CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2020
309.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento.
C. 2302-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 142 del 2019, recante Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, nella seduta del 14 gennaio 2020, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Rammenta che, in tale occasione la rappresentante del Governo, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, si era riservata di fornire tali elementi nel prosieguo dell'esame. Pertanto, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.
  Segnala che la Commissione finanze, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, nella seduta del 16 gennaio 2020, approvando alcuni emendamenti che non appaiono presentare aspetti problematici dal punto di vista finanziario.
  Evidenzia che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta dello scorso 14 gennaio.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'operazione di rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. ha le caratteristiche per essere classificata come operazione finanziaria ai fini del SEC2010 e in quanto tale risulta priva di effetti in termini di indebitamento netto.
  Segnala che l'assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali rischi connessi alla situazione patrimoniale e gestionale della società di nuova costituzione in caso di scissione della Banca del Mezzogiorno e attribuzione al predetto Ministero dell'intero capitale sociale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, risulta priva di effetti finanziari a causa della mancanza di un corrispettivo e della circostanza che il trasferimento del capitale sociale avverrebbe tra due pubbliche amministrazioni, posto che anche INVITALIA è classificata in tale settore.
  Per quanto riguarda la riassegnazione delle eventuali risorse non utilizzate al capitolo di provenienza prevista dal comma 5 dell'articolo 1, conferma che detto capitolo riguarda finalità di spesa cui non sono ricollegabili effetti in termini di indebitamento netto e che l'eventuale variazione di bilancio sarà effettuata nell'esercizio 2020.
  Con riferimento al capitolo 7175, da cui vengono attinte le risorse utilizzate per la copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, conferma che le risorse sono idonee a compensare gli effetti delle disposizioni in oggetto anche in termini di fabbisogno e che la mancata imputazione degli effetti in Pag. 32termini di fabbisogno, di cui all'articolo 1, comma 536, della legge di bilancio 2020 è da attribuire ad un mero refuso.
  Segnala che l'utilizzo delle risorse ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento non è suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, nel rilevare la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare più puntualmente la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, imputando gli oneri «alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175», prevedendo altresì «la riduzione» delle medesime risorse anziché il loro «utilizzo», formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2302-A, recante DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'operazione di rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. ha le caratteristiche per essere classificata come operazione finanziaria ai fini del SEC2010 e in quanto tale risulta priva di effetti in termini di indebitamento netto;
    l'assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali rischi connessi alla situazione patrimoniale e gestionale della società di nuova costituzione in caso di scissione della Banca del Mezzogiorno e attribuzione al predetto Ministero dell'intero capitale sociale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, risulta priva di effetti finanziari a causa della mancanza di un corrispettivo e della circostanza che il trasferimento del capitale sociale avverrebbe tra due pubbliche amministrazioni, posto che anche INVITALIA è classificata in tale settore;
    per quanto riguarda la riassegnazione delle eventuali risorse non utilizzate al capitolo di provenienza prevista dal comma 5 dell'articolo 1, si conferma che detto capitolo riguarda finalità di spesa cui non sono ricollegabili effetti in termini di indebitamento netto e che l'eventuale variazione di bilancio sarà effettuata nell'esercizio 2020;
    con riferimento al capitolo 7175, da cui vengono attinte le risorse utilizzate per la copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, si conferma che le risorse sono idonee a compensare gli effetti delle disposizioni in oggetto anche in termini di fabbisogno e che la mancata imputazione degli effetti in termini di fabbisogno, di cui all'articolo 1, comma 536, della legge di bilancio 2020 è da attribuire ad un mero refuso;
    l'utilizzo delle risorse ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento non è suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente;
   rilevata la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare più puntualmente la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, imputando gli oneri «alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175», e prevedendo altresì «la riduzione» delle medesime risorse anziché il loro «utilizzo»,
