SEDE CONSULTIVA
Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 10.50.
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, rammenta che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'emendamento, di iniziativa governativa, poi subemendato, che ha inserito l'articolo 3-quinquies.
Passando all'esame della norma considerata dalla predetta relazione tecnica nonché delle altre modifiche apportate che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.Pag. 29
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, in materia di convenzioni per lo svolgimento di attività tecniche, non formula osservazioni, dal momento che la norma espressamente prevede che le convenzioni stipulate per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche hanno carattere facoltativo e natura non onerosa.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di maggiorazioni del contributo per l'edilizia privata, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'erogazione dei contributi avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull'utilizzo di dette risorse.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1-bis e comma 2-bis, in materia di ricostruzione di edifici pubblici, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'erogazione dei contributi avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull'utilizzo di dette risorse.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, in materia di verifiche a campione sulle domande di contributo, ritiene utile una conferma che le verifiche a campione svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, per le quali è richiesta una percentuale sulle domande presentate di almeno il 20 per cento, siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1-bis e dell'articolo 3-bis, in materia di programmi straordinari di ricostruzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono per le regioni la possibilità di adottare Programmi straordinari di ricostruzione, predisposti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, disponendo altresì una semplificazione procedurale relativa al rilascio della conformità edilizia e urbanistica. In proposito, stante la natura sostanzialmente procedurale delle disposizioni, e considerata la natura facoltativa, per le regioni, degli adempimenti ivi indicati, non ha osservazioni da formulare.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-ter, in materia di regolarizzazione delle domande di concessione, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'erogazione dei contributi avviene in ogni caso nel limite delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull'utilizzo di dette risorse al fine di assicurare l'osservanza del limite complessivo di spesa previsto.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3-quinquies, recante estensione dell’Art bonus a Venezia e a Matera, rileva che, in assenza di informazioni in merito ai dati e criteri utilizzati, non è possibile effettuare una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, la quale è riferita all'applicazione del beneficio nei territori di Venezia. Poiché nel corso dell'esame in Commissione è stato ampliato l'ambito applicativo (includendo anche il territorio di Matera) senza modificare corrispondentemente la disposizione finanziaria (che è rimasta invariata), osserva che la norma appare priva di compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo. Infine, per quanto attiene all'estensione a Venezia e a Matera del credito di imposta per le erogazioni liberali, osserva che dal tenore letterale delle disposizioni non si evince uno specifico limite temporale mentre la disposizione finanziaria reca una copertura limitata all'annualità 2024: in merito reputa necessario acquisire un chiarimento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il secondo periodo Pag. 30dell'articolo 3-quinquies, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione del credito di imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di Venezia e Matera, quantificati in 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi la sussistenza nei suddetti Fondi delle risorse previste a copertura, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-sexies, in materia di Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 2016, osserva che l'estensione temporale prevista non dovrebbe comportare effetti finanziari alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, ora novellato dall'articolo in esame. Osserva che al citato articolo 19, infatti, non erano stati ascritti effetti finanziari negativi in quanto il Fondo di garanzia PMI opera nel limite delle risorse disponibili. Pur alla luce di tale considerazione, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo che l'estensione temporale prevista dalla norma in esame non determini riflessi negativi sull'operatività del Fondo di garanzia PMI in relazione al complesso degli interventi già previsti a valere sul medesimo Fondo.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, comma 1, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono le misure denominate «Resto al sud» anche ai residenti di Lazio, Umbria e Marche nelle zone colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall'agosto 2016. Osserva che l'estensione è rivolta a tutti i suddetti residenti indipendentemente dall'età anagrafica (come invece accade per i destinatari delle regioni del Mezzogiorno non colpite da eventi sismici), a condizione che appartengono a zone che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E».
Evidenzia che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2017, le istanze di finanziamento (che si articolano in un contributo a fondo perduto erogato e in un prestito a tasso zero) possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse. Rileva che, non essendo stata prevista alcuna integrazione dei limiti di spesa già disposti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, le richieste della platea dei beneficiari devono trovare capienza negli stanziamenti sopra indicati.
Pur rilevando dunque che dalla modifica in esame non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, giudica comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione sulle disponibilità finanziarie residuali per le distinte annualità e sull'incremento atteso nel flusso delle domande a seguito dell'estensione della platea ai residenti delle zone colpite dal sisma, come modificata dalle disposizioni in esame, al fine di poter verificare la perdurante congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità specificamente indicate dalla norma in esame.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5-bis, recante incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni Pag. 31colpiti da eventi sismici, non ha osservazioni da formulare in quanto la facoltà riconosciuta alle regioni dal testo in esame non modifica i vincoli di bilancio che gravano sulla regione stessa che, ove si avvalga della facoltà in esame, dovrà provvedervi nell'ambito delle proprie risorse di bilancio non altrimenti impegnate.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e comma 4, recante proroga del termine di sospensione rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dal sisma del 2016, andrebbero a suo parere acquisiti dati ed elementi di verifica circa i piani di ammortamento dei mutui interessati dalla norma in esame, al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura dal comma 4 per la sospensione delle rate di mutuo in scadenza nel 2020. In proposito, osserva che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento in esame si limita a dar conto degli effetti sui saldi, precisando che il relativo computo si basa sul nuovo profilo di ammortamento dei mutui interessati, con oneri che si registrano nelle annualità in cui si verifica la riduzione netta dell'importo delle rate trasferite dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato. Osserva che, non essendo esplicitati i dati riferiti alle modifiche intervenute nei piani di ammortamento, non risulta possibile verificare la stima degli effetti onerosi imputati al differimento del pagamento delle rate e che elementi utili a tali fini non si deducono inoltre da precedenti relazioni tecniche riferite alle fattispecie in esame.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), in materia di indennità degli amministratori locali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione e che la stessa non incide sull'obbligo degli enti interessati di conseguire l'obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1-bis, recante proroga della sospensione del pagamento di tributi, rileva che la disposizione proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro riconosciuta, a normativa vigente, in favore delle persone fisiche e giuridiche dei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016. Segnala che la norma non è corredata di relazione tecnica. In proposito, pur tenendo conto che a precedenti disposizioni di analoga portata normativa non sono stati ascritti effetti onerosi, in quanto le stesse sono state qualificate dalle rispettive relazioni tecniche come rinuncia a maggior gettito, ritiene che andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti sul gettito derivanti dalla proroga in esame.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1-ter, recante estensione della sospensione dei pagamenti delle fatture per le utenze ubicate nei comuni colpite dal sisma del 2017, rammenta che l'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell'ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In relazione all'estensione prevista dalla norma in esame, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto dell'effettiva possibilità di realizzare tali effetti compensativi e tenuto conto che alle disposizioni prorogate e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti onerosi.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 2-bis, recante misura e modalità della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi, non ha osservazioni da formulare in quanto le norme introdotte sono dirette a disciplinare la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi dal punto di vista procedurale, rinviando alla normativa europea sugli aiuti di Stato, e non modificano il limite dell'obbligo di versamento (pari al 40 per cento delle imposte e dei contributi dovuti) fissato dall'articolo 8, comma 2.Pag. 32
In ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, commi 4 e 4-bis, reputa necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate, come modificate nel corso dell'esame in sede referente, presentino la necessaria capienza, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e che il citato utilizzo possa aver luogo senza compromettere le finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente destinate.
