UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 9 gennaio 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 9.40.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, ricorda che l'atto Camera 1862 è il disegno di legge mediante il quale l'Italia intende autorizzare la ratifica del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
Il Protocollo è divenuto vincolante per le Parti contraenti a partire dall'8 ottobre 2009, ed è stato già ratificato da 32 Stati. L'Unione europea ha provveduto ad attuarlo con il Regolamento (CE) n. 166/2006.
Chiarisce come il Protocollo persegua lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti coerenti e integrati, così da agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione del Protocollo. L'articolo 3 precisa che la ratifica non implica nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Pag. 92l'articolo 4 chiarisce che la legge di ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Con riferimento al contesto normativo nel quale si inserisce il Protocollo di Kiev, ricorda che con la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (meglio nota come direttiva IPPC), successivamente sostituita dalla direttiva 2020/75/UE, è stata riconosciuta, a livello europeo, la necessità di raccogliere, mediante il Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), le informazioni sulle emissioni, nell'aria e nell'acqua, di determinate sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, generalmente di maggiore impatto emissivo, individuati tra quelli soggetti agli obblighi in materia di IPPC. Rileva come la direttiva del 1996 sia stata recepita con il decreto legislativo n. 372 del 1999, il cui articolo 10 attribuiva all'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente) la raccolta dei predetti dati mediante la «dichiarazione INES».
Come già anticipato, il 21 maggio 2003 a Kiev, nell'ambito dell'incontro straordinario sulla Convenzione di Aarhus è stato firmato il Protocollo in oggetto (Protocollo UNECE PRTR), che stabilisce obiettivi più ampi rispetto a quelli già perseguiti, a livello europeo, con il registro EPER e, a livello nazionale, con la dichiarazione INES. In particolare, si prevede l'istituzione di un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti coerente a livello internazionale per monitorare le emissioni annue effettive piuttosto che quelle autorizzate.
Come sopra chiarito, l'Unione europea ha dato attuazione al Protocollo con regolamento del 2006, e, in particolare, ha sostituito il registro EPER con il registro E-PRTR. In virtù di tale intervento normativo sono raccolti dati in relazione a 91 sostanze in luogo di 50; sono oggetto di indagine 24.000 stabilimenti anziché 12.000 e i settori di interesse sono 65 e non più 56.
Il registro raccoglie i dati, a livello europeo, con riferimento alle emissioni di sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo da complessi industriali che operano nel territorio europeo; e contiene, altresì, informazioni circa la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al relativo trattamento sia all'interno che al di fuori dello Stato.
Questo sistema consente ai cittadini europei di accedere direttamente alle predette informazioni.
L'Italia ha attuato il regolamento del 2006 mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011, che individua le autorità competenti alla valutazione delle dichiarazioni PRTR, e stabilisce che la dichiarazione sia presentata entro il 30 aprile di ogni anno. Il decreto precisa le linee guida per la dichiarazione.
Le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente.
La dichiarazione PRTR contiene informazioni: per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte (intendendosi in tal modo trasferimenti in altri luoghi); sulle emissioni, nell'aria, nell'acqua e nel suolo, di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito di sostanze o gruppi di sostanze inquinanti stabiliti, presenti nelle acque reflue, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia. La comunicazione è inviata al Ministero dell'ambiente, che si avvale di ISPRA, con il quale collaborano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per la validazione dei dati forniti dai gestori. ISPRA provvede ad inviare i dati validati all'Unione europea.
Con il decreto legislativo n. 46 del 2014 è stato predisposto anche un quadro sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza o non corretta osservanza degli obblighi posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.Pag. 93
In questo modo è stato completato il quadro normativo per la ratifica del Protocollo di Kiev anche per l'Italia.
Venendo a una rapida sintesi del contenuto del Protocollo di Kiev rileva come l'articolo 1 indichi gli scopi del Protocollo, e, in particolare, stabilisca che esso persegue l'obiettivo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti coerenti e integrati, così da agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.
L'articolo 2 contiene alcune definizioni. Tra cui segnala le seguenti:
sostanza inquinante, intesa come qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;
emissione, intesa come introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione o lo smaltimento o attraverso le reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
trasferimento fuori sito, inteso come spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
fonti diffuse, ovvero numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata.
Il Protocollo, inoltre, definisce i rifiuti come sostanze o oggetti: smaltiti o recuperati; destinati allo smaltimento o al recupero, oppure da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali.
Sono, inoltre, rifiuti pericolosi quelli definiti tali dalle leggi nazionali; e «altri rifiuti» quelli diversi dai rifiuti pericolosi.
L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati di dare attuazione al Protocollo, anche mediante l'istituzione di un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio rispetto a quello previsto dal Protocollo medesimo.
L'articolo 4 elenca gli elementi fondamentali del predetto registro. Si prevede, ad esempio, che i dati siano indicati per ogni impianto con riferimento a specifiche sostanze; che siano precisati i dati relativi a fonti diffuse e che si tenga conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera nel suolo, nell'aria e nell'acqua.
L'articolo 5 delinea la struttura del registro, precisando che i dati siano indicati sia in forma aggregata che disaggregata, e che soprattutto siano di agevole consultazione da parte del pubblico, anche attraverso internet.
L'articolo 6 indica il contenuto del registro, nel quale devono essere inserite le informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti fuori sito, e alle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse.
L'articolo 7 fissa gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti, mentre gli articoli da 8 a 11 disciplinano il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni.
L'articolo 12 specifica le condizioni in presenza delle quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro.
Altre misure riguardano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali, regolata dall'articolo 13 e l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritto informativo, disciplinato dall'articolo 14. Pag. 94
L'articolo 15 prevede che ciascuna Parte promuova la sensibilizzazione del pubblico riguardo al registro, rafforzando le capacità delle autorità competenti.
Di particolare interesse sono gli Allegati al Protocollo
In particolare, l'Allegato I precisa i settori in relazione ai quali sussiste l'obbligo di raccolta dei dati. I settori sono i seguenti: settore energetico; produzione e trasformazione dei metalli; industria mineraria; industria chimica; gestione dei rifiuti e delle acque reflue; produzione e lavorazione della carta e del legno; allevamento intensivo e acquacoltura; prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande; altre attività (tra cui, ad esempio, impianti per il pretrattamento o tintura delle fibre tessili, e impianti per la concia delle pelli).
Nella tabella annessa all'Allegato I, nella seconda colonna sono indicate, per ciascuna attività, le soglie, superate le quali, sussiste l'obbligo di comunicazione dei dati.
L'Allegato II contiene un elenco delle sostanze inquinanti, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di comunicazione, con l'indicazione della matrice ambientale destinataria delle medesime.
L'Allegato III, suddiviso in Parte A e Parte B, chiarisce le nozioni di operazioni di smaltimento e di recupero.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e dunque il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Roberto PELLA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia
Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega
Francesco ACQUAROLI (FDI) dichiara il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 10.
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