CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2020
309.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 9.55.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.
C. 2302-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2302-A, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra.
C. 2122 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C.2122, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che nel quadro del partenariato strategico tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi, istituito nel 1999 dal primo Vertice dei Capi di Stato e di governo, il 18 maggio 2010 – in occasione del VI Summit UE-ALC – le Parti hanno convenuto di costituire la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi (UE-ALC), con l'obiettivo di approfondire le relazioni reciproche, realizzare gli obiettivi comuni con la partecipazione attiva delle rispettive società civili e promuovere una maggiore visibilità reciproca.
  La Fondazione è stata inizialmente costituita come organismo tedesco di diritto civile, ad Amburgo nel 2011, in attesa della conclusione dell'Accordo internazionale costitutivo necessario per trasformarla in un'organizzazione internazionale. Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che è stato firmato il 25 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 17 maggio 2019, esso si compone di un breve preambolo e di 30 articoli.
  L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, ovvero l'istituzione della Fondazione, di cui fissa gli obiettivi. L'articolo 2 definisce la Fondazione come organizzazione internazionale di natura intergovernativa con sede ad Amburgo. L'articolo 3 indica che membri della Fondazione sono esclusivamente l'Unione europea, gli Stati membri dell'UE e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi che hanno espresso il consenso ad essere vincolati dall'Accordo, secondo le rispettive procedure interne; la Fondazione è anche aperta alla partecipazione della Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi (CELAC). L'articolo 4 attribuisce alla Fondazione personalità giuridica internazionale per la realizzazione degli obiettivi nel territorio dei Paesi membri, conformemente al diritto interno di ciascuno di essi. Gli articoli 5 e 6 definiscono gli obiettivi della Fondazione e i criteri per le attività, promuovendo la partecipazione della società civile e delle istituzioni accademiche per il rafforzamento del partenariato strategico e incentivando gli scambi e reti tra attori della società civile delle Parti. L'articolo 7 delinea le attività della Fondazione, che comprendono iniziative per sensibilizzare, stimolare il dibattito e l'approfondimento, lo scambio di conoscenze e buone prassi sulle tematiche affrontate nelle riunioni del partenariato CELAC-UE (programmi di cooperazione, seminari, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di formazione, studi, pubblicazioni, mostre e piattaforme informatiche).
  Inoltre la Fondazione può avviare iniziative in associazione, oltre che con i propri membri, con istituzioni pubbliche e private, nonché con organizzazioni internazionali e regionali.
  Gli articoli da 8 a 15 disciplinano la struttura della Fondazione, precisandone composizione, competenze e modalità di lavoro. In particolare, secondo l'articolo 8 la Fondazione comprende: il Consiglio dei governatori, il Presidente e il direttore esecutivo. Il Consiglio dei governatori è composto da rappresentanti di ciascuno dei membri della Fondazione; si riunisce a livello di alti funzionari a margine delle Pag. 17riunioni di alti funzionari CELAC-UE e, se del caso, a livello di Ministri degli affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE. Ai sensi dell'articolo 9 l'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EUROLAT) e l'Assemblea parlamentare paritetica ACP è invitata a nominare in rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il Consiglio dei governatori. In base all'articolo 10 la Presidenza del Consiglio dei governatori è esercitata da due Presidenti in rappresentanza dell'UE e dei paesi dell'America latina e dei Caraibi.
  L'articolo 11 stabilisce che il Consiglio:
   nomina il Presidente della Fondazione e il Direttore esecutivo; adotta gli orientamenti generali e stabilisce le priorità operative per le attività della Fondazione;
   approva i programmi di lavoro (annuali e pluriennali), il bilancio annuale (per l'anno successivo), la relazione annuale e il rendiconto finanziario (per l'anno precedente), la struttura organizzativa e lo statuto del personale della Fondazione, nonché i criteri per il controllo e l’audit dei progetti;
   risolve le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo;
   approva la conclusione dell'Accordo di sede, di accordi che la Fondazione può concludere con gli Stati dell'America latina e dei Caraibi e gli Stati membri dell'Unione europea in materia di privilegi e immunità, nonché di accordi con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati negoziati dal Direttore esecutivo; valuta le attività della Fondazione, sulla base delle relazioni presentate dal Direttore esecutivo. Ai sensi dell'articolo 12 il Consiglio dei governatori si riunisce due volte l'anno, in coincidenza delle riunioni CELAC-UE a livello di funzionari e su iniziativa del Presidente, del Direttore esecutivo o di un terzo dei suoi membri per riunioni straordinarie; l'articolo 13 precisa che il Consiglio opera in presenza di oltre la metà dei membri e adotta le decisioni per consenso. L'articolo 14 stabilisce che il Presidente della Fondazione viene designato dal Consiglio dei governatori tra i candidati indicati dai membri della Fondazione, per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il Presidente deve essere una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi sia nell'Unione europea, esercita le proprie funzioni su base volontaria, ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il Presidente designato proviene da uno Stato membro dell'Unione europea, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.