Segnala infine che il comma 4-bis dell'articolo in esame reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conformemente a quanto previsto dalla condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere espresso sul testo originario del provvedimento nella seduta del 19 novembre 2019.
In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere, riguardo alla riformulazione dell'articolo 9 non ha osservazioni, tenuto conto che la portata normativa appare sostanzialmente coincidente con quella del testo originario. Con riferimento all'estensione delle agevolazioni alle imprese boschive interessate dagli eventi sismici, non ha osservazioni tenuto conto che le misure in esame operano nell'ambito di limiti di spesa.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-bis, recante modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, evidenzia, in via preliminare, che la norma amplia il campo di applicazione di disposizioni alle quali non sono ascritti effetti finanziari. Tuttavia, tenuto conto dell'ulteriore ampliamento dell'ambito applicativo originario cui è riferito un regime fiscale agevolato, ritiene necessario confermare l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame.
A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 9-quater, in materia di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo danneggiate dal sisma del 2009 in Abruzzo, rileva che le modifiche in esame attenuano, ai fini della concessione di contributi o di altra agevolazione concessi per la ricostruzione di abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo danneggiate dal sisma del 2009 in Abruzzo, il divieto di alienazione di detti beni a partire dal 9 aprile 2009. Osserva che il godimento dei benefici resta dunque confermato nel caso in cui l'alienazione avvenga nei confronti del coniuge, di parenti o affini fino al quarto grado o di persona legata da rapporto giuridicamente rilevante. Ciò rilevato, prende atto che le misure agevolative sono previste nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, e dunque non formula osservazioni.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9-quinquies, in materia di personale impiegato dal comune dell'Aquila con forme contrattuali flessibili, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma dà al comune dell'Aquila la facoltà (e non l'obbligo) di effettuare assunzioni a termine, garantendo comunque l'osservanza dei vincoli di bilancio dell'ente locale.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9-septies, in materia di contributi straordinari in favore dei comuni del cratere sismico dell'Aquila, non formula osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9-septies fa fronte agli oneri derivanti dall'attribuzione di un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2020 in favore dei comuni del cratere colpiti dal sisma del 2009, diversi da L'Aquila, nonché di un contributo di 500.000 euro da destinare, tra l'altro, all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, mediante utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio per il 2015), come modificata dalla legge n. 205 del 2018 Pag. 33(legge di bilancio per il 2016). In proposito rammenta preliminarmente che la tabella E, secondo la disciplina contabile previgente alla riforma introdotta dalla legge n. 163 del 2016, rappresentava lo strumento nel quale, nell'ambito della legge di stabilità, erano indicati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), abrogato dalla citata legge n. 163 del 2016, gli importi – con le relative aggregazioni per programma e per missione – delle quote destinate a gravare, su ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, per le leggi che disponevano spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. In tale quadro, evidenzia che la norma di copertura in commento non appare adeguatamente formulata, giacché il richiamo – non meglio circostanziato – alle somme stanziate dalla tabella E non consente di individuare in modo univoco l'autorizzazione di spesa (o le autorizzazioni di spesa) direttamente interessate, con ciò precludendo la verifica in sede parlamentare della congruità della modalità di copertura stessa, giacché, tra l'altro, la funzione svolta dalla citata tabella è stata integralmente assorbita dalla seconda sezione della legge di bilancio e dalle connesse rimodulazioni e riprogrammazioni di spesa illustrate con finalità conoscitive negli allegati alla stessa seconda sezione. Sul punto, reputa pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-novies, recante misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, rileva preliminarmente che l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa. Tuttavia, non essendo disponibili i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della medesima autorizzazione di spesa, al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla proroga e alle finalità della norma, sarebbe a suo avviso necessario acquisire i relativi elementi di stima.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9-novies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle misure in materia di continuità scolastica previste dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2020, 4,75 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,85 milioni di euro per l'anno 2022. Evidenzia che a tali oneri si provvede con le seguenti modalità: quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,85 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006; quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, effettuata mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Anche in merito alla copertura mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse risulti congruo ai fini della copertura degli oneri anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto e che l'utilizzo stesso non risulti suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a normativa vigente.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 9-undecies, in materia di controlli sulla compatibilità della contrattazione collettiva con le risorse disponibili, rileva che la norma è volta ad attribuire i Pag. 34controlli di compatibilità finanziaria dei contratti collettivi con le risorse disponibili all'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente agli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere. Andrebbe a suo avviso acquisita conferma, da un lato, che il citato Ufficio centrale disponga delle risorse necessarie per effettuare i controlli in questione ad invarianza di risorse e, dall'altro, che non siano prefigurabili effetti finanziari (sia pure di carattere indiretto) derivanti dalla deroga alle ordinarie modalità di controllo.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-duodecies, in materia di valorizzazione di beni immobili abbandonati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della neutralità finanziaria della disposizione originaria, di si prevede l'estensione.
Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 9-quaterdecies, in materia di gestione commissariale degli interventi post terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le ulteriori specifiche funzioni attribuite dalla norma in esame al Commissario straordinario responsabile della gestione degli interventi di ricostruzione e assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017, possano essere espletate nell'ambito delle risorse afferenti la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-quinquiesdecies, recante interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017), rileva preliminarmente che le modifiche attengono a risorse già stanziate per finanziare la contabilità speciale per gli eventi sismici dell'Isola di Ischia. Non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui sarebbe comunque opportuna una conferma, che, in relazione alle risorse attribuite alla contabilità speciale, una restituzione finale (al venir meno delle esigenze di spesa originariamente individuate), avendo carattere eventuale, non sia stata scontata nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-septiesdecies, in materia di piano di ricostruzione (sisma del 21 agosto 2017), rileva preliminarmente che le norme introdotte hanno carattere prevalentemente ordinamentale e che il Commissario straordinario opera nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018. Per quanto attiene, invece, al comma 5 (che destina ai comuni le aree di sedime ivi individuate, con specifici vincoli di destinazione), pur rilevando che gli enti territoriali ne trarrebbero un beneficio sul piano patrimoniale, ritiene necessario chiarire se gli enti stessi possano effettivamente provvedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle spese di gestione e manutenzione delle aree così acquisite e a quelle connesse alla loro destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici e per interventi di riqualificazione urbana. Ciò in considerazione dell'automatismo nell'assegnazione ai comuni e dell'obbligo di destinazione delle aree, che sembra precluderne la dismissione a prezzi di mercato.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9-duodevicies, comma 3, recante interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017), non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui andrebbe comunque acquisita una conferma, che l'abrogazione in esame non abbia l'effetto di incidere sulla possibilità di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente.
Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies, recante interventi volti alla ripresa economica dei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, non ha osservazioni da formulare atteso che, a fronte dell'estensione della platea dei beneficiari, l'erogazione dei contributi avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili e che il Pag. 35Commissario per la ricostruzione stabilisce i criteri e le modalità attuative della concessione di detti contributi.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies semel, commi 1 e 2, in materia di attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9-vicies semel fa fronte agli oneri – pari a 2 milioni di euro per il 2020 – derivanti dalla proroga per il medesimo anno degli interventi a sostegno delle attività culturali nei territori delle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985. Al riguardo, poiché lo stanziamento complessivo del citato Fondo risulta ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, tanto di parte corrente quanto di conto capitale, appare necessario che il Governo chiarisca, da un lato, a carico di quale specifica quota del suddetto Fondo siano da imputare gli oneri in commento, anche al fine di escludere una potenziale dequalificazione della spesa, dall'altro, se l'utilizzo delle risorse poste a copertura sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
Sotto il profilo formale, ritiene che andrebbe infine valutata l'opportunità di provvedere agli oneri in parola mediante riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anziché «dell'autorizzazione di spesa» di cui alla medesima legge, posto che quest'ultima non reca a rigore una specifica autorizzazione di spesa bensì si limita ad istituire il Fondo unico per lo spettacolo (articolo 1) e a disciplinarne le modalità di riparto (articolo 2), essendo il rifinanziamento dello stesso essenzialmente demandato alla legge di bilancio.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies semel, comma 3, recante trasferimento di fondi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che andrebbe chiarito se la quota da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sia effettivamente disponibile.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies bis, recante modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019, con riferimento alla lettera b), che inserisce tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive, ritiene utile acquisire conferma che tale estensione sia sostenibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pur tenendo conto che la disposizione opera comunque nel quadro di un limite di spesa. Per quanto riguarda le disposizioni relative allo slittamento delle facoltà assunzionali dei comuni della città metropolitana di Catania, dal biennio 2019-2020 al biennio 2020-2021, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare necessario acquisire una conferma – che le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania siano sufficientemente capienti a coprire gli oneri derivanti da tale modifica senza incidere su iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse e con un impatto neutrale anche in termini di indebitamento e fabbisogno. Analogamente, andrebbe acquisita conferma circa l'idoneità delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera d), concernente l'incremento da 10 a 15 unità del numero massimo di soggetti che operano presso la struttura commissariale catanese.
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1, lettera c), capoverso comma 1, dell'articolo 9-vicies bis fa fronte agli oneri, pari a euro 1.660.000 per il 2021, derivanti dall'estensione Pag. 36al medesimo anno 2021 della facoltà – per gli enti interessati dal sisma nella città metropolitana di Catania del 2018 – ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato fino a 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, anche in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa, tramite utilizzo delle risorse disponibili nella apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi nel 2018, attribuendo una quota dello stesso – in misura pari a 38,15 milioni di euro per il 2019, a 58,75 milioni di euro per il 2020, a 79,80 milioni di euro per il 2021 e a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 – alla predetta contabilità speciale del Commissario straordinario. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura dalla norma in commento, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse di cui alla citata contabilità speciale. La successiva lettera d) del comma 1 dell'articolo 9-vicies bis dispone invece l'incremento di cinque unità di personale nella composizione della struttura posta alla diretta dipendenza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, conseguentemente rimodulando l'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 32 del 2019, nei termini di un minor onere per l'anno 2019, pari a 300.000 euro, e di un maggior onere in misura pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Essendo i predetti oneri imputati a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al suddetto Commissario straordinario, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'idoneità della suddetta rimodulazione che trasferisce risorse dall'annualità 2019 alle due annualità successive e, comunque, assicuri che la rimodulazione stessa non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse medesime.
Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies quater, recante differimento del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 2012, appare opportuno che siano forniti i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione dell'onere.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 9-vicies quater, inserito nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga all'anno 2021 della sospensione dei mutui per gli enti locali colpiti dal sisma del 2012, pari a euro 1.253.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 8, comma 4.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies quinquies, recante proroga dell'esenzione IMU, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di verifica degli effetti finanziari stimati. Rileva, in proposito, che al differimento al 2019 dei soli comuni dell'Emilia-Romagna risultano ascritti effetti finanziari pari a 15,75 milioni e che la norma in esame, riferita anche ai comuni della Lombardia e del Veneto, indica oneri pari a 14,4 milioni di euro.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 9-vicies quinquies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell'esenzione IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 2012, fino Pag. 37alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 8, comma 4.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies sexies, recante proroga della sospensione dei mutui con riferimento al sisma in Emilia Romagna, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9-vicies sexies provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili, disposta dal primo periodo del medesimo comma, inserito nel corso dell'esame in sede referente, pari a 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 8, comma 4.
Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 9-vicies septies, in materia di indennità dei segretari comunali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare in quanto la norma configura una mera facoltà e non un obbligo per i comuni interessati che restano, comunque, soggetti ai vincoli di bilancio vigenti.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-duodetricies, in materia di rilancio turistico, culturale ed economico nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne il comma 1 dal momento che gli interventi hanno natura facoltativa, e dunque potranno essere posti in essere al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse. Per quanto concerne i commi 2 e 3, in merito al funzionamento della cabina di regia, cui si provvede ad invarianza di risorse ed a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni sul presumibile ammontare delle spese e sulla disponibilità delle pertinenti risorse nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 9-duodetricies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, a decorrere dall'anno 2021, il Commissario straordinario previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 possa destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio alle attività elencate dallo stesso comma 1. In proposito segnala che le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, dovrebbero essere allocate sul capitolo 7436 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, uno stanziamento di 131,81 milioni di euro per l'anno 2019 e nessuno stanziamento per gli anni 2020 e 2021. Evidenzia inoltre che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato capitolo 7436 sono ancora presenti risorse per l'anno 2019 pari a 16,81 milioni di euro. Ciò posto, la copertura finanziaria prevista sembrerebbe non idonea a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo in esame. Sul punto, pertanto, appare comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9-undetricies, recante destinazione di somme al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, non ha osservazioni da formulare. Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 9-tricies, recante restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del Pag. 382016, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 9-tricies fa fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni del Centro Italia interessate dal sisma del 2016 – pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni del Centro Italia, le cui risorse sono assegnate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, ad apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse della citata contabilità speciale.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9-tricies semel, recante sospensione dell'incremento delle tariffe autostradali, rileva che le disposizioni in esame prevedono, a fronte della sospensione degli aumenti delle tariffe autostradali per il periodo massimo 1o gennaio 2019-31 gennaio 2020 sulle Autostrade A24 e A25, la sospensione del versamento della rata del corrispettivo della concessione relativa al 2017 e dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione. Tale mancato versamento comporta quindi, per la durata del periodo di sospensione, minori introiti per ANAS spa, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. In proposito, ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo agli effetti onerosi che si determinano per la pubblica amministrazione per il periodo di sospensione e riguardo alle relative modalità di compensazione, non indicate dalla norma.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Claudio BORGHI, presidente, osserva che le modifiche apportate al testo dalla VIII Commissione in sede referente presentano aspetti finanziari che richiedono un'approfondita valutazione da parte della Ragioneria generale dello Stato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 14 della giornata odierna.
