CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2020
306.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 41

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 14 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio (Confcommercio), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.05.

Pag. 42

Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
C. 2329.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2329, Brescia, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali».

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge delinea un sistema elettorale interamente proporzionale, superando le attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. La proposta rimodula inoltre le soglie di sbarramento per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi. Nella relazione illustrativa si evidenzia come la proposta di legge interviene «al fine di meglio garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza», finalità resa più rilevante anche alla luce dell'approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.
  Il territorio nazionale – ai fini della elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – resta suddiviso in circoscrizioni e in collegi plurinominali.
  Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera la prima ripartizione dei seggi è effettuata nel collegio unico nazionale (CUN) e successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi plurinominali mentre per il Senato i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e, quindi, nei collegi plurinominali.
  Resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991.
  Rispetto al sistema vigente inoltre non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e cambia quindi, anche alla luce del superamento dei collegi uninominali, la scheda elettorale: in base alla proposta di legge infatti l'elettore dispone di un voto da esprimere per la lista. La lista di candidati in ogni collegio non può in ogni caso essere superiore al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinominale (fino a 8) e i candidati sono proclamati eletti in base all'ordine di lista.
  Sono inoltre rimodulate le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: in particolare, è elevata la soglia a livello nazionale Pag. 43dal 3 per cento al 5 per cento ed è ridotta – dal 20 per cento al 15 per cento – la soglia regionale prevista per l'elezione del Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione).
  Alla Camera la soglia regionale del 15 per cento è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.
  È inoltre previsto un «diritto di tribuna» per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente nella circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2 (cosiddetto metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il seggio con il quoziente intero.
  Restano ferme le vigenti previsioni relative alle modalità di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, alle proclamazioni e ai subentri in caso di vacanza di seggi.
  Con riferimento all'elettorato attivo e passivo la proposta di legge apporta alcune modifiche di carattere formale alla definizione, sostituendo quelle disposizioni della legge elettorale che fanno esplicito richiamo all'età anagrafica, con un rinvio «mobile» della rispettiva norma costituzionale.
  Al riguardo ricorda che la Camera ha approvato in prima lettura un testo di riforma costituzionale che modifica l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, sull'elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, così da uniformarlo a quello già previsto per la Camera dei deputati. L'esame è attualmente in corso presso il Senato (A.S. 1440). Attualmente, votano per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (18 anni) per l'elezione dei deputati; il compimento del 25o anno di età per l'elezione dei senatori.
  In proposito segnala come il diritto di elettorato attivo possa essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo.
  Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25o e il 40o anno di età. La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo. La proposta di legge modifica la disposizione della legge elettorale della Camera che prevede la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati che non abbiamo compiuto o che non compiano il 25o anno di età il giorno delle elezioni, rinviando all'età indicata nell'articolo 56 della Costituzione, attualmente fissata a 25 anni (articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2) che modifica l'articolo 22, primo comma, n. 5, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.
  Inoltre, la proposta di legge modifica l'articolo 5, comma 1, del testo unico per l'elezione del Senato prevedendo che siano eleggibili a senatori gli elettori che, il giorno delle elezioni, abbiano compiuto l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma della Costituzione (anziché fare riferimento al 40o anno come attualmente previsto).
  Analogamente viene modificato l'articolo 13, primo comma, del medesimo testo unico, che prevede la partecipazione all'elezione dei senatori degli elettori che abbiano compiuto il 25o anno di età, stabilendo che sono elettori coloro che hanno compiuto l'età prevista dall'articolo 58 della Costituzione, attualmente 25 anni (articolo 2, comma 1, lettera f).
  Con riferimento alla ripartizione del territorio nazionale, per la Camera dei Pag. 44deputati rimane la suddivisione nelle 27 circoscrizioni (cui si aggiunge la Valle d'Aosta) individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).
  In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, eliminando ogni riferimento ai collegi uninominali e prevedendo che ciascuna circoscrizione sia ripartita in collegi plurinominali tali che in ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi, come previsto attualmente, non inferiore a 3 e non superiore a 8.
  La proposta di legge prevede, all'articolo 3, una delega al Governo per la definizione dei collegi plurinominali all'esito della abolizione dei collegi uninominali e dell'attribuzione dei seggi unicamente nei collegi plurinominali.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b) della proposta di legge sopprime il riferimento ai collegi uninominali attualmente previsto dall'articolo 3, comma 2, del testo unico per l'elezione della Camera.
  Anche per il Senato, come per la Camera, la proposta di legge elimina ogni riferimento ai collegi uninominali. A tale fine viene abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, che prevede la suddivisione del territorio in collegi uninominali e viene conseguentemente espunta la previsione in base alla quale i collegi plurinominali siano costituiti dall'aggregazione di quelli uninominali.
  Con riferimento alla presentazione dei contrassegni e delle candidature vengono adottate le modifiche conseguenti all'eliminazione di collegi uninominali, abolendo la possibilità di collegamento in una coalizione di liste elettorali, eliminando l'obbligo di depositare il programma elettorale e l'indicazione del capo della forza politica e sopprimendo il tetto massimo di 4 candidati che ciascuna lista può presentare in ogni collegio plurinominale, fermo restando il numero massimo corrispondente al numero dei seggi attribuiti al collegio plurinominale, pari a 8.
  La proposta di legge, prefigurando un sistema interamente proporzionale, elimina dal procedimento elettorale preparatorio qualsiasi riferimento ai candidati nei medesimi collegi uninominali (articolo 1, comma 1, lettere da d) a o), che modifica diverse parti del testo unico per l'elezione della Camera e articolo 2, comma 1, lettere da c) a f) che incidono sul testo unico per l'elezione del Senato).
