SEDE REFERENTE
Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente della V Commissione Claudio BORGHI. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianluca Castaldi e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 14.50.
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Claudio BORGHI, presidente, rileva come le Commissioni riunite I e V siano chiamate ad avviare l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2325, recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Al riguardo rammenta che gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento, che sarà definito in occasione dell'odierna riunione degli Uffici di presidenza. Tali audizioni si svolgeranno nel corso di questa settimana; al termine delle audizioni si procederà alla chiusura dell'esame preliminare del provvedimento.
Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 15 di lunedì 20 gennaio.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Melilli, illustra il contenuto del decreto – legge, evidenziando come l'articolo 1, comma 1, modifichi la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. Pag. 4In particolare la novella proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data.
Ricorda che il termine prorogato non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'articolo 1, comma 466, della legge n. 160 del 2019, – inserendo un comma 11-bis nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022.
Il comma 2, lettera a) e il comma 4, lettera a), prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).
Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).
Più in particolare, la proroga concerne le possibilità:
di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, in relazione alle cessazioni dall'impiego verificatesi in ciascun anno precedente; tali facoltà sono ammesse nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013 ; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2018;
di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga;
di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente; tali facoltà sono ammesse – fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato);
nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.
Il comma 2, lettera b), proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale presso il Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.
La proroga interviene sull'articolo 1, comma 6-quater, del decreto – legge n. 216 del 2011, il quale disponeva, nel testo originario, la possibilità di utilizzo temporaneo, fino al 31 dicembre 2015, del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale termine è stato successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera a), n. 2 della legge 145 del 2018.Pag. 5
Il predetto contingente di personale era costituito dai segretari comunali e provinciali, rimasti privi di incarico e posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità (fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia).
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012 e sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018.
Il comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014, il quale ha prorogato (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014), il quale a sua volte dispose l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012). La predetta proroga, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, è stata seguita da altre, di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato finanziate con il Fondo istituito a tale scopo.
Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.
Il termine, già oggetto di proroga da parte dell'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205 del 2017, su cui interviene espressamente la disposizione in esame, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera d), della legge n. 145 del 2018.
Il comma 6 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti).
In base a tale disciplina, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.
L'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012 – oggetto di novella da parte del comma 6 – ha infatti sospeso tali modalità fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni Pag. 6dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato: una prima volta al 31 dicembre 2016 dal decreto – legge n. 210 del 2015; successivamente, al 31 dicembre 2017 dal decreto – legge n. 244 del 2016; l'ultima proroga, al 31 dicembre 2018 è stata prevista dall'articolo 1, comma 1148, lettere f), della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Inoltre, la norma fissa al 10 per cento (in luogo delle misura finora vigente stabilita all'8 per cento), la percentuale massima prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.
Il comma 7 dispone che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
Ricorda al riguardo che l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, evidenziando che si tratta di dati che non sono necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato. La loro pubblicazione è giustificabile – secondo la Corte – esclusivamente nei confronti dei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (disciplinati dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Si tratta di dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (articolo 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (articolo 19, comma 4). La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l'obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.
La sospensione degli effetti della mancata pubblicazione è disposta nelle more dell'entrata in vigore di un regolamento interministeriale, da adottare sentito il Garante per la privacy, chiamato ad individuare i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, nel rispetto dei criteri definiti dal medesimo comma 7. Il regolamento, deve essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 entro il 31 dicembre 2020.
Il comma 8 proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, incidendo su una disposizione transitoria contenuta nell'articolo 65 nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
In particolare il richiamato articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 prevedeva il termine del 1o gennaio 2019 per la decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico, oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 – il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.
Inoltre la norma dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori Pag. 7di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.
I soggetti pubblici considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Il comma 9 estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali. A tal fine viene modificato l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. L'applicazione della disposizione viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 167, che ne regola il funzionamento, la Segreteria tecnica dell'Osservatorio risulta costituita nell'ambito della Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La struttura era in scadenza nel mese di ottobre 2019, considerato che l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 ne aveva già prorogato la durata per ulteriori tre anni, a decorrere dal 22 ottobre 2016. La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che con la costituzione dell'attuale Governo la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti (4 ottobre 2019 e 21 ottobre 2019 di modifica dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione e previsto dal 1o gennaio 2020 un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.
L'articolo 2, comma 1, posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti).
Il termine precedentemente previsto era il 31 dicembre 2019, per effetto della posticipazione già disposta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 104 del 2019.
Rammenta che il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico (ex Ministro delle comunicazioni); i quattro commissari dell'Autorità – scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore – sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.Pag. 8
I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato (articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997 e articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995).
Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro per lo Sviluppo economico, ha designato, in data 8 giugno 2012, il professor Angelo Marcello Cardani, che è stato quindi nominato Presidente con d.P.R. 11 luglio 2012, per la durata di sette anni, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
I componenti dell'Autorità attualmente in carica sono stati nominati per sette anni con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2012 e scadranno il 25 luglio 2019, data di scadenza dei sette anni dalla data di insediamento del collegio, avvenuta il 25 luglio 2012.