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, passando all'esame delle modifiche introdotte in sede referente che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 13 e 18-ter, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, evidenzia che le modifiche apportate alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7, determinano un ampliamento della platea dei soggetti a cui viene riconosciuta la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali e di abilitazione ivi previste. Al riguardo rammenta che l'ammontare dei Pag. 39diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale verrà determinato ai sensi del comma 11, lettera f), in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; tanto premesso, considerato che la relazione tecnica riferita al testo originario ai fini della copertura integrale delle spese derivanti dal concorso ipotizzava un numero di 100.000 partecipanti col versamento di 10 euro a testa, reputa opportuno acquisire un'integrazione dei dati e degli elementi di quantificazione alla luce delle modifiche apportate alla disposizione che incidono sul numero complessivo dei partecipanti alle procedure concorsuali.
Non ha alcunché da osservare in merito all'ampliamento della composizione della Commissione di valutazione dei cui al comma 13, lettera b) (da un membro esterno ad almeno due membri esterni), considerato che resta ferma la previsione del testo originario che esclude, per i componenti della Commissione, la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate e rimborsi spese.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 17-17-septies, recanti destinazione di posti vacanti e disponibili a immissioni in ruolo su base territoriale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame che sono finalizzate a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, mediante lo scorrimento di graduatorie riferite ad altri ambiti territoriali.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 18-quater a 18-septies, in materia di accesso ai ruoli e Gruppi di inclusione territoriale, reputa opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione in esame relativi all'accesso ai ruoli nel comparto scuola e AFAM disposti dal comma 18-quater nonché all'integrazione del Fondo «La Buona scuola» previsto dal comma 18-quinquies. In particolare, andrebbero a suo parere forniti dati ed elementi volti a suffragare la congruità delle risorse poste a copertura dei medesimi oneri che vengono individuate nella ridefinizione delle funzioni e dei compensi di natura accessoria relativi ai componenti dei Gruppi territoriali di inclusione (GTI) di cui al comma 18-sexies.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, recante disposizioni in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, non formula osservazioni, considerato che il concorso per l'insegnamento della religione cattolica di cui viene autorizzato il bando entro il 2020 è finalizzato alla copertura di quei posti che risultino vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Peraltro, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità che lo svolgimento del suddetto concorso sia effettuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, recante disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica, giudica opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla portata applicativa – e agli eventuali effetti finanziari – della disposizione, che prevede che vengano acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding) senza esplicitare le modalità applicative in modo tale da assicurare l'invarianza degli oneri. In particolare, andrebbe a sua parere acquisita conferma della possibilità per gli istituti interessati di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse già disponibili.
In relazione ai profili quantificazione dell'articolo 1-quater, recante disposizioni in materia di supplenze, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 1-quinquies, recante disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente, rileva che le disposizioni in esame non sembrano suscettibili di determinare effetti Pag. 40finanziari diretti, considerato che la norma che disciplina la medesima fattispecie relativa all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali (articolo 4, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 87 del 2018) – norma della quale si prevede la sostituzione con le disposizioni in esame – era priva di effetti finanziari. In proposito reputa comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, anche in relazione ad eventuali effetti di carattere indiretto connessi al contenzioso in essere, al fine di escludere profili di onerosità.
A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 1-sexies, in materia di supporto alle attività delle scuole dell'infanzia paritarie, reputa opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali effetti onerosi derivanti dalla disposizione in esame, secondo la quale i servizi resi a supporto delle scuole dell'infanzia paritarie, resi attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, sono utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica nel caso in cui il personale utilizzato per le suddette attività di supporto sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 3, in materia di reclutamento di dirigenti tecnici, rileva che la relazione tecnica allegata alla norma recata dal testo originario valuta un onere di 133.855 euro per ogni singola unità da assumere. Osserva che tale onere è determinato partendo dall'attuale retribuzione media dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 129.353 euro e che questo dato di partenza viene poi incrementato del 3,48 per cento per tenere conto dell'incremento delle retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali che sarà riconosciuto dopo la sottoscrizione del CCNL per il periodo 2016-2018. Rileva che sulla base di tali dati l'onere complessivo si determina in 19,54 milioni di euro. Ne consegue a suo avviso che, utilizzando i dati forniti dalla relazione tecnica riferita al testo originario, le modifiche proposte appaiono sottostimare l'onere da esse determinato di circa 0,39 milioni di euro. Ciò in conseguenza del fatto che per la stima dell'onere è stato utilizzato un valore della retribuzione pari a 129.353 che non include le somme derivanti da un prossimo incremento retributivo. In merito alla ricostruzione ora evidenziata risulta dunque a suo giudizio necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 5, lettere da a) a e), e comma 5-bis, in materia di personale impiegato in servizi di pulizia e ausiliari, rileva che non appare evidente quali norme determinino l'onere di 88 milioni di euro per il 2020. Al riguardo osserva infatti che, da un lato, la proroga di due mesi della possibilità di utilizzare servizi esternalizzati è compensata con il differimento di due mesi del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni, rammentando che le somme da utilizzare per le immissioni in ruolo sono quelle non più utilizzate per il pagamento dei servizi esternalizzati; dall'altro che le norme che dispongono le immissioni in ruolo o le procedure di mobilità operano sempre nell'ambito del limite di spesa e del numero di immissioni in ruolo autorizzate. Rileva che la sola spesa che sembrerebbe poter derivare dall'attuazione delle norme sembra pertanto quella connessa all'espletamento della ulteriore selezione di personale riservata a coloro che non hanno un requisito di servizio pregresso di almeno 10 anni. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo fornisca gli elementi soggiacenti alla stima di un onere di 88 milioni di euro per il solo anno 2020, configurato quale limite di spesa, precisando a quali norme debba essere riferito.
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5-bis dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 5, lettera a), del medesimo articolo 2, concernente la proroga dei servizi di pulizia e ausiliari fino al 29 Pag. 41febbraio 2020 e la corrispondente proroga al 1o marzo 2020 dell'assunzione del personale appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Osserva in particolare che, alla copertura dei predetti oneri, pari a 88 milioni per l'anno 2020, si provvede quanto a 28 milioni di euro, pari a 56 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato e, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.
