ATTI DEL GOVERNO
Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO.
La seduta comincia alle 13.15.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.
Atto n. 143.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Mario PERANTONI (M5S), relatore per la II Commissione, rammenta che le Commissioni II e VI avviano oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (A.G. 143). Nel lasciare al collega Ungaro, relatore per la Commissione Finanze, l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, mi soffermerò sull'inquadramento normativo del provvedimento.
Evidenzia che lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione della norma di delega recata dall'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 – che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (cosiddetta Direttiva DRM – Dispute Resolution Mechanism), il cui recepimento era previsto entro il 30 giugno 2019.
In proposito, ricorda che il 27 novembre 2019, nel Pacchetto infrazioni di novembre 2019, la Commissione ha reso noto di avere deciso di inviare pareri motivati a Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Spagna per non aver comunicato entro il 30 giugno 2019 le misure nazionali di recepimento relative ai meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea (direttiva 2017/1852 del Consiglio). Pertanto se tali Stati membri non si attiveranno entro 2 mesi dalla data di comunicazione del parere, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia Pag. 11dell'Unione europea. La citata direttiva DRM è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni. Essa ripropone la struttura generale della vigente Convenzione n. 90/436/UEE: presentazione dell'istanza da parte del contribuente; valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza; raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione; in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.
Rispetto all'impianto della Convenzione n. 90/436/UEE, rammenta che la direttiva in esame introduce i seguenti elementi di novità: ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (articolo 1 della Direttiva); introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, di dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura. In particolare si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa l'instaurazione della procedura, la possibilità di adire una Commissione consultiva competente ad esprimersi sull'ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della Commissione consultiva, la possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici (articolo 5); previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una Commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale.
Sottolinea che il richiamato articolo 8 della legge di delegazione 2018 individua princìpi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega di attuazione della direttiva 2017/1852, affidando al Governo il compito di: procedere al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, con riguardo tra l'altro agli adempimenti attribuiti dalla Direttiva DRM ai tribunali nazionali; coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99; procedere alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/1852, anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale; fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali previsto dalla Direttiva DRM con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva DRM con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 16 della stessa che stabilisce, tra l'altro, che spetta ai singoli Stati membri regolamentare le interazioni tra le decisioni dei giudici nazionali e la percorribilità della procedura.
Prima di passare la parola al collega Ungaro, rammenta che l'articolo 1 della legge di delega rinvia per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi generali della delega alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 dalla legge 24 Pag. 12dicembre 2012, n. 234, che recano le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'articolo 31, comma 3, in particolare, dispone che sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel termine di 40 giorni (per il decreto in esame il 22 febbraio 2020), decorsi i quali i decreti sono comunque emanati. Ricorda, inoltre, che il comma 1 del richiamato articolo 31 precisa che il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (ovvero dal 2 novembre 2019), termine prorogato di ulteriori tre mesi dal comma 3 (nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada – come nel caso in questione – nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente).
Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, nel richiamare l'illustrazione di carattere generale esposta dal collega Perantoni, si sofferma sinteticamente nella relazione sul contenuto dello Schema di decreto, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un maggior dettaglio.
L'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto. Viene precisato che la disposizione è volta a stabilire le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte, nonché della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
Il decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.
L'articolo 2, al comma 1, fornisce le definizioni rilevanti utilizzate nel decreto e specifica, al comma 2, che per l'Italia l'Autorità competente è l'Agenzia delle entrate, mentre il tribunale competente è individuato nella Commissione tributaria territorialmente competente (comma 3). Il comma 4 rinvia agli Accordi o Convenzioni stipulati dall'Italia, ovvero all'ordinamento interno, onde stabilire i termini non espressamente definiti dal decreto in esame.
L'articolo 3 disciplina la prima fase della procedura, quella relativa alla presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole da parte del soggetto interessato.
Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto il Governo sottolinea che, rispetto all'assetto vigente in materia di controversie fiscali internazionali, uno degli elementi più innovativi introdotti dal decreto di recepimento è il superamento della definitività dell'imposta ai fini dell'attivazione delle procedure previste dalla direttiva. La possibilità di ottenere l'eliminazione della doppia imposizione viene estesa anche alle ipotesi in cui la controversia fiscale sia già stata oggetto di definizione in via amministrativa.
L'articolo 4 chiarisce i rapporti tra le diverse procedure amichevoli che sono a disposizione del soggetto interessato.
