SEDE CONSULTIVA
Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Stefano FASSINA (LeU), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, nella seduta del 12 novembre 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Evidenzia tuttavia che, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario del provvedimento, la Commissione Pag. 58ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento medesimo, da ultimo nella seduta del 14 novembre 2019.
Segnala quindi che la Commissione giustizia, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 14 novembre 2019, senza apportarvi ulteriori modifiche.
Poiché la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 12 novembre 2019.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, tenuto conto degli elementi di informazione trasmessi dalle amministrazioni competenti, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore evidenzia quanto segue.
In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, laddove prevedono che il dirigente scolastico, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, possa coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, appare necessario specificare che i predetti percorsi, risultando di carattere facoltativo, possano essere attivati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
La disciplina recata dal nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), laddove prevede che il minore, sulla base di apposito decreto adottato dal Tribunale per i minorenni, possa essere avviato ad un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, presenta carattere alternativo rispetto all'immediato affidamento del minore al servizio sociale ovvero al suo collocamento in una casa di rieducazione, attualmente previsto dalla normativa vigente, e in quanto tale non appare suscettibile di determinare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'anticipo da parte dell'erario delle spese di affidamento o di collocamento in comunità risulta già contemplato dalla normativa vigente.
La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), che inserisce nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'articolo 29-bis, recante prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età, come risulta dagli elementi di informazione forniti dall'amministrazione competente appare suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati: pertanto, appare necessario prevederne la soppressione.
Al comma 1 dell'articolo 6, in materia di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola, appare necessario espungere il riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle concrete modalità attuative del medesimo articolo 6, da realizzarsi comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7, comma 2, per l'ampliamento dei contenuti della piattaforma Elisa appare congrua, tenendo conto del costo storico riscontrato nell'operatività della piattaforma medesima, e finalizzata essenzialmente alla predisposizione dei materiali didattici e alla loro pubblicazione sulla medesima piattaforma.
Risulta tuttavia necessario sostituire la relativa copertura finanziaria, prevista a valere sul Fondo «Buona scuola», che non reca per l'anno 2020 le occorrenti disponibilità finanziarie, con la riduzione, per un corrispondente importo, delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pag. 59
Il servizio previsto a valere sul numero telefonico 114, di cui all'articolo 8, comma 1, è sostanzialmente già previsto dall'ultimo contratto sottoscritto dal Dipartimento con Telefono Azzurro sulla base dell'avviso pubblico del 27 febbraio 2019, posto che tale contratto prevede, per la prima volta, che il servizio del 114 dovrà porre particolare attenzione anche «ai fenomeni di abuso emergenti legati all'utilizzo delle nuove tecnologie».
Al fine di evitare pertanto la duplicazione di strutture e l'insorgere di oneri aggiuntivi, all'articolo 8, appare necessario riformulare il comma 2 prevedendo, in luogo della predisposizione di una apposita applicazione informatica, che nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114 sia prevista una specifica area per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
Appare, infine, necessario corredare precauzionalmente il provvedimento di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall'attuazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Stefano FASSINA (LeU), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, laddove prevedono che il dirigente scolastico, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, possa coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, appare necessario specificare che i predetti percorsi, risultando di carattere facoltativo, possano essere attivati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
la disciplina recata dal nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), laddove prevede che il minore, sulla base di apposito decreto adottato dal Tribunale per i minorenni, possa essere avviato ad un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, presenta carattere alternativo rispetto all'immediato affidamento del minore al servizio sociale ovvero al suo collocamento in una casa di rieducazione, attualmente previsto dalla normativa vigente, e in quanto tale non appare suscettibile di determinare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'anticipo da parte dell'erario delle spese di affidamento o di collocamento in comunità risulta già contemplato dalla normativa vigente;
la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), che inserisce nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'articolo 29-bis, recante prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età, come risulta dagli elementi di informazione forniti dall'amministrazione competente appare suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati: pertanto, appare necessario prevederne la soppressione; Pag. 60