  La proposta di legge interviene altresì sul numero di candidati delle liste elettorali. La legge vigente prevede che in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un numero dei candidati che non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (ossia 8).
  Viene eliminato il limite di 4 candidati, fermo restando il tetto costituito dal numero massimo di seggi assegnati al collegio (articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3), della proposta di legge, che modifica l'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico per l'elezione della Camera e articolo 2, comma 1, lettera d), n. 2), della proposta, che modifica l'articolo 9, comma 4, del testo unico per l'elezione del Senato) che – in base alla proposta di legge – corrisponde a 8 seggi.
  Restano ferme, sopprimendo i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste, le vigenti previsioni relative alle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste nei collegi plurinominali, alle pluri-candidature e alle prescrizioni volte a garantire la parità di genere.
  Il n. 1) della lettera p) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico per l'elezione della Camera, prevedendo che la scheda elettorale rechi, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista.
  Il fac simile della scheda – parte interna e parte esterna – è attualmente Pag. 45riportato negli Allegati A-bis e A-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per l'elezione della Camera e alle tabelle A e B del decreto legislativo n. 533 del 1993 per l'elezione del Senato.
  Disposizioni analoghe sono previste per il Senato (articolo 2, comma 1, lettere e) e g) che modificano, rispettivamente, gli articoli 11 e 14 del testo unico per l'elezione del Senato).
  Rispetto alla disciplina vigente viene eliminato ogni riferimento, nella scheda e ai fini dell'espressione del voto, ai candidati nei collegi uninominali e alle coalizioni di liste.
  Con riferimento alla validità del voto, la proposta di legge sopprime i riferimenti al voto espresso per il candidato nel collegio uninominale, modificando articolo 59-bis del testo unico per l'elezione della Camera.
  È mantenuta la previsione in base alla quale se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista (sopprimendo «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»).
  Sono inoltre modificate le disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio, sopprimendo i riferimenti al voto espresso per il candidato nel collegio uninominale.
  Come già ricordato, in base alla proposta di legge in esame, per tutti i seggi (ad eccezione della Valle d'Aosta e, al Senato, del Trentino-Alto Adige) è prevista l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento; il metodo utilizzato è il medesimo previsto dalla vigente disciplina elettorale (articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e articoli 16 e 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993) per l'attribuzione dei seggi dapprima a livello nazionale (per la Camera), quindi a livello circoscrizionale e infine nei collegi plurinominali. Non essendo più prevista la possibilità per le liste di coalizzarsi sono di conseguenza soppresse tutte le previsioni che, ai fini del calcolo dell'attribuzione dei seggi, fanno riferimento alle coalizioni di liste.
  Rispetto alla disciplina vigente, cambiano le soglie di sbarramento che, in base alla proposta di legge sono così articolate:
   per l'elezione della Camera: accedono al riparto le liste che hanno superato la soglia del 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale (soglia attualmente fissata al 3 per cento per le liste singole e al 10 per cento per le coalizioni di liste), oppure la soglia del 15 per cento dei voti validi espressi nella regione in cui sono presentate liste espressione di minoranze linguistiche (la previsione ricalca quella vigente abbassando dal 20 al 15 per cento la soglia); sono di conseguenza soppresse le vigenti previsioni che, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche presentate solo in una regione ad autonomia speciale che preveda una particolare tutela delle minoranze, consentono l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale alle liste che hanno eletto candidati in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera; articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato);
   per l'elezione del Senato: accedono al riparto le liste che hanno superato la soglia nazionale del 5 per cento oppure che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione (nel vigente sistema elettorale la soglia nazionale è fissata al 3 per cento per le liste singole e al 10 per cento per le coalizioni di liste mentre è stabilita al 20 per cento la soglia regionale).

  La proposta di legge prevede inoltre – rispetto al sistema vigente – il cosiddetto «diritto di tribuna», ovvero la possibilità di ottenere seggi anche per le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento, ma che abbiano ottenuto quozienti elettorali circoscrizionali.
  In particolare, per l'elezione della Camera, ciascun ufficio elettorale circoscrizionale calcola il quoziente elettorale circoscrizionale Pag. 46come rapporto tra il totale dei voti di tutte le liste della circoscrizione e il numero di seggi spettanti alla circoscrizione (stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica contemporaneamente all'indizione dei comizi) aumentato di 2 unità. Divide poi i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente così calcolato e ottiene il numero di quozienti ottenuti da ciascuna lista.
  Il metodo di calcolo previsto dalla proposta di legge per il calcolo del «diritto di tribuna» rientra tra i cosiddetti metodi del quoziente corretto, con i quali si diminuisce il quoziente – diminuendo quindi il numero dei voti necessari per ottenere un seggio col quoziente intero – e si riducono i seggi assegnati con i resti.
  In particolare, con il metodo Quoziente Imperiali, utilizzato dalla proposta di legge, si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione più due. All'Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN) spetta quindi di verificare se tra le liste che non hanno superato le soglie di sbarramento, vi siano delle liste che hanno ottenuto almeno 3 quozienti in 2 regioni; in caso affermativo, attribuisce a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto nelle circoscrizioni in cui le liste hanno ottenuto quozienti loro assegnati.
  Il numero di seggi assegnato ai fini del diritto di tribuna non è di conseguenza un numero fisso o predeterminabile, ma dipende dal numero delle liste che superano tale requisito.
  I seggi così attribuiti sono quindi sottratti dai calcoli a livello di collegio unico nazionale, quando l'UCN calcola il quoziente nazionale per la ripartizione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia del 5 per cento (articolo 83 lettera f) e, a livello di circoscrizione, quando i seggi attribuiti nel CUN sono ripartiti nelle circoscrizioni (articolo 83, lettera h)).