  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente Pag. 33riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Gemmato 1.53, che è volta a prevedere che le operazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono finalizzate anche all'indennizzo dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che potrebbe incidere sulla redditività dell'intervento statale e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria;
   D'Attis 1.50, che è volta a prevedere che la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. promuove lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento anche attraverso il ruolo dei Confidi, al fine di rafforzare gli investimenti delle piccole e medie imprese dei territori del Sud, nonché a sostegno dell'accesso al credito in favore delle start up giovanili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Nevi 1.10, che è volta a prevedere che le operazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che potrebbe incidere sulla redditività dell'intervento statale e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria;
   Gemmato 1.54 e 1.55, che sono volte a prevedere che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano destinate, per una quota pari a 300 milioni di euro, a indennizzare i risparmiatori delle banche interessate dall'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie di cui al medesimo comma 1, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che potrebbe incidere sulla redditività dell'intervento statale e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria;
   D'Attis 1.51, che è volta ad estendere agli anni 2020 e 2021 la previsione secondo cui le risorse del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, possono essere destinate, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, per prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di Pag. 34vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   identici Gebhard 1.012 e Centemero 1.014, che sono volti a prevedere l'esenzione ai fini IVA delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   identici Centemero 1.026 e Gebhard 1.027, che sono volti a prevedere che le disposizioni relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le banche di credito cooperativo aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   D'Ettore 2.09, che è volto a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito dei vigenti stanziamenti di bilancio;
   Giacomoni 2.013, che è volto a prevedere misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo patrimonio Italia, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria proposta;
   Centemero 2.017, che è volto a prevedere che, ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari rientrano anche i project bond. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti D'Attis 1.50 e 1.51, degli Pag. 35identici articoli aggiuntivi Gebhard 1.012 e Centemero 1.014, degli identici articoli aggiuntivi Centemero 1.026 e Gebhard 1.027 e dell'articolo aggiuntivo Giacomoni 2.013, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede che il rappresentante del Governo chiarisca ulteriormente le ragioni del parere contrario sugli emendamenti Gemmato 1.53, 1.54 e 1.55, volti ad assicurare il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. In proposito, ritiene fondamentale che nel testo del provvedimento sia evidenziato il ruolo dei risparmiatori che rappresentano la parte più debole e meno tutelata. Ritiene, infatti, che se è doveroso tutelare gli istituti bancari in crisi è altrettanto necessario estendere tale tutela anche ai risparmiatori. Rappresenta, infine, che i citati emendamenti non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dal provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando all'onorevole Lucaselli, evidenzia che il Governo non ha obiezioni in merito alle finalità degli emendamenti Gemmato 1.53, 1.54 e 1.55, poiché condivide la volontà di garantire forme di ristoro per i risparmiatori che hanno subìto un danno. Tuttavia, rileva che i citati emendamenti appaiono suscettibili di incidere sulla redditività dell'intervento statale, e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria e risultano in ogni caso privi della necessaria copertura finanziaria in termini di indebitamento netto, in quanto a fronte di oneri da coprire anche in termini di indebitamento netto, utilizzano risorse che hanno effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziario e di fabbisogno.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.53, 1.54, 1.55 e sugli articoli aggiuntivi 2.09 e 2.013, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento contenuti nella nota testé depositata dal Governo.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.
C. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, segnala che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. Rammenta, inoltre, che la proposta è stata approvata, in sede deliberante, dalla 6a Commissione (Finanze) del Senato.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la proposta in esame è finalizzata il trasferimento di aree, attualmente demaniali, al patrimonio disponibile del comune di Chioggia, che potrebbe poi provvedere all'alienazione ai privati interessati. Si dispone che l'acquisto delle aree faccia venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi che possono essere richiesti a qualsiasi titolo, anche in futuro, in dipendenza dell'occupazione di tali aree.
