SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.
La seduta comincia alle 10.35.
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Gavino MANCA, relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Il provvedimento contiene numerose misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per quanto riguarda le disposizioni di competenza o di interesse della X Commissione, segnala quanto segue. L'articolo 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici) autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Pag. 200di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall'emergenza COVID-19. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, e agli operatori sanitari e sociosanitari e agli operatori sanitari e sociosanitari. Con modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, si precisa come tali dispositivi siano forniti in via prioritaria anche ai medici con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19. Il Commissario straordinario si avvale di Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura; definisce e avvia la misura, nonché fornisce specifiche disposizioni per assicurarne la gestione, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Per le finalità indicate è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nel dettaglio, l'articolo autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 (per i dettagli si rinvia alla relativa scheda) a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Ciò al fine di assicurare la produzione e la fornitura dei predetti dispositivi, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19 (comma 1). I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari (comma 5). Con modifica proposta nel corso dell'esame al Senato, la norma precisa come tali dispositivi siano forniti in via prioritaria anche ai medici con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dall'articolo 5-bis, comma 3 che recepisce il contenuto dell'articolo 34 del decreto-legge 9 del 2020 (comma 4). Il Commissario straordinario: si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6 (comma 2); entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, definisce avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa (comma 3). Per le finalità di cui all'articolo in esame, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura (comma 6). Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126 (comma 7). L'articolo 15 (Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid-19, limitatamente al periodo dell'emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio, inviano all'Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla Pag. 201ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. La stessa procedura è richiesta per i DPI; in questo caso l'ente di validazione è l'INAIL. Qualora all'esito della valutazione effettuata dall'ISS per le mascherine chirurgiche e dall'INAIL per i DPI, i prodotti risultino non conformi, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio. L'articolo 15 interviene per far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale (DPI). Pertanto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto in esame (ex articolo 34 del decreto-legge 9/2020), la disposizione in commento, al comma 1, consente, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti disposizioni. Il comma 2 illustra la procedura applicabile, in deroga alle vigenti disposizioni, per la produzione, per l'importazione e la commercializzazione delle mascherine chirurgiche durante il periodo emergenziale. Più precisamente i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che le immettono in commercio avvalendosi della deroga prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. Il comma 3 reca la procedura richiesta, in deroga alle vigenti disposizioni, per la produzione, l'importazione e la commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante il periodo emergenziale. A tal fine si prevede che i produttori, gli importatori dei DPI e coloro che li immettono in commercio, avvalendosi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. L'INAIL ha provveduto a fornire informazioni circa la procedura di validazione straordinaria e le norme tecniche che i DPI devono rispettare. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel comma in commento, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. Un comunicato sul sito dell'INAIL fornisce le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga alle procedure ordinarie, chiarendo che la deroga si applica solo ai DPI funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, che vengono indicati in una tabella allegata alle istruzioni operative. Nel comunicato, l'Istituto chiarisce che la deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. Il comma 4 prevede che qualora all'esito della valutazione effettuata dall'ISS per le mascherine chirurgiche e dall'INAIL per i DPI, i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio. Gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio può riguardare, a determinate condizioni: i liberi Pag. 202professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione79 (articolo 27); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28); i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29); gli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); i lavoratori dello spettacolo (articolo 38). L'articolo 43 prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale (comma 1). Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, la disposizione prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione da parte del medesimo Istituto, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro (commi 2 e 3). Più in dettaglio, il comma 1 prevede che al trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia si provveda entro il 30 aprile 2020, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese (ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Ai sensi del comma 3, le assunzioni di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro disposta dal comma 2, hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1o novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 422.920 per l'anno 2020, euro 2.537.523 per l'anno 2021 e euro 4.926.759 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. L'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale. In particolare, la norma dispone che le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico (comma 1). Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 2). L'articolo 49-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020. L'articolo prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1o marzo 2020. Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80 per cento in garanzia diretta e Pag. 20390 per cento in riassicurazione). L'articolo consente, a date condizioni, estendere l'intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le finalità previste dall'articolo in esame, il Fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020. Nel dettaglio, l'articolo prevede che fino al 2 marzo 2021, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI – di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – è concessa: a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020 (comma 1, primo periodo). Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento (comma 1, secondo periodo). Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento (comma 1, terzo periodo). Le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (comma 1, quarto periodo). L'articolo in esame prevede che l'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari (comma 2). Per le finalità di cui all'articolo in esame, il Fondo di garanzia per le PMI viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020 (comma 3). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis (comma 4). Si evidenzia che l'articolo 23 del decreto-legge n. 23/2020 prevede un generale potenziamento dell'operatività del Fondo di garanzia PMI, operando delle deroghe temporanee alla relativa disciplina, valevoli per le imprese beneficiarie dell'intero territorio nazionale, nonché interventi di carattere strutturale sul Fondo stesso. L'articolo 49-bis in esame, appare invece prevedere una disposizione derogatoria e temporanea, e di carattere speciale, essendo rivolta solo alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei primi comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020. Per tali imprese, la percentuale di copertura del Fondo è pari al massimo (80 per cento e 90 per cento, rispettivamente, per garanzia e riassicurazione) per le operazioni ammesse di importo fino a 2,5 milioni di euro. L'articolo 54-bis – introdotto dal Senato – (fondo Simest) incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. Il comma 1 incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (legge n. 394 del 1981) e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo Pag. 20415, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
Il comma 2 rinvia all'articolo 126, comma 6-bis del decreto-legge per la copertura degli oneri finanziari. L'articolo 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese) stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. particolare, la disposizione in esame sostituisce l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi). In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 44-bis stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente: non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo; non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
Il comma 2 del nuovo articolo 44-bis stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione Pag. 205ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il comma 3 del nuovo articolo 44-bis dispone che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi dell'articolo in esame nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate. Il comma 4 del nuovo articolo 44-bis stabilisce che il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto n. 267 del 1942, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il comma 5 del nuovo articolo 44-bis dispone che, per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Il comma 6 del nuovo articolo 44-bis stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La relazione tecnica attribuisce alla misura un onere, in termini di cassa, pari a circa 857 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (così individuate dal comma 5), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, riconosciuta, dal comma 1, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Il comma 2 dispone una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata, ai sensi del comma 3, di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto. Il comma 4 esclude dai benefici in esame le esposizioni debitorie deteriorate. Il comma 6 prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinatarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell'evento eccezionale. I commi da 7 a 10 recano norme concernenti tale garanzia, riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche della stessa, le modalità di escussione, quelle di liquidazione delle somme destinate al soggetto finanziatore, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio. Il comma 11 stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 TFUE, e che possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia. Infine il comma 12 rinvia all'articolo 126 del decreto-legge per la copertura degli oneri. Il Pag. 206comma 1, come sopra accennato, riconosce formalmente l'emergenza da COVID-19 quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Quest'ultimo stabilisce che sono ammissibili «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali» (articolo 107, par. 2, lettera b). Il comma 5 stabilisce che le disposizioni in parola siano destinate alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (»Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese»). Il comma 2 elenca le seguenti misure riguardanti la sospensione delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie: a) non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito «a revoca», nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del presente decreto-legge); la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale; b) sono prorogati fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (in particolare le garanzie) relativi al contratto principale; c) sono prorogati al 30 settembre 2020 i pagamenti – con scadenza antecedente a quella data – di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. I benefici sono concessi previa dichiarazione al soggetto creditore, banca, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Tale dichiarazione (comma 3) è corredata da autocertificazione dell'impresa che attesti la mancanza improvvisa di liquidità a seguito dell'emergenza in atto. L'autocertificazione è resa ai sensi dell'articolo 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), il quale prevede (articolo 47, comma 1) che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, secondo modalità fissate dall'articolo 38 del medesimo testo unico. Il comma 4 stabilisce che non possono beneficiare della moratoria le microimprese e le PMI che abbiano un'esposizione debitoria deteriorata. Il comma 6 prevede che le operazioni oggetto delle misure di sostegno siano ammesse, senza valutazione103, alla garanzia mediante apposita sezione speciale del Fondo di garanzia. A tale sezione speciale è attribuita una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia copre parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale e si ottiene a richiesta del soggetto finanziatore per via telematica. In particolare, la sezione speciale garantisce, per un importo pari al 33 per cento: i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto-legge), con riferimento alle aperture di credito e ai finanziamenti di cui al comma 2, lettera a); i prestiti non rateali di cui alla lettera b) del medesimo comma; le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui alla lettera c). Qualora le misure riguardino finanziamenti erogati (anche parzialmente) con fondi di soggetti terzi, le misure di cui al comma 2 del presente articolo sono realizzate senza preventiva autorizzazione di tali soggetti. Si procede, quindi, automaticamente all'allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario. Pag. 207La moratoria può riguardare anche finanziamenti agevolati, previa comunicazione all'ente incentivante. Quest'ultimo può fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative entro 15 giorni dalla comunicazione.