Il mandato del Presidente è scaduto il 25 luglio 2019, analogamente a quanto previsto per i componenti.
Attualmente i commissari dell'AGCOM sono i seguenti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro (Commissione per i servizi e i prodotti); Antonio Nicita e Mario Morcellini (Commissione per le infrastrutture e reti).
Il comma 2 posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti).
La proroga dei componenti del Collegio del Garante è stata disposta fino all'insediamento del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75. Tale termine viene ora prorogato al 31 marzo 2020. Ricorda che ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Collegio è costituito da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera e due eletti dal Senato. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vice presidente.
L'articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La proroga incide sulla decorrenza della disciplina di cui all'articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012.
In particolare, il richiamato comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni Pag. 9sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti, anche in tal caso sopprimendo il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater dell'articolo 17 fissava originariamente al 1o gennaio 2013 la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, termine oggetto di più proroghe.
Il comma 2 riapre i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetta legge sul codice rosso).
La disposizione interviene, alle lettere a) e b), sul comma 594 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, riaprendo e prorogando al 31 dicembre 2020 i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima, nonché di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, reato introdotto dalla legge n. 69 del 2019 all'articolo 583-quinquies del codice penale.
Attraverso una modifica all'ultimo periodo del citato comma 594, la lettera c) prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa al 31 ottobre il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative.
Il comma 3 proroga al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma 2-bis.
Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1131, lettera g), della legge n. 145 del 2018.
Il comma 4 proroga i termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria.
In particolare, la disposizione proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.
Il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2012, è stato poi prorogato più volte, da ultimo al 31 dicembre 2019 Pag. 10dall'articolo 1, comma 1132, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
Il comma 5 interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.
In particolare, esso proroga:
dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;
dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.
Le strutture ricettive turistico-alberghiere interessate sono – come già previsto a legislazione vigente – quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate:
nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017;
e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 6-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 109 del 2019 recante autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito Agenzia) ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) 60 unità di personale con contratto a tempo indeterminato. La disposizione estende tale autorizzazione all'anno 2020, mentre quella vigente si limita all'anno 2019.
Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.
L'articolo 5, al comma 1, riguarda la proroga in materia di quote premiali 2020 a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2020.
In particolare si estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Ricorda che a decorrere dal 2012 l'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009 ha previsto forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione con procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. La misura percentuale della quota premiale corrisponde allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento (in questo caso in vista del riparto del FSN per il 2020), vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il comma 2 riguarda la proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), estendendo al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria sulle assunzioni da parte dell'Agenzia, posta, nella disciplina finora vigente, con riferimento al quadriennio 2016-2019.
La proroga si rende necessaria per consentire ad AIFA di completare la procedura concorsuale già avviata per il reclutamento Pag. 11della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.
Il comma 3, differisce dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.
In particolare, il differimento concerne:
la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse), nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio».
Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come «moderata» (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette).
Ricorda al riguardo che: la procedura è classificata «moderata» qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata «lieve» qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la locuzione «non risveglio» concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).
Il comma 4, intervenendo sul comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.
Il comma 5 proroga (dal 31 dicembre) al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.
L'articolo 6, comma 1, differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1145, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.
Dalla relazione illustrativa emerge che, allo stato, per tre Università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università hanno fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non riusciranno a completare le opere nel termine indicato. Si rende, pertanto, necessario un differimento di 12 mesi del termine già fissato al 31 dicembre 2019.
Il comma 2 estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
La relazione illustrativa fa presente che ciò si rende necessario nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure di reclutamento nelle stesse Istituzioni.Pag. 12
Il comma 3 differisce dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.
In base alla relazione illustrativa il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2019.
Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.
In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013. A tal fine, si novella il termine contenuto nel comma 8-quinquies, ultimo periodo, del citato articolo 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2019. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori.
Il comma 5 proroga per il quinquennio 2021-2025 i finanziamenti destinati all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici – di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 147 del 2013, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 232 del 2016 – pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativi alle rispettive attività di ricerca e formazione.
L'articolo 7, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il comma 2, proroga al 31 dicembre 2020:
alla lettera a), la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera;
alla lettera b), la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
La lettera c) prevede inoltre che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 750.000 euro a valere sulle proprie risorse.
Il comma 3, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 la non applicazione, alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera, delle disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale. La lettera b) stabilisce altresì che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle suddette spese nel limite massimo di 500.000 euro a valere sulle proprie risorse.
Il comma 4, lettera a), proroga al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, prorogando conseguentemente anche il relativo finanziamento, previsto originariamente nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e ora invece previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
Il medesimo comma 4 alla lettera b) sopprime poi la previsione per cui – nell'ottica di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito – le funzioni del Direttore generale di progetto debbano Pag. 13rientrare nelle competenze della suddetta Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, denominata «Soprintendenza Pompei», oggi rinominata Parco archeologico di Pompei.