  Evidenzia che a fronte dell'operazione prefigurata, si prevede un onere che ha durata triennale (2019-2021). A tal proposito, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni della limitazione temporale dell'onere al triennio: osserva infatti che i canoni hanno natura potenzialmente permanente mentre, come si evince dagli elementi forniti dal Governo presso il Senato, la copertura disposta appare sterilizzare solo l'onere derivante dal mancato incasso dei canoni riferiti alle ultime dieci annualità (800.000 euro). Segnala che è inoltre previsto un ristoro forfetario di 200.000 euro annui per il 2020 ed il 2021. A quest'ultimo riguardo ritiene che andrebbero altresì esplicitati i parametri e gli elementi di valutazione sottostanti la determinazione degli oneri indicati con riferimento agli esercizi 2020 e al 2021 (che sembrano individuati con esclusivo riguardo ad un'ipotesi di slittamento temporale delle procedure), fermo restando che la previsione di tale spesa non consente comunque di fornire copertura alle mancate entrate da canoni riferite agli esercizi successivi al 2021. Fa presente che pertanto andrebbe chiarito, anche per gli anni successivi al triennio considerato, quali siano gli effetti finanziari derivanti, su base annua, dal venir meno dei canoni demaniali in questione.
  In merito alla sostenibilità finanziaria per il comune di Chioggia, prende atto che le norme in esame non pongono in capo al comune l'obbligo di provvedere all'acquisto, né lo assoggettano a diritti potestativi di terzi, per cui l'ente potrà procedere all'acquisto (e alla successiva cessione ai privati interessati) delle aree nel quadro dei propri vincoli di bilancio (cui la norma in esame non deroga) e al sussistere delle necessarie risorse finanziarie.
  In merito ai profili fiscali, evidenzia, infine, che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 177 del 1992, la cui applicazione è richiamata dal testo in esame, prevede, per le cessioni delle aree demaniali in oggetto ai privati possessori, il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa di 100.000 lire (ossia 51,65 euro). Sul punto, prende atto di quanto che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha chiarito che l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa in luogo della proporzionale comporterà effetti negativi di gettito, non quantificabili come perdita di gettito, ma come «una sorta di rinuncia a maggior gettito» in quanto i trasferimenti in parola sono disposti dal provvedimento stesso.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 1 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di Pag. 37parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021.
  Ciò posto, premesso che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, rileva la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019, di adeguare la decorrenza dell'onere a far data dall'anno 2020, imputando la relativa copertura al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente, riferendola al nuovo bilancio triennale 2020-2022. Peraltro, in relazione alla natura dell'onere, derivante, secondo quanto riportato nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nella seduta della 5a Commissione del Senato del 1o ottobre 2019, dalla rinuncia all'incasso delle indennità di occupazione delle aree oggetto di trasferimento, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Su tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile».
Atto n. 137.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame. Non essendovi obiezioni, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.
(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede che l'esame del provvedimento sia ulteriormente rinviato per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti volti a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame. Non essendovi obiezioni, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.
Atto n. 139.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.
   Ricorda che la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 è stata conferita al Governo con l'articolo 19 della legge n. 117 del 2019, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
  In merito all'articolo 1, recante ambito di applicazione, non ha osservazioni da formulare, così come sull'articolo 2, recante definizioni.
  Con riferimento agli articoli da 3 a 7, in materia di ispezioni, al fine di verificare l'effettiva assenza di risvolti finanziari negativi discendenti dalla nuova disciplina delle ispezioni, ritiene che andrebbe chiarito se le nuove attività ispettive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente siano effettivamente in misura tale da non comportare un aggravio di compiti e, di conseguenza, una maggiore esigenze di risorse umane, strumentali e finanziarie.
  In merito all'articolo 8, recante disposizioni tariffarie, atteso che la revoca del fermo può essere disposta, oltre che con il pagamento dei costi ispettivi, anche mediante la prestazione di una garanzia sufficiente per il loro rimborso, reputa che andrebbe confermato che anche in quest'ultimo caso sia garantito l'allineamento temporale fra le uscite e le entrate nel bilancio dello Stato, rispettivamente, per i costi delle attività ispettive e per le riscossioni delle tariffe.
