività ambientale, di raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi della Difesa;
considerato che:
il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), dal 2007 ha avviato le attività di dismissione e rilascio incondizionato del reattore termico sperimentale RTS-1 «Galileo Galilei» e attualmente costituisce il deposito temporaneo per la gestione, condizionamento e conservazione dei rifiuti radioattivi provenienti dall'Amministrazione difesa;
i rifiuti temporaneamente stoccati presso il sito del CISAM, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla dismissione dell'unico reattore di ricerca della Difesa sono classificabili come rifiuti di media e bassa attività derivanti da attività civili e quindi pienamente conformi alla disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame e a quelli destinati al conferimento al Deposito nazionale;
la Difesa non dispone di armamento nucleare e i rifiuti attualmente stoccati sono della stessa tipologia e natura di quelli provenienti da altre Amministrazioni;
il deposito del CISAM, in quanto sito di stoccaggio temporaneo, è intrinsecamente inidoneo per dimensioni e per caratteristiche, alla gestione definitiva di rifiuti radioattivi;
la particolare complessità della materia disciplinata dal provvedimento in esame fa ritenere auspicabile che si realizzino e si sviluppino forme di collaborazione tra le Autorità competenti di cui all'articolo 8 in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze;
delibera di esprimere i seguenti rilievi:
inserisca la Commissione Affari sociali indirizzi volti a prevedere che il Governo:
a) stabilisca che i rifiuti radioattivi provenienti dalle attività dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti e, a tal fine, che le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa siano eseguite, presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), anche dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) secondo le modalità di cui all'articolo 9 dello schema;
b) garantisca la piena attuazione della direttiva europea e che, nel decreto legislativo in via di emanazione, sia verificato che le attività svolte dal Ministero della difesa recepiscano i contenuti delle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti, valutando, qualora necessario, l'aggiornamento delle disposizioni in vigore.