  Per l'elezione del Senato, in ogni regione l'ufficio elettorale calcola il quoziente elettorale circoscrizionale, per verificare se tra le liste che non abbiano superato le soglie di sbarramento (5 per cento nazionale e 15 per cento regionale) ve ne sia una o più che abbia ottenuto almeno un quoziente (nella regione). In caso affermativo l'ufficio elettorale attribuisce a tali liste un seggio in corrispondenza di ciascun quoziente ottenuto. Procede quindi all'attribuzione dei restanti seggi alle liste che hanno superato le soglie di sbarramento.
  Una volta assegnati gli eventuali seggi del diritto di tribuna, l'attribuzione dei seggi alle liste che hanno superato le soglie di sbarramento avviene secondo il metodo vigente, disciplinato per la Camera dagli articoli 83 e 83-bis del TU per l'elezione della Camera e Senato dall'articolo 17 del TU per l'elezione del Senato. La proposta di legge in esame sopprime, dalle norme citate, tutti i riferimenti riguardanti le coalizioni di liste ma conserva inalterata l'intera procedura di attribuzione dei seggi.
  La proposta di legge interviene quindi sulle disposizioni vigenti relative alle modalità con cui si procede alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale: sono in particolare soppresse le parti in cui si fa riferimento alla proclamazione dei candidati delle liste nei collegi uninominali e al «recupero» nelle altre liste della coalizione.
  Per il resto viene mantenuta ferma la disciplina vigente (articolo 84, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera). In conseguenza del nuovo sistema, la proposta di legge dispone la soppressione del ricorso ad elezioni suppletive nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale. Resta invece fermo quanto stabilito dall'articolo 86, comma 4, del testo unico per l'elezione della Camera che prevede che alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico per l'elezione del Senato in quanto applicabili. Tali previsioni – che attualmente si applicano alle elezioni suppletive da svolgere nell'intero territorio nazionale nel caso di vacanza in un collegio uninominale – disciplinano le elezioni suppletive in Trentino-Alto Adige al Senato e in Valle d'Aosta.Pag. 47
  Restano ferme, sia ai fini della disciplina per l'elezione della Camera sia di quella per l'elezione del Senato, le disposizioni speciali concernenti la Regione Valle d'Aosta.
  Per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige, la proposta di legge prevede che, per l'elezione del Senato, nella Regione Trentino-Alto Adige sia mantenuta ferma l'attuale ripartizione del territorio nei sei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 422 del 1991, in cui viene proclamato eletto – con metodo maggioritario – il candidato che ottiene la migliore cifra elettorale del collegio.
  La proposta di legge dispone inoltre che, al Senato, ove alla regione spetti un numero di seggi superiore a sei, sono proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti (cosiddetti migliori perdenti). Ricorda che in base al riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale al Senato i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige sono – a Costituzione vigente – pari a 7 (tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011) mentre diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alle previsioni del testo di riforma costituzionale, che specifica – all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione – che ad ogni regione o provincia autonoma spettano almeno tre senatori, quindi tre per la Provincia autonoma di Bolzano e tre per la Provincia autonoma di Trento.
  Per il Senato non trovano quindi applicazione le soglie di sbarramento previste a livello nazionale e regionale per il riparto proporzionale e, come per la Valle d'Aosta, i relativi voti non concorrono al riparto dei seggi con metodo proporzionale.
  Per la Camera invece al Trentino-Alto Adige si applicano le medesime disposizioni previste per le altre circoscrizioni del territorio nazionale e, quindi, i seggi sono interamente attribuiti con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del testo unico per l'elezione della Camera.
  Diversamente dalla Valle d'Aosta, quindi, per il calcolo dei voti e l'attribuzione dei seggi si applicano le disposizioni previste per le altre circoscrizioni del territorio nazionale e i relativi voti concorrono al riparto dei seggi con metodo proporzionale.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, richiama gli aspetti essenziali della proposta in esame, volta all'introduzione di un sistema elettorale di tipo proporzionale (fatte salve le specifiche disposizioni previste per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta), eliminando i collegi uninominali e le coalizioni, con una soglia di sbarramento al 5 per cento e un diritto di tribuna assicurato alle liste che abbiano conseguito almeno tre quozienti circoscrizionali in due regioni.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 3 della proposta di legge che reca una delega al Governo ai sensi della quale l'Esecutivo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenuto conto delle modifiche previste.
  Rispetto al sistema vigente, le circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale sono infatti ripartite in collegi plurinominali senza ulteriore ripartizione in collegi uninominali (fatta eccezione per la Valle d'Aosta e, al Senato, per il Trentino-Alto Adige) e ciò rende necessario la rideterminazione dei collegi elettorali.
  I princìpi e i criteri direttivi sono in gran parte corrispondenti a quelli previsti dalla delega recata della legge n. 165 del 2017 relativamente ai collegi plurinominali, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 189 del 2017. I medesimi criteri e princìpi direttivi sono richiamati anche dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 (delega la cui applicazione è prevista nel caso di entrata in vigore della legge costituzione di riduzione dei parlamentari).Pag. 48
  Nella disposizione di delega viene quindi previsto che:
   il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;
   la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi previsti, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  La proposta di legge stabilisce che, ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, il Governo si avvalga di una Commissione di esperti composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo, come già previsto dalla legge n. 165 del 2017, che il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  Analogamente alla vigente disposizione di delega di cui alla legge n. 51 del 2019 e alla legge n. 165 del 2017 è previsto che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Come già previsto, in caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  Sono infine abrogate le disposizioni di delega legislativa previste, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 e dall'articolo 3 della legge 51 del 2019. Come già ricordato, la delega recata dall'articolo 3 della legge 165 del 2017 ha già trovato attuazione con il decreto legislativo n. 189 del 2017 che ha determinato i collegi uninominali e plurinominali in attuazione della legge elettorale vigente (legge n. 165 del 2017), sulla cui base si sono svolte le elezioni politiche del 4 marzo 2018.