  Relativamente all'articolo 9, in materia di banca dati sulle ispezioni, atteso che l'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 dispone che la Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni e alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  Quanto all'articolo 10, in materia di sanzioni, prende atto che prudenzialmente non sono stimate le eventuali nuove entrate da sanzioni amministrative discendenti dalla norma in esame. Con riferimento al carico di lavoro derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative e dal complesso delle attività accertative Pag. 39previste dalla norma, ritiene utile che siano fornite apposite conferme anche con riferimento alla sostenibilità delle attività di accertamento dei reati e delle violazioni amministrative da parte del personale competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 11, recante modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, con riferimento al complesso delle ispezioni sulle navi ro-ro da passeggeri e sulle unità veloci da passeggeri in servizio di linea rinvia a quanto precedentemente osservato agli articoli da 3 a 7.
  Sull'articolo 12, recante modifiche degli allegati, non ha osservazioni da formulare, mentre sull'articolo 13, recante disposizioni finanziarie, rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti articoli. Infine, sull'articolo 14, recante disposizioni transitorie e abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Atto n. 140.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-
ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, relativamente ai contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 45 del 2000, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/2108 relativo a norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Fa presente che la relazione tecnica afferma che le norme non prevedono alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possano determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Rammenta preliminarmente che né al decreto legislativo nel suo testo originario né alle modifiche successivamente introdotte sono stati ascritti effetti finanziari.
  In proposito, con riferimento all'articolo 3, in cui si prevede che il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto individui e aggiorni l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda avvalendosi delle competenze tecniche e scientifiche dell'ISPRA, fa presente che la relazione tecnica ribadisce che l'avvalimento in questione avverrà senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur tenendo conto della clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso, trattandosi dell'attribuzione all'ISPRA di un nuovo compito (non previsto a legislazione vigente in quanto l'articolo 3 nel testo attuale fa riferimento alle sole classi delle navi e non anche all'altezza delle onde), ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare l'assunzione che l'ISPRA possa effettivamente adempiere ai nuovi compiti con le risorse già previste a legislazione vigente.
  Non ha osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8 (visite alle navi passeggeri) e 9 (sanzioni), sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.
Atto n. 141.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Michele SODANO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 in materia di sportello telematico dell'automobilista.
  Evidenzia che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017.
  Segnala che l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico) demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione delle disposizioni di coordinamento con il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000. Rammenta che il decreto legislativo n. 98 del 2017 reca una clausola di neutralità finanziaria (articolo 6, comma 2) riferita al provvedimento nel suo complesso: esso, infatti, è stato adottato in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, che a sua volta ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi, una clausola generale di neutralità finanziaria.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede che i soggetti richiedenti corrispondano una tariffa unica, determinata e aggiornata con decreto ministeriale, tenuto conto dei costi dei servizi, e che l'importo dell'imposta di bollo sia determinato in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente.
  Fa presente che lo schema di decreto, composto di 3 articoli, è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo schema di regolamento in esame reca disposizioni di coordinamento con il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, con particolare riguardo alla disciplina dello sportello telematico dell'automobilista (STA).
  Ricorda che il provvedimento è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria (articolo 2) mentre la relazione tecnica riferisce che per l'attuazione delle medesime disposizioni, con particolare riguardo a quelle che renderanno necessario un adeguamento delle procedure informatiche, le spese che dovranno essere sostenute dall'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti (stimate in 3 milioni di euro dalla relazione tecnica) sono coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio. In proposito, premesso che la relazione tecnica non fornisce un'indicazione puntuale delle componenti della predetta spesa, ritiene che andrebbe chiarito se l'importo previsto riguardi spese di avvio del sistema da effettuare esclusivamente nell'esercizio 2020 ovvero se siano prevedibili anche negli anni successivi spese di manutenzione ed esercizio dei sistemi necessari, ad esempio, per il fascicolo digitale e la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi. Inoltre, posto che in base alla disciplina di rango primario Pag. 41istitutiva del documento unico i relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti mediante tariffe e imposte di bollo fissate e aggiornate in misura tale da assicurarne la copertura (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017), ritiene che andrebbe confermata l'idoneità di tale meccanismo ad assicurare l'invarianza finanziaria anche a fronte delle innovazioni introdotte con il provvedimento in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, conformemente alla corrente prassi legislativa, non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

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