ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 15 aprile 2020. – Presidenza della presidente Maura TOMASI.
La seduta comincia alle 16.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Valentina CORNELI, relatrice, nell'illustrare sinteticamente i contenuti del provvedimento, segnala, prima di passare alla lettura della proposta di parere, che la stessa, alla luce della complessità del provvedimento, si concentrerà principalmente su alcuni problemi di carattere generale attinenti in particolare all'impatto dello stesso sul sistema delle fonti.
Al fine di meglio concentrare l'attenzione su questi aspetti, che ritiene particolarmente rilevanti in questa difficile fase, nel parere saranno solo richiamati sinteticamente alcuni profili problematici specifici attinenti a singole disposizioni, con riferimento alle quali fornisce però nel suo intervento ulteriori dettagli.
In particolare, la proposta di parere richiede di approfondire, per quanto concerne la formulazione del testo, in primo luogo l'articolo 6. Tale articolo autorizza, tra le altre cose, il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Data la mancanza nell'ordinamento di una definizione univoca dei «presidi sanitari», ai quali possono essere ricondotti sia beni mobili che beni immobili, andrebbe quindi valutata l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo della disposizione che individua i beni oggetto di possibile requisizione.
L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali; in particolare, Pag. 4il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal «Presidente del consiglio, ove previsto « o dal sindaco; al riguardo, la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe però un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta e, per l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni.
Andrebbe poi approfondito il coordinamento tra l'articolo 74, comma 01, che dispone l'integrazione per 30 giorni dall'effettivo impiego, di 253 unità di personale militare impiegato nel dispositivo «Strade sicure», e l'articolo 74-ter che prevede che l'integrazione avvenga per 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. Andrebbe infatti valutata la necessità di disciplinare la fattispecie in esame in un'unica disposizione normativa.
L'articolo 87, comma 3, dispone in materia di riconoscimento dell'esenzione dal servizio, in determinate condizioni, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non si siano potuti recare in ufficio in ottemperanza dei DPCM adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020; al riguardo, andrebbe chiarito se la disposizione possa trovare applicazione anche per i dipendenti che non si siano potuti recare in uffici in ottemperanza delle ordinanze del Ministro della salute, regionali e sindacali adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 6 del 2020.
Il comma 2-quater dell'articolo 103 stabilisce che la validità dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è estesa al 31 agosto 2020. Al riguardo, in analogia a quanto previsto per l'analoga estensione della validità dei documenti di identità disposta dall'articolo 104, andrebbe chiarito il dies a quo per l'applicazione dell'estensione.
L'articolo 123 dispone che il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena, previsto, a determinate condizioni, dalla disposizione, non sia applicabile ai detenuti nei confronti dei quali sia stato redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse avvenute a far data dal 7 marzo 2020. Al riguardo potrebbe risultare opportuno specificare quali infrazioni disciplinari commesse in occasione dei disordini e delle sommosse determini l'esclusione dal beneficio.
Con riferimento invece al riordino della legislazione vigente, ritiene invece meritevole di approfondimento in primo luogo, l'articolo 47. Tale articolo dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020) delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili; in proposito segnala l'opportunità di un approfondimento; infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, come è avvenuto, è stata disposta con un nuovo DPCM, solo per le strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo. L'articolo 54, comma 3, e l'articolo 79, ai commi 2 e 4, prevedono poi il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica. L'articolo 108, comma 2, prevede la possibilità di estendere con DPCM il nuovo termine di 30 giorni dalla notifica, stabilito dalla medesima disposizione, per il pagamento in forma ridotta delle sanzioni per violazioni del codice della strada; al riguardo rileva che sembra Pag. 5quindi operarsi una delegificazione «di fatto» con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'articolo 116 proroga di tre mesi i termini per l'adozione dei DPCM di riorganizzazione di ministeri previsti dalla normativa vigente e che vengano a scadenza tra il 1o marzo e il 31 luglio 2020; al riguardo, andrebbe specificato se la proroga riguardi anche, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2463 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 127 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli; il complesso delle disposizioni configura il decreto-legge come uno di quei “ provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo ”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali “ le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo ” (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali); andrebbe peraltro approfondita la riconducibilità a questo pur ampio perimetro dell'articolo 94-bis, che dispone in materia di ricostruzione dell'impianto funiviario di Savona distrutto dagli eventi atmosferici del novembre 2019 (la norma riproduce sostanzialmente, peraltro, un progetto di legge attualmente all'esame del Senato, AS 1727, presentato il 19 febbraio 2020 e quindi anteriormente alla segnalazione dei primi casi di contagio da COVID-19 sul territorio nazionale);