Il comma 5, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.
I commi 6 e 7 intendono a consentire la proroga dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014. A tal fine – novellando l'articolo 1, comma 343, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) – autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2020, specificando ora che resta fermo il limite massimo di durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.
Il comma 8, incrementa, per gli anni dal 2020 al 2022, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea. In particolare, novellando l'articolo 1, comma 310, della legge n. 205 del 2017, si autorizza un'ulteriore spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
I commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla legge di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 – autorizzando la spesa di 1 milione di euro annui dal 2020. Inoltre, modifica le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo, disponendo che la disciplina applicativa è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
L'articolo 8, comma 1, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.
L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1139, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019.
Il comma 2, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi da 526 a 530), intervenendo sul comma 1 dell'articolo 21-quinquies del decreto – legge n. 83 del 2015, alla lettera a) proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – la possibilità di continuare ad avvalersi del Pag. 14personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.
Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore.
La lettera b) del comma 2 modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-quinquies, prevedendo che, per il 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge quantifica tale misura percentuale in 26,2 milioni di euro.
Il comma 3 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.
In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 168 del 2016, il quale, in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), vieta, fino al 31 dicembre 2019, che il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.
Il comma 3 modifica questa disposizione prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia non possano essere disposti salvo che vi sia il «nulla osta dell'amministrazione della giustizia».
Il comma 4 proroga di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.
In particolare, il comma 4 interviene sull'articolo 357 del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi e dell'insolvenza, il quale stabiliva al 1o marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza. Il medesimo decreto dovrà definire le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento.
Il comma 5 differisce al 19 ottobre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020.
Più nel dettaglio, il comma 5 modifica l'articolo 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 6, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, differisce al 14 settembre Pag. 152022 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Il termine previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge era del 14 settembre 2021.
In forza di tale proroga rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell'assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale.
La proroga è accompagnata da una specifica copertura finanziaria.
L'articolo 9, comma 1, attraverso una novella al comma 1-bis dell'articolo 2259-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consente, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn over.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, ad oggi, «a causa di diversi fattori (in primis, il blocco del turn over), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta».
Il comma 2, novellando l'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 85 del 2008 (il 14 luglio 2009).
Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1122, lettera f), della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205); al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1140, lettera a), della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro.
I commi 3 e 4 rifinanziano di 30 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.
L'articolo 11, comma 1, assegna all'ANPAL uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per il 2020, come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa. Ai fini della relativa copertura finanziaria, si riduce in misura corrispondente il fondo per le politiche attive del lavoro.
Il comma 2 modifica la disciplina di alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibro finanziario dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola») e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento.
La novella, in particolare: anticipa dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2020 il termine – che viene ora qualificato come perentorio – entro cui l'Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate; differisce dal 31 ottobre 2019 al medesimo termine del 30 giugno 2020, la sospensione – con esclusivo riferimento all'INPGI – della Pag. 16norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.
I commi 3 e 4 recano, in via transitoria, un criterio specifico di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società – poi dichiarate fallite – e retrocedute per inadempimento del patto. Il suddetto criterio specifico consiste nel calcolo sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli (anziché sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate); tale criterio viene ammesso con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria autorizzati nell'anno 2019 e nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro (relativi al medesimo anno 2019).
Il comma 5 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.
L'articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2020, il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.
Il comma 2 estende la possibilità di fruire del contributo (c.d. ecobonus) per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati «Euro zero».
Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, dal 1o luglio 2020 al 1o gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo – cosiddetto regime di «maggior tutela» – per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas (lettere a) e c), che novellano rispettivamente i commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza, legge n. 124 del 2017).
Contestualmente, la norma:
demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 marzo 2020, sentita l'ARERA, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la fissazione delle modalità ed i criteri dell'ingresso nel mercato del gas dei clienti finali (lettera b), che novella il comma 59 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza);
integra la disciplina quadro dei requisiti (ripartendoli in imprescindibili e di carattere generale) per l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali; tali requisiti dovranno essere definiti con decreto ministeriale, entro il 30 marzo 2020; vengono altresì specificati i poteri di vigilanza sull'Elenco da parte del Ministero dello sviluppo economico, il quale – per verificare il mantenimento dei suddetti requisiti – può svolgere gli approfondimenti istruttori necessari, e, con atto motivato, può disporre l'esclusione dei soggetti dall'elenco (lettere d) ed e) che sostituiscono rispettivamente i commi 81 e 82 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza).
L'articolo 13, ai commi 1 e 2, proroga al 2020 il termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario merci.
Il comma 3 dispone, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione Pag. 17dei trasporti. A tal fine, la norma stabilisce che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari sono presentate dai concessionari al Concedente entro il 30 marzo 2020 e che l'aggiornamento è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
Il comma 4 estende temporalmente la disposizione che consente ad ANAS S.p.A. di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa, sostituendo il riferimento temporale – attualmente previsto dal 2017 al 2019 – con quello dal 2017 al 2022.