al comma 1 dell'articolo 6, in materia di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola, appare necessario espungere il riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle concrete modalità attuative del medesimo articolo 6, da realizzarsi comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7, comma 2, per l'ampliamento dei contenuti della piattaforma Elisa appare congrua, tenendo conto del costo storico riscontrato nell'operatività della piattaforma medesima, e finalizzata essenzialmente alla predisposizione dei materiali didattici e alla loro pubblicazione sulla medesima piattaforma;
risulta tuttavia necessario sostituire la relativa copertura finanziaria, prevista a valere sul Fondo “Buona scuola”, che non reca per l'anno 2020 le occorrenti disponibilità finanziarie, con la riduzione, per un corrispondente importo, delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il servizio previsto a valere sul numero telefonico 114, di cui all'articolo 8, comma 1, è sostanzialmente già previsto dall'ultimo contratto sottoscritto dal Dipartimento con Telefono Azzurro sulla base dell'avviso pubblico del 27 febbraio 2019, posto che tale contratto prevede, per la prima volta, che il servizio del 114 dovrà porre particolare attenzione anche “ai fenomeni di abuso emergenti legati all'utilizzo delle nuove tecnologie”;
al fine di evitare pertanto la duplicazione di strutture e l'insorgere di oneri aggiuntivi, all'articolo 8, appare necessario riformulare il comma 2 prevedendo, in luogo della predisposizione di una apposita applicazione informatica, che nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114 sia prevista una specifica area per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
appare, infine, necessario corredare precauzionalmente il provvedimento di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall'attuazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole: al fine di predisporre inserire le seguenti: , compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente,;
All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera f);
All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole: , attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio,;
al comma 3, sopprimere le parole: nella piattaforma di cui al comma 1;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: , a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio Pag. 612015, n. 107 con le seguenti: . Al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, è prevista, per le finalità di cui al comma 1, una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea come le osservazioni svolte dalla rappresentante del Governo e le conseguenti condizioni recate dalla proposta di parere del relatore attengano ad aspetti di merito, che incidono su punti sostanziali del provvedimento, e non a profili di carattere esclusivamente finanziario e chiede il motivo per il quale questi rilievi non siano stati avanzati dal rappresentante del Ministero della giustizia nell'ambito dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito.
Claudio BORGHI, presidente, segnala che i punti evidenziati dalla rappresentante del Governo e le condizioni alle quali è sottoposta la proposta di parere del relatore sono volti a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e sono pertanto di competenza della Commissione bilancio.
Giusi BARTOLOZZI (FI), ribadendo come la Commissione bilancio stia oltrepassando, a suo parere, il limite delle proprie competenze, passa a commentare in dettaglio alcune delle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo.
In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, osserva che la facoltà del dirigente scolastico di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per la rieducazione degli autori degli atti sia rimessa al giudizio di questo e non debba essere subordinata all'esistenza o meno di risorse disponibili – esistenza, tra l'altro, di complesso accertamento. Svolge analoghe considerazioni anche con riferimento alla possibilità, di cui al nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, di prevedere che il minore sia avviato a un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa.
Quindi, in merito alla proposta di eliminare la prevista introduzione dell'articolo 29-bis nel citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che sarebbe più opportuno reperire le risorse necessarie alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri piuttosto che sopprimere la norma, che è stata approvata dopo lungo dibattito dalla Commissione giustizia. La medesima considerazione andrebbe riferita anche alla richiesta di espungere il riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, di cui all'articolo 6, comma 1, del provvedimento.Pag. 62
Con riferimento all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7, comma 2, per l'ampliamento dei contenuti della piattaforma Elisa, evidenzia l'insufficienza di uno stanziamento di soli 200.000 euro per tutte le scuole di ogni ordine e grado del Paese e chiede che a tale finalità siano destinate maggiori risorse.
In relazione al servizio del numero telefonico 114, sottolinea l'esigenza di prevedere anche un servizio di messaggistica, oltre al già esistente servizio telefonico, in quanto i minori vittime di bullismo, come evidenziato nel corso delle audizioni svolte, hanno maggiori difficoltà a parlare dei propri problemi, e pertanto appare necessario rendere loro possibile segnalarli su una chat. Anche in questo caso ritiene necessario lo stanziamento di risorse per le indicate finalità.
Infine ritiene inopportuna la proposta di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in quanto appare chiaro che non sia possibile dare attuazione al provvedimento senza le necessarie risorse finanziarie. A questo proposito suggerisce di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento, in attesa che venga reperita un'adeguata copertura, per gli oneri derivanti dallo stesso, nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, attualmente all'esame del Parlamento.