Il comma 7 stabilisce che la garanzia: ha natura sussidiaria (l'escussione può essere richiesta solo a conclusione delle procedure di riscossione coattiva del credito); è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e dei finanziamenti prorogati.
A copertura del rischio è prescritto l'accantonamento di un importo pari almeno al 6 per cento dell'importo garantito, per ciascuna operazione ammessa. Il comma 8 disciplina la procedura di escussione. Questa può essere richiesta dai soggetti finanziatori quando, nei 18 mesi successivi alla conclusione delle misure di sostegno, siano state avviate le procedure esecutive in relazione a: 1) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tali casi, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia la richiesta di escussione, corredata da una stima della perdita finale a carico del medesimo Fondo.
Con specifico riferimento ai mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie (si tratta del caso previsto dal comma 2, lettera c)) la garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni sospesi. Il Fondo, previa verifica della legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. Ai sensi del comma 9, il Fondo liquida in favore del soggetto finanziatore un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita ed il 33 per cento della perdita stimata a carico del Fondo. Tale importo è liquidato entro 90 giorni, previa verifica della legittimità della richiesta. Indi, il soggetto creditore può richiedere la liquidazione dell'importo residuo a titolo di escussione della garanzia entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Fondo provvede alla corresponsione degli importi spettanti (comma 10). Il comma 11 stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, e che possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia.Infine, il comma 12 stabilisce che alla copertura degli oneri, quantificati dalla relazione tecnica in 1,73 miliardi di euro in conto capitale per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 126 del decreto- legge in esame. L'articolo 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia) stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Nel dettaglio, il comma 1, stabilisce che, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da «Covid-19», le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Pag. 208Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione di criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione, nonché l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Il comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo. Il comma 4 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione del Fondo di cui al comma 3. L'articolo 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81) prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Come esplicitato dalla disposizione, ciò comporta una traslazione del piano di ammortamento per il periodo corrispondente alla sospensione disposta. L'articolo 59 (Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19) autorizza SACE S.p.A., limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.
In particolare, il comma 1 autorizza SACE S.p.A., ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal d.lgs. 143/1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.
Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali.
La definizione delle modalità operative degli interventi sopra descritti è demandata a SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. La norma è finalizzata ad agevolare le Regioni nell'acquisto di forniture essenziali per la gestione dell'emergenza sanitaria, in particolare sul mercato estero, laddove le garanzie e le coperture assicurative vengono richieste dai soggetti venditori quali Pag. 209condizioni esecutive delle operazioni. L'articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) modificato al Senato, interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ora abrogato dal provvedimento in esame. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione; estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.
In particolare, il comma 1 sospende: i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020; i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Il comma 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, già previsti dal citato decreto-legge n. 9, la norma include numerose categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi. Il comma 3 conferma, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, vale a dire i comuni della cosiddetta zona rossa (individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020), la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, già disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Il comma 4 stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 non operate ai sensi del predetto articolo 1, comma 3, del DM 24 febbraio 2020. Il comma 5 prevede una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e il non luogo al rimborso di quanto già versato.
L'articolo 65, commi 1-2-bis e 3 (Credito d'imposta per botteghe e negozi) concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa. Nel corso dell'esame al Senato sono state precisate alcune modalità applicative dell'agevolazione. Pag. 210Più in dettaglio, il comma 1 concede un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Tale credito di imposta è concesso per l'anno 2020. Ai sensi del comma 2, esso non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Si tratta di attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020. Sempre ai sensi del comma 2 il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, il quale stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito. Il comma 3 rinvia, per la copertura degli oneri derivanti dell'articolo in parola, alla norma generale di copertura di cui all'articolo 126.
L'articolo 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà) istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.
Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede altresì che il MAECI e l'ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3, stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, mentre il comma 4 indica la copertura finanziaria a valere sull'articolo 126 del presente decreto-legge. Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti tre nuovi commi da 4-bis a 4-quater i quali prevedono misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà. In particolare, il comma 4-bis stanzia: 1 milione per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e 4 milioni per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. A tale ultimo riguardo, comma 4-ter autorizza, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi – nei limiti dell'importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. Il comma 4-quater reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-bis – 4-ter. Nel dettaglio, il comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative ed attività: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione Pag. 211volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE- Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni; d) erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Legge n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).
Tali cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).
Come precisato dal successivo comma 3, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 prevede che, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, per gli interventi realizzati in attuazione di cui al comma 1, nonché per quelli inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, trovino applicazione fino al 31 dicembre 2020 le seguenti norme: a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) il MAECI e ICE possono avvalersi, con modalità definite mediante apposita convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il comma 3 dispone che le iniziative sopra richiamate siano soggette al rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (L. n. 111/2011). Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provveda ai sensi dell'articolo 126.
I nuovi commi da 4-bis a 4-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà.
Nel dettaglio, il comma 4-bis autorizza nello stato di previsione del MAECI: a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 della disciplina sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (decreto legislativo n. 71 del 2011, articoli 24-27). A tale ultimo riguardo, comma 4-ter autorizza, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi – nei limiti dell'importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. Il comma 4-quater reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-bis – 4-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2020, disponendo che ad essa si provveda attraverso corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente Pag. 212iscritto, nel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. L'articolo 72-bis (Sospensione dei pagamenti delle utenze), introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 9/2020. L'articolo demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
L'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
In dettaglio, l'articolo prevede che – nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020 – l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), disponga con propri provvedimenti la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (comma 1). L'ARERA, con propri provvedimenti da adottare entro centoventi giorni dalla data del 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 9/2020), disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, nell'ambito delle componenti tariffarie, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA (comma 2, primo periodo). Per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, si dispone che lo stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione (comma 2, secondo periodo). In tal modo, viene assicurato il versamento dello stesso entro il medesimo esercizio finanziario. L'articolo 72-ter (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati) introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce con talune modifiche il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9/2020. L'articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Tale beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero. Invitalia procede, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data del 2 marzo 2020, nel rispetto della normativa europea in materia Pag. 213di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. L'articolo in esame è volto a far fonte alle difficoltà delle imprese operanti nei primi territori più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. A tal fine si prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (comma 1, primo periodo). La richiesta deve essere presentata dai beneficiari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (comma 1, terzo periodo: vedi infra). L'ambito di applicazione della norma in esame è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una moratoria» generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa. La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano di ammortamento si applicano anche: nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso (comma 1, secondo periodo); alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 2). Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate (comma 1, terzo periodo). L'articolo 72-quater (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19) – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede l'istituzione – presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e valutare l'adozione delle opportune iniziative. Nel dettaglio, il comma 1 prevede l'istituzione – presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. Il Tavolo è finalizzato a monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e a valutare l'adozione delle opportune iniziative. Ai sensi del comma 2, ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 3, prevede che, in sede di esame delle problematiche connesse all'emergenza, si debba dare prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché alle esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali. L'articolo 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo) autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito Pag. 214dei «contratti di sviluppo», il cui istituto è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nel 2008. In particolare, come chiarisce il comma 1, la predetta autorizzazione di spesa è espressamente qualificata come aggiuntiva rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, già disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) con riferimento alle agevolazioni relative ai contratti di sviluppo. Il comma 2 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.
