AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 9 gennaio 2020.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Centro Astalli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.40.
Audizione di rappresentanti del Comitato italiano per l'UNICEF, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 10.55.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Vito Claudio Crimi.
La seduta comincia alle 14.25.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
5-03344 Iezzi: Sulle minacce a esponenti della Lega in occasione della campagna elettorale in corso in Emilia Romagna.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, osservando come l'episodio al quale essa si riferisce si inserisca in un contesto caratterizzato da diversi casi di minacce e insulti nei confronti di esponenti della Lega impegnanti nella campagna elettorale per le consultazioni regionali in Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio.
In tale contesto l'atto si sindacato ispettivo chiede quali iniziative il Ministro interrogato abbia già assunto o intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di garantire sia il rispetto del principio democratico sia la sicurezza dei cittadini, dei candidati e degli esponenti politici impegnati nella campagna elettorale in corso in Emilia-Romagna.
Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando, da un lato, come essa fornisca la ricostruzione dei fatti, peraltro già noti, e, dall'altro, come nella risposta medesima sia ravvisabile l'intento di sminuire la gravità dei fatti stessi. Ricorda infatti il tentativo di impedire ai cittadini di partecipare alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali, che comporta un vero e proprio vulnus alla vita democratica, nonché i casi di aggressione nei confronti di candidati della Lega.
Ritiene quindi che la situazione sia allarmante e meritevole di maggiore attenzione da parte del Ministero dell'interno, Pag. 9anche al fine di garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale in corso in Emilia Romagna, che si avvia alla fase conclusiva.
5-03345 Marco Di Maio: Sulle tecnologie utilizzate per l'acquisizione delle foto ai fini del rilascio della Carta d'identità elettronica.
Marco DI MAIO (IV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.
Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Marco DI MAIO (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspicando che siano mantenuti gli impegni testé assunti, in modo da garantire entro tempi la realizzazione concreta di quanto preannunciato.
Ritiene infatti necessario – in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione della PA – adottare soluzioni tecniche, che permettano di migliorare l'attuale processo di acquisizione foto per la Carta d'identità elettronica favorendo una maggior efficienza del servizio da parte della Pubblica Amministrazione, in termini di qualità della foto e rapidità dell'operazione allo sportello.
Fa riferimento, ad esempio, al caricamento diretto sul sito della PA delle foto realizzate nelle numerose cabine e postazioni fototessera presenti sul territorio, che consentirebbe di snellire le procedure per il rilascio della Carta di identità elettronica, assicurando un elevato standard qualitativo delle immagini che altri sistemi di acquisizione delle immagini stesse non assicurano.
5-03346 Ceccanti: Sulle misure per rafforzare il presidio delle Forze dell'ordine nel territorio del comune di Imola.
Serse SOVERINI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Serse SOVERINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Richiama l'attenzione sulla gravità di quanto accaduto, anche in considerazione delle modalità di esecuzione dell'omicidio, compiuto al termine di un inseguimento all'interno del centro storico di Imola, e rileva come taluni reati, seppure in diminuzione dal punto di vista quantitativo, secondo quanto correttamente riferito nella risposta, destino preoccupazione e meritino particolare attenzione sotto il profilo qualitativo.
Prende quindi atto con soddisfazione dell'impegno all'incremento del personale delle forze dell'ordine, richiamando nel contempo l'attenzione sulla necessità che tale potenziamento riguardi anche i mezzi in dotazione.
5-03347 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nei comuni di Fasano e di Locorotondo.
Annagrazia CALABRIA (FI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, che prende spunto dal quarto atto intimidatorio nel giro di pochi mesi di cui è stato fatto oggetto il noto pub «Ciporti» nel centro storico di Fasano, rilevando come tali episodi siano particolarmente frequenti in quel territorio.
Chiede se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta nell'atto di sindacato ispettivo in titolo e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per ristabilire l'ordine e la sicurezza nel territorio dei comuni di Fasano e di Locorotondo, considerato che ad oggi continua il protrarsi di eventi che minano la sicurezza pubblica.
Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Pag. 10 Annagrazia CALABRIA (FI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Crimi per la risposta, attenta e dettagliata, esprimendo, in particolare, apprezzamento per la convocazione di una specifica riunione tecnica di coordinamento interforze, per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per l'adozione di misure tutorie nei confronti del titolare dell'esercizio oggetto dell'atto di intimidazione di cui all'interrogazione in titolo.
Rileva, tuttavia, come tali misure non siano sufficienti a dare soluzione al problema segnalato dall'interrogazione, evidenziando come vi sia un'evidente difficoltà delle istituzioni locali a fronteggiare la grave situazione dell'ordine pubblico nei comuni di Fasano e Locorotondo e auspica che tali difficoltà siano al più presto superate, al fine di garantire adeguatamente la sicurezza della cittadinanza.
5-03348 Sabrina De Carlo: Sulle iniziative per garantire l'accoglienza diffusa dei migranti in Friuli Venezia Giulia e la chiusura di uno dei due centri coesistenti nella stessa struttura a Gradisca.
Sabrina DE CARLO (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, osservando che il 15 dicembre 2019 è stato riaperto anche il centro di Gradisca (ex CIE), che in soli 15 giorni risulta già al completo, ma che ancora non è del tutto funzionante in quanto ha disponibilità di accogliere 66 persone su 150.
Dopo aver fatto notare che nella stessa struttura, nel 2014, è stato riaperto il CARA, rileva come la coesistenza di entrambi i centri in un unico luogo (uno dedicato all'accoglienza dei migranti e l'altro al solo trattenimento finalizzato all'espulsione) potrebbe non essere ottimale e causare nuovamente i problemi già verificatisi in passato, mettendo a rischio sia coloro che sono ospitati dai centri, sia gli abitanti di Gradisca e delle zone limitrofe. Ricorda, in proposito, che in passato in quelle strutture si sono registrati gravi problemi, che hanno portato addirittura alla morte di una persona.
Osserva che, a seguito dell'apertura del CPR di Gradisca, è stata avanzata la richiesta di apertura di nuovi centri in Friuli Venezia Giulia e i sindaci dei capoluoghi hanno proposto alcuni luoghi che potrebbero essere adatti a tale scopo, come ad esempio la caserma di Monte Cimone di Banne a Trieste la caserma Cavarzerani ad Udine (CARA da riconvertire in CPR), l'ex caserma Monti a Pordenone e infine, in provincia di Gorizia, l'ex caserma della Guardia di finanza.
In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Ministro interrogato confermi i fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno valutare di assumere iniziative di competenza, anche normative, per l'elaborazione di strategie volte a rafforzare l'accoglienza diffusa dei migranti e la chiusura di uno dei due centri che coesistono nella stessa struttura a Gradisca, al fine di poter garantire il rispetto della dignità della persona e non creare problemi per la sicurezza e l'ordine pubblico valutando quindi la reale funzionalità dei CARA e dei CPR.
Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Sabrina DE CARLO (M5S), replicando, manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dal Governo in carica, il quale – a differenza di quanto fatto dall'Esecutivo precedente – ha agito, a suo avviso, in modo efficace, attraverso l'azione del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, aumentando il numero dei rimpatri e velocizzando le relative procedure.
Fa notare, tuttavia, che la funzionalità dei CPR in particolare – in base a quanto emerge dalle segnalazioni provenienti dal territorio – appare migliorabile, anche in termini di riduzione dei tempi di permanenza in quelle strutture, sia al fine di garantire il rispetto della dignità delle persone in attesa del rimpatrio sia nella prospettiva di assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico in quelle aree, a tutela della collettività. Pag. 11
Dopo aver evidenziato che la coesistenza di più centri in un unico luogo potrebbe determinare problemi, fa notare che il CARA, in particolare, non sempre in passato ha condotto i processi di integrazione e di accoglienza in modo esemplare, finendo per creare problemi per la sicurezza e per la sensibilità dei cittadini rispetto a tali problematiche. Si augura, in conclusione, che sia garantita in futuro una maggiore trasparenza dei dati relativi agli arrivi via terra, attraverso la loro pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno, anche al fine di aumentare il grado di percezione della sicurezza.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 15.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
C. 1862 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Viscomi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1862, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
Segnala anzitutto come il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (UNECE PRTR – Pollutant release and transfer register), adottato dalla riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V Conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa», sottoscritto dall'Italia il 31 dicembre 2003, abbia assunto efficacia vincolante per le Parti l'8 ottobre 2009 ed è stato ratificato, finora, da 32 Paesi e dall'Unione europea.
