SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 17.10.
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Sergio BATTELLI, presidente, rammenta che, in esito all'odierna Conferenza dei presidenti dei gruppi, il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea nella settimana dal 20 al 24 aprile.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere alla V Commissione sul decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), recante ulteriori misure volte a fronteggiare la crisi epidemiologica del Covid-19, attraverso la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie e interventi necessari per mitigare l'impatto economico sui lavoratori, le famiglie e le imprese e garantire al contempo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia. Precisa che le nuove misure si aggiungono a quelle già adottate d'urgenza dal Governo per rallentare la diffusione del virus, che ha già causato la perdita di migliaia di vite umane, ed evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di Covid-19 produca effetti permanenti, come la cessazione definitiva delle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi nei settori maggiormente colpiti.
In via preliminare segnala che il provvedimento – che s'inserisce in un contesto complesso e in costante evoluzione – riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d'urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono Pag. 304state abrogate nel corso dell'esame al Senato per confluire nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Decreto liquidità), trasmesso alla Camera in prima lettura. I decreti-legge abrogati, le cui previsioni sono confluite nel provvedimento in esame, sono: il decreto n. 9 del 2020, con cui sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; il decreto n. 11 del 2020, che ha recato ulteriori misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria; il decreto n. 14 del 2020, che ha disposto ulteriori interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Rammenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, introdotto al Senato, detta una disposizione a carattere generale sulla proroga – ovvero il differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, tra cui rientrano anche i numerosi decreti legislativi da adottare ai sensi della legge di delegazione europea 2018 e sui quali la Commissione dovrà rendere il parere. Segnala in proposito che la Commissione europea, in considerazione del notevole impatto che la pandemia sta avendo sulle capacità delle amministrazioni degli Stati membri, ha concesso la sospensione di alcuni termini previsti nell'ambito delle procedure di infrazione.
Ciò premesso, prima di illustrare talune disposizioni di più stretto interesse della Commissione – rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata del testo – ritiene utile da un lato richiamare la cornice finanziaria del provvedimento, dall'altro riepilogare sinteticamente il quadro delle misure adottate in sede europea che hanno consentito l'adozione del provvedimento e che incideranno sulle prossime azioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
Quanto al primo aspetto, ricorda che le risorse finanziarie previste sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020, autorizzata con la Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge «rinforzata» di attuazione del principio di pareggio del bilancio). Tale aumento del debito pubblico è in linea con la valutazione della Commissione europea che, in risposta alla lettera del Governo del 5 marzo 2020, ha affermato che le misure di spesa pubblica adottate una tantum in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse, per definizione, dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti.
Sempre per quanto attiene ai profili finanziari, rammenta che il comma 10 dell'articolo 126 dispone che le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa al Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle piccole e medie imprese, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.
Tale previsione appare di particolare rilievo poiché vincola, per l'emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020. A tale riguardo, segnala che la Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote di prefinanziamento relative all'annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di certificazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel settore Pag. 305sanitario, di supporto al capitale circolante delle piccole e medie imprese e ai regimi di lavoro determinato necessarie a fronteggiare l'attuale situazione di crisi. Tali risorse potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun programma operativo a seguito delle modifiche ai regolamenti europei attualmente vigenti e a seguito della riprogrammazione dei medesimi programmi.
Per quanto concerne, più in generale, la risposta delle Istituzioni europee per fronteggiare l'emergenza, ricorda che dopo una fase di iniziale stallo si sono succedute una serie di iniziative per delineare una risposta comune alla pandemia, al fine di rafforzare i sistemi sanitari e controbilanciare gli effetti socioeconomici da essa derivanti.
Ricorda che la Commissione europea ha adottato due diversi pacchetti di misure per fronteggiare l'emergenza, il primo dei quali risalente al 13 marzo 2020, che è illustrato nella Comunicazione «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» (COM(2020) 112), comprende misure già approvate definitivamente, tra cui il regolamento (UE) 2020/460, che consente agli Stati membri l'accesso a 37 miliardi di euro di fondi di coesione per investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, nonché il regolamento (UE) 2020/461, che estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE alle emergenze di sanità pubblica rendendo disponibile per il 2020 un importo massimo di 800 milioni di euro.