Stefano FASSINA (LeU), relatore, osserva la Commissione bilancio non può esimersi dall'espressione del parere in attesa che siano risolti problemi attinenti al merito del provvedimento. Rileva quindi che, come relatore per la Commissione bilancio, non possa far altro che valutare la compatibilità del testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea con le previsioni di carattere costituzionale che garantiscono il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Claudio BORGHI, presidente, concordando con quanto espresso dal relatore, evidenzia che la Commissione bilancio non abbia la facoltà di entrare nel merito dei provvedimenti e valutare la loro opportunità, ma debba limitarsi a verificare la compatibilità degli stessi con la vigente disciplina contabile.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea che il nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 prevede, al comma 5, che le spese di affidamento o di collocamento in comunità siano a carico dei genitori o, in loro mancanza, degli esercenti la tutela, ossia del sindaco del comune nel quale risiede in minore. Sotto questo punto di vista ritiene che la previsione sia carente di copertura, oltre a non prevedere la quantificazione del relativo onere. Ricorda infatti che l'affido di un minore ai servizi sociali ha un costo di circa 90 euro al giorno, che può risultare gravoso per un comune di piccole dimensioni che debba far fronte a più di un caso. Osserva inoltre che è il giudice a indicare il servizio sociale al quale affidare il minore e pertanto il sindaco non ha nemmeno la possibilità di scegliere il servizio sociale che proponga una offerta economicamente più conveniente. Rileva poi, incidentalmente, che l'affidamento del servizio svolto dalle comunità avviene in assenza di gara.
Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita a non confondere l'affidamento dei minori al servizio sociale, previsto dall'articolo 333 del codice civile, che non viene modificato dal presente provvedimento, con quanto previsto dal nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, il quale non incide sulla potestà genitoriale.
Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia che il vigente testo dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 prevede già l'affidamento del minore ai servizi sociali o il suo collocamento in comunità e pertanto la modifica proposta dal progetto di legge in esame, che contempla ulteriori soluzioni meno gravose per l'erario, potrebbe consentire risparmi.
Giusi BARTOLOZZI (FI), pur riconoscendo quanto evidenziato dalla collega D'Orso in merito alla previsione di ulteriori Pag. 63soluzioni meno onerose, segnala che il procedimento disciplinato dal nuovo testo dell'articolo 25 consente l'assistenza di un difensore e, da questo punto di vista, potrebbe comportare oneri per l'erario, nei casi di nomina di un difensore d'ufficio. In considerazione di ciò rileva quindi un ulteriore profilo di possibile onerosità del provvedimento.
Conclude sottolineando come il provvedimento sia stato stravolto nella sua essenza e ricorda di aver presentato almeno dieci proposte emendative recanti misure di copertura, per le quali il sottosegretario Ferraresi si era riservato di pronunciarsi nel corso dell'esame in Assemblea.
Stefano FASSINA (LeU), relatore, evidenzia che l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio non esclude un ulteriore approfondimento del provvedimento e lo stanziamento di risorse per alcune delle misure originariamente proposte, nell'ambito della legge di bilancio per il 2000. A questo riguardo, fa presente che si potrebbero presentare ordini del giorno in tal senso nel corso dell'esame del presente provvedimento da parte dell'Assemblea.
Massimo GARAVAGLIA (Lega), nel ribadire le perplessità dianzi manifestate in merito ai contenuti specifici del provvedimento in esame, richiama l'attenzione sulla necessità che i Tribunali per i minorenni esperiscano previe procedure di gara per l'individuazione delle strutture presso cui affidare i minori, fermo restando che in tale quadro, essendo le relative determinazioni rimesse in via esclusiva ai predetti Tribunali, gli enti locali dovranno intendersi integralmente esonerati dalle relative spese, che dovranno pertanto imputarsi al solo bilancio dello Stato. Osservando infatti come talune disposizioni del provvedimento comporteranno inevitabilmente un ampliamento della platea dei soggetti che potranno beneficiare delle misure rieducative, insiste sul fatto che degli eventuali oneri aggiuntivi dovranno farsi esclusivamente carico le amministrazioni statali.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiarisce che le considerazioni da essa svolte ad inizio della presente seduta non si pongono affatto in un'ottica demolitoria del testo licenziato dalla Commissione di merito. Viceversa, evidenzia come la proposta di parere del relatore non pregiudichi in alcun modo la predisposizione dei percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, limitandosi a stabilire che gli stessi dovranno comunque trovare attuazione compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. In modo analogo, le precisazioni dianzi svolte in merito allo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, di cui al novellato articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, non sono minimamente volte ad inficiarne la realizzazione, bensì a puntualizzare che quest'ultima potrà trovare attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Evidenzia inoltre che la richiesta di soppressione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, concernente la prosecuzione delle misure rieducative anche dopo il raggiungimento della maggiore età, muove in sostanza nella direzione auspicata dal deputato Garavaglia, essendo volta ad evitare l'insorgere di costi aggiuntivi proprio a carico degli enti locali interessati. Per quanto concerne invece la richiesta di espunzione dall'articolo 6 del riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, rileva come tale intervento non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle misure contenute nel medesimo articolo 6, semplicemente rinviandone la definizione delle modalità applicative, nel quadro di risorse invariate, ad un successivo decreto interministeriale. Infine, segnala che la proposta di riformulazione del comma 2 dell'articolo 8, lungi dal vanificare il funzionamento del servizio di messaggistica dedicata a chi desideri contattare un operatore del numero telefonico 114 via chat, sms e Whatsapp, su cui si è in Pag. 64precedenza soffermata la deputata Bartolozzi, è volta ad assicurarne la piena operatività nell'ambito della piattaforma informatica all'uopo già riservata, in tal modo evitando inutili duplicazioni di strutture e l'insorgere di oneri aggiuntivi in una prospettiva di efficienza ed economicità nell'utilizzo dei mezzi disponibili.