Il Protocollo PRTR costituisce il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti in aria e in acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive (invece che, come previsto dalle precedenti normative, quelle autorizzate) e di rendere più accessibili al pubblico le informazioni ambientali.
Come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, gli obiettivi del Protocollo comprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (European Pollutant Release and Transfer Register), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e in acqua di specifiche sostanze inquinanti e, a livello nazionale, con la dichiarazione INES, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che ha stabilito per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa.
Il contenuto del Protocollo PRTR risulta peraltro in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea. Con il regolamento europeo n. 166 del 2006, infatti, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata già data attuazione a livello europeo Pag. 12al protocollo PRTR, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività. Il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato.
A livello nazionale le modalità di concreta esecuzione del regolamento E-PRTR sono stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011, che, in particolare, individua le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e fornisce le linee guida per la dichiarazione stessa.
Dal punto di vista operativo, le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente. La dichiarazione PRTR contiene informazioni: per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte; sulle emissioni, nell'aria, nell'acqua e nel suolo, di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito di sostanze o gruppi di sostanze inquinanti stabiliti, presenti nelle acque reflue, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.
La dichiarazione PRTR deve essere presentata dagli interessati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tale fine si avvale dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con cadenza annuale (secondo i tempi previsti dal regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011) e con modalità telematiche, mediante utilizzo della firma digitale, in continuità con le modalità di presentazione della precedente dichiarazione INES. Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con l'ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori. I dati validati sono quindi inviati all'Unione europea a cura dell'ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Infine, con l'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, in vigore dall'11 aprile 2014, sono state individuate con maggiore chiarezza le autorità competenti per la comunicazione e la valutazione della qualità dei dati e sono state previste le sanzioni per i casi di inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.
Con l'adozione della suddetta disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del regolamento (CE) n. 166/2006, ponendo così le condizioni per procedere alla ratifica del Protocollo.
Passando a illustrare il contenuto del Protocollo, composto da 30 articoli e 4 allegati, l'articolo 1 precisa lo scopo del Protocollo, l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 3 norma le disposizioni generali, nell'ambito delle quali si precisa il diritto delle Parti di istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio di quello previsto dal Protocollo.
L'articolo 4 individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti, delineandone, all'articolo 5, la concezione e la struttura e disciplinandone, all'articolo 6, i contenuti.
L'articolo 7 fissa gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti, mentre gli articoli da 8 a 11 disciplinano il periodo di notificazione, gli Pag. 13elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni.
L'articolo 12 specifica le condizioni in presenza delle quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro.
Altre misure riguardano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali, regolata dall'articolo 13 e l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritto informativo, disciplinato dall'articolo 14.
L'articolo 15 prevede che ciascuna Parte promuova la sensibilizzazione del pubblico riguardo al registro, rafforzando le capacità delle autorità competenti, mentre l'articolo 16 interviene in materia di cooperazione internazionale e riunioni fra le Parti.
In base all'articolo 17, il Protocollo è inoltre dotato di propri organi interni: la Riunione delle Parti è l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale, con il compito – tra l'altro – di elaborare un programma di lavoro, rafforzare la cooperazione internazionale, istituire organi ausiliari. Ai sensi dell'articolo 18 ciascuna Parte dispone di un voto; le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per l'esercizio di voto nelle materie di loro competenza, hanno un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono Parte, laddove questi ultimi non esercitino il diritto di voto.
L'articolo 19 fa riferimento agli allegati facenti parte integrante del Protocollo, mentre gli strumenti di modifica del Protocollo sono disciplinati dall'articolo 20.
L'articolo 21 prevede l'attività di un Segretariato, la cui funzione è svolta dal Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa.
L'articolo 22 disciplina il controllo dell'osservanza del Protocollo, mentre l'articolo 23 detta norme per la risoluzione delle controversie.
