CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2020
332.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2402, di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   evidenziato come il provvedimento introduca misure urgenti volte a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19);
   rilevato come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere g) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
   evidenziato come il provvedimento appaia conforme agli altri princìpi costituzionali, in primo luogo all'articolo 16, primo comma, della Costituzione, il quale dispone che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;
   considerato che la riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione è stata qualificata dalla giurisprudenza costituzionale come riserva relativa, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto;
   richiamato inoltre come l'articolo 32 della Costituzione tuteli la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, prevedendo inoltre, al secondo comma, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
   segnalato come la Corte costituzionale abbia in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
   richiamato altresì come l'articolo 17 della Costituzione sancisca il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, prevedendo peraltro che le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
   rilevato come l'articolo 2 del decreto-legge preveda misure per la gestione delle emergenze sanitarie, in base alle quali le Autorità competenti possono adottare Pag. 22ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   in merito alla formulazione dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se con le «ulteriori misure» di contenimento e gestione dell'emergenza che, in base al medesimo articolo 2, le autorità competenti possono adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intenda fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale o a misure ulteriori rispetto a quelle elencate all'articolo 1, comma 2, ovvero ancora ad entrambi i casi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1339, recante «Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio», come risultante dall'esame delle proposte emendative, svoltosi presso la sede referente;
   rilevato come il provvedimento intervenga sulla composizione delle Commissioni medico-ospedaliere, nell'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, prevedendo che essa sia integrata con un medico scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio;
   segnalato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «difesa e Forze armate» e «previdenza sociale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere d), g) e o), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.