Stefano FASSINA (LeU), relatore, pur apprezzando lo spirito propositivo emerso dal dibattito odierno, ritiene comunque di confermare la proposta di parere in precedenza formulata, le cui condizioni si limitano a riflettere taluni rilievi di carattere finanziario evidenziati, in apertura di seduta, dalla rappresentante del Governo.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.
Massimo GARAVAGLIA (Lega) intende lasciare a verbale che, secondo le rassicurazioni da ultimo ribadite dalla sottosegretaria Guerra, l'attuazione del provvedimento in esame non sarà in alcun modo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Stefano FASSINA (LeU), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
Lucaselli 3.12, che è volta a istituire, per le finalità del presente provvedimento, la figura dello psicologo scolastico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;
Bellucci 7.101, che istituisce l'ora curricolare di intelligenza emotiva in classe, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
Bellucci 8.0104, che è volto all'istituzione, nelle Scuole di ogni ordine e grado, del Servizio di psicologia scolastica, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante l'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca;
Varchi 8.0105, che è volto ad istituire il Fondo per la lotta al bullismo e cyberbullismo, cui sono attribuite risorse pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, senza disporre la relativa copertura finanziaria ma prevedendo che la dotazione del Fondo possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici;
Bartolozzi 8.0107, 8.0108, 8.0109, 8.0110, 8.010, che prevedono che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento (indicati in importi che vanno da 20 milioni a 50 milioni di euro a seconda delle proposte emendative) si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili, senza indicare tuttavia né la decorrenza degli oneri medesimi né la loro imputazione alle singole annualità.
Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
Bartolozzi 2.01, che è volta a prevedere l'assegnazione al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale, come modificato dal presente provvedimento, ed il loro utilizzo per il finanziamento di iniziative di contrasto alla povertà educativa minorile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare i proventi delle citate ammende per le finalità indicate nella proposta emendativa, senza che si verifichi una riduzione del relativo gettito, eventualmente già scontato ai fini dei tendenziali;Pag. 65
Bisa 3.1, che è volta a prevedere, tra l'altro, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un apposito registro dei provider che aderiscono al codice di autoregolamentazione «Internet e minori» sottoscritto il 19 novembre 2003. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Giannone 3.150, che prevede, tra l'altro, che il dirigente scolastico promuova adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori, avviando progetti di concerto con il comune e le associazioni di interesse sociale e culturale operanti sul territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Spena 3.02, che prevede che le scuole offrano alle famiglie e agli studenti un'adeguata formazione sui pericoli della rete internet e sui sistemi di protezione e controllo al fine di assicurare un uso corretto delle nuove tecnologie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Giannone 3.0150, che prevede che presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, ai cui partecipanti non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Bisa 4.104 e Tateo 4.105, che prevedono, tra l'altro, che quando il presidente del tribunale dei minorenni ascolta il minore e i genitori o l'esercente la potestà genitoriale sia sempre presente un avvocato. Al riguardo, considera appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
Dori 4.103, che prevede che sia il procuratore della Repubblica a verificare le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione o, in alternativa, possa chiedere al tribunale dei minorenni di disporre l'attivazione del percorso di mediazione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
Potenti 4.101, che prevede che il Tribunale per i minorenni nomini un difensore d'ufficio al minore che ne sia privo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa rispetto a quanto già previsto dal testo del provvedimento;
Bellucci 4.109, che prevede che l'ascolto del minore preventivo alla deliberazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come novellato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, avvenga con l'assistenza di psicologi e garantendo l'assistenza del difensore del minore. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Bartolozzi 4.110, che prevede che l'ascolto del minore preventivo alla deliberazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come novellato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, avvenga garantendo l'assistenza del difensore di fiducia del minore e, ove non nominato, d'ufficio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla Pag. 66proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Dori 6.100, che prevede attività di formazione e di monitoraggio per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e l'erogazione di moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione e all'intelligenza emotiva, provvedendo al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, quanto a 200.000 euro per gli anni 2020 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e, quanto a 200.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la buona scuola, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla congruità della copertura finanziaria;