Il medesimo comma 4 introduce poi una nuova disposizione, in base al quale l'ANAS viene autorizzata a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali altresì le controversie derivanti da richieste di risarcimento con i contraenti generali, a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 208 del codice dei contratti pubblici e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.
Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applichino a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.
L'articolo 14, comma 1, rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (anche diversi da quelli dell'Unione europea).
Il comma 2 dispone che all'onere finanziario derivante dal comma 1 si provveda ai sensi dell'articolo 43, che reca disposizioni di copertura finanziaria del decreto – legge.
Il comma 3 dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) il cui mandato quinquennale scade il 20 aprile 2020 e stabilisce che le elezioni si svolgano tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.
Ricorda che i COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.
Rammenta altresì che il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, istituito con la legge 6 novembre 1989 n. 368 e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo.
Le ultime elezioni per i COMITES si sono svolte nell'aprile 2015, come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che aveva provveduto a rinviare le elezioni già indette per il 19 dicembre 2014, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 67 del 2012, all'articolo 1, comma 1.
La disciplina delle modalità di voto è, a sua volta, recata dal richiamati decreto-legge 30 maggio 2012 n. 67 che ha introdotto, all'articolo 1, la modalità del voto informatico, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 109 del 2014 recante proroga di missioni internazionali – nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico – ha introdotto modifiche al citato decreto-legge n. 67 del 2012 (aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 1) tali da consentire Pag. 18la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003.
Rileva come in passato la soluzione di rinviare le elezioni dei COMITES sia stata suggerita dagli elevati costi del voto per corrispondenza.
Il comma 4 dispone la proroga del termine per i comandi obbligatori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
L'intervento, secondo la relazione illustrativa, si rende necessario in quanto l'Agenzia ha operato e continua ad operare con una quantità di personale in servizio inferiore al 50 per cento della dotazione organica. In attesa della conclusione delle procedure di reclutamento di 60 funzionari, che dovranno essere avviate attraverso i concorsi banditi dal Dipartimento della Funzione Pubblica-Ripam, è essenziale continuare a fare affidamento sull'istituto del «comando obbligatorio» già previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il ricorso al personale in comando da altre amministrazioni è essenziale, inoltre, anche in ragione della progressiva cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, degli esperti di cooperazione di cui all'abrogata legge sulla cooperazione n. 49 del 1987, che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della nuova disciplina sulla cooperazione recata dalla legge n. 125 del 2014, costituiscono una categoria ad esaurimento.
L'articolo 15, comma 1, prevede la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la proroga dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi.
Il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in Molise dal 16 agosto 2018.
Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del viadotto Polcevera, avvenuto il 14 agosto 2018, il comma 3 riconosce anche per il 2020 la possibilità per le amministrazioni territoriali della Liguria, nonché per la Camera di Commercio di Genova e l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di assumere personale a tempo determinato, entro determinati limiti e anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.
Il comma 4 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa, prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.
Il comma 5 prevede che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 30 giugno 2020, anziché entro il 31 dicembre 2019.
Il comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza, attualmente previsto al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012.
La norma è finalizzata a garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
Il comma 7 proroga fino al 29 febbraio 2020, assegnando risorse per ulteriori 3 milioni di euro per il 2020, le disposizioni concernenti l'attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova previste fino al 2019 dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 del 2018.
L'intervento è posto in essere al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera (altrimenti detto «ponte Morandi»).Pag. 19
L'articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «sblocca cantieri») nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare:
che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari;
che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal decreto-legge n. 34 del 2019.
La finalità della norma è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
È infine introdotta una disposizione relativa alle assunzioni a tempo determinato per le sole province.
L'articolo 18 al comma 1 prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 e al comma 2 autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali.
In dettaglio:
a) il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 marzo 2020, elabora bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali e concorre alla gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto dalle PA;
b) Formez PA fornisce, attraverso le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sulla base del Piano triennale per il sostegno e l'efficienza delle PA, forme di assistenza a distanza o in sede, anche mediante utilizzo di specifiche professionalità, adeguate alle esigenze dei piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 158 del 2017, che ne facciano richiesta.
In conseguenza di tale previsione, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, viene sostituita la lettera b), prevedendo che, nell'ambito del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano previste « le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei».
L'articolo 19 autorizza al comma 1 l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria).
Il medesimo comma 1 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o alle modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il citato articolo 66, comma 9-bis, dispone che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da Pag. 20analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Sono inoltre richiamate le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.
Tali assunzioni sono disposte nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1o ottobre di ciascun anno ed entro il limite di spesa stabilito dal comma 2.
Il numero massimo delle assunzioni straordinarie è così suddiviso (in base al medesimo comma 1):
a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
Il comma 2 individua il limite massimo di spesa per le predette autorizzazioni: euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
Il comma 3 dispone l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale.
Delle suddette 50 unità, 25 sono destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 828 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, di predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di altre discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale e di vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2015.
Nota in proposito che l'articolo 828 del codice dell'ordinamento militare ha disposto la costituzione di un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale.