  I medesimi princìpi e criteri di delega ivi previsti sono inoltre (ad eccezione delle lettere a) dei commi 1 e 2, che individuano i collegi elettorali in «numero fisso») richiamati per l'attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, con cui sono state apportate modifiche Pag. 49alla vigente disciplina elettorale al fine di sostituire le previsioni numeriche con un rapporto frazionario in grado di trovare applicazione anche nel caso di modifica al numero complessivo dei parlamentari da eleggere, previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione.
  A sua volta, l'esercizio della delega recata dall'articolo 3 della legge 51 del 2019 per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – è previsto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari («qualora, entro 24 mesi, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari»).
  Ricorda che nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta, che riduce il numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione a 400 deputati e 200 senatori elettivi. Ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970, fino al 12 gennaio 2020 era consentita la presentazione di richiesta di referendum su tale testo.
  In data 10 gennaio risulta presentata richiesta di referendum su tale testo da parte del numero di parlamentari prescritto dall'articolo 138 della Costituzione.
  In base alla legge n. 352 del 1970 presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vicepresidente che verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.
  L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
  L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.
  Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
  La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50o e il 70o giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
  Qualora sia intervenuta la pubblicazione del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine, l'indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
  La delega recata dalla proposta di legge è quindi finalizzata a determinare i confini dei nuovi collegi elettorali plurinominali. In ciascuna circoscrizione, devono essere attribuiti da 3 a 8 seggi (alla Camera) e da 2 a 8 seggi (al Senato, dove al Molise spettano 2 seggi ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione).
  La delega prevista dall'articolo 3 della proposta di legge, in relazione ai tempi di esame della proposta di legge e a quelli di conclusione dell’iter del testo costituzionale, potrebbe dunque trovare applicazione sulla base del numero attuale dei parlamentari – e quindi dei seggi da assegnare – previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione o sulla base del numero Pag. 50definito dal testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019.

  Annagrazia CALABRIA (FI) segnala anzitutto una questione di metodo, facendo notare che la presentazione e il conseguente incardinamento della proposta di legge in esame è stato preceduto da una fase di confronto informale tra i gruppi di maggioranza, svoltasi nel mese di dicembre, dalla quale ritiene siano state sostanzialmente escluse le opposizioni. Rileva, peraltro, come in quella fase i gruppi di maggioranza, non riuscendo a raggiungere un equilibrio al loro interno, abbiano persino tentato di far breccia tra i membri dei gruppi di opposizione, al fine di conseguire una convergenza di consensi su tale delicata tematica, dimostrando una certa scorrettezza. Giudica grave, dunque, che, a dispetto delle dichiarazioni pubbliche, non sembra esservi la volontà di elaborare regole condivise in una materia così importante. Ritiene, inoltre, che siano stati sbagliati i tempi con cui si è scelto di avviare tale iter, dal momento che si è in prossimità della pronuncia della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum promosso sulla legge elettorale vigente, pronunciamento che, per sensibilità istituzionale, a suo avviso, sarebbe stato opportuno attendere.
  Dopo aver fatto presente che il suo gruppo ha intenzione di presentare un suo provvedimento in materia elettorale successivamente a tale pronuncia della Consulta, si augura che sia data possibilità a tutti i gruppi di formulare le proprie proposte su tale delicata tematica, al fine di dare luogo, quindi, ad un ampio ed approfondito dibattito, trattandosi di dover discutere norme fodamentali per il funzionamento della democrazia rappresentativa. Fa presente che una mancanza di confronto su tale materia sarebbe ancora più grave, in quanto posta in essere da schieramenti politici che, sulla base degli ultimi risultati elettorali, non rappresentano la maggioranza dei cittadini.
  Passando al merito della proposta in esame, ritiene che un ritorno ad un sistema elettorale interamente proporzionale non garantisca la governabilità del Paese, giudicando necessario introdurre correttivi appropriati in tale direzione, come ad esempio la previsione di un premio di maggioranza. Auspica quindi che si dia preferenza ad un sistema elettorale più rispettoso dei cittadini, che obblighi gli schieramenti a presentarsi in coalizioni, con un proprio programma elettorale, prima dello svolgimento delle elezioni, ritenendo che la reale intenzione dei gruppi della maggioranza sia esclusivamente quella di mantenere l'attuale assetto di alleanze, al fine di acquisire dei vantaggi elettorali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alle osservazioni sul metodo formulate dalla deputata Calabria, rileva come il fatto che la proposta di legge in esame rechi esclusivamente la propria firma evidenzi il carattere istituzionale della proposta medesima, che non va pertanto considerata quale proposta della maggioranza, bensì come uno spunto offerto al dibattito in Commissione su questo tema.
  Osserva, inoltre, come le iniziative di dialogo da lui assunte, alle quali ha fatto riferimento la deputata Calabria, abbiano avuto lo scopo di promuovere un confronto tra i gruppi e auspica che tale confronto possa essere proseguito e sviluppato con le forze politiche di opposizione in modo approfondito e proficuo. Assicura che a tal fine sarà garantito tutto il tempo necessario al dibattito e alla presentazione di altre proposte di legge e rileva come l'inizio dell'esame della proposta di legge in titolo costituisca semplicemente un punto di partenza di un percorso che non potrà non coinvolgere anche le opposizioni, atteso che le regole del gioco dovrebbero essere scritte insieme.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), soffermandosi su una questione di metodo, fa notare che, contrariamente a quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, non vi è stato Pag. 51alcun confronto dei gruppi di maggioranza con quelli di opposizione, fatta eccezione per un occasionale incontro informale che, a suo avviso, non può essere certamente rappresentato come momento di reale dialettica. Dopo ever rilevato come il suo gruppo sia disponibile a confrontarsi nel merito, ritiene dunque importante fare subito chiarezza su tale aspetto, ritenendo grave avviare l’iter di esame su basi che non siano quelle della verità, dell'onestà intellettuale, del rispetto e della lealtà tra i gruppi.
