CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2019
276.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 3.53 E 3.067 DELLE RELATRICI

Subemendamenti all'emendamento 3.53 delle Relatrici

  Alla lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio.
0. 3. 53. 1. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: In tali casi sino alla fine dell'emendamento.
0. 3. 53. 2. Trancassini.

  Alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene, sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso «Art. 3-bis».
0. 3. 53. 3. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Alla lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
0. 3. 53. 4. Trancassini.

  Alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie inserire le seguenti: l'amministrazione comunale competente.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso «Art. 3-bis».
0. 3. 53. 5. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro Pag. 88novanta giorni, con le seguenti: Entro centoventi giorni.
0. 3. 53. 6. Cortelazzo, Mazzetti, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 15 dicembre 2016, n. 229, inserire le seguenti: a cui partecipano gli ordini professionali interessati,.
0. 3. 53. 7. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole da: straordinari di ricostruzione sino a: dal 2016 con le seguenti: straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, tra quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.
0. 3. 53. 8. Trancassini.

  Al capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sopprimere le parole: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale.
0. 3. 53. 9. Mazzetti, Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: maggiormente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: individuati da apposita ordinanza commissariale.
0. 3. 53. 10. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al capoverso «Art. 3-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione.
0. 3. 53. 11. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al capoverso «Art. 3-bis», al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ufficio speciale per la ricostruzione, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,.
0. 3. 53. 12. Mazzetti, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al capoverso «Art. 3-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte inserire la seguente: lesionati.
0. 3. 53. 13. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al capoverso «Art. 3-bis», comma 2, dopo le parole: e configurazione degli esterni inserire le seguenti: oppure con varianti non sostanziali.
0. 3. 53. 14. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Pag. 89

  Al capoverso «Art. 3-bis», al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di adeguamento in materia di rendimento energetico.
0. 3. 53. 15. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al capoverso «Art. 3-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
0. 3. 53. 16. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, nonché nei casi di cui al comma 1-bis;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
  2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in Pag. 90caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
3. 53. Le Relatrici.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 3.067 delle Relatrici

  Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La determinazione conclusiva della Conferenza di cui al quarto periodo del presente comma, si considera valida anche se adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.
0. 3. 067. 1. Cortelazzo, Pella, Mazzetti, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Polidori, Baldelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».
3. 067. Le Relatrici.

Pag. 91

ALLEGATO 2

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».
*1. 04. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*1. 05. Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».
*1. 023. (Ulteriore nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*1. 024. (Ulteriore nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.
*1. 026. (Ulteriore nuova formulazione) Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.
*1. 028. (Ulteriore nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Pag. 92Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere le seguenti:
    0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   b) alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.
*2. 1. Fregolent, Annibali.
*2. 2. Morgoni.
*2. 3. Gallinella, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*2. 4. Stumpo, Muroni.

 Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti titolati suddetti con modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Resta a carico del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo l'obbligo di dimostrare di aver avvisato gli altri proprietari o soggetti titolati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata».
*2. 5. (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Acquaroli, Butti.
*2. 6. (Nuova formulazione) Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.
*2. 7. (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*2. 8. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

Pag. 93

*2. 9. (Nuova formulazione) D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
*2. 10. (Nuova formulazione) Buratti, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.
*2. 16. (Ulteriore nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*2. 17. (Ulteriore nuova formulazione) Fregolent, Occhionero.
*2. 18. (Ulteriore nuova formulazione) Morgoni.
*2. 19. (Ulteriore nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*2. 20. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Pag. 94

ALLEGATO 3

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO

ART. 1.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 069. Il Governo.