  Quanto alle funzioni Il Presidente:
   rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne e ne assicura la visibilità;
   riferisce alle riunioni dei Ministri degli affari esteri, ad altre riunioni ministeriali e al Consiglio dei governatori;
   fornisce consulenza al Direttore esecutivo nell'elaborazione dei programmi di lavoro e del bilancio che dovrà essere approvato dal Consiglio dei governatori.
   Il Direttore esecutivo della Fondazione, secondo quanto previsto all'articolo 15, è anch'egli designato dal Consiglio dei governatori per quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle candidature presentate dai membri della Fondazione. La carica è retribuita e viene esercitata con un criterio di alternanza tra le Parti, analogamente a quella del Presidente della Fondazione.
   Il Direttore esecutivo, come rappresentante giuridico della Fondazione:
   elabora i programmi pluriennali ed annuali ed il bilancio della Fondazione in consultazione con il Presidente;
   nomina e dirige il personale, esegue il bilancio, presenta al Consiglio dei Governatori Pag. 18relazioni periodiche e annuali, prepara le riunioni e assiste il Consiglio dei governatori;
   tiene i contatti con la società civile e le istituzioni coinvolte nell'attività della Fondazione;
   conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la sede o con altri Stati membri della Fondazione sui privilegi e le immunità di cui essa gode sul loro territorio; negozia accordi della Fondazione con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati, previa informazione e consultazione del Consiglio dei governatori.

  L'articolo 16 disciplina il finanziamento della Fondazione, che è assicurato tramite contributi versati su base volontaria dai membri. In casi specifici, su autorizzazione del Consiglio dei governatori, la Fondazione può generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario, i locali che ospitano la sede della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.
  Gli articoli da 17 a 19 disciplinano l’audit e pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 17 il Consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti per verificare i conti della Fondazione. I conti certificati, che illustrano le attività e passività, le spese e le entrate, sono messi a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre 6 mesi da tale date, e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei governatori. In base all'articolo 18 il Presidente sottopone, ogni quattro anni, una relazione sulle attività della Fondazione alla valutazione del Consiglio.
  L'articolo 19 prevede che la Fondazione ha quattro partner strategici iniziali (da parte dell'Unione europea, l'Institut des Amériques in Francia e la regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la Fundación Global Democracia y Desarrollo nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite). Essa può istituire ulteriori partenariati con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, nel rispetto dell'equilibrio bi-regionale.
  L'articolo 20 stabilisce che lo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del Consiglio dei governatori, del Presidente, del Direttore esecutivo e dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale tedesca ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni sono disciplinate da un accordo di sede. Si prevede che la Fondazione può stipulare con altri membri accordi relativi a privilegi e immunità per garantire il corretto funzionamento della Fondazione. Inoltre la Fondazione, nell'ambito delle sue attività, è esonerata da qualsiasi imposta diretta; il direttore esecutivo e i membri del personale della Fondazione sono esonerati dalle imposte nazionali su stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.
  Ai sensi dell'articolo 21 le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate nel partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea.
  In relazione alla risoluzione delle controversie, l'articolo 22 stabilisce che saranno risolte tramite negoziati diretti tra le parti e in caso di mancata composizione, la controversia sarà sottoposte alla decisione del Consiglio dei governatori. Secondo l'articolo 23 l'Accordo può essere modificato su iniziativa del Consiglio dei governatori o su richiesta di una delle parti e le modifiche sono adottate per consenso; In base all'articolo 24 esso è aperto alla firma e alla ratifica fino alla sua entrata in vigore e, successivamente, all'adesione; l'articolo 25 stabilisce che entra in vigore trenta giorni dopo che otto Parti di ciascuna regione, comprese la Repubblica federale di Germania e l'Unione europea, hanno depositato i rispettivi Pag. 19strumenti di ratifica o adesione. L'articolo 26 prevede che l'Accordo ha durata indeterminata, può essere denunciato da ciascuna Parte mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica e che la denuncia ha effetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica. L'articolo 27 prevede lo scioglimento della Fondazione se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'Accordo oppure se i suoi membri decidono di denunciarlo. In caso di denuncia dell'Accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi. Ai sensi dell'articolo 28 il depositario dell'Accordo è il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. L'articolo 29 contempla la possibilità che al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, le Parti possono formulare riserve o dichiarazioni in merito al testo dell'Accordo, a condizione che esse non siano incompatibili con il suo oggetto e le sue finalità. L'articolo 30 detta le disposizioni transitorie e prevede che all'entrata in vigore dell'Accordo la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto tedesco terminerà le proprie attività e sarà sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla neo-costituita Fondazione internazionale UE-ALC. Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo da eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra.
C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Raciti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2230, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – Cooperation agreement on partnership and development (CAPD) – tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sia stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, in occasione della 53a edizione della Conferenza sulla sicurezza, Pag. 20dall'Alto Rappresentante per la politica estera e dal Ministro delle finanze afgano, alla presenza del presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, in esito a un iter negoziale iniziato nel novembre 2011 e concluso il 28 aprile 2015.
  L'Accordo è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il «Decennio di trasformazione» (2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che l'Accordo venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. Il CAPD, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'Unione europea all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme. Nella relazione illustrativa viene precisato che l'Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L67 del 14 marzo 2017, è in applicazione provvisoria dal 1o dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle relative alla competenza dell'Unione europea di definire ed applicare una politica estera e di sicurezza comune. Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 60 articoli, suddivisi in 9 titoli. Con il Titolo I (composto dagli articoli 1 e 2) le Parti individuano la natura e il campo di applicazione dell'Accordo, che istituisce un partenariato teso a consolidare la cooperazione, al fine di:
   sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione;
   promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale;
   instaurare un dialogo sulle questioni politiche, compresa la protezione dei diritti umani; promuovere la cooperazione allo sviluppo con lo scopo di eliminare la povertà;
   sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le Parti con reciproco vantaggio;
   migliorare il coordinamento tra le Parti per affrontare le sfide globali, promuovendo soluzioni multilaterali;
   promuovere il dialogo e la cooperazione in un'ampia gamma di settori specifici.

