CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2019
276.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge n. 2220 Governo, di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
  Avverte che, non avendo la Commissione di merito completato l'esame in sede referente e poiché l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea è calendarizzato a partire dal prossimo lunedì 25 novembre, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge.
  Invita, quindi, la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

  Romina MURA (PD), relatrice, dopo avere segnalato preliminarmente che il provvedimento consta di sessanta articoli, suddivisi in cinque Capi, rileva che al Capo I, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, l'articolo 1 introduce una disciplina volta a regolare la fattispecie dell'accollo di debito altrui, l'articolo 2, volendo contrastare l'utilizzo indebito dei crediti IVA, introduce disposizioni in materia di cessazione delle partite IVA e di compensazione dei relativi crediti. Nella medesima ottica, l'articolo 3 modifica la disciplina delle compensazioni dei crediti tributari e contributivi tramite il modello F24. In particolare, segnalo al comma 4 la previsione di procedure di cooperazione rafforzata tra Agenzia delle entrate, INPS e INAIL per agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
  Rileva, quindi, che l'articolo 4, come si legge nella relazione illustrativa, introduce disposizioni per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera, perché, come è stato spesso notato nel corso delle Pag. 103attività di controllo, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli aggiudicatari utilizzano la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato per comprimere il prezzo di offerta. A volte, per evadere l'obbligo delle ritenute fiscali, si costituiscono sodalizi, in forma cooperativa o societaria, da parte degli stessi soggetti privati interessati a fruire delle prestazioni di lavoro. La normativa vigente prevede la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore e i subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché per i trattamenti previdenziali e i premi assicurativi. Invece, la responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali è stata superata dalla previsione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014, della comunicazione mensile da parte dell'INPS all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei dipendenti. Tale sistema, tuttavia, non appare sufficiente a contrastare il fenomeno dell'omesso versamento delle ritenute fiscali, soprattutto nei settori ad alta intensità di lavoro. L'articolo in esame, quindi, introducendo, ai commi 1 e 2, l'articolo 17-bis nel decreto legislativo n. 241 del 1997, prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2020, l'obbligo del committente, che sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, del versamento delle ritenute fiscali. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma ha un ambito applicativo più ampio rispetto a quello della normativa vigente, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardando, non solo i contratti di appalto, ma anche i contratti non nominati o misti, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali l'oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice. Inoltre, la disposizione non si applica solo ai soggetti qualificati come imprenditori, ma anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati, tenuti, quindi, al versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici. L'obbligo del versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. La norma dispone che l'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. Quindi, il committente effettua il versamento, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto, ovvero entro il giorno sedici del mese di scadenza, mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Sono, quindi, previste disposizioni volte alla verifica della correttezza dei versamenti, tra cui segnala l'obbligo per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di trasmettere al committente (per le subappaltatrici, attraverso le imprese appaltatrici) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La norma, inoltre, dettaglia le responsabilità delle imprese appaltatrici e Pag. 104subappaltatrici nonché quelle del committente e disciplina anche le ipotesi in cui i versamenti delle ritenute possono essere effettuati direttamente dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, in possesso di determinati requisiti. Segnala ancora che il comma 15 del nuovo articolo 17-bis esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. L'esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Sono, infine, previste sanzioni penali e amministrative per la violazione della nuova disciplina.
  Il comma 3 dell'articolo 5, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estende l'inversione contabile in materia di IVA (cosiddetto reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. Ricorda che l'inversione contabile comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggette al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
  L'articolo 5 introduce alcune disposizioni volte a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, mentre gli articoli 6 e 7 introducono disposizioni per il contrasto delle frodi, rispettivamente, nel settore della vendita di carburanti e nel settore degli idrocarburi. L'articolo 8 interviene sull'importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri, l'articolo 9 introduce disposizioni per il contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, l'articolo 10 riguarda il sistema INFOIL, ovvero il sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, l'articolo 11 introduce l'obbligo della modalità telematica per la presentazione del documento di accompagnamento doganale per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa, l'articolo 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali, di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati.
