SEDE CONSULTIVA
Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.
La seduta comincia alle 15.
Sui lavori della Commissione.
Marta GRANDE, presidente, con riferimento ai provvedimenti previsi all'ordine del giorno di oggi in sede consultiva, propone che la Commissione proceda dapprima all'esame delle abbinate proposte di legge C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti in materia di impiego delle guardie giurate all'estero e, successivamente, all'esame del disegno di legge C. 2220 di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
La Commissione acconsente.
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Piero FASSINO (PD), relatore, segnala che la finalità delle due proposte in titolo, Pag. 38di contenuto pressoché identico, è permettere alle imprese pubbliche e private italiane operanti in settori strategici in aree estere di provvedere alla propria sicurezza ricorrendo a servizi di sicurezza privati.
Sottolinea che, come indicato nella relazione illustrativa della proposta C. 1295, a prima firma dell'onorevole Lollobrigida, in molti scenari esteri il livello di sicurezza fornito dagli apparati governativi e dalle forze di polizia locali risulta in genere molto basso e insufficiente. In questo contesto, secondo i proponenti l'affidamento all'esterno dei servizi e la privatizzazione della sicurezza all'estero sono diventate scelte quasi obbligate, anche a fronte di misure analoghe adottate da Paesi alleati, quali gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, che sempre più spesso affidano a società di sicurezza private, costituite in massima parte da ex militari professionisti, il compito di affiancare – e in qualche caso persino sostituire – le Forze armate e di sicurezza governative internazionali e locali.
Evidenzia che, per contro, la normativa italiana ad oggi non consente ad agenzie di sicurezza italiane di operare in Paesi a rischio con proprio personale armato privato o alle imprese di utilizzare «team» di protezione propri, costringendole a ricorrere a compagnie straniere attraverso la figura professionale del security contractor.
Segnala che la relazione illustrativa della proposta di legge C 1869, a prima firma dell'onorevole Belotti, evidenzia che si tratta di un settore in continua e crescente espansione: nel corso dell'ultimo decennio il mercato globale della sicurezza all'estero avrebbe registrato, infatti, un incremento annuo costante, raggiungendo un volume di affari globale intorno ai 250 miliardi di dollari.
Ricorda che, allo stato attuale, la normativa di riferimento in materia di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate è contenuta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e nel relativo Regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, (articoli 249 e seguenti): in breve, gli istituti di vigilanza sono autorizzati dal prefetto e possono agire soltanto in forza di un regolamento, approvato dal questore, ma unicamente nel territorio nazionale e non possono svolgere funzioni connesse alla protezione delle persone fisiche ma solo a beni mobili e immobili. Per altro verso, il nostro Paese, con il decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011, si è dotato di una legislazione in materia di contrasto della pirateria marittima, aprendo alla possibilità di impiego di operatori di sicurezza privata a bordo di navi italiane che transitano su rotte ad alto rischio. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle Best Management Practices (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dalla International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.
Sottolinea che, come stabilito dal decreto-legge n. 215 del 2011, fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale termine è stato ulteriormente prorogato da successive modifiche normative al 31 dicembre 2019
Ricorda che, in precedenza, una norma contenuta nel citato decreto-legge sulle missioni internazionali n. 107 del 2011, poi abrogata dal decreto-legge n. 7 del 2015, aveva autorizzato il Ministero della Difesa, nell'ambito delle attività internazionali Pag. 39di contrasto alla pirateria, al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, a stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della Difesa, sentiti il Ministro degli Affari esteri e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'IMO, mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei Militari di Protezione (NMP) della Marina, che poteva avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
Sottolinea che si tratta della normativa che fu al centro della controversia internazionale, tuttora in essere, tra Italia ed India avente per protagonisti i due fucilieri della Marina italiana (marò) imbarcati come nuclei militari di protezione sulla petroliera italiana Enrica Lexie e arrestati dalla polizia indiana con l'accusa di avere causato, il 15 febbraio 2012, la morte di due cittadini indiani imbarcati su un peschereccio, in un contesto che vedeva il naviglio italiano trovarsi in acque internazionali al largo delle coste dello Stato indiano del Kerala.
Ricorda, altresì, che per recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-465/2005, che aveva ritenuto talune delle limitazioni ed autorizzazioni previste dalla disciplina italiana in contrasto con le norme del Trattato CE, e, più in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, il decreto-legge n. 59 del 2008 ha inserito nel TULPS l'articolo 134-bis, in materia di disciplina delle attività già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea. Al riguardo, osserva che si prevede, in particolare, che l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro sia sottoposto alle medesime condizioni delle imprese ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti. Precisa che le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia da imprese di altri Stati membri dell'Unione sono previste nel regolamento di esecuzione TULPS.