L'articolo 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche) prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in esame e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (commi 1 e 2). Con una modifica approvata dal Senato, al comma 1 si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, ora novellato dal decreto-legge 23 del 2020. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (co. 3). Si prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali. In base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il comma 6 dispone che le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze. La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria.
I commi 1 e 2 stabiliscono che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a: potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Si indica la finalità di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche. Con una modifica approvata al comma 1 dal Senato, si specifica che restano fermi: gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e le prerogative conferite dalla medesima normativa al Governo; nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019. Il decreto-legge n. 105 del 2019 ha recato disposizioni urgenti in materia di perimetro per la sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. L'articolo 4-bis reca in particolare modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, prevedendo al comma 3 l'obbligo di notifica per l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono Pag. 215beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie critiche. Si segnala che la normativa in materia di poteri speciali è ora oggetto di intervento di novella da parte delle disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto liquidità) segnatamente con gli articoli 15 e 16 dello stesso che incidono sulle disposizioni del decreto-legge n. 21 del 2020, come modificato dall'articolo 4-bis comma 3 in parola. Con una modifica apportata dal Senato, si è precisato il riferimento alle imprese autorizzate ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante la normativa in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il comma 4 prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano ’qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unità di crisi regionali. Inoltre, in base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il comma 6 dispone che le misure straordinarie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove ciò sia necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze. La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria. I commi 5-7 e 9 dell'articolo 88-bis (Rimborso di titoli di soggiorno e di pacchetti turistici) – introdotto dal Senato – disciplinano le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici. Il comma 5 consente alle strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in alternativa, di offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso del prezzo o, infine, emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il comma 6 consente ai soggetti individuati dal comma 1 che hanno stipulato contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno o di pacchetto turistico, l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso oppure emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Il comma 7 consente agli organizzatori di pacchetti turistici l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti indicati dal comma 1 e aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. Anche in tali casi, Pag. 216l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione. L'articolo 100, comma 3 (Restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul FAR) prevede che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono nel mese di luglio 2020 e un corrispondente adeguamento del piano di ammortamento. In particolare, il comma 3 dell'articolo 100 prevede che i beneficiari di agevolazioni nella forma del credito agevolato, concesse dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) – di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 297/1999 – a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono ottenere, previa presentazione di apposita richiesta: la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020; un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (primo periodo). Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate (secondo periodo).
La norma intende conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR). Come precisato nella relazione illustrativa, per i beneficiari del finanziamento nella forma del credito agevolato, il MIUR predispone un piano di rientro a tassi d'interesse agevolati, che prevede rate con cadenza semestrale: i pagamenti sono eseguiti nei mesi di luglio e dicembre. La disposizione in esame dispone l'interruzione, per sei mesi, degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020, evitando le conseguenze previste dal ritardato pagamento. Vi sarà quindi, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi, congelando di fatto il primo semestre 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza a dicembre 2020. L'articolo 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni) al comma 1 proroga dal 15 gennaio al 15 luglio (6 mesi), limitatamente al 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre (6 mesi) il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo. L'articolo 125-bis (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) è stato inserito dal Senato. Il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
Il comma 2, per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, proroga ulteriormente il predetto termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2022 il termine entro il quale deve essere adottato il DM con cui sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della Regione interessata delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.Pag. 217
Esso dispone inoltre che per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023), ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, comunque non oltre il 31 ottobre 2020 (in luogo del 31 marzo 2020), le modalità, le condizioni la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 luglio 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023).
Venendo alle altre misure, in tema di sanità le disposizioni contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19. In sintesi: viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e del «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Viene altresì incrementata di 100 milioni di euro, la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1); viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni,40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato). Le unità in esame sono destinate agli uffici periferici (articolo 2); viene previsto sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto (articolo 2-bis);viene consentito, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale e vengono dettate norme transitorie sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (articolo 2-ter); viene previsto che le Regioni (articolo 2-quater), per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); vengono dettate alcune norme transitorie, Pag. 218in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito temporale, si consente: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta (2-quinquies); viene prevista la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L'incremento del monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall'articolo 18 del decreto in commento (2-sexies); vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3); viene consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (pari a 6 mesi da questa data), di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza. e opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (articolo 4); al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome istituiscono presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale. Per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020 (articolo 4-bis); vengono previsti specifici interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido (articolo 5-ter);il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato ad aprire un conto corrente bancario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici, relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (5-quater): vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori. L'intervento è inteso all'incremento della dotazione dei suddetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva, incremento necessario Pag. 219per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19 (articolo 5-quinquies); si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione dei riposi, delle pause, ferie, turni notturni), purché venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale. (articolo 5-sexies); viene data facoltà all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri (articolo 10); per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, viene incrementato di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità; (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale (articolo 11); viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità; e gli operatori socio-sanitari. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza (articolo 12); vengono dettate alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti (articolo 16);sono previste disposizioni concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (articolo 17); viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (articolo 18); viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 22-bis); viene infine introdotta una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea (articolo 102). Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 Pag. 220aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. È inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha reso i primi chiarimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione. Ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate. Analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto MEF sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità. La sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del cosiddetto tax credit per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. È anticipata dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.È differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 61-bis, introdotto al Senato). Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione Pag. 221e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55). Infine, è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107). Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi cosiddetti Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69). L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso dell'esame al Senato, tale articolo è stato soppresso in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità). Con la circolare n. 8/E l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte ad alcuni quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge. Le tematiche affrontate sono varie: le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali. Sotto il profilo finanziario a tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50). Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51). Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility Pag. 222adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).
Per quanto riguarda le assicurazioni, inoltre, è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. È infine prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125). Sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106). Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica: vengono previste disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive – per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (articolo 19, commi 1-4); l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto – nel 2020 e per un massimo di nove settimane – anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (articolo 19, comma 5).
Si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione del trattamento Pag. 223ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (articolo 20); si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (articolo 21); viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 22); si dispone che i datori di lavoro che accedono ai suddetti trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) in deroga a determinate previsioni normative che escludono la proroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 19-bis, introdotto al Senato); si dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga e di assegno ordinario sono concessi per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi ai datori di lavoro operanti nei comuni della cosiddetta zona rossa, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020 (articolo 19, c. da 10-bis a 10-quater, articolo 20, commi 7-bis e 7-ter, e articolo 22, commi 8-bis e 8-ter, introdotti al Senato). Ulteriori quattro settimane (non cumulabili con i predetti ulteriori tre mesi) sono invece concesse, in determinati casi, ai datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (articolo 22, c. 8-quater, introdotto al Senato).
Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone: che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (articolo 87, co. 1-4); che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave o immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 39); un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (articolo 39, comma 2); che le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 75); allo scopo di promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, l'aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, a tal fine modificando la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (articolo 87-bis, introdotto al Senato). Il decreto-legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonché misure di carattere sociale, necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la Pag. 224diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi: per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, viene prevista la non applicabilità del regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del Terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato (2-septies); viene data facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni e province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità (4-ter); viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale (articolo 18-bis); a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono riconosciuti specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (articoli 23 e 25); viene incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020,il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (articolo 24); viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del terzo settore per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale; Nel corso dell'esame al Senato, sono state aggiunte alcune previsioni; è stato chiarito che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Inoltre, per il solo 2020, il comma 3-bis, ha modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno). Il rinvio al 31 ottobre 2020 del termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio nel caso in cui la scadenza di tale termine ricada all'interno del periodo emergenziale vale anche per le Associazioni e Fondazioni, le Associazioni non riconosciute e i Comitati nonché per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, per i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, lo stesso differimento di termini è applicato alle associazioni, riconosciute o non riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 35); vengono stabilite le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle Pag. 225che svolgono prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario non indifferibili. Per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19. Non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità (articolo 47);viene prevista la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi (articolo 48). vengono estese alcune agevolazioni fiscali- ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente (articolo 71-bis); viene disposta, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico). Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il rinvio al decreto-legge 6/2020 per la definizione della platea dei destinatari, aggiornando così la misura alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da COVID-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale. Agli oneri, stimati in 500 mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia (articolo 90-bis). In materia di pubblica amministrazione, in primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze (articolo 122).
Al contempo, è disposta: la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (articolo 103, commi 1, 1-bis, 3, 4 e 5); l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili Pag. 226(articolo 103, commi 2 e 6); la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (articolo 104). Al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Più in generale, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego (articolo 74, commi 7-bis e 7-ter). Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 75). La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (articolo 76). È disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1o marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dalle rispettive disposizioni normative (articolo 116). È altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (articolo 73). Sotto altro profilo, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ex articolo 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (articolo 81). Infine, si ricorda che è autorizzata la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74) e norme sulla profilassi del personale delle Forze di polizia.
In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica: si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro Pag. 227agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ; (il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (articolo 75); si apporta una modifica al comma 18 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo (nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (articolo 91, comma 2); si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (articolo 99, comma 3).
Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, disciplinare la valutazione nello stesso periodo, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. Con riferimento ai trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei termini dei versamenti dell'IVA che scadono nel mese di marzo (articolo 61, comma 1), per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali (articolo 61, comma 2, lett. n), per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (comma 2, lett. o) e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (comma 2, lett. p). I versamenti vanno effettuati entro il 31 maggio 2020 (articolo 61, comma 4). Per quanto riguarda il settore aereo: con riferimento alla situazione di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (articolo 79, commi da 3 a 8): si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (articolo 79, commi 1 e 2); si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno Pag. 2282020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (articolo 94). Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede (articolo 92, commi 1-3): la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020); la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali, fino al 31 luglio 2020, comunque con pagamento entro il 31 dicembre 2020; il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge; la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (articolo 92, comma 2); la possibilità del comandante della nave, ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, di stipulare, fino al 31 agosto 2020, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo, in forma scritta anziché per atto pubblico, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione (articolo 103-bis, secondo periodo). Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale: si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice nonché dei veicoli che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada (articolo 92, comma 4); si dispone un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative (articolo 93); si stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada sia ridotto del 30 per cento anche se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti (articolo 108, comma 2); si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125, co. 2); a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (articolo 92, comma 4-bis), nonché si attribuisce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, escluse quelle aggiudicate alla data del 23 febbraio 2020 (articolo 92, commi 4-ter e 4-quater); si proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena (articolo 92, comma 4-quinquies) e si differisce al 1o gennaio 2021 l'efficacia di alcune norme relative all'esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (articolo 92, comma 4-sexies). Con riferimento agli impianti a fune si prevedono: Pag. 229la proroga di dodici mesi dei termini per lo svolgimento nell'anno 2020 delle attività tecniche e amministrative (revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive) previste per funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni e ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico (articolo 62-bis); norme per consentire gli interventi urgenti di ripristino dell'impianto di Funivie Spa di Savona, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario, nonché la possibilità per la regione Liguria di erogare nel 2020 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a lavorare in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo tale impianto (articolo 94-bis). Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame in Senato, hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche. In particolare: per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, il provvedimento detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto. Sulle scadenze dettate dall'articolo 83, peraltro, è intervenuto il recente decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente il decreto-legge in commento, ha prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio e quello del 16 aprile, per l'avvio della seconda fase, al 12 maggio. Per la giustizia amministrativa, sono previsti la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, il rinvio delle udienze pubbliche e camerali, la decisione con decreto monocratico per i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, la decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, fino al 30 giugno 2020 di tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, e l'adozione di misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 83 (articolo 84); in materia di giustizia contabile, oltre all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84, sono previste norme specifiche in tema di controllo preventivo di legittimità, al quale non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica, e di controversie pensionistiche, che passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (articolo 85). Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge in esame: autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del codice dei contratti (articolo 86); estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già Pag. 230prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare nonché per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020; estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (articolo 124). Ulteriori misure concernono: la possibilità che il Capo della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; sono altresì stabiliti i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione; la possibilità di disporre le requisizioni predette dura fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), ovvero fino al termine al quale sarà ulteriormente prorogato lo stato di emergenza (articolo 6); la possibilità di escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (articolo 91, comma 1); la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83 (articolo 119); la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (articolo 118).
Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (articolo 107).
Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di euro 80 mln e di euro 50 mln (articolo 89).
Con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede: la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza Pag. 231applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, co. 1, 2, lett. c), e), g), q), s), 3 e 4); il riconoscimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a euro 50.000, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a euro 600. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di euro 48,6 mln per il 2020 (articolo 38); la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per «copia privata» incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (articolo 90). Inoltre, come precisato con comunicato stampa del Mibact del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni – altre disposizioni del decreto-legge 18/2020. In particolare: il Fondo per il reddito di ultima istanza potrà fornire sostegno ai lavoratori intermittenti non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali. Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'indennità, nel limite di euro 300 mln per il 2020 (articolo 44); gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa –, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di euro 600 euro per il mese di marzo (articolo 27).
Tutti i lavoratori, infine, possono beneficiare del sistema di integrazione salariale.
Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).
Gli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti.
In particolare: si prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lett. s), e 4) ; si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017-L. 96/2017), concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto (articolo 98, comma 1); per il 2020, si amplia l'ambito soggettivo e oggettivo relativo alle agevolazioni fiscali Pag. 232per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 145 del 2018) (cosiddetta tax credit edicole). In particolare, si estende la disciplina alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita; si ampliano le fattispecie di spesa compensabili includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; si incrementa (da euro 2.000) a euro 4.000 l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 98, comma 2). Con riferimento al settore delle comunicazioni: si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (articolo 82); si dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio e soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali (articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5); si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio (comma 5). Le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze (articolo 82, comma 6). Con riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si prevede che sia prorogato fino a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni; viene inoltre eliminata la limitazione ai soli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, che era inizialmente prevista nella proroga (articolo 117, modificato dal Senato). Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone: la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lett. b), e 5); la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini indicati al punto precedente, per soggetti che gestiscono stadi, impianti Pag. 233sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, comma 1, 2, lett. b), e 4); la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 95); il riconoscimento in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, di una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessivo di euro 50 mln (articolo 96).
Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si prevede: la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (articolo 22); un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28); un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30); la proroga dal 31 marzo 2020 al 1o giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (articolo n. 32). Viene poi stabilito: l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72); l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, comma 1, 1-bis e 1-ter); la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti Pag. 234che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (articolo 78, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, comma 2- undecies e 3-quinquies); l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (articolo 78, comma 2); la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-quinquies); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, co.3); la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (articolo 78, commi 2-sexies e 2-decies); la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (articolo 78, commi 2-duodecies e 2-quaterdecies); la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (articolo 78, comma 2-quinquiesdecies); l'incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3); l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF – Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (articolo 78, comma 3-bis); l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (articolo 78, comma 3-ter); la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (articolo 78, comma 3-quater); la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (articolo 78, commi 3-sexies e septies); la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (articolo 78, comma 3-octies); la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (articolo 78, comma 3-novies); la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (articolo 78, commi 4-bis, 4-ter, Pag. 2354-quater e 4-quinquies);la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-sexies); la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (articolo 78, comma 4-septies); l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (articolo 78, comma 4-octies); l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 78, comma 4-novies); la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (articolo 103-bis) l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela – dal quarto al sesto grado – entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (articolo 105). Per quanto concerne il comparto della Difesa, un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9). Con ulteriori norme: si dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19 nuovo articolo 73-bis, introdotta al Senato). Si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID–19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74).