L'articolo 24 interviene in materia di sottoscrizione del Protocollo, mentre l'articolo 25 attribuisce al Segretario generale delle Nazioni unite le funzioni di depositario del Protocollo.
L'articolo 26 disciplina la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione del Protocollo, l'articolo 27 disciplina l'entrata in vigore, mentre l'articolo 28 esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo e l'articolo 29 stabilisce le modalità per la sua denuncia. L'articolo 30, infine, individua i testi facenti fede.
Gli allegati al testo del Protocollo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III) e la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).
Circa il contenuto del disegno di legge di ratifica, il cui esame era già stato avviato nel corso della precedente legislatura (A.S. 2727), senza tuttavia giungere a conclusione, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale ambito il comma 2 dell'articolo stabilisce che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1956 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Andrea DE MARIA (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1956, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti.
Segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica, al fine di creare un quadro giuridico di riferimento in grado di incoraggiare e di conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 15 articoli, l'articolo I reca le definizioni.
L'articolo II, in materia di promozione e protezione degli investimenti, prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel suo territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando l'assenza di misure discriminatorie e la continuità del trattamento giuridico. Conformemente alla legislazione vigente, ciascuna Parte concederà ai cittadini dell'altra Parte che si trovano nel suo territorio per un investimento ai sensi dell'Accordo adeguate condizioni di lavoro e faciliterà i problemi connessi all'ingresso, al lavoro, al soggiorno e agli spostamenti nel suo territorio di tali cittadini e dei loro familiari. Gli investitori potranno inoltre liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità.
L'articolo III riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti – comprese le attività connesse – e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.
L'articolo IV tratta i casi di indennizzo per danni o perdite e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.
L'articolo V riguarda la nazionalizzazione o esproprio, e stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e su base non discriminatoria, e dietro pagamento completo, immediato ed effettivo di una indennità equivalente al valore commerciale dell'investimento espropriato alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio. Viene altresì contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», che prevede il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo Pag. 15quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto.
L'articolo VI, in materia di rimpatrio di capitale, utili e reddito, stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.
L'articolo VII prevede la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o una delle sue istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.
L'articolo VIII stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnino a garantire che i trasferimenti vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio.
L'articolo IX stabilisce che, nei casi non rientranti nell'Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.
L'articolo X riguarda la soluzione delle controversie fra le Parti contraenti, che avrà luogo, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziato e, in subordine, attraverso un tribunale arbitrale ad hoc.
L'articolo XI riguarda la soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, che avrà luogo, in assenza di uno specifico accordo di investimento, per quanto possibile mediante consultazione e negoziato e, subordinatamente, a scelta dell'investitore, mediane ricorso alla giurisdizione della Parte contraente, a un tribunale arbitrale o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia d'investimenti di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sempre che le Parti vi abbiano aderito.
L'articolo XII, in materia di relazioni fra i Governi, precisa che l'Accordo si applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.
L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. In materia fiscale viene altresì previsto che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
L'articolo XIV regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.
L'articolo XV concerne la durata e la scadenza dell'Accordo, prevedendo che esso resti in vigore per dieci anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo denuncia di una delle Parti non più tardi di un anno prime della scadenza.
Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Pag. 16Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 1999 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Viscomi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1999, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
Segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, intende fornire una cornice giuridica idonea all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine sia di consolidare le rispettive capacità difensive, sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi. Si ricorda in merito che un accordo tra Italia ed Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa era stato firmato a Roma il 12 marzo 1998, che tuttavia non è mai entrato in vigore, non essendo mai stato avviato il relativo iter parlamentare, in ragione sia del sopraggiunto conflitto tra Etiopia ed Eritrea e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare di qualsiasi tipo ai due Paesi belligeranti (embargo revocato nel 2001 quando l'Eritrea e l'Etiopia hanno firmato un accordo di cessazione delle ostilità), sia in quanto ritenuto carente sotto il profilo della tutela del personale in materia di immunità dalla giurisdizione, non essendo prevista alcuna disposizione al riguardo.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 13 articoli, l'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 definisce l'obiettivo dell'Accordo, che è quello di aumentare la cooperazione tra le Parti in ambito difesa, in base a principi di uguaglianza, reciprocità e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.