Un secondo articolato pacchetto di proposte adottato il 2 aprile scorso, illustrato nella Comunicazione COM(2020) 143, comprende una serie di misure in corso di esame presso le istituzioni europee, tra cui la proposta di regolamento COM(2020)138) volta a rendere i fondi strutturali e di investimento completamente flessibili in modo da convogliare tutte le risorse non ancora impegnate nella battaglia contro il coronavirus, consentendo, tra l'altro, il trasferimento di risorse tra i fondi, tra categorie di regioni e tra obiettivi strategici e il finanziamento europeo pari al 100 per cento, abolendo – in via del tutto eccezionale – la necessità di co-finanziamento nazionale.
Nel pacchetto di proposte del 2 aprile è inoltre compresa la proposta di regolamento COM(2020)139 istitutiva dello Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), che dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza finanziaria, per un totale di 100 miliardi di euro, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli per il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe finalizzate a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi.
Ulteriori misure proposte dalla Commissione europea riguardano l'utilizzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti, il sostegno nel settore della pesca e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a causa della pandemia, la riattivazione dello strumento per il sostegno di emergenza con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati membri, nonché il potenziamento ulteriore del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU).
Fa presente che, per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha inoltre deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Il 19 marzo 2020, la Commissione ha infatti adottato una Comunicazione C(2020), recante un Quadro temporaneo («Temporary Framework») a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro per impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio. Ulteriori iniziative adottate dalla Commissione rispettivamente il 3 e il 9 aprile sono volte a modificare il predetto Quadro temporaneo Pag. 306ampliando il ventaglio di misure in esso contenute ed estendendone ulteriormente la portata.
Ricorda inoltre che sono state adottate importanti determinazioni per consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità offerta dal Patto di stabilità e crescita (PSC). Il 20 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 123, con cui ha invitato il Consiglio ad approvare, per la prima volta, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente, in via generale, dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, in periodi di «grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione», al fine di mettere in campo tutte le risorse ritenute necessarie per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19. Il 23 marzo 2020, il Consiglio Ecofin ha convenuto sulla sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale. I ministri delle finanze e la Commissione hanno altresì convenuto sull'opportunità di adottare un approccio pragmatico e flessibile, per quest'anno, nell'attuazione delle prossime tappe previste dal Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.
Segnala che la Banca centrale europea (BCE) ha adottato misure straordinarie in risposta all'emergenza coronavirus. Il 18 marzo 2020, è stato adottato il programma temporaneo Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), di acquisto di titoli pubblici e privati, con un portafoglio complessivo di 750 miliardi di euro, che durerà almeno fino alla fine del 2020 e comunque fino a che il Consiglio riterrà terminata la fase di crisi legata al Covid-19. Tale nuovo programma da 750 miliardi di euro si aggiunge al programma di acquisti in corso e alla ulteriore dotazione aggiuntiva di 120 miliardi deliberata il 12 marzo per ulteriori acquisti netti di attività del settore privato, consentendo di attivare complessivamente una capacità di intervento di oltre 1.100 miliardi di euro.
Precisa inoltre che alle iniziative cui ha fatto cenno si aggiungono quelle proposte dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per mobilitare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti, che saranno utilizzati per prestiti ponte, sospensioni dei debiti e altre misure intese ad alleviare la situazione di liquidità e i vincoli in materia di capitale circolante per le PMI e le imprese a media capitalizzazione. La BEI ha inoltre da ultimo approvato una proposta da inviare agli Stati membri riguardante la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro, che consentirebbe di incrementare il proprio sostegno a favore delle imprese attraverso la mobilitazione di un importo fino a 200 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi ai 40 miliardi di euro già annunciati.