Con la modifica disposta dal comma 4, il contingente totale diviene pari a 274 Pag. 21unità (da 249) con un incremento da 39 a 64 del numero di appuntati e carabinieri.
Tali assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e sono disposte a decorrere dal 1o ottobre 2020.
A tal fine, è autorizzata – per la copertura degli oneri di cui al comma 3 (potenziamento Comando carabinieri per la tutela ambientale) – la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.
Infine, il comma 5 autorizza – per le spese di «funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto», la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 (assunzioni straordinarie Forze di polizia) e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3 (potenziamento Comando carabinieri per la tutela ambientale).
Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19.
L'articolo 20, al comma 1, reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La relazione illustrativa motiva l'incremento dello stanziamento «al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale».
Ricorda che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. La norma ha quindi previsto disposizioni volte ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: il trattamento accessorio: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale).
Il comma 6 dell'articolo 46 prevede che con D.P.C.M. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
Le risorse aggiuntive previste dall'articolo 20 incrementano quelle già assegnate, a decorrere dall'anno 2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 Pag. 22marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e incrementate dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
La legge di bilancio 2018 (all'articolo 1, comma 680) ha infatti istituito un apposito fondo al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanze e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco, destinando 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le diverse finalità, tra le quali, l'attuazione del citato articolo 46.
La ripartizione delle risorse prevista è intervenuta con il d.P.C.m. del 21 marzo 2018.
Le risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2020.
L'incremento autorizzato dall'articolo 20 è posto in deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo cui – nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede, ai sensi del comma 2:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L'articolo 21 incrementa di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, prevista dall'articolo 1, comma 442, lettera d), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Ricorda che il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia è stato istituito a decorrere dal 2001 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2000 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi), ed è stato incrementato, in esecuzione dell'ultimo accordo sindacale, dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2018 (atto che ha dato recepimento per quella carriera all'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018).
Successivamente, nell'ambito delle risorse aggiuntive che sono state destinate in favore del comparto sicurezza e difesa, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle «esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico», il citato comma 442 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 ha rideterminato la dotazione annuale del Fondo, incrementando le relative risorse per complessivi 1.844.530 euro dal 2019.
Rammenta, inoltre, che l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 53 del 2019 (cosiddetto decreto sicurezza bis) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di Pag. 23livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno (cap. 2971).
La relazione illustrativa motiva l'ulteriore incremento annuo delle risorse disponibili per i trattamenti accessori del personale appartenente alla carriera prefettizia a completamento dell'intervento di cui alla citata legge di bilancio per il 2019 «in ragione dell'ulteriore consistente incremento dei compiti istituzionali indotto dalle norme entrate in vigore nel corso del 2019».
Alla copertura dell'onere della spesa prevista si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (ex articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
L'articolo 22 modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato, prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale, nonché l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio.
Più nel dettaglio, il comma 1 inserisce nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 i nuovi commi 320-bis e 320-ter.
Il nuovo comma 320-bis apporta modifiche in primo luogo all'articolo 1 della legge n. 186 del 1982, che disciplina la composizione degli organi di giustizia amministrativa. Oltre alla istituzione di una ulteriore sezione del Consiglio di Stato (la settima, oltre a quella normativa), la novella ridetermina in tre unità il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale.
In secondo luogo il nuovo comma 320-bis modifica il quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1034 del 1971, istituendo due nuove sezioni con riguardo al Tar Lazio con sede a Roma.
Onde assicurare alle neoistituite sezioni una dotazione adeguata, l'organico del personale di magistratura della giustizia amministrativa è incrementato di:
tre Presidenti di sezione del Consiglio di Stato;
di due Presidenti di Tar;
di 12 consiglieri di Stato;
di 18 tra referendari, primi referendari e consiglieri di Tar (per tali tre qualifiche la legge prevede una dotazione organica complessiva).
La disposizione specifica che restano ferme le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Conseguentemente, la disposizione autorizza per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali.
Per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tar viene prevista inoltre l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di livello non generale in deroga ai vigenti limiti assunzionali con conseguente incremento della relativa dotazione organica.
Sempre il comma 320-bis estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, in materia di progressione in carriera dei magistrati ordinari e all'articolo 50, comma 1, in tema di ricollocamento in ruolo del decreto legislativo n. 160 del 2006, anche al giudizio di idoneità per il conseguimento della nomina di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di tribunale amministrativo regionale e al giudizio per il conferimento delle funzioni di presidente di sezione del tribunale amministrativo regionale di cui rispettivamente all'articolo Pag. 2421, comma 1 e all'articolo 6, commi 2 e 5 della legge n. 186 del 1982. In ogni caso di promozione a qualifica superiore – precisa la disposizione – il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa e deve obbligatoriamente perdurare per un periodo non inferiore a tre anni (comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 186 del 1082)
Il nuovo comma 320-ter conseguentemente a quanto previsto dal nuovo comma 320-bis, sostituisce la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
La Tabella A, come modificata dall'articolo 22 reca quindi:
1 posto di Presidente del Consiglio di Stato;
1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;
22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato (attualmente 19);
24 posti di presidente di Tar (attualmente 22);
102 posti di consiglieri di Stato (attualmente 90);
403 posti di consigliere/referendario di Tar (attualmente 385).
Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi ex lege in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426 del 1984.
I commi 2 e 3 dell'articolo 22 modificano rispettivamente il terzo e il secondo periodo del comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Il comma 2 interviene sulla dotazione prevista per le esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa dal comma 320, abrogando l'autorizzazione di spesa di un milione di euro dal 2020, mentre il comma 3 rimodula la quantificazione degli oneri per l'assunzione dei nuovi magistrati amministrativi.
Il comma 4 autorizza il Consiglio di Stato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere conferiti, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.
Tale previsione è legata alle esigenze di continuità e sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto decreto-legge fiscale).
Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1.
L'articolo 23, comma 1, amplia di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti (la quale aumenta così – dalle attuali 611 unità – a 636 unità).
Tale ampliamento si ripartisce in un incremento di 15 unità del numero di presidenti di sezione, che aumenta da 85 unità (numero che costituiva già un incremento rispetto a precedente dotazione di 64 unità) a 100 unità – senza considerare il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti.
Le restanti 10 unità sono ad incremento del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari (che aumenta da 524 unità, a 534).
La norma sopprime inoltre le tabelle B e C della legge n. 1345 del 1961, le quali prevedono la complessiva dotazione organica Pag. 25dei magistrati della Corte dei conti, secondo una sotto-ripartizione per qualifiche e per posti di funzione.
Dalla soppressione discende che venga meno una puntuale determinazione numerica dei posti ripartita per consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari e fa altresì venir meno la determinazione di una puntuale soglia numerica massima (dieci unità) per i presidenti aggiunti o di coordinamento da destinare a sezioni della Corte dei conti aventi carico di lavoro particolarmente consistente.
Il comma 2 accompagna all'incremento di dotazione organica l'autorizzazione alla Corte dei conti a bandire per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, procedure concorsuali onde assumere 25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal comma 2, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto in legge di bilancio (legge n. 160 del 2019) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Segnala come tale articolo del decreto-legge riproduca disposizioni approvate nell'esame del disegno di legge di bilancio 2020 presso il Senato in prima lettura in sede referente (emendamento 18.0.1001, approvato dalla Commissione Bilancio nella seduta notturna dell'11 dicembre 2019), tuttavia successivamente espunte da quel disegno di legge, a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente del Senato sul testo dell'emendamento interamente sostitutivo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Assemblea presso il Senato.
L'articolo 24, al comma 1, differisce al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione presso il Ministero dell'ambiente di 50 unità di personale appartenenti all'area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021.
Il comma 2 apporta quindi una serie di novelle al comma 317, sostituendo il riferimento alla posizione economica F1 relativamente all'Area II con quello alla posizione economica F2 e riscrivendo quindi sugli oneri quantificati in relazione alla disposizione.
Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in 41.750 euro per l'anno 2020 e 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021.
Il comma 4, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, incrementa la relativa autorizzazione di spesa per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento che afferiscono a Penisola della Campanella – Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo Spartivento, Isola di San Pietro.
Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4.
L'articolo 25, al comma 1 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale).
Tale incremento è volto a consentire – in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti – l'utilizzo della quota di risorse derivante dalla cessazione della corresponsione – al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti (della suddetta area) assunti prima del 1o gennaio 1997 – della retribuzione individuale di anzianità (RIA).
In deroga a tali limiti, la disposizione contempla un incremento delle risorse dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza in esame, nella misura di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2025 e di 18 milioni annui a decorrere dal 2026. Tale Pag. 26elevamento – secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge – consente l'utilizzo in via integrale delle risorse derivanti dal collocamento in quiescenza dei dirigenti titolari di RIA. L'incremento in oggetto – essendo alimentato dall'impiego di queste ultime risorse ed essendo ammesso nel rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – non è accompagnato da un elevamento del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale.
Il comma specifica che resta fermo, per ciascuna regione e provincia autonoma, il rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 reca uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento – relativi ai medesimi approcci alternativi – per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.
Lo stanziamento è destinato:
nella misura dell'80 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo degli approcci alternativi;
nella misura del 20 per cento alle regioni ed alle province autonome, sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento – relativi ai medesimi approcci alternativi – per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.
Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 2, il comma 3 dispone una corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
Il comma 4 modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).
In particolare, la disposizione transitoria finora vigente (di cui al comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017) prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'apposita sezione contrattuale concernente il suddetto ruolo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque.
La novella recata dal comma 4 eleva quest'ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).
L'articolo 26 prevede che il Computer security incident response team – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – DIS.
A tal fine, viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018, di attuazione della direttiva UE 2016/1148, cosiddetta direttiva NIS (Network and Information Systems), il quale ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un unico Computer Security Incident Response Team, il CSIRT italiano, Pag. 27destinato a svolgere i compiti e le funzioni di due organismi preesistenti, il CERT-PA e il CERT-nazionale.