L'articolo 5 disciplina la fase istruttoria dell'istanza specificando i termini e le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate può richiedere informazioni supplementari nonché i tempi entro i quali il contribuente è tenuto a fornire i riscontri. Si stabilisce inoltre la possibilità per l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla ricezione dell'istanza o dalla ricezione di informazioni supplementari, di decidere di risolvere il caso in via unilaterale e di provvedere pertanto all'eliminazione della doppia imposizione senza coinvolgere le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.Pag. 13
L'articolo 6 prevede che la decisione dell'Agenzia delle entrate in merito all'accoglimento dell'istanza di apertura della procedura amichevole debba essere adottata entro i sei mesi successivi dalla ricezione dell'istanza o delle informazioni supplementari. Inoltre (comma 2) vengono elencati i casi di rigetto dell'istanza, viene disposto l'obbligo di motivazione del rigetto (comma 3) e introdotto l'istituto del silenzio assenso (l'istanza si considera accolta in assenza di notifica da parte dall'Agenzia delle entrate).
L'articolo 7 disciplina la fase successiva a quella dell'accoglimento dell'istanza ovvero quella della procedura amichevole. In tale fase l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri si adoperano per risolvere la questione controversa (entro due anni dalla notifica dell'accoglimento dell'istanza con possibilità di proroga di un altro anno).
L'articolo 8 regolamenta le modalità della presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto dell'istanza.
L'articolo 9 stabilisce la modalità attraverso le quali il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle Entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti richiesta di istituzione di una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
L'articolo 10 regolamenta i termini per l'istituzione della Commissione consultiva, la sua composizione, nonché le modalità di nomina delle personalità indipendenti.
L'articolo 11 consente al soggetto interessato di ricorrere al presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione della Commissione consultiva nel caso in cui non sia stata istituita. Il contribuente può inoltre chiedere la nomina di una personalità indipendente e di un sostituto nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non abbia proceduto.
L'articolo 12 istituisce ai fini dell'istituzione della Commissione consultiva l'elenco delle personalità indipendenti, composto da personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti nonché alla rimozione delle stesse.
L'articolo 13 concede la possibilità alle Autorità competenti degli Stati membri interessati di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (anche sotto forma di Comitato permanente), in luogo della Commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Tale Commissione, ferme restando le norme dell'articolo 10 che riconoscono all'Agenzia delle entrate la possibilità di opporsi alla nomina di una personalità indipendente, può essere diversa nella sua composizione e forma dalla Commissione consultiva.
L'articolo 14, comma 1, stabilisce che le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.
L'articolo 15 disciplina i costi della procedura di risoluzione delle controversie (c.d. «fase arbitrale») disponendo che, in linea di principio generale, gli Stati membri interessati debbono ripartire equamente sia il rimborso delle spese sostenute dalle personalità indipendenti, sia i compensi a queste corrisposti. È ferma la possibilità per le Autorità competenti di accordarsi per una diversa ripartizione dei costi. Rimangono, invece, a carico del soggetto interessato le spese da questo sostenute.
L'articolo 16 disciplina l'attività della Commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 9.
L'articolo 17 stabilisce che i membri della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio, prevedendo l'applicazione dell'articolo 622 del codice penale (punibilità della fattispecie di rivelazione del segreto professionale) in caso di violazione del suddetto obbligo. Analogamente, i soggetti interessati e i loro rappresentanti sono Pag. 14tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti ricevuti durante le procedure di risoluzione delle controversie, a pena di sanzione amministrativa erogata dall'Agenzia delle entrate.
L'articolo 18 riguarda la decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie.
L'articolo 19 disciplina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie.
L'articolo 20 riguarda la pubblicità e stabilisce che le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.
L'articolo 21 reca disposizioni varie riguardanti, in particolare, la protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali relativamente alle informazioni richieste; l'instaurazione o la continuazione nell'ordinamento interno di procedimenti relativi alla medesima questione controversa oggetto di trattazione nella procedura amichevole o nella procedura di risoluzione delle controversie; la possibilità di sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate dei procedimenti per reati tributari in caso di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole; la conclusione con effetto immediato delle procedure di cui al presente decreto legislativo nel caso in cui, per qualunque motivo, una questione controversa non sussista più.
L'articolo 22 reca le modifiche alla legislazione vigente conseguenti alla attuazione della direttiva recepita dal decreto in esame.
L'articolo 23 rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e delle procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto.
L'articolo 24 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, nonché la necessaria copertura, individuata nella corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
L'articolo 25, infine, fissa la decorrenza delle disposizioni del decreto con l'applicazione alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1o luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1o gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
Osserva che il provvedimento rappresenta uno strumento assai utile per affrontare il problema delle doppie imposizioni e permetterà ai contribuenti italiani di risolvere più efficacemente le controversie che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali in materia.
Alla luce di quanto esposto, preannuncia sin d'ora il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.