Rileva che le misure adottate da Commissione europea, BCE e BEI rappresentano una prima risposta per minimizzare l'impatto socio-economico della crisi, che ora è necessario rafforzare in una strategia complessiva di medio e lungo periodo. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, l'impulso del Governo italiano per la creazione di un meccanismo per l'emissione di titoli obbligazionari comuni finalizzati a sostenere lo sforzo dei sistemi sanitari, economici e sociali nel fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19 e le sue conseguenze è stato progressivamente condiviso da altri Paesi, innescando un intenso dibattito. Ricorda che alla vigilia del Consiglio europeo straordinario del 26 marzo, è stata inviata una lettera sottoscritta da nove Capi di Stato e di Governo, tra cui l'Italia, con la quale sono state chieste misure più ambiziose per creare uno strumento di debito comune per garantire la disponibilità di risorse raccolte sui mercati.
Nell'ultima riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile è stato raggiunto un accordo su un insieme di strumenti da sottoporre al prossimo Consiglio europeo del 23 aprile. In quella sede è stato espresso pieno sostegno per la creazione del citato fondo paneuropeo di garanzia da parte della BEI e per lo strumento SURE proposto della Commissione, di cui è stato fatto cenno. È stato inoltre proposto di Pag. 307istituire uno strumento di sostegno alla crisi pandemica generata dal Covid-19, basato sulle esistenti linee di credito precauzionali ECCL, attivabili dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), per sostenere il finanziamento diretto e indiretto delle spese di prevenzione e assistenza sanitaria legate all'emergenza nel limite del 2 per cento del PIL del rispettivo Stato membro alla fine del 2019. In sede di Eurogruppo, si è altresì deciso di lavorare su un fondo per la ripresa (Recovery Fund), per preparare e sostenere la ripresa, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi volti a rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantendo la solidarietà dell'UE con gli Stati membri più colpiti. Ricorda che la creazione di tale fondo si basa sulla proposta formulata dai Commissari Gentiloni e Breton. I ministri hanno, infine, accolto con favore l'intenzione della Commissione di adattare la sua proposta di Quadro finanziario pluriennale (QFP) per riflettere la nuova situazione e le nuove prospettive.
Rileva che il Consiglio europeo del 23 aprile rappresenta pertanto un appuntamento cruciale per fronteggiare una crisi globale con caratteristiche senza precedenti, una crisi che può essere affrontata e risolta solo con uno sforzo comune e con strumenti integrati a livello europeo.
Venendo ora al contenuto del provvedimento, ricorda che esso reca, anzitutto, una serie articolata di misure in materia sanitaria, essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19.
In tale ambito segnala, in particolare, l'articolo 5-bis – inserito dal Senato – che traspone il disposto di cui all'articolo 34 del decreto-legge. 2 marzo 2020, n. 9, recando norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi. In particolare, il comma 3, fino al termine dello stato di emergenza (ossia sino al 31 luglio 2020), consente, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).
La disposizione va letta in coordinamento con quanto disposto dagli articoli 15 e 16, che consentono, sempre fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, e di utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, ferma restando la previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. A tale riguardo, ricorda che la Raccomandazione (UE) n. 2020/403 della Commissione europea, del 13 marzo 2020, specifica al punto 8 che «Anche i DPI o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, purché sia garantito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori sanitari per la durata dell'attuale crisi sanitaria e che non siano introdotti nei circuiti di distribuzione regolari e messi a disposizione di altri utilizzatori».
Sempre in materia sanitaria, segnala l'articolo 13, che consente, per il periodo di durata dell'emergenza, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea. Le regioni e le province autonome potranno pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo Pag. 308periodo dell'emergenza epidemiologica. Nel corso dell'esame al Senato, è stato peraltro approvato il comma 1-bis, che consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.
Segnala poi l'articolo 17-bis – che riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020 – recante una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria al fine di stabilire regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa, prevedendo che il trattamento dei dati sia comunque effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati.
Pur se non attinente alle competenze della Commissione, segnala, infine, che nel corso dell'esame al Senato è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero «come concausa» del contagio da COVID-19 (articolo 22-bis).