In materia di immigrazione si segnalano, in primo luogo, una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (articolo 86-bis). A tal fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.
Inoltre, viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS – centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture. Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali). Infine, si darà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot), sempre con il Pag. 236fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.
In secondo luogo, il decreto estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal TU immigrazione, nonché l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies). Infine, si segnala la disposizione che, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge. In materia di edilizia e urbanistica si segnalano le seguenti norme introdotte durante l'esame al Senato: la previsione di una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (articolo 65, commi 2-ter e 2-quater); la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (articolo 103, comma 2-bis). Infine con una disposizione di carattere generale, introdotta all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (articolo 1, comma 3) si prevede la proroga – ovvero differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020. Sono richiamati espressamente, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge di conversione, i principi e i criteri direttivi previsti dalle rispettive leggi di delegazione.
Conclusivamente, sottolinea il carattere atipico e rapido dell'esame in corso, auspicando che la Commissione possa dare un contributo più fattivo nell'esame in sede referente del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto liquidità»).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 10.40.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.
La seduta comincia alle 10.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, iniziato nella seduta del 26 febbraio 2020.
Pag. 237Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata Moretto, formula una proposta di nulla osta (vedi allegato 2).
Guido GUIDESI (LEGA), chiede alla Presidente e alle forze di maggioranza di rinviare la votazione odierna, dal momento che la XIV Commissione Politiche dell'UE, nel parere approvato, e la Conferenza Stato-Regioni hanno espresso talune riserve sugli effetti della disciplina legislativa in esame. In particolare, le nuove disposizioni sarebbero suscettibili di produrre un aggravio significativo degli oneri amministrativi e burocratici a carico degli uffici doganali delle autorità portuali. Pertanto, prima di esprimere i rilievi, chiede di poter acquisire le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni, al fine di recepire le preoccupazioni di talune filiere produttive.
Riccardo ZUCCONI (FDI) si associa alle considerazioni del collega Guidesi.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, pur condividendo nella sostanza le osservazioni del collega Guidesi, evidenzia la necessità di deliberare quanto prima i rilievi alla Commissione di merito, ricordando che la nostra Commissione dovrà esprimersi limitatamente alle parti di competenza mentre la relatrice presso la XII Commissione Affari sociali potrà valutare il complesso del provvedimento ai fini dell'espressione del parere al governo.
Ribadendo l'esigenza che la Commissione si esprima la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.45
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.
La seduta comincia alle 10.45.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, segnala che sullo schema di decreto in oggetto non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame prima che sia giunto tale parere. Il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo scadrà il prossimo 25 maggio.
Andrea VALLASCAS
(M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Lo schema di decreto legislativo A.G. 162 reca l'attuazione della Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Energy Efficiency Directive – EED II). Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa generale contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), il quale ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (su cui si veda infra), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. In particolare, la direttiva 2018/2002 è menzionata al n. 25 di tale allegato. Tale direttiva – entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato – modifica la direttiva 2012/27/UE, che è il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'Ue. La direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell'obiettivo relativo al miglioramento dell'efficienza energetica del 20 per cento entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale. La predetta direttiva 2018/2002 fa parte del pacchetto Pag. 238di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Sul punto si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare. La direttiva (UE) 2018/2002 si propone di rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e di superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030. Essa si prefigge poi di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici gli approfondimenti riguardanti il contenuto della direttiva e i principi e criteri di delega, si soffermerà sul contenuto del provvedimento. Lo schema in commento si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (artt. 1-13) recante «Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; il Capo II (artt. 14-17), che interviene sugli allegati al medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014, e il Capo III (artt. 18-19), recante modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/UE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/UEE). Più nel dettaglio, l'articolo 1 dello schema in esame novella l'articolo l del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente le finalità disciplinate dal provvedimento. L'articolo 6 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. In particolare, tramite l'introduzione dei nuovi commi 1-ter e 4-ter.1, nonché la modifica dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 5, si stabiliscono misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto – rileva la Relazione illustrativa – è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e con la relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata), al fine di: inserirvi il riferimento alla Direttiva 2018/2002, modificativa – come si è detto – della ivi richiamata direttiva 2012/27/UE; introdurre tra le finalità del D. Lgs. n. 102 del 2014, il contributo all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica «al primo posto», non previsto dalla vigente normativa e introdotto dalla direttiva in recepimento.
L'articolo 2 dello schema in esame novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente le definizioni recate dal provvedimento, al fine di integrarvi le nuove definizioni introdotte dalla direttiva in recepimento e di sanare talune aporie. In particolare: relativamente alle definizioni applicabili, il riferimento all'abrogato D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/UE e 2004/18/UE) di cui comma 1, lettera d), del richiamato articolo 2, viene sostituito con quello al D. Lgs. n. 50 del 2016, recante il vigente Pag. 239Codice dei contratti pubblici; al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi energetici, viene aggiornata la definizione di ’auditor energetico’ di cui al comma 2, lettera c), identificato ora quale «esperto in gestione dell'energia (EGE)» o auditor energetico, ovvero quale persona fisica (non più giuridica) che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche (tale ultima competenza era già prevista). La Relazione illustrativa precisa che l'eliminazione del richiamo alle persone giuridiche precedentemente previsto, è stata decisa in considerazione del fatto che la certificazione UNI 11339 è destinata alle sole persone fisiche, mentre le persone giuridiche possono certificarsi secondo la norma UNI 11352 destinata alle ESCO;
sempre al comma 2, con l'introducenda lettera ee-bis), viene inserita tra le definizioni applicabili, quella relativa al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ovvero il Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea; con modifica al comma 2, lettera ff), viene ampliato il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC, includendovi anche gli organi costituzionali. Al riguardo, si precisa che in tale disposizione si è proceduto, come per la sopra citata lettera d) del comma 1, a correggere il riferimento interno all'allegato IV dell'abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006, con quello al vigente allegato III del decreto legislativo n. 50 del 2016; infine, sempre al comma 2, intervenendo sulla lettera nn), viene aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, al fine di ricomprendervi i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori. L'articolo 3 del provvedimento in esame novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del medesimo decreto legislativo. Predetto obiettivo viene aggiornato con l'inserimento del contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030, notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. L'articolo 4 novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014, relativo alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici. In particolare:
vengono abrogati i commi 1-3 del citato articolo, al fine di sopprimere le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici; viene modificato il comma 4, al fine di includere nella Cabina di regia per l'efficienza energetica il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare il programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso edifici in uso al Ministero peculiarità degli edifici militari. In particolare, con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter al citato articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, viene disposta l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di apposito portale informatico per la gestione delle richieste di finanziamento per i progetti di riqualificazione, i cui oneri – secondo quanto si legge nella Relazione tecnica – non superano i 100.000 euro per il 2021 stimati in base alle seguenti voci di costo: analisi e sviluppo dell'interfaccia per la richiesta delle agevolazioni (front end): circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 euro; analisi e sviluppo dell'interfaccia per la gestione delle fasi istruttorie Pag. 240e di integrazione documentale (back end): circa 90 giorni/uomo per un valore stimato di 36.000 euro; analisi e sviluppo del sistema di condivisione documentale con i soggetti coinvolti e integrazione con altri sistemi: circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 euro; analisi e sviluppo del sistema di reporting: circa 30 giorni/uomo per un valore stimato di 12.000 euro; sistemi hardware e supporto del portale: 16.000 euro. Per la copertura delle spese necessarie all'istituzione del suddetto portale, pari, come anticipato, a 100.000 euro per il 2021, l'introducendo comma 3-ter prevede l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (Bilancio 2019), destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale. Le modifiche introdotte non comportano pertanto – rileva la Relazione tecnica – nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda che, al fine di potenziare ed accelerare il citato programma di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale, il richiamato comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Quanto ai predetti interventi su edifici in uso al Ministero della difesa, si rileva che il nuovo comma 8-bis – al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare la peculiarità e la continuità operativa di tali edifici – riserva la realizzazione degli interventi sugli immobili in uso al Ministero della difesa alla competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li deve eseguire con le risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tali fini, si prevede la stipula di una o più convenzioni tra il Ministero della difesa e il Ministero competente all'erogazione del finanziamento.