  Passando al merito del provvedimento, condivide le considerazioni volte dalla deputata Calabria, ritenendo che la proposta di legge in esame, che giudica un enorme passo indietro, in direzione della Prima Repubblica, abbia un unico obiettivo, che è quello di impedire la vittoria della Lega e del centrodestra, fortemente temuta dai gruppi di maggioranza. Ritiene quindi che tale proposta non garantisca né governabilità né rappresentatività, privando i cittadini della libertà di scegliere i propri rappresentanti, dal momento che questi ultimi sarebbero invece indicati dalle segreterie dei partiti.

  Federico FORNARO (LEU), riservandosi di svolgere nel prosieguo dell'esame considerazioni più ampie sul contenuto del provvedimento nel suo complesso, richiama fin d'ora l'attenzione su alcuni aspetti specifici ai quali annette particolare rilevanza.
  Osserva, in primo luogo, come la previsione di una soglia di sbarramento sia di per sé ragionevole, al fine di contrastare l'eccessiva frammentazione della rappresentanza politica, ma segnala come occorra particolare attenzione nell'individuare l'entità di tale soglia, che la proposta in esame fissa al 5 per cento. Ritiene possa essere utile disporre al riguardo di uno studio concernente la disciplina delle soglie di sbarramento nei principali Paesi europei, nonché della ricostruzione storica delle soglie di sbarramento previste dalle leggi elettorali italiane che si sono succedute dal 1946 a oggi.
  Rileva, inoltre, come la proposta in esame mantenga inalterate le circoscrizioni previste dalla legge elettorale vigente e come ciò – ai fini dell'attribuzione dei seggi derivanti dal cosiddetto «diritto di tribuna» riconosciuto alle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento ma che abbiano conseguito almeno tre quozienti circoscrizionali in due regioni – possa produrre effetti distorsivi, in quanto vi sono regioni ripartite in più circoscrizioni che hanno sostanzialmente lo stesso numero di abitanti di regioni che costituiscono invece un'unica circoscrizione.
  Osserva, altresì, come la proposta in esame non intervenga sulle norme previste dalla legge elettorale vigente in materia di presentazione delle liste elettorali, che prevedono l'esenzione dalla raccolta delle firme soltanto per le forze politiche costituite in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura. Rileva come tale assenza, unitamente alla prevista soglia di sbarramento, comportino un'eccessiva penalizzazione dell'accesso alla rappresentanza politica.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, invita gli esponenti dei gruppi di opposizione ad una discussione razionale e concreta, evitando rigide associazioni di idee nello svolgimento delle proprie considerazioni, laddove ad esempio si ritenga che a seguito della scelta di qualsivoglia sistema elettorale conseguiranno effetti automatici ed inevitabili, sia sulla rappresentanza sia sulla governabilità. Ritiene opportuno evitare di rimanere vincolati ad una idea precostituita di modello elettorale, ricordando, peraltro, che anche il senatore Salvini, solo poche settimane fa, rilasciò dichiarazioni pubbliche a favore del sistema proporzionale, salvo poi esprimersi in senso contrario successivamente.
  Pur rilevando come il sistema proporzionale favorisca la creazione di alleanze in Parlamento, successivamente alle elezioni, ritiene che l'efficacia concreta di un sistema vada valutata nei fatti, nell'ambito di un preciso quadro di riferimento storico, facendo notare che, in passato, ad esempio, la prevalenza del sistema maggioritario Pag. 52non ha certo di per sé agevolato la stabilità dei Governi di centrosinistra e di centrodestra che si sono succeduti, che si presentarono uniti in alleanze pre-elettorali per poi dissolversi successivamente, a fronte della profonda l'eterogeneità degli schieramenti di maggioranza.
  Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte nel dibattito odierno, nel condividere il fatto che occorre coniugare le esigenze di rappresentatività e di governabilità, rileva come una distorsione della volontà dei cittadini sia stata piuttosto rilevata dalla Consulta con riferimento ad alcuni sistemi maggioritari, non certo al sistema proporzionale, che, a suo avviso, garantisce il massimo livello di rappresentatività e appare il più adeguato nell'attuale articolato scenario politico, che si caratterizza per una struttura tripolare, soprattutto laddove si prevedano opportuni correttivi all'eccesso di frammentazione, come la previsione di una soglia di sbarramento al 5 per cento.

  Francesco BERTI (M5S) ritiene che lo scopo di una legge elettorale debba essere quello di trasformare in seggi i voti espressi dagli elettori e di garantire il rispetto della volontà degli elettori medesimi e che il sistema elettorale proporzionale sia quello che risponde meglio a tale scopo. Osserva, infatti, come il sistema elettorale maggioritario comporti la formazione di coalizioni che spesso vengono meno nel corso della legislatura e come pertanto gli elettori di una determinata forza politica si trovino a votare per candidati appartenenti ad altre forze politiche in virtù di alleanze in ordine alle quali non vi è alcuna garanzia di stabilità. Contesta quindi l'argomento secondo il quale una legge elettorale di impianto maggioritario sarebbe più idonea a garantire la governabilità, in quanto, a suo avviso, il compito di garantire la governabilità spetta alle forze politiche attraverso la formazione di maggioranze coese e stabili. Contesta, inoltre, l'argomento per cui una legge elettorale di tipo proporzionale comporterebbe un ritorno alla cosiddetta «prima Repubblica» e cita l'esempio della Svizzera, in cui vige dal 1919 un sistema elettorale proporzionale, senza che nessuno accusi tale disciplina di essere eccessivamente antiquata.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, in risposta ad alcune osservazioni svolte nel corso del dibattito, dichiara di ritenere illusoria l'idea che la scelta di uno specifico sistema elettorale possa determinare in assoluto una semplificazione del quadro politico, che presenta, a suo avviso una sua precisa complessità in ogni epoca storica.