In merito alla prima modalità di copertura, evidenzia che la disposizione in commento opera una riduzione di spese di natura obbligatoria definite come «oneri inderogabili», vale a dire spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l'evoluzione. Osserva che la riduzione disposta in termini di saldo netto da finanziare è pari al doppio dell'onere da coprire, in termini di indebitamento netto, verosimilmente a causa delle minori entrate tributarie e contributive che comporta la riduzione degli stanziamenti destinati al pagamento delle retribuzioni del personale. Ciò posto, reputa necessario acquisire da parte del Governo informazioni di maggior dettaglio in merito all'utilizzo delle citate risorse, specificando i programmi di spesa interessati dalla riduzione in commento, anche al fine di escludere che il citato utilizzo pregiudichi obbligazioni già assunte o da assumere pur in presenza delle modifiche introdotte dalla presente disposizione. Dal punto di vista formale si dovrebbe a suo avviso valutare l'opportunità di espungere dalla copertura finanziaria il riferimento ai 28 milioni di euro, vale a dire agli effetti che in termini di indebitamento netto comporta la copertura attraverso la riduzione degli stanziamenti in esame. Dovrebbe essere invece mantenuto nel testo esclusivamente il riferimento alla copertura in termini di saldo netto da finanziare, fermo restando che la sovra copertura che ne consegue – peraltro già evidenziata nel testo all'esame dell'Assemblea – è fisiologicamente connessa ai minori effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto che determina la riduzione degli stanziamenti destinati alle retribuzioni del personale. In merito alla seconda modalità di copertura, rinvia alle considerazioni svolte in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera f), capoverso 6-ter.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 5, lettera f), in materia di assunzione di lavoratori utilizzati per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, osserva che le somme messe a disposizione per coprire l'onere derivante dall'assunzione di 45 collaboratori scolastici appare congruo con riferimento ad altre norme di analogo contenuto. Tanto premesso rileva, tuttavia, che per poter effettuare assunzioni di personale debbono sussistere posti di organico liberi: si dovrebbe dunque a suo giudizio chiarire se nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo esista il numero di posti da disaccantonare richiesto dalla disposizione in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il capoverso 6-ter della lettera f) del comma 5 dell'articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima lettera f) nella parte in cui si prevede lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 45 posti di collaboratore scolastico e il contestuale disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo. In particolare, ai predetti oneri, pari a 0,452 milioni di euro per il 2020 e a 1,355 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 0,452 milioni di euro per il 2020 e a 1,355 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della Pag. 42legge n. 296 del 2006; quanto a 1,355 milioni di euro per il 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.
Al riguardo, in merito alla copertura a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, reputa necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse da parte degli articoli 2, comma 5-bis, e 9, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
In merito alla copertura mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), evidenzia che esso è stato incrementato, dapprima, dall'articolo 8, comma 2, del decreto in esame per un importo pari a 10,50 milioni di euro per il 2019 e, successivamente, dal comma 18-quinquies dell'articolo 1 dello stesso decreto, introdotto durante l'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, per un importo pari a 14,44 milioni di euro per il 2020, di 1,41 milioni di euro per il 2021 e di 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Al riguardo, pur prendendo atto degli incrementi previsti, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica relativa al testo originario dell'articolo 4, prende atto che la norma in esame ha l'effetto di consentire l'impiego di procedure di acquisto non mediate dalle centrali di committenza. Detti acquisti, infatti, verranno svolti comunque nel quadro dei limiti di impegnabilità, dei vincoli di bilancio e della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Dunque non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca, osserva che, anche a seguito delle modifiche intervenute in sede referente, resta fermo che l'articolo 6 opera nel rispetto del limite delle facoltà assunzionali degli enti interessati e dunque, prevedibilmente, in condizioni di neutralità finanziaria. Sul punto reputa comunque utile una conferma.
In ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 9, evidenzia che la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici a decorrere dal 2023, previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, pari a 11,26 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, nel ricordare che tale Fondo è stato incrementato di 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ai sensi del comma 18-quinquies dell'articolo 1 del decreto, introdotto durante l'esame in sede referente dalle Commissioni VII e XI, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pag. 43DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA comunica che, trattandosi di un provvedimento complesso, è necessario svolgere ulteriori approfondimenti allo scopo di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.55.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 10.55.
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.
(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2019.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA comunica che è necessario svolgere ulteriori approfondimenti allo scopo di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 26 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.
La seduta comincia alle 14.10.
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.
La sottosegretaria Alessia MORANI ritiene necessario sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), laddove includono particolari strutture in calcestruzzo tra quelle per le quali è prevista una maggiorazione del contributo e stabiliscono che, nel caso di ricostruzione totale con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 centimetri, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 centimetri, posto che le citate disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
All'articolo 3-bis, comma 1, ritiene necessario evidenziare che i programmi straordinari di ricostruzione adottati dalle regioni per i territori dell'Italia centrale Pag. 44maggiormente colpiti dal sisma del 2016 devono essere attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle regioni medesime, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 3-quinquies, ritiene necessario integrare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria ivi previste, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dall'estensione alla città di Matera dell’art bonus previsto per Venezia.
In merito all'articolo 3-sexies, evidenzia che gli effetti derivanti dall'estensione per ulteriori 3 anni degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva ubicate nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale, possono essere assorbiti nell'ambito delle risorse del citato Fondo di garanzia, poiché assolutamente contenuti e poco significativi, in ragione del numero assai limitato dei comuni interessati.
Con riferimento all'articolo 5, comma 1, segnala che l'estensione della misura «Resto al Sud» ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016, anche in deroga ai limiti di età previsti a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la predetta estensione opera nel limite di spesa delle risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e queste ultime sono state utilizzate solo in parte.
Evidenzia che l'articolo 8, comma 1-bis, recante proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché, in coerenza con le relazioni tecniche riferite a precedenti interventi di analogo tenore, si può ritenere che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito.
Fa presente che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si limita a disciplinare le corrette modalità di riconoscimento delle agevolazioni già previste dal comma 2 del medesimo articolo 8 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Segnala che l'articolo 9-bis, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la disciplina secondo cui i pensionati all'estero che rientrano in Italia possono trasferire la residenza per fruire del regime fiscale agevolato, non appare determinare nuovi o maggiori oneri, posto che la relazione tecnica riferita alla disposizione vigente sulla quale insiste la predetta estensione, ossia l'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserito dall'articolo 1, comma 273, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), non ascriveva ad essa alcun effetto oneroso.
All'articolo 9-septies, comma 2, ritiene necessario modificare la clausola di copertura finanziaria, imputando i relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2020, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, anziché alle somme stanziate dalla Tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014, come previsto dal testo.
