CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2020
334.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 146).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 146);
   preso atto che la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto di recepimento, modifica la direttiva 2011/65/UE (c.d. RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) allo scopo di proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati, nonché di armonizzare le disposizioni della direttiva RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, dettando al contempo, in coerenza con i principi dell'economia circolare, una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE fino al 22 luglio 2019 al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo tale data con riguardo alle restrizioni delle operazioni sul mercato secondario e all'accorciamento del ciclo di vita di talune categorie di AEE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 82

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto n. 149)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (atto n. 149);
   considerato che già il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e che tale obiettivo è stato, da ultimo, innalzato nell'ambito del Green Deal per l'Europa presentato dalla Commissione europea, che delinea, in coerenza con l'Accordo di Parigi, una tabella di marcia verso l'azzeramento netto delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2050 che coinvolgerà tutti i settori dell'economia, tra cui in particolare il settore dei trasporti che necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica;
   preso atto che il Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, accelerando la trasformazione dell'intero settore dei trasporti verso una mobilità a zero emissioni, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;
   rilevato che al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la facilitazione dell'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi, la direttiva (UE) 2018/645 oggetto di recepimento prevede che agli Stati membri possa essere concessa la possibilità di autorizzare, nel loro territorio, i titolari di una patente di guida di categoria B a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 4.250 kg e che tale possibilità di superare i 3.500 kg debba essere subordinata al fatto che la massa aggiuntiva consentita sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa derivante dai sistemi di propulsione alternativi ed essere soggetta alle limitazioni e alle condizioni intese ad evitare effetti negativi sulla sicurezza stradale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, valuti il Governo la possibilità di adottare ogni accorgimento tecnico ed operativo utile al fine poter di recepire nell'ordinamento Pag. 83nazionale anche quanto previsto dall'articolo 2, numero 2), della direttiva (UE) 2018/645, in relazione alla possibilità di autorizzare, a specifiche condizioni, i titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con i combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (atto n. 138);
   preso atto che lo schema in esame reca disposizioni integrative e correttive alla disciplina introdotta con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 – adottato sulla base dei criteri di delega di cui all'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n 170 (legge di delegazione europea 2015) e che ha modificato la Parte Quinta del c.d. Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – al fine di correggere e superare alcune criticità riscontrate nella prima applicazione della normativa, in un'ottica di maggiore semplificazione delle procedure autorizzative, dei sistemi di controllo e degli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché di razionalizzare il sistema delle sanzioni;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), che novella l'articolo 271 del Codice dell'ambiente, concernente valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, prevede, al comma 7-bis, una norma di principio in base alla quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbono essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze, assieme a quelle classificate come «estremamente preoccupanti» dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), debbono essere sostituite «non appena tecnicamente ed economicamente possibile» nei cicli produttivi da cui originano; il medesimo comma prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto della suddetta norma di principio anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione, senza tuttavia prevedere un termine predefinito per la sostituzione di tali sostanze pericolose dai cicli produttivi che possono, tra l'altro, provocare mutazioni genetiche ed essere tossiche per la riproduzione;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera f), che novella l'articolo 273-bis del Codice dell'ambiente inserendovi, al comma 10 la nuova lettera q)-bis) e il nuovo comma 10-bis, escludono dal novero dei medi impianti di combustione quelli che superano determinate soglie per effetto delle norme di aggregazione e rilevato, al riguardo, che l'aggregazione di impianti comporta riflessi sulla qualità dell'aria;Pag. 85
   preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 febbraio, recante alcune proposte emendative concordate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso comma 7-bis, l'opportunità di indicare un termine preciso, decorrente dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, entro il quale il gestore dell'impianto sia tenuto a trasmettere all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione, prevedendo nel contempo l'irrogazione di sanzioni dissuasive in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;
   b) valuti il Governo l'opportunità di verificare gli effetti delle previsioni della nuova lettera q)-bis) e del nuovo comma 10-bis, introdotti all'articolo 273-bis del Codice dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), numeri 2) e 3) dello schema di decreto, tenuto conto dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dall'aggregazione degli impianti;
   c) valuti il Governo l'opportunità di adeguare i limiti di emissione riportati nell'allegato I alla parte seconda del d.lgs 152/2006 ancora riferiti al decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante «Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», considerato che la classificazione di pericolosità (cancerogenicità, mutagenicità) di molti parametri è variata e divenuta più stringente.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Atto n. 152).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (atto n. 152);
   premesso che la direttiva 2018/822, che rientra nel novero delle misure adottate in ambito europeo per rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali, stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie al fine di imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva;
   osservato che:
    la direttiva consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione delle predette informazioni quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro;
    lo schema di decreto non menziona espressamente il segreto professionale, ma – al comma 4 dell'articolo 3 – esonera l'intermediario dall'obbligo di comunicazione per le informazioni ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o nei casi di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo: tali fattispecie sono analoghe a quelle – previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio – in cui non si applica l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte del professionista;
    lo schema di decreto, inoltre, introduce un ulteriore esonero dall'obbligo di comunicazione delle informazioni, sia per l'intermediario che per il contribuente, qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una responsabilità penale;
   il Governo, nella relazione illustrativa, giustifica l'introduzione di tale esenzione, che non trova corrispondenza nella direttiva, rilevando che «è stabilita in presenza di un interesse meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto espressione del principio per cui nemo tenetur se detegere e rappresenta una garanzia contro il rischio di autoincriminazione»;
    considerato che il termine di recepimento della direttiva 2018/822 è scaduto il 31 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0065 per mancato recepimento della stessa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.