Giannone 6.0150, che istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Osservatorio permanente del bullismo, prevedendo che per l'istituzione e l'attività dell'Osservatorio siano utilizzati i proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale, come modificato dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria;
Bellucci 7.100, che prevede il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, provvedendo al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo per la buona scuola, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla congruità della copertura finanziaria;
Varchi 8.7, che prevede l'istituzione presso ogni regione di un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico regionale gratuito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Spena 8.0100, che prevede la promozione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una specifica campagna di informazione in merito alla istallazione sui dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet di un'applicazione che capti e blocchi parole o immagini pericolose. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Spena 8.03, che prevede che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri, con cadenza almeno annuale, lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Gelmini 8.0102, che prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa prevedere un registro unico dei provider destinatari delle misure e delle forme d'interdizione degli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Bartolozzi 8.0106, che prevede che una quota pari al 10 per cento dei proventi dei beni confiscati alla mafia sia Pag. 67destinata alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di tipo familiare per minori. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
Bartolozzi 8.0111, che prevede che per le esigenze connesse alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo siano stanziate ulteriori risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;
Bartolozzi 8.0112, che prevede che per le esigenze connesse alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'emendamento Dori 4.103, sul quale esprime invece un parere di nulla osta.
Stefano FASSINA (LeU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.12, 3.150, 4.101, 4.104, 4.105, 4.109, 4.110, 6.100, 7.100, 7.101 e 8.7 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 3.02, 3.0150, 6.0150, 8.03, 8.010, 8.0100, 8.0102, 8.0104, 8.0105, 8.0106, 8.0107, 8.0108, 8.0109, 8.0110, 8.0111 e 8.0112, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, essendo tuttora in corso le verifiche istruttorie da parte dei competenti uffici, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.
Pag. 68Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2019.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 13 novembre, rappresenta quanto segue.
L'articolo 3, in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata, ha natura procedimentale e pertanto gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno svolgere i controlli amministrativi previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riguardo l'articolo 5, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere, i dati sull'assorbimento delle risorse nei primi 21 mesi di apertura dello sportello delle misure «Resto al Sud» (25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura, pari a 1.250 milioni di euro) e l'importo esiguo (di circa 20 milioni) dei maggiori impegni stimati dal gestore per l'estensione dell'incentivo appaiono in ogni caso rassicurare sull'esclusione di qualsivoglia rischio di insorgenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
La stima relativa ai 144.669 soggetti contenuta nella relazione tecnica si riferisce non già al possibile incremento di domande, ma all'intera platea potenzialmente interessata all'estensione prevista alle aree interessate dal sisma, al netto del territorio della regione Abruzzo già compresa nell'ambito di applicazione dalle modifiche in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Il rispetto del limite di spesa, considerata la configurazione della misura «a sportello» prevista dal decreto ministeriale attuativo, è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda.
All'articolo 7, in merito agli interventi finanziati a valere sul Fondo per la ricostruzione, il pagamento delle anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, è già ammissibile nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse stanziate per la ricostruzione.
Con riferimento al venir meno dell'obbligo di presentazione delle garanzie da parte dei professionisti ai fini della corresponsione delle anticipazioni, si fa presente che in ogni caso resta l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero.
Con riguardo al differimento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni e alle Province colpiti dal sisma 2016, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), l'impatto finanziario della disposizione in oggetto è qualificato, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa corrente in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti su tali buoni.
Ciò posto, con riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 4, l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a)) e delle Pag. 69risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 (lettera b)) è compatibile con i programmi già avviati con le risorse interessate.