Tutto ciò premesso, sottolinea che emerge, pertanto, una lacuna normativa nel nostro ordinamento con l'unica eccezione degli istituti di vigilanza autorizzati al servizio antipirateria marittima. Segnala che le audizioni svolte presso la Commissione di merito hanno peraltro fatto emergere alcuni dati interessanti, a partire dalla constatazione, sopra accennata, secondo cui le imprese italiane che svolgano attività in tutto o in parte al di fuori del territorio nazionale – si tratterebbe del 60 per cento di tutte le aziende italiane – deve ricorrere a società straniere per la protezione del proprio personale e dei propri asset esteri, rivolgendosi per lo più a società americane, britanniche, francesi, russe, israeliane o sudafricane, costituite in massima parte da militari ex professionisti che affiancano o sostituiscono le forze armate e di sicurezza governative internazionali e locali.
Rileva che si pone al riguardo un evidente tema di sicurezza anche rispetto al flusso di informazioni sensibili connesse alle attività delle nostre aziende all'estero. È da evidenziare che i provvedimenti in titolo mirerebbero, in ogni caso, a prevedere la presenza all'estero di istituti di vigilanza soltanto laddove non sia possibile ricorrere allo strumento militare. Osserva che l'esternalizzazione delle funzioni, coerente con il concetto di una «sicurezza Pag. 40partecipata», dovrebbe pertanto riguardare soltanto attività accessorie rispetto a quelle svolte dai militari, dunque restando ad un livello di consulenza e supporto, e nel rispetto dei principi costituzionali.
Venendo al contenuto più di dettaglio delle due proposte di legge, evidenzia l'articolo 1 che, individuando l'ambito di applicazione della nuova disciplina, prevede in entrambi i testi che i servizi di vigilanza privata possano essere svolti con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci e dei valori delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.
Sottolinea che l'articolo 2 delle proposte di legge in esame definisce i requisiti richiesti alle guardie giurate per poter svolgere attività di protezione in territorio estero, prevedendo che i servizi di protezione siano considerati a tutti gli effetti «servizi di sicurezza sussidiaria», quali definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2009, n. 154. Alle guardie giurate si richiede il possesso di licenza di porto di arma corta e di arma lunga per difesa personale e almeno uno dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del citato TULPS: a) aver superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al citato decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009; b) aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni e aver partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi. Tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa.
Rileva che l'articolo 3 è l'unico nel quale si rinviene una differenza sostanziale tra le due proposte di legge: in entrambe, infatti, si prevede che l'uso delle armi debba essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio è svolto, e comunque sempre nell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale. Evidenzia che la sola proposta di legge C. 1295, invece, demanda la fissazione delle modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione a un regolamento di servizio, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa. I regolamenti di servizio devono in ogni caso tener conto delle seguenti prescrizioni: a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati. Il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario; b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie con maggior esperienza.
Rileva che in entrambi i provvedimenti l'articolo 4 prevede, al comma 1, che l'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, su istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto ovvero dal questore, previo accertamento della capacità tecnica del richiedente. Precisa che il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione, possano usare le armi comuni da sparo, esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero. In caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, la disposizione richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del TULPS e Pag. 41all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione del TULPS. Il comma 3 individua, infine, il tipo di armamento a disposizione delle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi.
Sottolinea che l'articolo 5, infine, stabilisce oggetto e modalità di comunicazione con le autorità estere e nazionali sull'impiego delle guardie giurate all'estero. In relazione a ciascun servizio da svolgere senza l'impiego di armi, il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, deve comunicare alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza: l'elenco delle guardie giurate impiegate; i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto; le date presunte di inizio e di fine del servizio.
Qualora, invece, l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, ad integrazione di quanto sopra previsto, occorre altresì comunicare il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola; le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi; la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.
Rileva che con una disposizione di carattere generale e residuale, si prevede che tutti i permessi e le autorizzazioni necessari ai fini dello svolgimento del servizio di protezione, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio, siano affidati al legale rappresentante dell'impresa o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.
Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base degli spunti che potranno emergere dal dibattito e anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.
Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.
Alberto RIBOLLA (LEGA), esprimendo, a nome del proprio gruppo, un particolare sostegno alla proposta di legge C. 1869 a prima firma del collega Belotti, evidenzia che le misure in essa contenute arrecheranno benefici tanto agli istituti di vigilanza coinvolti dalla riforma quanto alle imprese italiane che operano all'estero: in particolare, queste ultime non dovranno più ricorrere a compagnie estere, preservando così la riservatezza degli interessi nazionali.
Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.
Gennaro MIGLIORE (IV), relatore, presenta una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si associa alla valutazione favorevole espressa dal relatore.
Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) riterrebbe utile potere ricevere chiarimenti circa la riduzione prevista dal provvedimento in esame sul programma di spesa 4.9 del Ministero degli Affari esteri, «Promozione del sistema Paese», che inciderebbe sui fondi destinati ai progetti di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico, nonché sulle risorse stanziate per la compensazione parziale delle perdite subite da cittadini e società italiane in Venezuela e Libia in conseguenza degli eventi politici dell'ultimo decennio. Anche alla luce di tale riduzione, preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.
Pag. 42Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere favorevole del relatore, rileva che l'unica misura condivisibile, più volte auspicata dal suo gruppo, è il taglio dei contributi a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Rilevando che il Governo dovrebbe adottare misure analoghe anche con riferimento ad altre organizzazioni internazionali, ai fini di una valutazione complessiva sul provvedimento in esame rinvia alle osservazioni svolte dai colleghi del gruppo Lega nella Commissione di merito.
Guglielmo PICCHI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Ribolla, evidenzia che la Farnesina, pur avendo una rete diplomatico-consolare assimilabile a quella di Francia, Germania e Regno Unito, dispone di un organico largamente insufficiente: tale criticità è aggravata dai continui tagli al bilancio del Ministero esteri, da ultimo quello previsto dal provvedimento in esame. Esprime, inoltre, al di là degli accorati auspici da parte della Commissione, riserve sull'impegno del Governo a compensare questi tagli con adeguati stanziamenti in legge di bilancio. Per altro verso, esprime apprezzamento, in primo luogo, per le misure relative ai cosiddetti accordi Government to Government (G2G), che dovrebbero consentire alle industrie italiane della difesa di competere su un piano di parità con i principali competitori internazionali; in secondo luogo, per la riduzione dei contributi a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, rileva che il provvedimento in esame va valutato in combinato disposto con le misure del disegno di legge di bilancio, che introduce adeguate risorse per la cooperazione multilaterale e per la cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire, in sede di indagine conoscitiva sui temi dell'Agenda 2030, la capacità del nostro sistema di cooperazione di assorbire i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, al fine di evitare che le risorse non spese siano destinate ad altre finalità e che si torni sempre ad intervenire su questo settore ogniqualvolta occorre porre mano a misure di taglio della spesa. Auspica, altresì, che con la legge di bilancio vengano incrementate le risorse per gli aiuti bilaterali e per il funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Pino CABRAS (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.25.
INTERROGAZIONI
Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.
La seduta comincia alle 15.25.
Sulla pubblicità dei lavori.
Marta GRANDE, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
5-03141 Formentini: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong.
5-03142 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong.
Marta GRANDE, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo Pag. 43sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.
Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Alberto RIBOLLA (LEGA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, che si limita ad illustrare le posizioni concordate in sede di Unione europea senza esprimere un chiaro ed inequivocabile sostegno alle legittime rivendicazioni in materia di libertà fondamentali e autonomia portate avanti dal movimento di protesta di Hong Kong. Rileva inoltre, che la risposta del Governo non tiene conto degli ultimi sviluppi, e in particolare del divieto di espatrio imposto dalle autorità cinesi a uno dei leader della protesta, Joshua Wong.
Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che evidenzia una costante attenzione dell'Esecutivo, condivisa dal Parlamento, sulla vicenda in questione. Tuttavia, rilevando la pericolosa torsione autoritaria verificatasi negli ultimi giorni, che solo ieri ha portato all'arresto di oltre mille persone, auspica che il Governo si attivi con le autorità locali per chiedere il rispetto dei diritti fondamentali, la cassazione degli arresti arbitrari e un'indagine indipendente sulle violenze perpetrate dalle forze di polizia. Evidenzia, infine, che il principio «uno Stato, due sistemi», da sempre sostenuto dal Governo italiano, impone un impegno concreto per la ripresa del dialogo, per il sostegno alle istanze della protesta rispetto al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e contro la repressione.
5-03143 Siragusa: Sull'apertura di una nuova sede consolare a Tenerife.
Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Simone BILLI (LEGA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Ribadendo l'assoluta necessità di istituire un'agenzia consolare a Tenerife con diplomatici di carriera, esprime perplessità sui tempi indicati dall'Esecutivo: a suo avviso, occorre procedere fin da subito e comunque non oltre il 2020, anche in considerazione del numero crescente di italiani residenti nelle Canarie. Al riguardo, ricorda che ai 49 mila connazionali iscritti all'AIRE vanno aggiunti altrettanti che, secondo le autorità spagnole, si sono trasferiti nell'arcipelago iberico, pur non essendosi ancora registrati e che giungono anche dal Sudamerica o dal Regno Unito dopo la decisione sulla Brexit. In conclusione, si impegna a vigilare sull'evoluzione della questione e ad assicurare il supporto possibile affinché la nuova sede possa essere inaugurata quanto prima.
Marta GRANDE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.40.
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