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
nel provvedimento è confluito il decreto-legge n. 14 del 2020, sul quale il Comitato si è espresso nella seduta del 31 marzo 2020; si richiamano quindi le osservazioni formulate in quell'occasione con riferimento alla formulazione del testo;
richiamata l'opportunità, emersa nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Comitato, di approfondire la formulazione degli articoli 6, dell'articolo 73, dell'articolo 87, comma 3; dell'articolo 103, comma 3-quater e dell'articolo 123, comma 1; nonché il coordinamento tra l'articolo 74, comma 01, e l'articolo 74-ter;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
richiamata l'opportunità, emersa nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Comitato, di un chiarimento sul corretto uso del sistema delle fonti con riferimento all'articolo 47, comma 1, all'articolo 54, comma 3, all'articolo 79, commi 2 e 4; all'articolo 108, comma 2, e all'articolo 116;
nel provvedimento sono confluiti i contenuti dei decreti-legge n. 9, 11 e 14 in corso di conversione; al riguardo, si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “ evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge ” (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016); Pag. 6
inoltre, un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta ora abrogata dal decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020; si tratta in particolare degli articoli 17 (sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID); 49 (Fondo centrale di garanzia PMI); 53 (Misure per il credito all'esportazione); 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi), limitatamente al comma 7; 70 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli); peraltro, ad eccezione dell'articolo 17, il testo del decreto-legge n. 23 non specifica se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione, si veda p. 19 dello stampato dell'A.C. 2461); si tratta di un punto meritevole di approfondimento: da un lato, infatti, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro; dall'altro lato però, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio; nel caso specifico, al fine di evitare un aggiramento del dettato costituzionale, appare ragionevole ritenere che l'impossibilità per il Parlamento di convertire le specifiche disposizioni richiamate, a causa della loro abrogazione ad opera di un successivo decreto-legge, comporti anch'essa la loro decadenza sin dall'inizio (si tratta pur sempre infatti di una loro mancata conversione); in tale ipotesi si potrebbe pertanto porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza; sede idonea a ciò potrebbe risultare la legge di conversione del decreto-legge n. 23; sul punto potrebbe risultare comunque opportuno un chiarimento già in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, ad esempio attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo al Governo;
la complessità della questione conferma comunque quanto il Comitato ha già avuto occasione di raccomandare al Governo e cioè la necessità di “ evitare la modifica esplicita – e in particolare l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari (parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019, cosiddetto “ DL Alitalia ”);
per altre disposizioni si pone l'esigenza di un coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020; in particolare la sospensione di termini dei procedimenti fino al 15 aprile 2020 in materia di giustizia e amministrativi prevista dal provvedimento in esame, rispettivamente, all'articolo 83, commi 1 e 2, e 84, da un lato, e all'articolo 103, commi 1 e 5, dall'altro lato, risulta ora prevista, ai sensi del decreto-legge n. 23, fino all'11 maggio per i termini in materia di giustizia e fino al 15 maggio per i termini amministrativi; ragioni di coerenza sistematica e il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che i termini vigenti, anche una volta entrata in vigore la legge di conversione, saranno quelli dell'11 e del 15 maggio 2020; ciò anche in considerazione del fatto che il termine del 15 aprile è presente nel testo originario del decreto-legge n. 18, entrato in vigore anteriormente Pag. 7alla data di entrata in vigore del DL n. 23, e non è frutto di un intervento parlamentare; si segnala comunque l'opportunità, anche alla luce della complessità delle disposizioni contenute dagli articoli 83, 84 e 103, di evitare un simile intreccio “ tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento ”, come già raccomandato dal Comitato nel parere reso nella seduta del 26 novembre 2008 sul disegno di legge C. 1936 di conversione del decreto-legge n. 162/2008, cosiddetto “ DL Banche ”);
un intreccio problematico si pone anche con riferimento al coordinamento tra il comma 3-ter dell'articolo 87 e l'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 del 2020; il citato comma 3-ter dispone infatti che la valutazione degli effetti degli apprendimenti effettuati nell'ambito della attività didattica svolta a distanza valgano ai fini degli scrutini finali mentre l'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nel caso in cui l'attività didattica “ in presenza ” non riprenda il 18 maggio 2020, la definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni; il citato comma 3-ter entrerà in vigore al momento della conversione del decreto-legge in esame e quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 22, il 9 aprile 2020, e potrebbe pertanto comportare, in assenza di un raccordo tra le due previsioni, un'abrogazione tacita dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22;