L'articolo 3 individua le specifiche aree di cooperazione, che sono:
difesa e sicurezza;
formazione e addestramento e assistenza tecnica;
ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico;
operazioni di sostegno alla pace;
altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Con l'articolo 4 vengono individuate le forme e modalità di cooperazione, consistenti in:
visite reciproche e scambio di esperienze;
partecipazione reciproca a iniziative di studio, formazione e addestramento;
promozione di conoscenze e abilità in materia di difesa; operazioni di sostegno alla pace; promozione di servizi sanitari militari;
supporto a iniziative commerciali concernenti prodotti e servizi per la difesa;
eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.
A norma dell'articolo 5 le Parti si offriranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al Pag. 17fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo.
L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione.
L'articolo 7 riguarda i requisiti legali e la giurisdizione. Al riguardo le Parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione contraria agli obblighi internazionali, alle leggi nazionali e al diritto internazionale e si prevede che il personale dello Stato inviante sarà tenuto a rispettare le leggi e gli usi dello Stato ospitante.
La giurisdizione spetta in via generale allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, tuttavia, ha il diritto di esercitare prioritariamente la giurisdizione nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati che minacciano la sicurezza e i beni dello Stato inviante medesimo nonché per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione ad esso. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero pronunciate, non saranno eseguite.
L'articolo 8, relativo al risarcimento dei danni, prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, il risarcimento sarà a carico della Parte inviante. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
L'articolo 9 riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti ad uso militare e sulle relative procedure. Vengono previste le modalità della cooperazione, che avverrà attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia. È previsto, altresì, l'impegno delle Parti a garantire la tutela della proprietà intellettuale secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e gli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione dell'Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni.
L'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e dispone che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati.
L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
L'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che eventuali emendamenti o revisioni potranno essere adottati attraverso uno Scambio di Note. È stato infine previsto che i programmi di attuazione dell'Accordo saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con i Ministeri degli affari esteri e, per Pag. 18quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza.
L'articolo 13 riguarda l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale denuncia dell'Accordo. In merito si prevede che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. La durata dell'Accordo è stabilita in cinque anni (l'Accordo è rinnovato tacitamente di cinque anni in cinque anni, salva risoluzione, comunicata con almeno sei mesi di preavviso) ed è prevista la facoltà di denuncia con almeno novanta giorni di preavviso.
Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria di talune disposizioni e la clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni, mentre l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.
DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 2284 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Andrea DE MARIA (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 2284, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Segnala preliminarmente come il provvedimento intervenga in una materia, quella della crisi di Alitalia, caratterizzata da una significativa stratificazione normativa; in particolare nel corso della XVII legislatura sono intervenuti sulla materia:
il decreto-legge n. 55 del 2017, il cui contenuto è stato poi rifuso nell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, con il quale si è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di durata originariamente fissata in sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio, in considerazione della situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016.
il decreto-legge n. 148 del 2017 che, all'articolo 12, ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria ed ha differito al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017.
Nel corso della XVIII legislatura sulla materia sono invece intervenuti:
il decreto-legge n. 38 del 27 aprile 2018, che ha differito al 30 ottobre 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia e ha stabilito che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranche di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018; tale ultima disposizione è stata abrogata dal decreto-legge n. 135 del 2018;
il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, all'articolo 2, ha abrogato la disposizione del decreto-legge n. 38 del 2018 relativa ai termini di restituzione del prestito, prevedendo che esso dovesse essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019; questa disposizione è stata abrogata dal decreto-legge n. 34 del 2019;
il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, all'articolo 37, ha disciplinato le modalità per il superamento della crisi di Alitalia, autorizzando l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova compagnia aerea (definita nel primo comma dell'articolo 37 «NewCo Nuova Alitalia»), nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito dato ad Alitalia Società aerea italiana Spa; si prevede che alla Nuova Alitalia siano trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017); il medesimo decreto-legge ha altresì disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria;
il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto, all'articolo 54, la concessione per il 2019 di un ulteriore finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali; tale articolo 54 è stato peraltro abrogato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2019, in esame.
Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di soli due articoli, l'articolo 1 prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando il prestito di 400 milioni di euro per sei mesi, già previsto dal decreto-legge n. 124 del 2019, ma apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai poteri dell'organo commissariale.
In dettaglio, il comma 1 prevede la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi che sono previsti nel successivo comma 3.
Si dispone che il finanziamento sia concesso con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e si conferma la finalizzazione a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria.
Tale finanziamento sostituisce quello già previsto all'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, e che si riferiva solamente alle esigenze gestionali delle stesse società: tale articolo 54 viene pertanto abrogato dal successivo comma 6 dell'articolo 1, il quale dispone altresì che ai relativi oneri si provveda a valere sulle Pag. 20risorse stanziate ai sensi dello stesso articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019.
Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, il comma 2 dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.
Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Non è previsto un termine esplicito per la restituzione del prestito. L'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 aveva invece previsto la restituzione del prestito entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali.
La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria, da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993.
Ricorda in proposito che alla società Alitalia S.p.A., in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, sono stati concessi, oltre ai 400 milioni previsti dalle norme in esame, finanziamenti a titolo oneroso per 600 milioni di euro con il decreto-legge n. 50 del 2017, incrementati di 300 milioni con il decreto-legge n. 148 del 2017.
Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di interessi, al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10 per cento), dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure (come si era allora previsto, comunque fino a data non successiva al 31 maggio 2019).
Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Per quanto riguarda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto-legge n. 34 del 2019, l'articolo 37, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 ne ha disposto la restituzione da parte di Alitalia, dalla data di effettiva erogazione del finanziamento, fino alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019. Per quanto riguarda la procedura di restituzione, il successivo comma 4 dello stesso articolo 37 ha disposto che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1» del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire, al fine di essere destinati a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi, di sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione («NewCo Nuova Alitalia») cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria.
Tale riassegnazione è oggetto di modifica da parte del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione, il quale, modificando il predetto articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, prevede invece che gli interessi siano Pag. 21versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018: disposizione (come da ultimo modificata dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019), che ha previsto che il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.
In base a tale modifica si applicano pertanto alla restituzione degli interessi sul prestito le stesse modalità già previste per la restituzione della quota capitale del finanziamento e non è più prevista la destinazione di tali risorse ad una parziale compartecipazione dello Stato ad una nuova compagine societaria alla quale dovessero essere attribuiti i compendi aziendali facenti capo ad Alitalia.
Il medesimo comma 5 dell'articolo 1 fa peraltro salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione del precedente meccanismo di restituzione. Ciò, come risulta dalla relazione illustrativa, consente di salvaguardare gli effetti degli atti, quali ad esempio i contratti, eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 (il quale prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00»).
In tale contesto ricorda che il finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 38 del 2018, a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto «un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato». Nella relazione tecnica aggiornata del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 38, presentata il 12 giugno 2018, si dà conto del fatto che il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa, compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
I commi 3 e 4 dell'articolo 1 prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale.
In dettaglio, le nuove disposizioni prevedono:
al comma 3, che il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali; l'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base all'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999;
al comma 4, che l'organo commissariale della società espleti, entro il 31 maggio 2020, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali, quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi, assicurando la discontinuità anche economica della gestione da parte del soggetto cessionario, eventualmente anche utilizzando le modalità, previste dall'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, le quali consentono, tra l'altro, ai commissari straordinari di individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale, ovvero la continuità Pag. 22produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
Il richiamato articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003 stabilisce inoltre che il canone di affitto o il prezzo di cessione non siano inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che le offerte siano corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. La medesima disposizione richiama poi l'applicazione di alcune norme della legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942) in materia di affitto e vendita dei complessi aziendali.
Come già accennato in precedenza, il comma 6 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 (il cosiddetto «decreto-legge fiscale»), ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge n. 137 del 2019, in esame.