  Fa inoltre notare come in passato i sistemi in prevalenza maggioritari non abbiano garantito stabilità dei Governi, osservando che le alleanze favorite da quei sistemi elettorali venivano costituite esclusivamente per scopi elettorali. Ritiene, piuttosto, che il proporzionale valorizzi il confronto democratico tra opinioni differenti, di cui, a suo avviso, non bisognerebbe mai avere paura in politica, dal momento che si rafforza in tal modo il ruolo del Parlamento rispetto al Governo e che la politica stessa non è litigio ma confronto.
  Respinge totalmente l'idea che con il sistema proporzionale si possano espropriare i cittadini del voto, rilevando piuttosto come tale sistema elettorale, sostenuto da alcuni opportuni correttivi, garantisca maggiormente la libertà di scelta dei cittadini, nel pieno rispetto dell'articolo 48 della Costituzione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 15.55.

Pag. 53

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 2284-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2284-A, recante Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C 1676 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1676, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia bilaterali consolidando e approfondendo la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico. Esso, inoltre, è finalizzato a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.
  In tale contesto, seppure la collaborazione in materia sia già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e l'Australia firmato a Roma l'8 gennaio 1975, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione, nel contesto di un quadro giuridico formale che preveda la possibilità di finanziare progetti e attività congiunti.
  Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di 14 articoli, preceduti da un preambolo, che contiene un riferimento al Memorandum d'Intesa per la cooperazione scientifica e tecnologica tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Dipartimento australiano dell'industria, l'innovazione, cambiamenti climatici, la scienza, la ricerca e l'istruzione terziaria, firmato a Roma il 19 aprile 2013, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale.
  L'articolo I definisce i termini utilizzati nell'Accordo.
  L'articolo II stabilisce:
   1) che le Parti promuoveranno la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica;
   2) che le Parti, in conformità con le loro leggi e i loro regolamenti, promuoveranno la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio;Pag. 54
   3) che, nell'ambito dell'Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti e organismi di cooperazione, intendendosi per tali, sulla base della definizione dell'articolo I, qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa, stabilita nel territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo.

  Ai sensi dell'articolo III le Parti, allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, potranno incoraggiare e facilitare i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione, nonché la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione.
  L'articolo IV individua, in maniera peraltro non esclusiva, le forme di attività di cooperazione scientifica e tecnologica, che consistono in:
   attuazione di ricerche e sviluppo di programmi e progetti congiunti, che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori;
   scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la loro diffusione a terze parti ai sensi dell'articolo VII;
   scambi di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti d'impresa ed esperti tecnici che partecipano alle previste attività di cooperazione;
   organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su argomenti di mutuo interesse;
   altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti.

  L'articolo V stabilisce che scienziati, esperti, società, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi od organizzazioni internazionali potranno, in casi appropriati, essere invitati a partecipare alle attività di cooperazione congiunte.
  A norma dell'articolo VI le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a questo fine destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo, in forma scritta.
  L'articolo VII stabilisce che ricade sotto la esclusiva responsabilità delle organizzazioni coinvolte nelle attività di cooperazione l'assunzione di tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenze di esperti e professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protette e per garantire un'adeguata protezione legale e fisica anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate. In tale contesto le Parti si adopereranno per facilitare la diffusione delle informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione, salva diversa decisione congiunta.
  Si specifica che l'Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali, compresi accordi regionali di cui una o entrambe le Parti siano contraenti, con particolare riferimento, quanto alla Repubblica italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione europea.
  Si stabilisce inoltre che nessuna disposizione dell'Accordo dovrà essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi di cooperazione tra le due Parti, esistenti alla data della sua firma o conclusi da allora in poi e che la cessazione o la scadenza dell'Accordo non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi previsti da qualsiasi accordo di attuazione.
  Con l'articolo VIII si stabilisce che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale saranno di sola responsabilità delle organizzazioni di cooperazione coinvolte.
  Ai sensi dell'articolo IX ogni Parte favorirà e faciliterà l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi, unitamente all'equipaggiamento e materiale al seguito.
  L'articolo X stabilisce che le Parti, per assicurare l'efficace realizzazione dell'Accordo, potranno incontrarsi regolarmente per discutere di temi comuni, tra cui lo Pag. 55scambio di informazioni e la revisione di attività di cooperazione. Per tali attività le Parti potranno stabilire, tramite scambio di lettere, l'istituzione di un Comitato congiunto. Gli oneri derivanti dalle attività che esso deciderà di svolgere saranno sostenuti entro i limiti delle risorse disponibili.
  L'articolo XI dispone che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo sarà risolta in via amichevole, attraverso la consultazione o la negoziazione tra le Parti.
  Ai sensi dell'articolo XII l'Accordo entrerà in vigore al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti comunicano formalmente, per mezzo di nota diplomatica all'altra Parte, che le necessarie procedure interne sono state completate.