Il nuovo comma 11-bis consente, poi, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Per tali finalità, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei citati programmi e il monitoraggio dei risultati ottenuti.
Il riformulato comma 12 provvede a sostituire nella disposizione in esame il riferimento alla ’Cassa conguaglio per il settore elettrico’ con quello alla vigente ’Cassa per i servizi energetici’ e provvede, altresì, al rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 come segue: fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/UE e 2003/30/UE), previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi annui delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Infine il riformulato comma 15 concerne l'attività dell'Acquirente Unico – Au S.p.A., società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, che approvvigiona l'energia elettrica Pag. 241sul mercato all'ingrosso per i clienti domestici e le piccole imprese non ancora transitati al libero mercato. La disposizione prevede che Acquirente Unico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunichi al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ciascuna utenza in inventario relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare tali utenze e ciò anche avvalendosi del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, istituito presso Acquirente unico dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010 (legge n. 129 del 2010), al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. Il Sistema è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. La disposizione in esame prevede, altresì, che le predette informazioni confluiscano nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica. L'articolo 6 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. In particolare, tramite l'introduzione dei nuovi commi 1-ter e 4-ter.1, nonché la modifica dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 5, si stabiliscono misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto – rileva la Relazione illustrativa – è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e con la relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). Si sottolinea che l'introducendo comma 4-ter.1 stabilisce che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il GSE trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi (diretti e indiretti) del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, comprese quelle a forte consumo di energia, con l'obiettivo di favorire la promozione e l'adozione, da parte del medesimo Dicastero, di misure finalizzate alla massima riduzione di tale impatto. Rientrando tale attività nei compiti istituzionali del GSE, si prevede che venga svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche introdotte non comportano, quindi, come precisato dalla Relazione tecnica, effetti per la finanza pubblica. L'articolo 7 novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Con i nuovi commi 10-bis e 10-ter vengono, inoltre, introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. In particolare, al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle PMI, l'introducendo comma 10-bis prevede l'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto Pag. 242del GSE, per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale sino al 2030, definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. La misura in esame è finanziata, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. La Relazione tecnica al provvedimento in esame, precisa – altresì – che l'attività del GSE sopra richiamata, rientrando nei compiti istituzionali del medesimo Gestore, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine il nuovo comma 10-ter stabilisce che l'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabori e sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi medesime. La Relazione tecnica al provvedimento in esame precisa che la nuova attività richiesta all'ENEA si aggiunge a quelle già attribuite all'Ente dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e relative alla gestione della banca dati delle imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica (comma 5), e all'attività di esecuzione dei controlli per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni di legge (comma 6). Per le attività di cui ai commi 5 e 6, il comma 11 del medesimo articolo 8 già prevede uno stanziamento pari a 0,3 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Le attività rendicontate dall'ENEA hanno riguardato in particolare: la gestione ed implementazione della banca dati di cui predetto articolo 8, comma 5; lo svolgimento di controlli documentali e verifiche in situ per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni normative di cui al predetto articolo 8, comma 6; l'elaborazione del rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 102 del 2014. In relazione alla necessità di proseguire tali attività, stante il perdurare dell'obbligo di derivazione europea, il predetto comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 viene modificato dall'articolo in esame al fine di confermare lo stanziamento sino al 2030. Inoltre, in ragione della nuova attività prevista, inerente l'elaborazione di un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI, il medesimo comma 11 viene modificato al fine di prevedere un ulteriore stanziamento di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2030. Tale onere – precisa la Relazione tecnica – è stato stimato ipotizzando l'organizzazione di 20 eventi o tavoli tecnici settoriali l'anno, con un impegno di 3 addetti ad evento, con un tempo per la preparazione e lo svolgimento dell'evento pari a 3 giorni lavorativi, cui aggiungere la locazione delle sale e delle strumentazioni, nonché il costo delle missioni. Pertanto le attività di ENEA per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 risulta finanziata, nel limite massimo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. Le modifiche introdotte non comportano, quindi, osserva ancora la Relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 8 novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, al fine di introdurre le previsioni della direttiva EED II. In particolare, la disposizione in esame modifica i commi 6, 7, 8 e 8-bis del Pag. 243predetto articolo 9 e vi introduce i nuovi commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 8-ter e 8-quater. Iniziando dalla disamina dei commi aggiuntivi, il comma 5-bis stabilisce che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto e che entro il 1o gennaio 2027, predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne consentano la lettura da remoto. Nel caso di condomini o di edifici polifunzionali di nuova costruzione, il comma 5-ter vieta la deroga degli obblighi previsti dal comma 5, lettere b) e c), le quali prevedono, rispettivamente: l'installazione di sotto- contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare; l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali. Il comma 5-quater, con l'obiettivo di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari, con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, con relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, stabilisce che l'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore disposizione in esame, sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione a fattori quali la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione. Riguardo a tali attività poste in capo ad ENEA, la Relazione tecnica al provvedimento in esame, precisa come esse rientrino nei compiti istituzionali dell'Ente, che è quindi chiamato a svolgerle con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica. Il nuovo comma 8-ter dispone che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché: se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese, su richiesta formale, a un fornitore i servizi energetici designato dall'utente; gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; insieme alla fattura siano fornite agli utenti informazioni chiare e comprensibili; le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro; sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati conformemente alla normativa, anche europea. Infine, l'introducendo comma 8-quater stabilisce che i costi derivanti dallo svolgimento delle predette attività e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possano essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi siano ragionevoli. Al fine di garantire predetta ragionevolezza, si prevede che l'ENEA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, pubblichi un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, eventualmente suddiviso per aree geografiche.