inoltre, nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nell'articolo unico del disegno di legge di conversione una disposizione (il comma 3) che prevede la proroga di tre mesi del termine per l'attuazione delle deleghe scadenti tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; la proroga opererà a decorrere dal termine attuale di scadenza, se successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a decorrere da tale data di entrata in vigore, se precedente; in proposito si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto e allo scopo (si veda da ultimo la condizione soppressiva contenuta nel parere reso nella seduta del 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto “ DL sicurezza ”);
il Comitato ritiene comunque, come già fatto in occasione dell'esame del disegno di legge C. 2447 di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 (si veda il parere reso nella seduta del 31 marzo 2020) di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate per il provvedimento in esame in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso;
ciò premesso, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, nel prorogare di tre mesi tutti i termini di delega scadenti tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, in considerazione della situazione di emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, appare comunque riconducibile al modello di delega legislativa stabilito dall'articolo 76 della Costituzione; la proroga mantiene infatti Pag. 8la delega entro un tempo limitato e mantiene fermi i principi e criteri direttivi individuati dai provvedimenti di delega originari; anche l'oggetto risulta definito attraverso il riferimento alle deleghe i cui termini scadano in un determinato arco temporale, quello tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; per le deleghe i cui termini scadano tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione si tratterà, in vero, di un differimento e non di una proroga; in proposito si ricorda comunque che la sentenza n. 156 del 1985 della Corte costituzionale ha riconosciuto al Legislatore il potere di prorogare e differire termini di delega;
è parimenti vero che la proroga renderà in alcuni casi complessa l'individuazione del termine di delega, soprattutto nel caso in cui si verifichi il combinato disposto tra la proroga medesima e altre modalità “ mobili ” di definizione del termine di delega (quali quella prevista per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, ove assumono rilievo i termini di recepimento delle singole direttive; quella per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, ove assumono rilievo le diverse date di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi “ principali ” e quella prevista in caso di adozione della “ tecnica dello scorrimento ”, pure costantemente censurata dal Comitato); dovrebbero comunque essere interessati dalla proroga i seguenti provvedimenti di delega: articolo 7 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018; delega in materia di utilizzo del termine “ cuoio ”, “ pelle ” e “ pelliccia ”; il termine attuale è il 26 maggio 2020); legge n. 86 del 2019 (deleghe al Governo in materia di sport; il termine attuale è il 31 agosto 2020); articolo 21, comma 3 della legge n. 154 del 2016 (cd. “ collegato agricoltura ”, adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 32 del 2018 in materia di strumenti assicurativi in agricoltura: il termine attuale è il 28 aprile 2020); interessate dal provvedimento dovrebbero essere poi le deleghe previste dalla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 119 del 2019); si tratta in particolare dell'articolo 4 (adeguamento al regolamento UE 2017/1939, cooperazione rafforzata in materia di procura europea; termine attuale 2 agosto 2020) e dell'articolo 5 (adeguamento al regolamento UE n. 655/2014, recupero crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale, termine attuale 2 maggio 2020); risulterebbero poi interessati dalla proroga i seguenti schemi di decreto legislativo attuativi della legge già trasmessi alle Camere e per i quali, in virtù dello “ scorrimento ”, il termine attuale è il 2 maggio 2020: atto n. 147 – attuazione della direttiva (UE) 2019/692 – norme comuni per il mercato interno del gas naturale; atto n. 149 – recepimento della direttiva (UE) 2018/645 – qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri; atto n. 151 – attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; atto n. 152 – attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE – scambio di informazioni nel settore fiscale sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica; atto n. 153 – attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 – protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro: atto n. 156 – attuazione della direttiva (UE) 2018/410 – riduzione delle emissioni; atto n. 157 – attuazione della direttiva 2013/59/Euratom – norme fondamentali di sicurezza relative all'esposizione alle radiazioni ionizzanti; atto n. 158 – attuazione della direttiva (UE) 2018/844 – prestazione energetica nell'edilizia; interessati dalla proroga dovrebbero essere poi anche questi ulteriori schemi di decreto legislativo, che prevedono diversi termini di delega: atto n. 155: attuazione dell'articolo 7 della legge n. 117 del 2019 – incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (scadenza attuale: 10 giugno 2020); atto n. 162 – attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 Pag. 9– efficienza energetica (scadenza attuale: 25 maggio 2020 per le disposizioni di carattere generale e 25 giugno 2020 per le disposizioni a tutela dei consumatori); atto n. 166 – attuazione della direttiva (UE) 2018/849 – veicoli fuori uso (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 167 – attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 – pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 168 – attuazione della direttiva (UE) 2018/850 – discariche di rifiuti (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 169 – attuazione della direttiva (UE) 2018/851 – rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio (scadenza delega 5 marzo 2020); dovrebbero essere interessati dalla proroga, una volta trasmessi, anche gli schemi di decreto legislativi di recepimento delle seguenti direttive: direttiva (UE) 2018/957 – distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (scadenza attuale: 30 marzo 2020); direttiva (UE) 2018/958 – regolamentazione delle professioni (scadenza attuale: 30 marzo 2020); infine, potrebbero essere interessati dalla proroga i termini per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrati e correttivi dei seguenti decreti legislativi di recepimento di atti normativi europei: decreto legislativo n. 230 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1143/2014 (diffusione specie esotiche invasive) termine attuale: 14 febbraio 2020; decreto legislativo n. 231 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 (informazioni al consumatore sugli alimenti) termine attuale: 9 maggio 2020; decreto legislativo n. 233 del 2017 di adeguamento al regolamento (UE) n. 760/2015 (fondi di investimento europei a lungo termine) termine attuale: 28 febbraio 2020; decreto legislativo n. 234 del 2017 attuativo della direttiva 2015/637/UE (tutela consolare dei cittadini dell'Unione) termine attuale: 16 febbraio 2020; decreto legislativo n. 19 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1214/UE (qualità per i servizi trasfusionali); termine attuale: 21 marzo 2020; decreto legislativo n. 25 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/844/UE (sicurezza navi da passeggeri); termine attuale: 29 marzo 2020; decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/680/UE (trattamento dati personali a fini di perseguimento dei reati); termine attuale: 8 giugno 2020; decreto legislativo n. 53 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/681/UE (uso del codice PNR per prevenzione del terrorismo); termine attuale: 9 giugno 2020; decreto legislativo n. 60 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2258/UE (accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio); termine attuale: 6 giugno 2020; decreto legislativo n. 61 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/1794/UE in materia di marittimi; termine attuale: 7 giugno 2020; decreto legislativo n. 62 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/2302/UE (pacchetti turistici); termine attuale: 1o luglio 2020; decreto legislativo n. 63 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/943/UE (segreti commerciali); termine attuale: 22 giugno 2020; decreto legislativo n. 65 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1148/UE (sicurezza delle reti); termine attuale: 24 giugno 2020; decreto legislativo n. 68 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/97/UE (distribuzione assicurativa); termine attuale: 1o luglio 2020; decreto legislativo n. 71 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/801/UE (ingresso cittadini Paesi terzi per studio, ricerca e volontariato); termine attuale: 5 luglio 2020; decreto legislativo n. 81 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2284/UE (riduzione emissioni nazionali di inquinanti atmosferici); termine attuale: 17 luglio 2020; decreto legislativo n. 88 del 2018; attuativo della direttiva 2014/50/UE (mobilità lavoratori tra Stati membri); termine attuale: 14 luglio 2020 (nella ricostruzione effettuata non si è tenuto invece conto delle deleghe legislative per le quali le competenti commissioni parlamentari abbiano già espresso il parere sui relativi schemi di decreto legislativo);
il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione Pag. 10(AIR); alla relazione illustrativa è allegata la dichiarazione di esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017 (tale disposizione esclude l'AIR per i provvedimenti normativi direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:
ferma restando la necessità, in coerenza con i precedenti pareri del Comitato, di evitare, non appena superata la grave emergenza sanitaria in corso, l'abrogazione di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, abbiano cura Parlamento e Governo di chiarire, ad esempio con l'approvazione di uno specifico ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, se l'avvenuta abrogazione di disposizioni del decreto-legge n. 18, ancora in corso di conversione, ad opera del decreto-legge n. 23, comporti la necessità di regolare con legge gli effetti giuridici della loro mancata conversione, in particolare specificando se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza; in tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di procedere in tal senso nella legge di conversione del decreto-legge n. 23;
abbia cura il Legislatore di approfondire, nel corso dell'esame del provvedimento in esame e in quello del decreto-legge n. 22 del 2020, il coordinamento delle disposizioni dell'articolo 87, comma 3-ter, con quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 del 2020.»
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 16.25.