In proposito, va ricordato che il CSIRT italiano ha compiti di natura tecnica finalizzati a supportare la p.a., i cittadini e le imprese attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e coordinamento della risposta ad eventi cibernetici su vasta scala, anche in cooperazione con gli altri CERT europei.
Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 prevede che la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del CSIRT italiano sia demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio, che è stato adottato l'8 agosto 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2019 e che ha previsto la costituzione del CSIRT presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, organismo di coordinamento dei servizi di informazione operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 5 del suddetto DPCM prevede che per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvalga di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8, comma 2, del già richiamato decreto legislativo n. 65 del 2018 (decreto NIS) e che l'ordinamento e il reclutamento di tale personale sono disciplinati dalla legge sul sistema di informazioni per la sicurezza (legge n. 124 del 2007).
Rammenta altresì, in proposito, che l'articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto NIS prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga, per lo svolgimento dei compiti affidati al CSIRT, al massimo di 30 unità di personale, di cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio, nel limite di spesa annuo di 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2018. Alle spese del personale si devono aggiungere quelle di funzionamento, valutate in 2,7 milioni di euro per il 2018, e di 700 mila euro a decorrere dal 2019.
In tale contesto l'articolo 26, al comma 1, abroga dunque il secondo e terzo periodo del richiamato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2018, che prevedono le modalità di assunzione in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, modalità di assunzione che ora sono demandate all'ordinamento del comparto informativo, come previsto dal DPCM 8 agosto 2019. Viene altresì eliminato il riferimento al limite quantitativo massimo del contingente del personale del CSIRT (30 unità). Inoltre, viene eliminata la previsione di spesa per il personale, pari a 1,3 milioni di euro, e incrementata, di pari importo, quella per il funzionamento (2 milioni di euro dal 2020).
Il comma 2 dispone in ordine al trasferimento al DIS delle risorse relative al CSIRT per gli anni 2018 e 2019 (pari a 6 milioni) già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.
L'articolo 27 reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
In particolare, viene modificato l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019 introducendo contestualmente un nuovo comma 2-bis.
A seguito delle modifiche viene affidata – secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 105 del 2019 e, quindi, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei criteri procedurali di individuazione dei soggetti da includere nel perimetro.
A sua volta, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'articolo 1, la puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro ed individuati ai sensi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è Pag. 28rimessa ad un «atto amministrativo», da adottare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per tale atto amministrativo è espressamente escluso il diritto di accesso e viene specificato come lo stesso non sia soggetto a pubblicazione. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco viene data, separatamente e senza ritardo, comunicazione a ciascun soggetto.
Rispetto alle previsioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 dunque la determinazione dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-bis – anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione dei criteri e delle modalità per la relativa individuazione.
In base al medesimo decreto-legge n. 105 del 2019 i soggetti inclusi nel perimetro (amministrazioni pubbliche, enti ed operatori pubblici e privati) sono tenuti ad una serie di obblighi di legge tra cui la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e la relativa trasmissione ai competenti organi. Quale conseguenza delle modifiche disposte dall'articolo 27 il termine per la predisposizione degli elenchi da parte dei soggetti inclusi nel perimetro decorre non più dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma dalla comunicazione a ciascun soggetto della inclusione nel perimetro.
L'articolo 27 apporta inoltre modifiche di carattere formale ai restanti commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105, conseguenti all'introduzione del nuovo comma 2-bis e alle ulteriori previsioni dello stesso articolo 27.
L'articolo 28, ai commi 1 e 2, incrementa di 10 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per lo svolgimento di attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza.
Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014.
Il comma 4 abroga l'articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.
Il comma 5 dispone quindi che i risparmi di spesa derivanti dal comma 4 ora esaminato vengano utilizzati a copertura degli oneri derivanti dal comma 2 (rifinanziamento Expo 2020 Dubai) e dal comma 3 (rifinanziamento Piano made in Italy).
Il comma 6 interviene sulla normativa relativa al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 la regione Emilia-Romagna in qualità di stazione appaltante opera con i poteri e le modalità previste in materia di Commissari straordinari dall'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca-cantieri).
L'articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990 mediante le risorse stanziate sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.
L'articolo 30 introduce una disposizione volta a disciplinare le modalità di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Pag. 29Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) in misura proporzionale alla popolazione di riferimento, in conformità alla cosiddetta clausola del 34 per cento.
A tal fine viene modificato l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 prevedendo l'emanazione, entro il 30 aprile 2020, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 31 concerne un contributo – pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 – attribuito alla regione Sardegna dall'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, dichiarato illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2019. A seguito dell'accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020, il suddetto contributo costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.
L'articolo 32 incrementa di 4 milioni di euro annui dal 2020 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI). Complessivamente, dunque, le risorse destinate alla Scuola a partire dal 2020 sono pari a 12 milioni annui.