  Ai sensi dell'articolo XIII le Parti possono modificare l'Accordo mediante consenso scritto, che assumerà efficacia secondo la procedura esplicitata dall'articolo XII.
  L'articolo XIV dispone che l'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi fine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, e che l'Accordo avrà termine sei mesi dopo la ricezione della notifica. I programmi e i progetti intrapresi secondo l'Accordo, non ancora completati al momento del termine dello stesso, dovranno essere gestiti attraverso una decisione congiunta delle Parti, e tale decisione potrà essere modificata dalla volontà comune delle organizzazioni direttamente coinvolte.
  Passando ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in questione, il quale si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli IV e X, relativi, rispettivamente, alle attività nella quali si sostanzia la cooperazione, e al Comitato congiunto; tali oneri ammontano a euro 461.000 ad anni alterni a decorrere dal 2019 (articolo IV) ed euro 468.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020 (articolo IV ed articolo X).
  A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale agli eventuali oneri derivanti dagli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (si tratta dell'implementazione dell'Accordo al di là dei fondi disponibili, della soluzione di eventuali controversie e delle conseguenze delle eventuali modifiche all'Accordo).
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa e da una Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince che l'Accordo italo-australiano si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni dall'articolo 87 della Costituzione e dall'articolo 11 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia con la legge n. 112/1974 ) ai sensi del quale «il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto».
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa Pag. 56esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.
C. 1677 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 1677 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, segnala innanzitutto come, per la prestazione di servizi di GNSS (Global Navigation Satellite Systems), la Commissione europea abbia lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satellitare – e dalla componente EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.
  In tale contesto, rileva come il 18 dicembre 2013, l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato l'Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare che, in attesa della sua entrata in vigore, viene applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2014. La Svizzera l'ha ratificato l'Accordo il 7 luglio 2015.
  L'Accordo di cui si propone la ratifica ha dunque l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi ed ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di governance specifiche del programma.
  Segnala che nella XVII legislatura era stato presentato al Senato un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame. L'esame del provvedimento, concluso dalla 3a Commissione in sede referente, non ha tuttavia proseguito il suo iter per la conclusione della Legislatura.
  Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 27 articoli e di due allegati, che formano parte integrante dell'Accordo stesso.
  L'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'Accordo, che è volto a rafforzare la cooperazione a lungo termine tra le Parti nel campo della navigazione satellitare, sotto controllo civile, in particolare mediante la partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS.
  L'articolo 2 reca le definizioni della terminologia utilizzata dall'Accordo, al fine di assicurarne la comprensione.
  L'articolo 3 stabilisce i principi cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione: reciproco vantaggio, reciproca possibilità di avviare attività di cooperazione, scambio di informazioni, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, libertà di fornire servizi e commercio.
  L'articolo 4 definisce i settori dell'attività di cooperazione: spettro radio; ricerca e formazione scientifiche; appalti; cooperazione industriale; diritti di proprietà intellettuale; controllo delle esportazioni; sviluppo del commercio e del mercato; Pag. 57norme; certificazione e misure di regolamentazione; sicurezza; scambio di informazioni classificate; scambi di personale e accesso ai servizi.
  Precisa inoltre che l'Accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea relativamente alla regolamentazione dei programmi GNSS, né la struttura stabilita per le operazioni connesse ai programmi GNSS.
  L'articolo 5 riguarda lo spettro radio e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
  L'articolo 6 è relativo alla ricerca e formazione scientifiche e prevede la promozione di attività comuni e l'impegno a definire un meccanismo adeguato volto ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi.
  L'articolo 7 si riferisce agli appalti, nel quadro degli accordi sottoscritti in materia.
  L'articolo 8 interviene in materia di cooperazione industriale, prevedendo che le Parti si impegnano a sostenere le rispettive industrie, anche mediante la creazione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee e viceversa, al fine del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.
  L'articolo 9 riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più rigorose, stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà individuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC.
  L'articolo 10 tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei di GNSS.
  L'articolo 11 riguarda lo sviluppo del commercio e del mercato e prevede che le parti incoraggino gli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione.
  L'articolo 12 interviene in materia di norme, certificazione e misure di regolamentazione, prevedendo che le Parti sostengono lo sviluppo di norme Galileo ed EGNOS e promuovono la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS. Tra gli obiettivi di tale coordinamento è compresa la promozione dell'uso ampio e innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e la protezione della vita umana. Si prevede altresì che le Parti adottino le misure necessari per consentire un utilizzo completo di GALILEO nei territori soggetti alla loro rispettiva giurisdizione.
  L'articolo 13 tratta della sicurezza e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.
  L'articolo 14 disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tale fine.
  L'articolo 15 disciplina le modalità di accesso della Svizzera ai servizi di GNSS.
  L'articolo 16 disciplina la partecipazione della Svizzera all'Agenzia dei GNSS europei, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'UE e la Svizzera.
  L'articolo 17 disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati del programma di GNSS, in qualità di osservatori e senza diritto di voto.
  L'articolo 18 riguarda i finanziamenti e disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei di GNSS, stabilendo che viene calcolato proporzionalmente al rapporto tra il PIL della Svizzera e la somma dei PIL degli Stati membri, calcolati a prezzi di mercato.
  L'articolo 19 tratta della (non) responsabilità della Svizzera derivante dalla (non) proprietà dei GNSS.
  L'articolo 20 tratta dell'istituzione di un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 21 prevede consultazioni e regolari scambi di informazioni tra le Parti.
  L'articolo 22 prevede misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione. Pag. 58
  L'articolo 23 tratta della risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, risoluzione che avverrà mediante consultazione in sede di Comitato misto.
  L'articolo 24 stabilisce che gli allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo.