  Segnala altresì che l'articolo 13 modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata a residenti italiani, l'articolo 14 consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, l'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, l'articolo 16 riguarda la tempistica della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, l'articolo 17 introduce disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica, l'articolo 18 modifica la disciplina dell'utilizzo del contante, l'articolo 19 esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e prevede premi aggiuntivi per gli esercenti, mentre il successivo articolo 20 introduce disposizioni sanzionatorie per i commercianti che impediscono di Pag. 105fatto la partecipazione del cliente alla lotteria degli scontrini, l'articolo 21 riguarda la disciplina della certificazione fiscale tra soggetti privati, l'articolo 22 introduce un credito di imposta per gli esercenti per incentivare le transazioni con carte di pagamento, mentre l'articolo 23 prevede sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito.
  Passa quindi al Capo II, che reca disposizioni in materia di giochi. Infatti, l'articolo 24 proroga per l'indizione delle gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo, l'articolo 25 interviene in materia di termini per la sostituzione degli apparecchi da gioco, l'articolo 26 dispone l'incremento della misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, mentre l'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020, l'articolo 29 introduce il divieto per società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale, l'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. L'articolo 30 definisce i requisiti dei titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. A tale riguardo, segnala l'esclusione degli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. L'articolo 31 prevede la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.
  Con riferimento al Capo III, recante ulteriori disposizioni fiscali, segnala che, sulla base dell'articolo 32, sulle prestazioni di scuola guida non è più applicabile l'IVA agevolata dal gennaio 2020, mentre l'articolo 33 differisce il termine della ripresa dei versamenti tributari sospesi nei comuni interessati dal sisma del dicembre 2018 nella provincia di Catania. L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, l'articolo 35 interviene nella disciplina della deducibilità degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, l'articolo 36 riguarda gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. L'articolo 37 posticipa il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018. L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020.
  Passa al Capo IV, che, all'articolo 39, reca modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia.
  Segnala, quindi, che il successivo Capo V, reca ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili. Infatti, l'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni. Rileva che, tra i vincoli oggetto di disapplicazione con riferimento alla Società Equitalia vi sono le spese di personale, le spese per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, le spese per attività esclusivamente di formazione.Pag. 106
  Passa all'articolo 41, che, al comma 1, dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre, al comma 2, prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative. Dopo avere segnalato che l'articolo 42 incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni, rileva che l'articolo 43 stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento). Inoltre la norma prevede che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.
  L'articolo 44 dispone l'abrogazione della norma che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, l'articolo 45 dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021, l'articolo 46 introduce disposizioni in materia di fiscalità regionale, l'articolo 47 riguarda il trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 48 interviene in materia di ordinamento contabile dei comuni. L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale, l'articolo 50 introduce disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A., l'articolo 51 disciplina lo svolgimento da parte della SOGEI di attività informatiche in favore di organismi pubblici, l'articolo 52 introduce disposizioni per incentivare l'acquisto dei dispositivi antiabbandono dei bambini nei veicoli chiusi, l'articolo 53 reca disposizioni in materia di autotrasporto, l'articolo 54 prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Segnala che l'articolo 55 introduce disposizioni per la disciplina dell'attività contrattuale svolta dal Ministero della difesa per l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale, mentre l'articolo 57 interviene in materia di criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Segnala, in particolare, che il comma 2 prevede la disapplicazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni legislative vigenti volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale con riferimento alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali.
  L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.
  L'articolo 59 reca le disposizioni finanziarie, tra le quali segnala, con finalità di copertura degli effetti finanziari del decreto-legge, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri dell'esercizio in corso, come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto medesimo. Con riferimento alle competenze della XI Commissione, rileva che è prevista la riduzione di 15 milioni di euro delle dotazioni del Ministero del Pag. 107lavoro e delle politiche sociali., in relazione alla Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 3.1 (Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni).
  L'articolo 60, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre.

  La seduta termina alle 15.25.