La relazione illustrativa evidenzia che le ulteriori somme sono trasferite alla Scuola in qualità di contributo in conto capitale per l'attività di ricerca svolta dall'Istituto.
L'articolo 33 modifica il decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale per consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova.
In particolare:
si estende al 2020 il finanziamento di 20 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova;
si estende a tutti gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti per sei anni;
si differisce al 31 dicembre 2022, il termine di approvazione da parte del Comitato di gestione portuale delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti.
L'articolo 34 sospende dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.
L'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.
In particolare sono disciplinati:
l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario;
l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario;
l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione.
L'articolo 36 interviene sull'informatizzazione dell'INAIL, introducendo un nuovo articolo 7-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 (recante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), il quale, al comma 1, prevede che per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
Ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 disciplina Pag. 30i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro, prevedendo all'articolo 4 che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
L'articolo 6 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il comma 2 del nuovo articolo 7-bis prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
Il comma 3 del nuovo articolo 7-bis prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
Il comma 4 del nuovo articolo 7-bis prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Tariffario ISPESL, di cui al decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.
L'articolo 37 autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, entro il 31 gennaio 2020, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato alla Società Rete ferroviaria italiana (RFI).
Tale disposizione è conseguente all'inserimento di RFI nell'elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 38 introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano.
La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni.
L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato.
Secondo la relazione illustrativa, l'operazione permetterebbe di ridurre il valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, sia attraverso una minore rischiosità per gli istituti finanziari derivante dall'avere come controparte lo Stato anziché gli enti, sia attraverso la semplificazione derivante dall'unificazione in un unico piano di ammortamento o titolo obbligazionario delle varie posizioni debitorie dei singoli enti.
L'articolo 40, al comma 1 demanda a un DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge la nomina, su proposta del Ministro dello Pag. 31sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, di un commissario ed un vice-commissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020.
La norma dispone altresì la decadenza del consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, il quale prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del DM 24 dicembre 2013, n. 166 (Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze).
Il comma 2 prevede che il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal MEF ai sensi del già citato DM 24 dicembre 2013, n. 166.
L'articolo 41 dispone la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizioni delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 42, comma 1, autorizza la Presidenza del Consiglio – per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'Agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese – ad avvalersi di 7 unità con qualifica non dirigenziale, quale contingente di personale in posizione di fuori ruolo (in tal caso è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario), comando (in tal caso i posti non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni); o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza.
Tale personale deve provenire dai Ministeri – ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo – ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
Queste unità di personale sono aggiuntive rispetto al contingente di personale proprio della Presidenza del Consiglio.
Per effetto del rinvio all'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, il personale comandato o fuori ruolo dei Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.
Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza del Consiglio provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente.
Il comma 2 novella in più punti l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 – il quale ha disposto in materia di piattaforme digitali, prevedendo sia il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pag. 32dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica (attraverso il Sistema pubblico di connettività) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, sia, più in generale, traslando le funzioni, i compiti e i poteri innanzi conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato), il quale li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate.
In particolare sono modificati i commi 1-quater, 1-quinquies e 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 135.
Il comma 1-quater, come novellato dal comma 2, lettera a), prevede espressamente la competenza in comunicazione e disseminazione dei processi complessi di trasformazione tecnologica, tra le competenze degli esperti operanti a disposizione delle strutture per il tramite delle quali la Presidenza del Consiglio esercita le sue funzioni in campo di trasformazione tecnologica e digitale.
Inoltre si disciplina più puntualmente (rispetto alla previsione vigente, che demanda per lo più a decreto del Presidente del Consiglio) il regime giuridico ed economico di tale contingente di esperti, di provenienza da Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.
Si aggiunge altresì che il contingente di esperti possa essere composto anche da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento disponibile, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.
Il comma 1-quinquies, come novellato dal comma 2, lettera b), reca un raccordo normativo con le nuove previsioni introdotte, sopra ricordate, nonché include le spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti per l'attuazione dell'Agenda digitale, tra gli oneri di spesa cui lo stanziamento disponibile assicura copertura.
Il comma 3, come novellato dal comma 2, lettera c), rende esclusivo l'avvalimento da parte del Presidente del Consiglio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni in alcuni ambiti della trasformazione digitale, della società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dal medesimo articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018.
Gli ambiti di trasformazione digitale sono:
la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento (tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico);
lo sviluppo del punto di accesso telematico;
lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale dati (prevista dall'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale come finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni, nonché la condivisione dei dati a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese).
Il comma 3 dell'articolo 42 novella l'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione Pag. 33digitale, per raccordarlo con quanto disposto dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, in ordine alla traslazione dall'AgID alla Presidenza del Consiglio, delle competenze (di indirizzo) circa la messa a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
Nel segnalare che l'articolo 43 contiene le disposizioni finanziarie e le norme di copertura relative al decreto-legge, rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per elementi di maggior dettaglio riguardanti, più in generale, i profili di carattere finanziario del provvedimento.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 14 gennaio 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.