Un secondo rilevante ambito di interventi concerne le misure di carattere fiscale, in relazione alle quali si prevede che quelle introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, siano confermate ed estese a tutto il territorio nazionale. Il decreto-legge in esame introduce, inoltre, un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. In proposito, si limita a richiamare soltanto le seguenti misure: la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); l'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti; la sospensione dei pagamenti per i beneficiari di agevolazioni nella forma del credito agevolato, concesse dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (articolo 100).
Per quanto attiene agli interventi di natura finanziaria, ricorda che il decreto-legge in esame ha potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, estendendo i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in Pag. 309attuazione delle misure adottate per l'emergenza (articolo 54). Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono stati inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità) ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.
Con specifico riferimento alle imprese, segnala che uno degli interventi più rilevanti e di specifico interesse per la Commissione XIV, che prevedeva all'articolo 49 del decreto-legge il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge 23 del 2020, il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato («State Aid Temporary Framework» della Commissione europea), nel frattempo intervenuta. La Commissione avrà dunque modo di esprimersi sul punto in sede di espressione del parere sul c.d. decreto Liquidità.
Analogamente, l'articolo 53 che prevedeva misure per il credito all'esportazione è stato abrogato dal decreto Liquidità, che ha introdotto ulteriori misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.
Di contro, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 49-bis, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020, prevedendo che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1o marzo 2020. Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione). Le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Sempre in tema di sostegno alle imprese segnala l'articolo 56, che qualifica l'epidemia da Covid-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, e stabilisce misure di garanzia pubblica alle esposizioni debitorie delle imprese, previa autorizzazione della Commissione europea, prevedendo in particolare la concessione alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario. Richiama, inoltre, l'articolo 57, che prevede la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in favore delle banche che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta.
Con riferimento al settore delle comunicazioni, segnala l'articolo 82, il quale prevede che fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Sulla base di una modifica approvata dal decreto-legge n. 105 del 2019, che prevede l'obbligo di notifica per l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che Pag. 310detengono beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie critiche. Fa presente che su tale disciplina interviene il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti per l'accesso alla liquidità recentemente trasmesso alla Camera.
Segnala poi l'articolo 52, che modifica il Codice delle assicurazioni al fine di dare diretta attuazione all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) n. 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Secondo la stessa direttiva, l'articolo 2, punto 1, relativo all'aggiustamento per la volatilità dei bilanci, deve essere recepito dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020. Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura, si è ritenuto opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva, che peraltro non prevede margini di discrezionalità normativa, senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea.
Rileva che il titolo V del decreto in esame contiene ulteriori disposizioni. Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 72 istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato anche all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).
Specifiche norme riguardano le forniture. Per quanto concerne in particolare l'articolo 75, che autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga al Codice dei contratti pubblici, segnala che i prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018. Il comma 1 dell'articolo 87-bis prevede, inoltre, l'aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50 per cento del valore iniziale delle Convenzioni in linea con quanto prevede la normativa europea sui contratti pubblici, e segnatamente l'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2014/24/UE.
Il provvedimento prevede, inoltre, numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca. Sottolinea in questa sede le disposizioni di cui all'articolo 78, che provvedono a elevare dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, la percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo, e consentono il posticipo al momento del saldo delle verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato. Si prevede, inoltre, la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (comma 3-novies).
Il decreto contiene inoltre specifiche misure per il settore dei trasporti. Nello specifico, l'articolo 79 riconosce l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo – ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – e prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (commi 1 e 2); l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che prevede la comunicazione in tempo utile alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti. L'articolo 79 autorizza inoltre, in considerazione della particolare situazione determinatasi con Pag. 311l'emergenza COVID-19, per Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica (commi da 3 a 8). Il comma 4-ter dell'articolo 92 consente, inoltre, la sospensione di tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, e contestualmente consente la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020, fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza. L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Il comma 4-quinquies del medesimo articolo 92 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena. Ricorda in proposito che l'AGCM, nella segnalazione AS 1652, ha auspicato una celere conclusione dell'iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell'A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, l'effettivo espletamento di una procedura di gara per l'individuazione della nuova concessionaria.