Le modifiche al comma 6 vanno nella direzione di tutelare il cliente finale, in quanto prevedono che l'Autorità per l'energia Pag. 244elettrica, il gas ed il sistema idrico individui le modalità con cui le imprese di distribuzione, ovvero le società di vendita al dettaglio, provvedano affinché le informazioni sulla fatturazione siano comunicate al cliente finale (e non già rese meramente disponibili) a titolo gratuito; viene inoltre specificato (con l'aggiunta del numero 2-bis), che deve essere garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; infine, con l'aggiunta della lettera b-bis) si precisa che le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedano affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo. La modifica al comma 7 consiste nella mera correzione di un refuso, mentre al comma 8, sempre nell'ottica di tutelare il cliente finale, viene aggiunto un periodo per precisare che, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve altresì assicurare che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio ad altro fornitore. Infine il comma 8-bis viene sostituito per prevedere che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo devono essere affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore. Si prevede, altresì, la possibilità – laddove non siano installati contabilizzatori di calore – di soddisfare predetto obbligo anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, prevedendo che in tal caso la fatturazione si basi sul consumo stimato solo in assenza di autoletture per il relativo periodo. L'articolo 9 novella i commi 1-3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. In particolare, il comma 1 stabilisce che, entro il 30 ottobre 2020, e successivamente con cadenza quinquennale, previa richiesta della Commissione europea, il GSE predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome, un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, come sostituito dal Regolamento delegato (UE) 2019/826. Il rinvio a predetto Allegato si rende necessario al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento. La Relazione tecnica al provvedimento precisa che le attività poste in capo al GSE dal presente articolo rientrano nei compiti istituzionali dell'ente; pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 novella i commi 3-6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico. In particolare, il novellato comma 3 stabilisce che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, elabori le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore. Il novellato comma 4 espunge quindi il riferimento agli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti dal novero dei programmi di formazione finalizzati alla qualificazione, definiti e resi disponibili dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con altri soggetti. Infine, viene abrogata la Pag. 245lettera d) del comma 6, al fine di sopprimere il riferimento agli auditor energetici certificati dagli elenchi per i quali ENEA, in collaborazione con altri soggetti, definisce un protocollo per la relativa iscrizione. L'articolo 11 novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. In particolare, si segnala il comma 1, il quale dispone che entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA predisponga (non più, come precedentemente previsto, in collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori, nonché con le Regioni), un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, sottoponendolo all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Al comma 2, in cui vengono elencate le azioni incluse nel predetto programma, vengono novellate le lettere a) e g), al fine, rispettivamente: di espungere il riferimento alle piccole e medie imprese, al sostegno e ad eventuali successivi interventi relativamente all'azione di sensibilizzazione ed incoraggiamento delle imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; di espungere il particolare riferimento agli auditor energetici dalle azioni di promozione di programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia. L'introducendo comma 3 dispone, poi, che per lo svolgimento di una o più attività previste dal citato programma, ENEA selezioni uno o più soggetti altamente qualificati operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Infine il nuovo comma 4, nel riprendere le disposizioni di cui al vigente comma 2 concernenti la copertura degli oneri connessi all'attuazione del medesimo programma, stabilisce che si provveda nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, finanziando la misura tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.
L'articolo 12 novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti. In particolare, vengono modificati i commi 1, 3, 5, e viene introdotto il nuovo comma 4-bis. La modifica al comma 1 è finalizzata ad estendere dal 2020 al 2030 l'efficacia delle disposizioni relative all'integrazione del Fondo predetto. La modifica al comma 3, al quale viene aggiunta la nuova lettera e-bis), è finalizzata ad introdurre l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti tra le finalità degli interventi finanziabili dal Fondo. Con l'obiettivo di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo medesimo, l'introducendo comma 4-bis prevede che il Ministero dello sviluppo economico valuti modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, tenendo conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea. Infine, la modifica al comma 5 è finalizzata a prevedere anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'adozione del/i DM attuativo/i con cui individuare priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, gestione e intervento del Fondo predetto. La vigente disposizione prevede che il/i DM in questione sia/siano adottato/i dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata.
L'articolo 13 novella l'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del medesimo Pag. 246decreto legislativo. In particolare, con modifica al comma 13, viene specificato che al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 1981 e viene introdotta una sanzione aggiuntiva di importo variabile da 1.500 a 15.000 euro in caso di reiterazione dell'inadempimento con violazione della diffida del Ministero dello sviluppo economico all'esecuzione della diagnosi energetica (entro il termine di 90 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale di accertamento). Il nuovo comma 13-bis introduce un'ulteriore sanzione di importo variabile da 1.000 a 10.000 euro, a carico delle imprese cosiddette energivorè (di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014), in caso di accertata violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche o, in alternativa, di mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo intercorrente tra una diagnosi e la successiva. L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente il Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento. L'articolo 15 abroga la parte I recante ’Principi generali dell'analisi costi-benefici’ dell'Allegato 4 al decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente l'Analisi costi-benefici. L'articolo 16 modifica l'Allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, al fine di specificare – alla lettera a) – che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elaborino e rendano pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti. Il riferimento alla pregressa esistenza della rete e all'attivazione di nuove reti risulta innovativo rispetto alla disciplina vigente. L'articolo 17 introduce l'Allegato 9 al decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico. L'articolo 18 sostituisce l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in materia di coefficienti di conversione (Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale – Tabella di conversione). Rispetto al vigente allegato, vengono modificati i seguenti valori riguardanti 1 kWh di energia elettrica: kgep 0,086 (anziché 0,22); kWh 1 (nel testo vigente non è riportato alcun valore). Viene, poi aggiunta la nota 3, la quale specifica che ’Il fattore di conversione di l kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea una motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC. L'articolo 19, concernente le disposizioni finali, reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per gli articoli 5, 7, 11 e 12 per i quali lo schema in esame dispone la relativa copertura finanziaria.
Chiede, infine, di valutare la possibilità di richiedere ad alcuni soggetti l'invio di memorie scritte sulle problematiche concernenti il provvedimento.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente al deputato Vallascas che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi convocato al termine della seduta odierna, si potrà discutere della sua richiesta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
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Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.
Atto n. 164.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, relativamente allo Schema di decreto in titolo, scadrà il prossimo 26 maggio.
In sostituzione della relatrice, deputata Moretto, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Lo schema di decreto legislativo reca, in attuazione della delega contenuta dall'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37, modifiche per l'adeguamento della normativa nazionale, costituita dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, recante disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano, alle disposizioni dell'Unione europea nelle materie armonizzate, quali il settore delle calzature a seguito della direttiva 94/11/CE, e alle disposizioni di carattere generale delle norme dell'Unione. La materia è attualmente disciplinata dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112 – della quale il provvedimento in esame dispone l'abrogazione (articolo 11). Come chiarito dalla relazione illustrativa, la citata legge venne emanata allo scopo di preservare i consumatori da inganni sui prodotti conciari (pelle e cuoio) e di pellicceria, nonché di tutelare il settore produttivo di riferimento da azioni scorrette provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri, che, commercializzando prodotti con la dicitura «cuoio», «pelle» o «pelliccia» privi, però, delle relative caratteristiche organiche, ponevano in essere comportamenti anticoncorrenziali pregiudizievoli per l'industria nazionale. Il legislatore aveva preso atto di tale problematica, ritenendo necessario un utilizzo della terminologia appropriata per indicare i diversi materiali esistenti sul mercato contestualmente ad una corretta definizione dei materiali commercializzati. Per questi motivi ha disciplinato l'uso dei termini «cuoio», «pelle» o «pelliccia» e dei termini che ne derivano. Con il tempo i prodotti conciari italiani sono diventati un'eccellenza in ambito internazionale, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie di produzione che riducono al minimo l'impatto ambientale (tramite l'utilizzo di nuovi metodi di depurazione delle acque e di riduzione degli agenti inquinanti) e massimizzano la tutela del consumatore (attraverso l'eliminazione dalle fasi di lavorazione dell'impiego di agenti pericolosi per la salute). Rispetto all'impianto normativo del 1966, si pone quindi oggi l'esigenza di adeguare la normativa nazionale a quella europea; di aggiornare la definizione delle caratteristiche qualificanti dei prodotti; di predisporre una efficace tutela contro condotte concorrenziali scorrette, provenienti da chi – soprattutto all'estero – non usando le accortezze suddette e violando specifiche disposizioni normative nazionali ed europee, pone sul mercato prodotti pericolosi per la salute dei consumatori o fabbricati con tecniche a forte impatto ambientale. Un primo tentativo di aggiornamento della normativa nazionale in materia è stato fatto con la legge 14 gennaio 2013, n. 8, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. Tale legge, tuttavia, è incorsa in una procedura di pre-infrazione (Caso EU Pilot n. 4971/13/ENTR) nell'ambito della quale la Commissione ha evidenziato molteplici motivi di contrasto con le norme dell'Unione, fra i quali anche la mancata procedura di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE (oggi abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535), che impone il rinvio dell'adozione di un progetto di regola tecnica da parte dello Stato membro di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione (periodo di stand still). Al fine di risolvere il Pilot, l'articolo 26, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis) ha Pag. 248abrogato la legge n. 8 del 2013 ed ha disposto la riviviscenza della legge n. 1112 del 1966. La riviviscenza della legge 1112 del 1966 ha mantenuto intatti i problemi di conflitto con la normativa dell'Unione. Come rilevato nella relazione illustrativa, infatti, il testo vigente, risalente al 1966, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione sostanzialmente per i medesimi motivi espressi dalla Commissione europea in merito alla legge n. 8 del 2013, in quanto: all'articolo 4, nel disporre che le disposizioni della legge n. 112 del 1966 si applicano anche ai prodotti importati dall'estero, non prevede la regola del «mutuo riconoscimento» all'interno del mercato dell'UE, che necessariamente deve essere introdotta, trattandosi di disciplina si un settore non armonizzato dall'UE; si ravvisa, segnatamente, in tale norma l'imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di cui all'articolo 34 TFUE, non giustificate da una delle ragioni riconducibili all'articolo 36 TFUE;- non rispetta le condizioni stabilite dall'articolo 114, paragrafi 4-6, del TFUE, che prevede la concessione dell'autorizzazione agli Stati membri a derogare alle misure di armonizzazione a condizione che lo «Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro e insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione» e, comunque, previa notifica alla Commissione delle disposizioni previste corredate dai motivi dell'introduzione delle stesse.
