CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2020
339.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 20

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 marzo 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
C. 2423 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele TRANO, presidente e relatore, sottolinea innanzitutto come la Commissione avvii oggi – in una situazione di particolare emergenza per il Paese – l'esame del decreto-legge n. 3 del 2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Comunica quindi che si limiterà ad una sintetica illustrazione dei contenuti del provvedimento, rinviando al successivo ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi le decisioni in ordine alle modalità di prosieguo dell’iter del provvedimento, la cui discussione generale in Assemblea dovrebbe avere inizio a partire dal prossimo 31 marzo.
  Rammenta quindi che il decreto-legge in esame – assegnato alla VI Commissione in sede referente e già approvato in prima lettura dal Senato – introduce misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro, sottolineando che l'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.
  In estrema sintesi, evidenzia che l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.
  Sottolinea che il trattamento integrativo spettante viene determinato in funzione Pag. 21dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020 e che i sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Fa presente che il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.
  Evidenzia che i redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono i redditi di lavoro dipendente (come definiti dall'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi), con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati nonché i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, con alcune specifiche esclusioni; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; somme e valori in genere in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; remunerazioni dei sacerdoti, nonché congrue e supplementi di congrua; prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari; compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
  Fa presente che la relazione tecnica stima un effetto di maggiore spesa pubblica, in termini di indebitamento netto, pari 6.628 milioni di euro nell'anno 2020 e 13.256 milioni a decorrere dal 2021.
  Segnala che il successivo articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da considerare ai fini del trattamento integrativo di cui all'articolo 1. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Fa presente che la detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1 o luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni, volta, secondo quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa, a stabilizzare la misura.
  Sottolinea che i sostituti d'imposta che sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, hanno il compito di riconoscere l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1o luglio 2020 e di verificarne in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.
  Evidenzia che l'articolo 3 abroga, a decorrere dal 1o luglio 2020, il cosiddetto bonus 80 euro (di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi). Specifica che, in sostanza, per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro, il bonus è riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese, mentre per i redditi superiori, e fino a 40.000 euro, è invece riconosciuta una nuova detrazione fiscale. Fa presente che la platea dei beneficiari, tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, Pag. 22aumenta così di 4,3 milioni, passando da 11,7 milioni che percepiscono il bonus 80 euro a 16 milioni.
  Segnala che l'articolo precisa la definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. Si specifica in particolare che rileva anche la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché dei redditi agevolati degli «impatriati» di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
  Fa presente che l'effetto in termini di indebitamento netto dell'abrogazione del bonus 80 euro è stimato dalla relazione tecnica in 4.976 milioni di euro di minori spese in conto corrente nell'anno 2020 e 9.682 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  Sottolinea che l'articolo dispone infine l'istituzione di un nuovo Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto della PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. Evidenzia che, come precisato dalla relazione illustrativa, il fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e potrà essere utilizzato con successivi provvedimenti normativi per interventi che non determinino effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
  Passando all'articolo 4, segnala che esso reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure introdotte, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, e che la relativa copertura è a valere sul Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, nonché, infine, sulle risorse iscritte nell'ambito del programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Segnala, infine, che l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata alle ore 14 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 marzo 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 marzo 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
C. 2423 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Raffaele TRANO, presidente e relatore, facendo seguito a quanto convenuto nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferma che tutti i gruppi della Commissione – in considerazione della particolare situazione di emergenza – hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di proposte emendative sul provvedimento.
  Comunica, altresì, di aver avuto conferma dai Presidenti delle Commissioni competenti in sede consultiva – Affari costituzionali, Attività produttive e Lavoro – dell'intenzione delle tre Commissioni di rinunciare ad esprimersi sul provvedimento. Ricorda che la Commissione Bilancio Pag. 23e il Comitato per la legislazione potranno invece esprimersi direttamente per l'Assemblea.
  Alla luce di tali indicazioni, e ove non vi siano obiezioni, ritiene che la Commissione possa procedere già nella seduta odierna alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Raffaele TRANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.15.

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