  L'articolo 25 prevede la possibilità di revisione dell'Accordo.
  L'articolo 26 disciplina le modalità di denuncia dell'Accordo, attraverso la notifica di tale decisione all'altra Parte.
  L'articolo 27 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.
  Quanto agli allegati, l'allegato I definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale, mentre l'allegato II definisce le modalità di definizione, gestione ed erogazione del contributo finanziario da parte svizzera ai programmi europei di GNSS.
  Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo.
C. 1769 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1769, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico stabile di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
  La relazione illustrativa evidenzia come la struttura dell'Accordo si conformi agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle Pag. 59basi imponibili, comunemente detto «BEPS» (Base Erosion and Profit Shifting). Inoltre la relazione specifica che il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sull’action 6 sull'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 31 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.
  L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  L'articolo 2 stabilisce, relativamente alle imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono considerate l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  Al riguardo il punto 1 del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dall'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, applicabile per alcune categorie di contribuenti in luogo dell'IRPEF.
  Al riguardo segnala come, successivamente alla firma dell'Accordo, il citato articolo 55-bis sia stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera a), numero 2), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà di conseguenza alcun effetto; tuttavia non è possibile modificare conseguentemente il testo di un atto internazionale già firmato, che richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe avere già completato l’iter di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento italiano in seguito alla firma dell'Accordo, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dell'Accordo stesso.
  In merito sottolinea come sia prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esaustivo.
  L'articolo 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo.
  L'articolo 4 è relativo alla definizione di «residenti di uno Stato contraente», ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è assoggettata a imposta a motivo della sua residenza, domicilio, sede o altro criterio analogo, e individua, secondo le più recenti raccomandazioni dell'OCSE, i criteri dirimenti (cosiddette «tie-breaker rules»), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in conformità ai criteri previsti nel citato modello di convenzione dell'OCSE.
  L'articolo 5 è relativo alla definizione di «stabile organizzazione».
  L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e, conformemente alle disposizioni dell'OCSE, stabilisce che sono imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.
  L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e, conformemente al modello OCSE, attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, Pag. 60lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.
  L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti a un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
  L'articolo 9 regola, conformemente al modello OCSE, la tassazione degli utili delle imprese associate qualora dette imprese appartengano all'uno e all'altro Stato contrente.
  Gli articoli 10, 11, 12 e 13 riguardano, rispettivamente, la tassazione dei dividendi, degli interessi, dei canoni (royalties) e degli utili di capitale (capital gains).
  L'articolo 14 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente siano imponibili di norma soltanto nel Paese di residenza; tuttavia, essi sono imponibili anche nell'altro Stato (limitatamente a quelli derivanti dall'attività ivi svolta) se il professionista dispone di una base fissa in tale Paese o se vi soggiorna per almeno 183 giorni l'anno.
  L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono di norma imponibili soltanto nello Stato di residenza, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato (anche in quest'ultimo caso tuttavia il reddito è imponibile soltanto nello Stato di residenza qualora il dipendente soggiorni nell'altro Stato per non più di 183 giorni l'anno e le remunerazioni siano pagate da un datore di lavoro non residente nell'altro Stato né in possesso di una base fissa o di una stabile organizzazione nell'altro Stato).
  L'articolo 16 stabilisce che i compensi degli amministratori di società e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce da società residenti dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo.
  L'articolo 17 riguarda i redditi di artisti e sportivi, imponibili nello Stato di prestazione dell'attività.
  L'articolo 18 prevede che le pensioni e remunerazioni analoghe siano imponibili soltanto nello Stato di residenza (salvo il caso in cui il beneficiario secondo la legislazione di detto Stato non sia assoggettato a imposizione, nel qual caso sono imponibili nello Stato dal quale provengono).
  L'articolo 19 in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, diversi dalle pensioni, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero – senza avere la nazionalità dello Stato pagatore – sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  L'articolo 20 prevede le somme ricevute da studenti e apprendisti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale siano esenti da imposta nello Stato di soggiorno dello studente o apprendista, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dallo Stato medesimo. Tuttavia tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.
  L'articolo 21 stabilisce che gli altri redditi siano imponibili di norma soltanto nello Stato di residenza.
  L'articolo 22 disciplina le modalità di eliminazione della doppia imposizione. Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Colombia, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a Pag. 61imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.
  L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in conformità con il modello convenzionale dell'OSCE e con la prassi negoziale italiana, in virtù del quale i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo diversi e più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
  L'articolo 24 disciplina la procedura amichevole di composizione delle controversie, conformemente al modello OCSE.
  L'articolo 25 regola lo scambio di informazioni, anche in tal caso conformemente al modello OCSE.
  L'articolo 26 prevede, conformemente al modello OCSE, un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si sostanzia nell'assistenza alla riscossione delle imposte che uno Stato vanta nei confronti di residenti dell'altro. La Colombia risulta firmataria della Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa in tale materia, ma con la riserva di definire tale particolare aspetto di cooperazione a livello bilaterale. L'Italia ha aderito alla predetta Convenzione ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 19.
  L'articolo 27 reca la consueta clausola per cui le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari in virtù del diritto internazionale generale o pattizio.
  L'articolo 28 regola i rimborsi delle imposte eccedenti riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  L'articolo 29, in materia di disposizioni antiabuso, stabilisce che il diritto ai benefici previsti dalla Convenzione non sarà concesso in relazione a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefìci convenzionali.
  L'articolo 30 riguarda l'entrata in vigore della Convenzione, stabilita alla data dell'ultima notifica con cui ciascuno degli Stati contraenti comunicherà all'altro il completamento delle procedure interne di ratifica.
  L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 3 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 regola l'entrata in vigore della legge, stabilita nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 16.

Pag. 62