La disciplina in esame, segnatamente, interviene in materia di calzature, settore già armonizzato dall'Unione attraverso la direttiva 94/11/CEsul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (relativa specificamente all'utilizzo dei termini «cuoio» e «cuoio rivestito»), recepita con decreto ministeriale 11 aprile 1996, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2001. Dunque, nello schema di decreto legislativo si provvede ad abrogare la legge n. 1112/1966, in quanto superata anche da un punto di vista terminologico, e si adottano le seguenti soluzioni: a) l'inserimento della clausola del mutuo riconoscimento (articolo 5 dello schema di decreto legislativo); b) l'espressa previsione della non applicabilità del provvedimento ai prodotti definiti dalla sopracitata direttiva 94/11/CE, recepita dal decreto ministeriale 11 aprile 1996, con ciò intendendosi eliminare la possibilità di interferenza della nuova disciplina nazionale con un settore già armonizzato dall'UE (articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo); c) l'introduzione di una terminologia aggiornata, che tenga conto delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi materiali presenti sul mercato, alcuni dei quali molto simili alla pelle, con conseguente esigenza di tutelare maggiormente i consumatori riguardo la reale natura del prodotto acquistato (articolo 2 dello schema di decreto legislativo); d) la definizione del sistema sanzionatorio applicabile, con contestuale individuazione degli organismi preposti al controllo, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni accertate (pur prevedendo la legge 1112/1966, all'articolo 5, le sanzioni per le violazioni delle relative disposizioni, manca in tale legge l'indicazione dei predetti organismi, tant’è che ad oggi non è stata irrogata alcuna sanzione) (articoli 6, 7 e 8 dello schema di decreto legislativo). Venendo al contenuto del provvedimento lo schema di decreto legislativo consta di 12 articoli. Il Capo I (Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia») si compone degli articoli da 1 a 5. L'articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto che introduce disposizioni relative all'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio» e dei termini da essi derivanti o loro sinonimi, e ne dispone Pag. 249l'uso e le modalità di etichettatura qualora si ricorra al loro utilizzo (comma 1). Il comma 2 chiarisce che le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Paramento europeo e del Consiglio relativa all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, in quanto trattasi di materia già armonizzata dall'Unione. L'articolo 2 reca le definizioni che si applicano al provvedimento, con rimando esplicito ai termini utilizzati dalle norme già in vigore ed introducendo, tra l'altro, la definizione di «rigenerato di fibre di cuoio». L'articolo 3 dispone il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato di prodotti e manufatti con essi fabbricati che utilizzano i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio». I medesimi termini sono vietati anche se usati come aggettivi, sostantivi, suffissi e prefissi di altre: si tratta di tutti quei termini che possano ricordare, non rispettandole, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno una composizione diversa dalle definizioni ivi indicate (ad esempio, «cuoiame», «pellame», ecc.). L'articolo 4 introduce l'obbligo di etichettatura per i soggetti che ricorrono all'utilizzo dei termini indicati e definiti nell'articolo 2, comma 1, sui materiali o manufatti immessi o messi a disposizione sul mercato (comma 1). Inoltre, si attribuisce la responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento al fabbricante o all'importatore (comma 2); si conferisce al distributore il compito di verificare la presenza dell'etichetta o del contrassegno in caso di’ riscontro delle condizioni dettate dal presente decreto (comma 3); si stabiliscono le caratteristiche dell'etichetta e del contrassegno e le relative modalità di applicazione (comma 4); si introduce una deroga all'obbligo della presenza dell'etichetta sui prodotti nel caso che essi siano dati in lavorazione agli operatori facenti parte della catena di fornitura (comma 5); si prevede l'obbligo di inserire in etichetta il riferimento ai materiali definiti all'articolo 2, comma 1, anche quando siano parte di un manufatto composto da altri materiali di natura diversa (comma 6); si esclude, in taluni casi, l'obbligo di cui al comma 6 (comma 7). L'articolo 5 introduce il principio del mutuo riconoscimento, sanando così una delle cause di conflitto con le norme dell'Unione europea che inficiavano la legge n. 1112 del 1966. Nel dettaglio, tale articolo prevede che le disposizioni del decreto non si applicano alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonché nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né dei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il Capo II (Sanzioni e vigilanza) si compone degli articoli da 6 a 9. L'articolo 6 dispone in merito alle sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. In particolare l'articolo prevede sanzioni amministrative pecuniarie: per il fabbricante o l'importatore che non rispetta l'obbligo di dotare i materiali definiti con i termini di cui all'articolo 2, comma 1, di regolare etichetta o contrassegno (comma 1); per il fabbricante o l'importatore che non rispetta i requisiti che le etichette ed i contrassegni devono avere ai sensi dell'articolo 4, comma 4 (comma 2); per il fabbricante o l'importatore nel caso in cui, per i materiali ed i manufatti con essi fabbricati che sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura, i documenti commerciali d'accompagnamento che sostituiscono l'etichetta o il contrassegno non riportino le indicazioni obbligatorie Pag. 250(comma 3); per il distributore che metta a disposizione sul mercato materiali e manufatti con essi fabbricati definiti con i termini di cui all'articolo 2, comma 1, privi di etichetta o contrassegno (comma 4);per il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato materiali utilizzando i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, e dichiarati in etichetta o nel contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, ma risultati non conformi alle definizioni del articolo 2, comma 1 (comma 5); per il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali utilizzando i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, e dichiarati in etichetta o nel contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento ma risultati non conformi alle definizioni del articolo 2, comma 1 (comma 6); per il fabbricante o l'importatore che, essendo incorso nelle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi 1, 2, 3 e 5 non provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato; l'avvenuta regolarizzazione deve essere comunicata agli organi di accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, con l ’inoltro di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (commi 7 e 8). L'articolo 7 prevede che l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al provvedimento in esame è svolto: dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, – dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica; nonché dal Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (comma 1). Le Camere di commercio possono avvalersi, per i rispettivi controlli, della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (comma 2). Gli Organi di accertamento si rivolgono alla SSIP e ad altri laboratori accreditati per le prove specifiche per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 (comma 3). Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (comma 4).
Sono fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle in materia di accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sull'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (comma 5). L'articolo 8 dispone che le attività di monitoraggio e coordinamento sull'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, che può richiedere agli Organi di controllo i dati statistici relativi alle violazioni accertate. L'articolo 9 dispone che le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Capo III (Disposizioni finali e transitorie) si compone degli articoli da 10 a 12. L'articolo 10 introduce la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 dispone l'abrogazione della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (comma 1). Dispone, inoltre, che i materiali e i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed etichettati conformemente alla legge n. 1112 del 1996, possano continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di 24 mesi dalla Pag. 251data di entrata in vigore del decreto medesimo (comma 2). L'articolo 12 prevede che il decreto legislativo entri in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.10.
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