AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 25 febbraio 2020.
Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (atto n. 149).
Audizione di rappresentanti di Associazione nazionale imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi e logistica (ANITA), Associazione italiana imprese di trasporto (ASSOTIR), Confcooperative Lavoro e Servizi, FAI-Federazione Autotrasportatori Italiani, Legacoop Produzione e Servizi e Unitai-Unione Imprese Trasporti Automobilisti Italiana.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.20.
Audizione di rappresentanti di CNA Fita, Confartigianato Trasporti e SNA Casartigiani.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.
Pag. 54Audizione di rappresentanti di Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA) e Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA).
L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.45.
Audizione di rappresentanti della Direzione generale per la motorizzazione.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.
La seduta comincia alle 18.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che il deputato Nicola STUMPO, appartenente al Gruppo Liberi e Uguali, ha cessato di far parte della Commissione.
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2402 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Guia TERMINI (M5S), relatrice, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XII Commissione Affari sociali sul provvedimento in esame, recante misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19).
Segnala preliminarmente che esso dispone, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
Il provvedimento si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti (vedi successivo articolo 3) sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1).
Tra le misure che possono essere adottate vengono espressamente citate (comma 2):
il divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area (lettera a));
il divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera b)); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c)); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d)); Pag. 55
la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera e));
la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera f));
la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g));
l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h));
la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera i));
la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j));
la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati (lettera k));
la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera l));
la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera m));
la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n));
la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera o)).
L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.
L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai precedenti articoli, che non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Evidenzia, altresì, che in attuazione del decreto-legge in esame è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 23 febbraio 2020), in particolar modo per far fronte ai casi di rapido contagio avvenuti in alcuni comuni del Nord Italia; a livello regionale sono state emanate le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.Pag. 56
L'articolo 3 dispone al comma 4 che, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento di previste decreto si applichi l'articolo 650 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.
I termini del controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati; in ogni caso, nelle more del controllo preventivo, i provvedimenti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi (comma 6).
L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato (comma 1). A tali oneri, pari a 20 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la gestione della lotteria degli scontrini (comma 2).
La data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 5) è fissata al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (domenica 23 febbraio 2020).
Elena MACCANTI (Lega), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame e la disponibilità a votare il parere di competenza anche immediatamente, segnala che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n. 149 le associazioni del settore dell'autotrasporto hanno evidenziato che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, in alcuni territori sono stati sospesi sia i corsi di formazione professionale che gli esami per il conseguimento della patente di guida. Tale circostanza rischia di danneggiare ad esempio i titolari del «foglio rosa» che ha, come noto, una scadenza predeterminata. Segnala altresì che sempre nel corso delle audizioni è stata evidenziata la difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori del trasporto a contatto con il pubblico. Invita quindi la relatrice ad evidenziare tali criticità nella proposta di parere che la Commissione si accinge a votare.
Guia TERMINI (M5S), relatrice, nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Maccanti, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta al fine di poter predisporre la proposta di parere.
Alessandro MORELLI, presidente, nel sottolineare l'importanza che i DPI siano previsti anche per gli operatori del trasporto pubblico locale, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 18.35, è ripresa alle 18.55.
Guia TERMINI (M5S), relatrice, illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame che, nella parte premissiva, sottolinea espressamente l'esigenza di misure di proroga dei titoli abilitativi in considerazione dei provvedimenti assunti in alcune aree del Paese interessate dall'emergenza sanitaria e l'urgenza di dotare tutti gli operatori del settore trasportistico di dispositivi di protezione individuale (DPI), tenuto conto delle attuali difficoltà di approvvigionamento (vedi allegato).
La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 19.
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