  In tale ambito le Parti confermano, altresì, la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ai sensi delle disposizioni del Titolo II (composto dagli articoli da 3 a 11), concernente la cooperazione politica, le Parti si impegnano a instaurare un dialogo politico regolare per favorire una migliore comprensione reciproca, per cooperare alla promozione dei diritti umani e delle istituzioni che se ne occupano, nonché per consolidare le politiche relative alle questioni di genere. Viene esplicitata altresì la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, per contrastare il commercio illecito di armi leggere e il terrorismo. Il Titolo III (composto del solo articolo 12) è relativo alla cooperazione allo sviluppo. In proposito le Parti si impegnano, fra l'altro, a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio (e i parametri di riferimento successivi, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile – SDGs – previsti dall'Agenda 2030), l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale, nonché a promuovere l'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) intensificando la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali, compresi i princìpi del lavoro dignitoso. Il Titolo IV (composto dagli articoli da 13 a 23) definisce la cornice della cooperazione in materia di scambi e investimenti, prevedendo l'avvio di un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, la diversificazione degli scambi commerciali, l'eliminazione degli ostacoli non tariffari e la collaborazione su questioni sanitarie e di sicurezza alimentare.
  Vengono, inoltre, previsti l'intensificazione della cooperazione tra le autorità Pag. 21doganali, l'incentivazione agli investimenti diretti esteri, l'accesso reciproco nel settore dei servizi e la tutela di diritti di proprietà intellettuale. Il Titolo V (composto dagli articoli da 24 a 30) riguarda la cooperazione in materia di giustizia e affari interni. In merito le Parti riconoscono l'importanza di incrementare la loro cooperazione in tali ambiti, rafforzando le istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, compreso il sistema penitenziario. Inoltre le Parti convengono di collaborare per contrastare la criminalità organizzata e la corruzione, sull'impegno a combattere il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché sulla gestione congiunta dei flussi migratori, a partire dalla possibilità di negoziare un accordo di riammissione. Il Titolo VI (composto dagli articoli da 31 a 47) riguarda la cooperazione settoriale. Al riguardo l'Accordo prevede che le Parti collaborino nella modernizzazione della pubblica amministrazione in Afghanistan e nella gestione delle finanze pubbliche afghane, nel buon governo nel settore fiscale nonché nei servizi finanziari e nello sviluppo delle capacità statistiche. La cooperazione sarà rafforzata anche nell'ambito della gestione del rischio di catastrofi e nello sfruttamento e sviluppo delle risorse naturali.
  Le Parti promuoveranno altresì azioni concertate nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, dell'occupazione, dello sviluppo sociale, dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura, della sanità, della cultura, della tutela dell'ambiente, della società dell'informazione e della politica audiovisiva e dei media. Il Titolo VII (composto dal solo articolo 48) concerne la cooperazione regionale. In proposito le Parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente, per stimolare la crescita economica e la stabilità politica della regione e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate. Il Titolo VIII (composto dal solo articolo 49) è relativo al quadro istituzionale e prevede l'istituzione di un comitato misto per l'attuazione dell'Accordo. Il Titolo IX (composto dagli articoli da 50 a 60) reca le disposizioni finali. In merito si prevede che l'Unione europea fornisca all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione stabilita dall'Accordo, mentre l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati. Le Parti si impegnano inoltre a cooperare nella lotta contro le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo. Ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione e ciascuna può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.
  Le Parti possono altresì integrare l'Accordo con accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel campo di applicazione contemplato dall'Accordo medesimo.
  Sono previste, inoltre, disposizioni sull'entrata in vigore, sulla denuncia e sulla durata dell'Accordo. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.Pag. 22
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

  La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 gennaio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

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