All'articolo 9-novies, che modifica le disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici dell'Italia centrale e dell'isola di Ischia prorogando per due anni scolastici (2020/2021 e 2021/2022) la deroga per il numero di alunni previsti per classe, ritiene necessario modificare la copertura di cui al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso b-quinquies), imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al bilancio triennale 2019-2021, anziché al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, la cui ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 attualmente all'esame del Senato, potrebbe compromettere il corretto funzionamento degli istituti scolastici.Pag. 45
Fa presente che l'articolo 9-undecies, che affida all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e pertanto ritiene necessario prevederne la soppressione.
All'articolo 9-septiesdecies, comma 1, capoverso Art. 24-bis, ritiene necessario sopprimere il comma 4, poiché le misure premiali ivi previste appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
Ritiene necessario riformulare la copertura di cui al comma 2 dell'articolo 9-vicies semel, prevedendo l'utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, anziché la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta legge.
All'articolo 9-vicies bis, ritiene necessario provvedere alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto connessi agli oneri derivanti dallo slittamento delle facoltà assunzionali nei comuni colpiti dal sisma del 2018 nella città metropolitana di Catania e dall'incremento da 10 a 15 delle unità di personale operanti presso la struttura del Commissario straordinario di Catania, di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del comma 1, in misura pari a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ripristinando l'autorizzazione di spesa per l'anno 2019 e apportando le necessarie correzioni di coordinamento all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019.
All'articolo 9-vicies quater, recante proroga al 2020 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in relazione al sisma del 2012, ritiene necessario rettificare la quantificazione degli oneri, fissandola in misura pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, precisando altresì che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Ritiene necessario modificare l'articolo 9-duodetricies, al fine di stabilire, all'alinea del comma 1, che una quota non superiore a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possa essere destinata ad un apposito programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo, prevedendo altresì, al successivo comma 2, che gli interventi proposti nell'ambito del citato programma di sviluppo siano autorizzati dal Commissario straordinario anziché dal CIPE, giacché solo il Commissario può avere contezza dell'andamento della ricostruzione e dei reali fabbisogni.
All'articolo 9-tricies, ritiene necessario precisare che le risorse della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, da destinare al restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016, in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, debbano essere previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Conferma, infine, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, Pag. 46di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, l'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, il Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, nonché la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati, derivanti dalle modifiche introdotte al testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2211-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
appare necessario sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), laddove includono particolari strutture in calcestruzzo tra quelle per le quali è prevista una maggiorazione del contributo e stabiliscono che, nel caso di ricostruzione totale con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm, posto che le citate disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
all'articolo 3-bis, comma 1, appare necessario evidenziare che i programmi straordinari di ricostruzione adottati dalle regioni per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016 devono essere attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle regioni medesime, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 3-quinquies, appare necessario integrare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria ivi previste, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dall'estensione alla città di Matera dell’art bonus previsto per Venezia;
all'articolo 3-sexies, gli effetti derivanti dall'estensione per ulteriori 3 anni degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva ubicate nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale, possono essere assorbiti nell'ambito delle risorse del citato Fondo di garanzia, poiché assolutamente contenuti e poco significativi, in ragione del numero assai limitato dei comuni interessati;
all'articolo 5, comma 1, l'estensione della misura «Resto al Sud» ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016, anche in deroga ai limiti di età previsti a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la predetta estensione opera nel limite di spesa delle risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e queste ultime sono state utilizzate solo in parte;
l'articolo 8, comma 1-bis, recante proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta Pag. 47di bollo e di registro, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché, in coerenza con le relazioni tecniche riferite a precedenti interventi di analogo tenore, si può ritenere che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito;
la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si limita a disciplinare le corrette modalità di riconoscimento delle agevolazioni già previste dal comma 2 del medesimo articolo 8 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
l'articolo 9-bis, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la disciplina secondo cui i pensionati all'estero che rientrano in Italia possono trasferire la residenza per fruire del regime fiscale agevolato, non appare determinare nuovi o maggiori oneri, posto che la relazione tecnica riferita alla disposizione vigente sulla quale insiste la predetta estensione, ossia l'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserito dall'articolo 1, comma 273, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), non ascriveva ad essa alcun effetto oneroso;
all'articolo 9-septies, comma 2, appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria, imputando i relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2020, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, anziché alle somme stanziate dalla Tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014, come previsto dal testo;
all'articolo 9-novies, che modifica le disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici dell'Italia centrale e dell'isola di Ischia prorogando per due anni scolastici (2020/2021 e 2021/2022) la deroga per il numero di alunni previsti per classe, appare necessario modificare la copertura di cui al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso b-quinquies), imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al bilancio triennale 2019-2021, anziché al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, la cui ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 attualmente all'esame del Senato, potrebbe compromettere il corretto funzionamento degli istituti scolastici;
l'articolo 9-undecies, che affida all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e pertanto risulta necessario prevederne la soppressione;
all'articolo 9-septiesdecies, comma 1, capoverso Art. 24-bis, appare necessario sopprimere il comma 4, poiché le misure premiali ivi previste appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
appare necessario riformulare la copertura di cui al comma 2 dell'articolo 9-vicies semel, prevedendo l'utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, anziché la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta legge;
all'articolo 9-vicies bis, appare necessario provvedere alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto connessi agli oneri derivanti dallo slittamento delle facoltà assunzionali nei comuni colpiti dal sisma del 2018 nella città metropolitana di Catania e dall'incremento da 10 a 15 delle unità di personale operanti presso la struttura del Commissario straordinario di Catania, di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del comma 1, in Pag. 48misura pari a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ripristinando l'autorizzazione di spesa per l'anno 2019 e apportando le necessarie correzioni di coordinamento all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019;
all'articolo 9-vicies quater, recante proroga al 2020 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in relazione al sisma del 2012, appare necessario rettificare la quantificazione degli oneri, fissandola in misura pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, precisando altresì che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
appare necessario modificare l'articolo 9-duodetricies, al fine di stabilire, all'alinea del comma 1, che una quota non superiore a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possa essere destinata ad un apposito programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo, prevedendo altresì, al successivo comma 2, che gli interventi proposti nell'ambito del citato programma di sviluppo siano autorizzati dal Commissario straordinario anziché dal CIPE, giacché solo il Commissario può avere contezza dell'andamento della ricostruzione e dei reali fabbisogni;
