INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 9.05.
Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Audizione del prof. Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità.
(Svolgimento e conclusione).
Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Il professor Fabrizio BARCA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Filippo SENSI (PD), le deputate Cristina ROSSELLO (FI), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) e Marina BERLINGHIERI (PD), il deputato Piero DE LUCA (PD) e la deputata Francesca GALIZIA (M5S).
Il professor Fabrizio BARCA risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.
Sergio BATTELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 9.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.05.
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final)
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.
(Doc. LXXXVI, n. 3).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato il 20 febbraio 2020.
Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che l'esame è stato avviato lo scorso 20 febbraio con lo svolgimento della relazione introduttiva da parte della relatrice, Conny Giordano, e l'inizio del dibattito. Avverte, Pag. 75inoltre, che non risultano ancora pervenuti pareri da parte di altre Commissioni.
Nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti in titolo ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.10.
Sull'ordine dei lavori.
Sergio BATTELLI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame degli Atti del Governo n. 146, n. 148, n. 149 e n. 151, quindi all'esame dell'Atto del Governo n. 138 e, infine, all'esame dell'Atto del Governo n. 152.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 146.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.
Sergio BATTELLI (M5S), presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'8 marzo prossimo. Rammenta che nella seduta del 19 febbraio scorso il relatore, Raffaele Bruno, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è iniziato il dibattito. Ricorda, altresì, che il relatore ha accolto la richiesta di non procedere direttamente alla votazione del parere e che l'esame del provvedimento è stato, pertanto, rinviato alla seduta odierna.
Raffaele BRUNO (M5S), relatore, facendo seguito alla richiesta di rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo da parte di alcuni membri della Commissione, per approfondire ulteriormente alcune delle misure contenute nel provvedimento, segnala di aver preso parte, martedì scorso, all'audizione informale, presso la VIII Commissione Ambiente, competente in via primaria, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Osserva, in particolare, che l'audizione dei rappresentanti di ISPRA ha fatto emergere l'attiva partecipazione del predetto Istituto, in qualità di rappresentante nazionale, e sempre in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella fase di predisposizione delle modifiche normative che hanno portato all'emanazione della direttiva 2017/2102 e al relativo schema di decreto legislativo. Nello specifico, evidenzia, peraltro, come ISPRA ed ENEA siano concordi nell'esprimere un giudizio positivo in merito alle proposte di modifica relative all'esclusione di alcune categorie di prodotti di nicchia dal campo di applicazione del provvedimento in esame – come gli organi a canne e le macchine mobili non stradali destinate ad uso esclusivo professionale con alimentazione esterna – in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l'ambiente o la salute e causerebbe, al contrario, problemi di conformità o distorsioni di mercato irrisolvibili che non possono essere affrontate in modo efficace mediante il meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva.
Segnala poi che in sede di audizione informale è altresì emerso un orientamento favorevole anche circa l'estensione della deroga all'immissione di parti di ricambio ricavate da apparecchiature elettriche Pag. 76ed elettroniche che contengono sostanze di cui all'allegato II, sottolineando che ciò permette di incrementare la durata di vita utile di alcune apparecchiature, giacché aggiornamenti e riparazioni ritardano il loro smaltimento come rifiuti, con benefici ambientali evidenti.
In conclusione, rileva come entrambi i soggetti auditi abbiano sottolineato il condivisibile intento del provvedimento di facilitare le operazioni sul mercato dell'usato e la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche già immesse, prevedendo una fase di transizione nella restrizione alla presenza di sostanze pericolose nelle componenti elettroniche di apparecchiature non più funzionanti che potrebbero essere utilizzati per riparare altre apparecchiature datate, confermando l'opinione che lo schema di decreto all'esame rappresenta, in tal senso, un tassello importante nell'ambito della transizione verso un'economia circolare.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 148.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.
Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 marzo prossimo. Chiede quindi al relatore se ritenga ricorrano le condizioni per formulare una proposta di parere.
Matteo COLANINNO (IV), relatore, riferisce che appare opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio, riservandosi di presentare la proposta di parere in altra seduta.
Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
Atto n. 149.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.
Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.
Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2), che al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria invita il Governo a valutare la possibilità di adottare ogni accorgimento tecnico ed operativo utile che consenta di recepire nell'ordinamento nazionale anche quanto previsto dall'articolo 2, numero 2), della direttiva (UE) 2018/645, in relazione alla Pag. 77possibilità di autorizzare, a specifiche condizioni, i titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con i combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio.
Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 2).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, segnala, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 6 luglio 2019 e che la Commissione europea, con lettera del 18 settembre 2019, ne ha contestato il mancato recepimento avviando, conseguentemente, la procedura d'infrazione n. 2019/0279.
Fa presente che la direttiva in titolo (cosiddetta «direttiva PIF») è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale. Lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018, che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della predetta legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione al recepimento della direttiva (UE) 2017/1371. Nelle relazioni di accompagnamento sono esplicitate le ragioni per le quali non sono stati introdotti specifici interventi con riferimento a taluni criteri di delega, in considerazione della struttura del testo del decreto, della presenza di norme di portata generale nell'ordinamento interno, applicabili anche alle fattispecie di delitto che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, nonché del sistema attualmente vigente in materia di giurisdizione penale.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una analitica descrizione delle disposizioni dello schema all'esame ne illustra sinteticamente i contenuti, ricordando che esso si compone di 9 articoli. In particolare, l'articolo 1, attraverso una serie di modifiche al codice penale, individua le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori a centomila euro. In ottemperanza a quanto previsto da uno dei criteri di delega, viene inoltre modificato l'articolo 322-bis del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
L'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), inserendo la punibilità del tentativo di reato – per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione Pag. 78infedele – qualora siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Segnala che pur prescrivendo la legge di delega al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 3, comma 1, lettera c)), il legislatore delegato ha ritenuto di dare attuazione esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo e non quella a titolo di concorso nei reati, intervento valutato non necessario come specificato nella relazione illustrativa.
Gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di legislazione doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), relativamente ai delitti di contrabbando, in quanto gli stessi comportano lesione degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, l'articolo 3 introduce una circostanza aggravante specifica per punire i reati di contrabbando, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione da tre a cinque anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro; si prevede inoltre che tali reati siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro.
L'articolo 5, modificando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, amplia il catalogo dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, in primo luogo, prevedendo la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, in secondo luogo, prevedendo l'inclusione nell'elenco dei delitti, in relazione ai quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, il peculato, il peculato mediante profitto dell'errore altrui e l'abuso d'ufficio. Sempre l'articolo 5 dello schema introduce, inoltre, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva, tra quelli in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. In relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si prevede inoltre la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie, differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, e di sanzioni interdittive (ad esempio, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi).
L'articolo 6 dello schema, che modifica la disciplina del reato (di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898), che punisce chi «mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale», attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, aumenta la pena massima a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a centomila euro.
L'articolo 7 prevede che i riferimenti alle Comunità europee contenuti nelle norme penali, che disciplinano i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, siano da intendersi come relativi all'Unione europea. L'articolo 8 dello schema di decreto dispone l'invio annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, di una relazione contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 l'Italia è sottoposta a procedura Pag. 79di infrazione da parte della Commissione europea, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, anche al fine di tenere conto dell'esito del dibattito in Commissione.
Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.
Sergio BATTELLI, presidente, segnala che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 gennaio scorso ma che la Commissione non ha finora potuto esprimere il suo parere in quanto l'atto non era corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, pervenuto nella giornata di ieri.
Francesco BERTI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).
Dimitri COIN (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 3).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Atto n. 152.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.
Sergio BATTELLI, presidente e relatore, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo prossimo. Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la relatrice, Antonella Papiro, ha svolto la sua relazione introduttiva ma che il provvedimento non era corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata che è stato trasmesso nella giornata di oggi.
In sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) osservato che, per il suo gruppo, il provvedimento all'esame non presenta profili di criticità in relazione alla disciplina europea, evidenzia, in via generale, che la pur fondamentale esigenza di contrasto dell'evasione fiscale, necessario al fine di garantire la tenuta del gettito tributario, dovrebbe essere accompagnata da un analogo sforzo da parte del Governo al fine di ridurre il livello della pressione fiscale sui contribuenti, cosa che avrebbe auspicato ma non è avvenuta. Osserva, inoltre, come la cosiddetta concorrenza fiscale, se posta in essere correttamente in contesto adeguatamente regolamentato, non debba in sé essere demonizzata, atteso che essa potrebbe anche svolgere una funzione di stimolo all'adozione di misure volte al perseguimento di una maggiore equità fiscale.Pag. 80
Annuncia, quindi, il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 27 febbraio 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.
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