L'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali attraverso il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali. Nel corso dell'esame in Senato l'elenco delle udienze che devono comunque tenersi è stato integrato con le udienze nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo.
Fa presente che il provvedimento reca poi alcune disposizioni in materia di immigrazione. L'articolo 86-bis, nell'autorizzare la prosecuzione dei progetti di accoglienza in essere attivati dagli enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), consente la deroga al Codice dei contratti pubblici facendo salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 103 proroga fino al 31 agosto 2020, tra l'altro, le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, co. 7, del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), ossia i permessi e le autorizzazioni che conferiscono il diritto a soggiornare, rilasciate dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia.
L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020.
L'articolo 102 consente l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato. Il comma 5 stabilisce, limitatamente alla durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che qualora il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in altri Stati dell'UE, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza.
L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a cui compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, e la gestione coordinata del Fondo di solidarietà Pag. 312dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.
Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se intenda presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Piero DE LUCA (PD), nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva illustrazione dei contenuti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere testé formulata. Esprime la convinzione che il Governo, attraverso trattative molto complesse, sia riuscito ad assumere importanti provvedimenti volti a contrastare l'attuale emergenza. Nel segnalare l'importanza della sospensione del patto di stabilità e crescita, fa presente che è stato possibile approvare uno scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro da destinare a favore delle famiglie e delle imprese. Nel riconoscere che le misure assunte dal Governo, per quanto importanti, non saranno sufficienti e dovranno essere seguite necessariamente da ulteriori provvedimenti, sottolinea tuttavia come si sia sulla strada giusta, grazie alla possibilità di fornire liquidità alle imprese attraverso il temporary framework in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea per sostenere l'economia. Nel sottolineare infine che nel cosiddetto «decreto liquidità», appena approvato dal Consiglio dei ministri, vengono mobilitati 200 miliardi di euro di prestiti, ribadisce che senza il positivo dialogo intercorso fino a questo momento nell'ambito dell'Unione europea non si sarebbero potuti mettere in campo gli strumenti di cui il Paese ha bisogno per superare l'attuale emergenza.
Matteo COLANINNO (IV), nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva illustrazione dei contenuti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del gruppo Italia Viva sulla proposta di parere appena formulata.
Alessandro BATTILOCCHIO (FI), nel preannunciare il voto contrario dei componenti del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto, tiene a sottolineare la mancanza di coraggio dell'Unione europea, che continua ad esprimersi con ventisette voci distinte e distanti. Ritiene a tale proposito emblematiche le dichiarazioni pronunciate nel mese di marzo dalla presidente della Banca centrale europea. Nell'esprimere la convinzione che l'Unione europea dovrebbe al contrario intervenire a colmare le distanze tra gli Stati membri per addivenire a soluzioni condivise, ritiene che una posizione comune non sarà raggiunta neanche in Italia, né all'interno della maggioranza né tra quest'ultima e le forze di minoranza. A tale proposito, evidenzia come alla disponibilità a collaborare manifestata dall'opposizione il Governo abbia risposto con la questione di fiducia in Senato sul provvedimento in esame, con ciò troncando sul nascere qualsiasi tentativo di contribuire al miglioramento del testo. Preannuncia quindi il voto contrario al provvedimento durante l'esame da parte dell'Assemblea.
Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) preannuncia il voto favorevole della sua componente sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che la risposta europea abbia consentito di mettere in campo tutti gli strumenti fin qui prevedibili per far fronte all'attuale emergenza ed evidenziando nel contempo la necessità di sforzi ulteriori volti ad individuare anche nuove soluzioni. In una fase di trattativa così delicata a livello europeo, sottolinea l'importanza di raggiungere una forte coesione tra maggioranza ed opposizione nell'interesse del Paese, rilevando la difficoltà di mettere insieme le posizioni di ventisette Stati diversi, per di più su strumenti innovativi rispetto al passato.
Pag. 313Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 17.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 18.
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