all'articolo 9-tricies, appare necessario precisare che le risorse della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, da destinare al restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016, in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, debbano essere previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, l'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, il Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, nonché la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati, derivanti dalle modifiche introdotte al testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, ed il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto, Pag. 49in fine, il seguente periodo e sopprimere le parole da: e a strutture in calcestruzzo fino alla fine della lettera medesima;
all'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e;
all'articolo 3-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: , pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
all'articolo 9-septies, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
all'articolo 9-novies, comma 1, lettera c), numero 2), capoverso b-quinquies), sostituire le parole: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
sopprimere l'articolo 9-undecies;
all'articolo 9-septiesdecies, al comma 1, capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 4;
all'articolo 9-vicies semel, comma 2, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo con le seguenti: utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
all'articolo 9-vicies bis, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel limite di spesa di euro aggiungere le seguenti: 830.000 per l'anno 2019, di euro;
al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel limite di euro aggiungere le seguenti: 830.000 per l'anno 2019, di euro;
al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) all'articolo 14-bis, comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»; Pag. 50
dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
all'articolo 9-vicies quater, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 9-duodetricies, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
all'articolo 9-tricies, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
La sottosegretaria Alessia MORANI concorda con la proposta di parere del relatore.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, chiede alla presidenza di chiarire se in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio eventuali proposte emendative che utilizzino modalità di copertura analoghe a quelle testé indicate dalla rappresentante del Governo saranno considerate ammissibili. In proposito segnala l'articolo 3-sexies, che estende per ulteriori tre anni gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle PMI con sede legale o unità produttiva ubicate nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale, rispetto al quale la rappresentante del Governo ha affermato che i relativi effetti finanziari possono essere assorbiti nell'ambito delle risorse del citato Fondo di garanzia. Segnala, altresì, l'articolo 5, comma 1, rispetto al quale la sottosegretaria Morani ha affermato che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono state utilizzate solo in parte. Al riguardo, chiede alla rappresentante del Pag. 51Governo di comunicare la consistenza delle risorse ancora disponibili. Segnala, inoltre, l'articolo 8, comma 1-bis, recante proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, rispetto al quale la sottosegretaria Morani ha affermato che può configurarsi solamente una rinuncia a maggior gettito. Segnala anche l'articolo 9-bis, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la disciplina secondo cui i pensionati all'estero che rientrano in Italia possono trasferire la residenza per fruire del regime fiscale agevolato e rispetto al quale la rappresentante del Governo ha affermato che non appare determinare nuovi o maggiori oneri. Al riguardo si chiede se, poiché non è necessaria una copertura finanziaria, la platea dei beneficiari della misura possa essere ulteriormente estesa. Segnala, infine, l'articolo 9-vices semel, rispetto al quale la sottosegretaria Morani ha dato indicazione di utilizzare a copertura le risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo.
Claudio BORGHI, presidente, con riferimento all'ultima osservazione dell'onorevole Garavaglia, fa presente che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo vengono utilizzate a copertura degli oneri derivanti da attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Pertanto, la finalizzazione delle risorse resta nell'ambito delle attività culturali.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, replicando all'onorevole Garavaglia, in merito all'articolo 9-bis evidenzia che la disposizione vigente di cui si prevede l'estensione non comporta effetti onerosi. Pertanto, anche la disposizione prevista dall'articolo 9-bis, che estende ai comuni colpiti dal sisma del 2016 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la misura dell'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non è suscettibile di determinare effetti onerosi.
La sottosegretaria Alessia MORANI, in merito all'articolo 5, comma 1, fa presente che, in base a una relazione elaborata da INVITALIA, la misura «Resto al Sud» può essere finanziata fino al 2025 ed estesa ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 2016. In merito agli interventi a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese evidenzia che l'estensione riguarda un numero limitato di comuni, che peraltro sono di piccole dimensioni. Quanto alla misura prevista dall'articolo 9-bis rinvia a quanto già illustrato dal relatore. Allo stesso modo, rinvia a quanto evidenziato dal presidente in merito al Fondo unico per lo spettacolo.
Vanessa CATTOI (LEGA) fa presente che la sottosegretaria Morani non ha risposto alla richiesta di chiarimento dell'onorevole Garavaglia in merito alla consistenza delle risorse ancora disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
La sottosegretaria Alessia MORANI si riserva di far pervenire ai deputati interessati e alla Commissione bilancio i dati in possesso di INVITALIA in merito all'estensione della misura «Resto al Sud».
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di fornire gli elementi di chiarimento rispetto alla richiesta del relatore in merito all'articolo 3, comma 1, capoverso Articolo 12-bis, comma 3, relativo alle verifiche a campione svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, per le quali è richiesta una percentuale sulle domande presentate di almeno il 20 per cento.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, evidenzia che lo stanziamento totale del Fondo per lo sviluppo e la coesione ammonta a 1.250 milioni di euro e che le risorse sino ad oggi utilizzate dovrebbero attestarsi intorno al 20 per cento del totale.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), in relazione a quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo a proposito dell'articolo 8, comma 1-bis, chiede come sia possibile prevedere un'esenzione dal pagamento Pag. 52di imposte e tasse senza disporre alcuna modalità di copertura. Chiede quindi una conferma della possibilità di introdurre analoghe esenzioni senza necessità di coprire le conseguenti minori entrate.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che la rappresentante del Governo, con riferimento all'articolo 8, comma 1-bis, ha evidenziato l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in coerenza con quanto previsto da relazioni tecniche riferite a precedenti interventi di analogo tenore.
Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) segnala la necessità di una legge quadro che disciplini gli interventi e le agevolazioni da applicare in caso di terremoti o altri eventi eccezionali, per evitare che in presenza di disastri aventi le medesime caratteristiche si applichino previsioni difformi.
Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che il proprio gruppo ha già presentato da tempo una proposta di legge, non ancora esaminata dalla Commissione di merito, avente ad oggetto una legge quadro in materia.
Maria Elena BOSCHI (IV) suggerisce che probabilmente la rappresentante del Governo ha parlato di rinuncia a maggior gettito in quanto l'esenzione prevista dall'articolo 8, comma 1-bis, si riferisce agli atti presentati alla pubblica amministrazione in conseguenza del sisma, come ad esempio le richieste di contributi per la ricostruzione, atti che non sarebbero stati posti in essere se non si fosse verificato l'evento dannoso e per tale motivo le relative entrate non risultano scontate nei tendenziali.
La sottosegretaria Alessia MORANI, dopo aver confermato quanto segnalato dall'onorevole Boschi per quanto riguarda l'articolo 8, comma 1-bis, comunica che INVITALIA ha evidenziato che per dare attuazione alle richieste approvate per la misura «Resto al Sud» nei primi 21 mesi di operatività, sommate a quelle in corso di evasione, sarà utilizzato il 25 per cento delle risorse a ciò destinate, che ammontano a 1.250 milioni di euro. Conferma quindi la possibilità di far fronte, nell'ambito di dette risorse, all'estensione della misura ai territori colpiti dal sisma del 2016, con esclusione dell'Abruzzo, che già risulta compreso nella previsione originaria, in quanto detta estensione avrà un costo di circa 20 milioni di euro.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), prendendo atto di quanto comunicato dalla sottosegretaria Morani, si ripromette di chiedere l'estensione della misura a tutto il resto del Paese.