In proposito ricorda che il disegno di legge di conversione del richiamato decreto-legge n. 124 del 2019 ha concluso l'esame in prima lettura alla Camera il 6 dicembre scorso ed è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 17 dicembre. Nel corso dell'esame alla Camera, in occasione del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre scorso, la VI Commissione Finanze ha preso atto dell'abrogazione dell'articolo 54; l'articolo è stato quindi espunto dal testo rinviato all'Assemblea (A.C. 2220-A/R);
Rammenta altresì che presso la 5a Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di bilancio 2020 (S. 1586), era stato inoltre presentato un emendamento dei relatori (28.0.2000), il quale riproduceva il testo del provvedimento in esame; l'emendamento inoltre abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge in esame. Nella seduta del 10 dicembre 2019 della Commissione Bilancio del Senato, l'emendamento 28.0.2000 è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.
In proposito, ricorda che precedenti di abrogazione di norme di decreti-legge non ancora convertiti sono risalenti; segnala, in particolare, in materia scolastica, il decreto-legge n. 393 del 1970, che abrogava gli articoli 3, 8 e 9 e singoli commi degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 384 del 1970 (entrambi i decreti-legge furono convertiti in legge senza modificazioni) e, in materia tributaria, il decreto-legge n. 3 del 1997, che abrogava il comma 3 dell'articolo 6 e i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 669 del 1996 (il solo decreto-legge n. 669 del 1996 fu convertito in legge).
In epoca più recente, in materia di crisi bancarie, i decreti-legge n. 157 e n. 162 del 2008 hanno contenuto norme integrative del decreto-legge n. 155 del 2008, senza però apportare modifiche testuali.
Quanto ai presupposti costituzionali per l'utilizzo dello strumento della delegazione d'urgenza, il preambolo del decreto-legge in esame fa riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria» (senza ulteriori specificazioni rispetto ai motivi di necessità ed urgenza che hanno portato all'adozione di un nuovo decreto-legge mentre ancora risultava in corso di conversione un decreto-legge contenente un'altra disposizione Pag. 23in materia, di contenuto analogo ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento).
Come risulta dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge: «Preso atto dell'insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali afferenti ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e ad Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria, si ritiene necessario intervenire nuovamente mediante l'indizione di una nuova procedura di cessione, da espletare in tempi ragionevolmente brevi, adottando, altresì, le iniziative e gli interventi ritenuti necessari, al fine di massimizzare l'interesse dei potenziali acquirenti rispetto ai compendi aziendali oggetto di vendita. Rammenta, infatti, che l'avvio di tale nuova procedura, finalizzata all'individuazione di uno o più soggetti acquirenti dei complessi aziendali delle società Alitalia e Alitalia Cityliner, necessita del presente intervento normativo atteso che, in base al quadro ad oggi vigente, il termine ultimo per l'espletamento delle procedure «finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria» e, in particolare, «della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria» risulta fissato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, alla data del 31 ottobre 2018».
Valgono inoltre le motivazioni che avevano portato alla previsione dell'abrogato articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con riferimento all'attribuzione del prestito pari a 400 milioni di euro, confermato dal presente decreto-legge, finalizzato a fare fronte alle esigenze gestionali della compagnia e per il quale si introduce anche la destinazione alla realizzazione per finanziare le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento definiti e realizzati nell'ambito del piano integrativo di cui al comma 3.
In proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 360 del 1996, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di reiterazione dei decreti-legge non convertiti, ha affermato che tale reiterazione è ammissibile nel solo caso in cui il nuovo decreto-legge risulta «fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza».
Al riguardo, richiamando anche i pareri espressi dal Comitato per la legislazione nella seduta del 26 novembre 2008 sul disegno di legge C. 1936, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008 e dell'11 dicembre 2019 sul provvedimento in esame, segnala pertanto l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.
L'articolo 2 del decreto-legge disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come l'intervento normativo, in quanto autorizza la concessione di un finanziamento di carattere temporaneo ad Alitalia – Società Aerea Italiana, S.p.a., può essere in via prevalente ricondotto al settore dell'ordinamento relativo al «sistema contabile dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato.
Rilevano inoltre profili attinenti alla materia «tutela della concorrenza» (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione) e alla materia «ordinamento civile» (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione) anch'essi di esclusiva competenza statale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 9).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 9 gennaio 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.
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