CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2019
276.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
C. 687.

(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge n. 687, adottata dalla XII Commissione Affari sociali come testo base nella seduta del 13 novembre 2019, e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 7 commi, presenta interventi volti al riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico e di quelle per la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 prevede che i benefici previsti dal provvedimento e richiamati dalla precedente lettera a) siano concessi “in forma di detrazione fiscale ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro”; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 340/2007 ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni;
   alla successiva lettera f) potrebbe risultare opportuno specificare che la carta acquisti a cui si fa riferimento è quella prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008;
   alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 andrebbe richiamata la denominazione completa del premio previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 232/2016, vale a dire “premio alla nascita o all'adozione di minore”;
   il principio di delega di cui alla successiva lettera n) potrebbe risultare Pag. 4eccessivamente generico, non disponendo alcuna ulteriore specificazione su come attuare il previsto “progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro”;
   le lettere a) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 fanno ricorso a due termini stranieri (rispettivamente baby parking e baby sitting) che non appaiono divenuti di uso comune, in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 4, lettera m) della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001; si rileva che uno dei termini (baby sitting) è però già utilizzato nella normativa, si veda l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012;
   alla medesima lettera f) andrebbe richiamata la denominazione completa del voucher previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, vale a dire “voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati”;
   al comma 2 dell'articolo 4, poiché la delega consente l'adozione di più decreti legislativi, appare opportuno specificare che il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi decorrerà dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 – che dispone l'eliminazione del cosiddetto “bonus bebé” – potrebbe risultare opportuno richiamare anche l'articolo 23-quater, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 119/2018, che ha esteso il bonus anche ai nati o adottati dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare;
   alla successiva lettera p), occorre fare riferimento, oltre che al reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, anche al reddito di cittadinanza istituito dal decreto-legge n. 4/2019;
   alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 potrebbe risultare opportuno fare riferimento anche al rifinanziamento del voucher istituito dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, operato con l'articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 208/2015;

  ritiene che, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:
    a modificare l'articolo 1, comma 2, lettera e), in modo da non lasciare al Governo, in quanto legislatore delegato, la scelta tra l'attribuzione dei benefici in forma di detrazione fiscale o di erogazione di una somma in denaro;
    ad aggiungere, all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: “data di entrata in vigore” le seguenti: “di ciascuno”;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa ad aggiungere, all'articolo 2, comma 1, lettera p), dopo le parole: “decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147” le seguenti: “e di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”; conseguentemente si provveda anche, alla medesima lettera, a sopprimere dopo le parole: “integrazione nell'applicazione delle” la seguente: “due”.

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  Il Comitato osserva inoltre quanto segue:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 1, comma 2, lettera f); 2, comma 1, lettere l) ed n) e 3, comma 1, lettere a) e f);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare, nei termini esposti in premessa, l'articolo 2, comma 1, lettera h) e 3, comma 1, lettera f)

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.