Chiede poi una conferma in ordine alla disponibilità di risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricordando che già nello scorso mese di luglio il Fondo era pressoché esaurito.
La sottosegretaria Alessia MORANI ritiene che l'onorevole Garavaglia si riferisca alle risorse del Fondo relative all'anno 2019, mentre le risorse utilizzate a copertura degli oneri recati dal presente provvedimento sono quelle relative all'anno 2020.
Con riferimento alle verifiche svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, conferma la possibilità di far fronte, nell'ambito delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alle prescritte verifiche a campione nella misura di almeno il 20 per cento delle domande presentate.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché le proposte emendative Mazzetti 3-bis.580, 3-bis.581, 3-bis.582, 3-bis.583 e 3-bis.584. Relativamente a tali proposte emendative e a quelle contenute nel predetto fascicolo n. 1, limitatamente agli articoli da 1 a 6, fa presente quanto segue. Pag. 53
Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
Trancassini 1.10 e 1.11, che prorogano fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa relative al personale ai sensi degli articoli 3, 50, 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
identici Gagliardi 2-bis.019 e Trancassini 2-bis.021, che prevedono che, con riferimento agli edifici che abbiano subito danni lievi, i beneficiari possano richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Le proposte emendative provvedono quindi alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni. Tale modalità di copertura, non risultando i predetti risparmi di spesa determinabili in riferimento all'anno, al quando e al quantum, non appare pertanto idonea, anche sulla base di quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile;
identici Mazzetti 2-bis.022, Patassini 2-bis.023 e Foti 2-bis.024, che prevedono che, con riferimento agli edifici che abbiamo subito danni lievi, i beneficiari possano richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici, senza tuttavia recare né la quantificazione degli oneri né l'indicazione della relativa copertura finanziaria;
Muroni 3-sexies.060, D'Eramo 3-sexies.0550, che sono volti all'istituzione di una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
Trancassini 3-sexies.063, che prevede che per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 1o gennaio 2020, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.
Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
D'Eramo 1.23, che proroga sino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019 e proroga i comandi, distacchi e fuori ruoli, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al medesimo decreto-legge. A tal fine la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
Mazzetti 1.21, che prevede la costituzione, nell'ambito delle risorse della contabilità speciale, di una piattaforma informatica per la gestione dei contributi per la ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al decreto-legge n. 189 del 2016;Pag. 54
identici Fregolent 1-bis.10, Mazzetti 1-bis.11 e Gagliardi 1-bis.44, che prevedono che nei comuni che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili il Commissario straordinario o i soggetti attuatori operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
Baldelli 1-ter.21, che prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale ivi previsti, possono essere utilizzate per assunzioni con forme contrattuali flessibili. Prevede inoltre che le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
Pella 1-ter.036, che prevede, tra l'altro, che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 possano acquisire al proprio patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, previo indennizzo ai proprietari dei relativi terreni. In alternativa possono erogare un indennizzo di occupazione ai proprietari delle medesime aree. Agli oneri derivanti dalla sua attuazione, nel limite massimo di 100 milioni di euro, la proposta emendativa provvede mediante corrispondente utilizzo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata;
Trancassini 2.36, che prevede che il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma del 2016 e che ai fini fiscali il valore dell'immobile distrutto o danneggiato sia pari al contributo concedibile. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
Mazzetti 2.500, Gagliardi 2.64 e 2.67 e Trancassini 2.61, che sono volte a prevedere una disciplina semplificata, senza gara, per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
Latini 2.552 e Cataldi 2.512, che sono volte a prevedere, tra l'altro, che il limite della contribuzione pubblica, ai fini dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici, sia elevato, nei casi previsti dalla medesima proposta emendativa, dal 49 al 70 per cento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
Acquaroli 3.49, che prevede che i contributi per la ricostruzione siano aggiornati ogni 2 anni, secondo l'indice ISTAT. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
Trancassini 3.051, che incrementa di ulteriori 35 milioni di euro la quota del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma, provvedendo al relativo onere, peraltro non definito in termini Pag. 55temporali, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;
Muroni 3.0500, che è volto a prevedere che il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, istituito dal comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, provvedendo ai relativi oneri mediante soppressione di norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevedono l'applicazione di un'aliquota agevolata IVA per determinati prodotti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;
Mazzetti 3-bis.582, che prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione possano ricorrere alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Baldelli 3-ter.0500, che prevede la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019, a valere nei limiti di 40 mila euro sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;
Casino 3-quinquies.500, che è volta ad estendere l’Art bonus ai comuni della fascia ionica lucana, ricchi di testimonianze della Civiltà Magno-Greca, colpiti dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,43 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;
Trancassini 3-quinquies.048, che è volto ad estendere le misure urgenti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per lo svolgimento degli anni scolastici fino al 2019/2020 anche all'anno scolastico 2020/2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
Trancassini 3-sexies.055, che prevede che possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria utilizzata;
identici Braga 5.500 e Gabriele Lorenzoni 5.510 e Morgoni 5.501, che sono volte a prevedere l'estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017. Pag. 56Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
Giuliodori 5.511, che è volta ad estendere il regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per le imprese start-up innovative, anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
Maraia 6.500, che, al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, è volta ad assegnare alle Province e ai Comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30/12/200/8 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Si prevede inoltre che tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018 sono assegnate alle province e ai comuni per il completamento delle opere. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.
Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Tra queste, segnala l'articolo aggiuntivo Spena 3.056 che provvede alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a 8 milioni di euro per il 2021, derivante da misure a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.
La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione degli identici emendamenti Braga 5.500 e Gabriele Lorenzoni 5.510 e dell'emendamento Morgoni 5.501, su cui esprime nulla osta poiché non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, compreso l'articolo aggiuntivo Spena 3.056, espressamente richiamato dal relatore, sul quale segnala comunque che il Governo è contrario nel merito alla modalità di utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 (articoli da 1 a 6), nonché gli emendamenti 3.bis-580, 3.bis-581, 3.bis-582, 3.bis-583 e 3.bis-584, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.21, 1.23, 1-bis.10, 1-bis.11, 1-bis.44, 1-ter.21, 2.36, 2.61, 2.64, 2.67, 2.500, 2.512, 2.552, 3.49, 3-bis.582, 3-quinquies.500, 5.511, 6.500 e sugli articoli aggiuntivi 1-ter.036, 2-bis.019, 2-bis.021, 2-bis.022, 2-bis.023, 2-bis.024, 3.051, 3.0500, 3-ter.0500, 3-quinquies.048, 3-sexies.055, 3-sexies.060, 3-sexies.063, 3-sexies.0550, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.
La sottosegretaria Alessia MORANI concorda con la proposta di parere del relatore.
Pag. 57La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che le proposte emendative riferite agli articoli successivi al 6 verranno esaminate nella seduta già convocata per domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.