Al medesimo articolo 8, appare necessario integrare il contenuto dell'articolo prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'articolo 9, recante misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 alle imprese agricole di Umbria, Lazio e Marche interessate dal sisma del periodo agosto 2016-gennaio 2017, escluso l'Abruzzo già ricompreso nelle regioni meridionali beneficiarie delle agevolazioni, si intende finanziata nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
Tali risorse, inoltre, pur in assenza di specifica indicazione normativa, sono finalizzate al finanziamento della quota a fondo perduto dell'agevolazione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, in occasione dell'introduzione normativa e del finanziamento, sempre mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della nuova misura in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno.
Con riferimento al rispetto del citato limite di spesa, si segnala che, considerata la sostanziale configurazione della misura «a sportello» prevista dal decreto ministeriale attuativo, lo stesso è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda.
Infine, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alla misura in oggetto saranno utilizzate in coerenza con i profili di cassa complessivamente ascritti al predetto Fondo, senza effetti negativi per la finanza pubblica.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2211 Governo, di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'articolo 3, in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata, ha natura procedimentale e pertanto gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno svolgere i controlli amministrativi previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
riguardo l'articolo 5, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere, i dati sull'assorbimento delle risorse nei primi 21 mesi di apertura dello sportello delle misure “Resto al Sud” (25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura, pari a 1.250 milioni di euro) e l'importo esiguo (di circa 20 milioni) dei maggiori impegni stimati dal gestore per l'estensione dell'incentivo appaiono in ogni caso rassicurare sull'esclusione di qualsivoglia rischio di insorgenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
la stima relativa ai 144.669 soggetti contenuta nella relazione tecnica si riferisce non già al possibile incremento di domande, ma all'intera platea potenzialmente interessata all'estensione prevista alle aree interessate dal sisma, al netto del territorio della regione Abruzzo già compresa nell'ambito di applicazione dalle modifiche in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017;Pag. 70
il rispetto del limite di spesa, considerata la configurazione della misura “a sportello” prevista dal decreto ministeriale attuativo, è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda;
all'articolo 7, in merito agli interventi finanziati a valere sul Fondo per la ricostruzione, il pagamento delle anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, è già ammissibile nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse stanziate per la ricostruzione;
con riferimento al venir meno dell'obbligo di presentazione delle garanzie da parte dei professionisti ai fini della corresponsione delle anticipazioni, si fa presente che in ogni caso resta l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero;
con riguardo al differimento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni e alle Province colpiti dal sisma 2016, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), l'impatto finanziario della disposizione in oggetto è qualificato, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa corrente in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti su tali buoni;
ciò posto, con riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 4, l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a)) e delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 (lettera b)) è compatibile con i programmi già avviati con le risorse interessate;
al medesimo articolo 8, appare necessario integrare il contenuto dell'articolo prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
all'articolo 9, recante misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 alle imprese agricole di Umbria, Lazio e Marche interessate dal sisma del periodo agosto 2016-gennaio 2017, escluso l'Abruzzo già ricompreso nelle regioni meridionali beneficiarie delle agevolazioni, si intende finanziata nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
tali risorse, inoltre, pur in assenza di specifica indicazione normativa, sono finalizzate al finanziamento della quota a fondo perduto dell'agevolazione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, in occasione dell'introduzione normativa e del finanziamento, sempre mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della nuova misura in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno;
con riferimento al rispetto del citato limite di spesa, si segnala che, considerata la sostanziale configurazione della misura “a sportello” prevista dal decreto ministeriale attuativo, lo stesso è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda;
infine, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alla misura in oggetto saranno utilizzate in coerenza con i profili di cassa complessivamente ascritti al predetto Fondo, senza effetti negativi per la finanza pubblica,Pag. 71
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 8, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), con riferimento alla condizione apposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiede se essa sia in qualche modo riconducibile al differimento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpiti dal sisma 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a).
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiarisce che la suddetta precisazione, improntata a ragioni di natura essenzialmente tecnico-contabile, discende dal ricorso al Fondo per interventi strutturali di politica economica, il cui utilizzo con finalità di copertura, previsto dal predetto articolo 8, comma 4, lettera a), richiede l'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio tra differenti programmi di spesa.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in considerazione degli aspetti problematici sotto il profilo finanziario recati dal provvedimento in titolo, ritiene necessario acquisire sullo stesso la relazione tecnica.
Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, conviene con la richiesta di relazione tecnica testé avanzata dalla rappresentante del Governo e ritiene che la citata relazione debba essere trasmessa nel termine di quattordici giorni.
La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.