COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 10.40.
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2211, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
Martina PARISSE (M5S), relatrice, illustra il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 10 articoli, evidenziando in primo luogo come l'articolo 1 proroghi fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale Pag. 25colpiti dal sisma del 2016, in scadenza il 31 dicembre 2019.
L'articolo 2 al comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma nei quali le differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante e reca alcune norme di coordinamento in seguito alla già intervenuta abrogazione del divieto di cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo.
Inoltre la disposizione abroga i commi 10-bis e 10-quater del citato decreto-legge n. 189 del 2016, in seguito alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-ter, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo.
Il comma 2 modifica l'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, introducendo la previsione che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.
L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata.
In particolare, il comma 1, aggiungendo un nuovo articolo 12-bis nel decreto-legge n. 189 del 2016, introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Tale procedura si basa sulla certificazione da parte del professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto.
Il comma 2 disciplina l'ordine di priorità nella concessione del contributo.
Il comma 3 prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione effettuino, in relazione alle certificazioni, verifiche a campione, che si prevede interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.
L'articolo 4, modificando l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016. In particolare, si prevede l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie.
Si consente inoltre di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate dai soggetti competenti mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara.
L'articolo 5 estende al territorio dei comuni del cratere sismico, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, la misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.
L'articolo 6 estende il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali introdotto dall'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 – previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e limitato ai comuni di cui all'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge – anche ai comuni di cui all'allegato 2 annesso al citato decreto-legge.
Al riparto dei fondi previsti si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
L'articolo 7 amplia la destinazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 3, del Pag. 26citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle anticipazioni in favore dei professionisti.
Inoltre, si prevede che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.
L'articolo 8 prevede, al comma 1, in primo luogo il differimento di due anni del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
Inoltre la disposizione limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di proroga, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico sugli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) a carico degli enti locali colpiti dal sisma.
Il comma 2 riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020.
Il comma 3 proroga al 1o gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle forniture dell'acqua, della luce e del gas.
L'articolo 9 estende alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.
L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «protezione civile», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, il provvedimento rinvia, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e prevede, all'articolo 6, il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture.
Inoltre, come segnala l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, rimangono ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata; la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).
Segnala, inoltre, come l'articolo 2, comma 2, recante una novella all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, preveda il divieto di mutamento della destinazione urbanistica delle aree in cui sono ricostruiti gli edifici scolastici, e appaia, pertanto, riconducibile alla materia «governo del territorio», anch'essa di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Ricorda, in proposito, che l'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali. In particolare, il comma 3 del citato articolo 23-ter stabilisce che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, Pag. 27«il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».
Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi princìpi fondamentali della materia «governo del territorio», tra gli altri, quelli espressi dalle disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011). Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è quello di «esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali», a condizione, però, che tale esemplificazione sia «coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia» (sentenza n. 49 del 2016).
Segnala al riguardo l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce dell'assetto normativo e della giurisprudenza costituzionale richiamati.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Esame emendamenti C. 1524 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, in sostituzione della relatrice, Bilotti, impossibilitata a partecipare, rileva come il Comitato permanente per i pareri della sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al nuovo testo della proposta di legge C. 1524 – A, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.
La seduta termina alle 10.50.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 19 novembre 2019.
Audizioni dei rappresentanti della Fondazione Leone Moressa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante «Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.
La seduta comincia alle 15.40.
Pag. 28Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1830).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre 2019.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che alle proposte di legge C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti, recanti «Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero» già all'esame della Commissione, è stata abbinata, in quanto vertente sulla medesima materia, la proposta di legge C. 1830 Galantino, recante «Disciplina dell'impiego delle guardie particolari giurate per servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale».
Ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente previsto per la seduta di lunedì 25 novembre prossimo: in tale contesto, considerato lo stato dell’iter del provvedimento, ritiene opportuno chiedere uno slittamento della discussione in Assemblea.
Non essendovi obiezioni, si riserva quindi di scrivere al Presidente della Camera per chiedere tale slittamento.
Maurizio CATTOI (M5S) giudica opportuno lo svolgimento di un'ulteriore attività conoscitiva su provvedimento, che preveda l'audizione dei rappresentanti delle più grandi aziende italiane che operano in tale settore in ambito internazionale, tra le quali richiama Eni, Saipem, Impregilo e Astaldi, rilevando, altresì, la necessità di ascoltare i rappresentanti del Dipartimento di pubblica sicurezza, considerate le competenze di tale ufficio, a fronte dell'esigenza di sistematizzare la disciplina relativa all'impiego all'estero delle guardie giurate. Ritiene, infatti, che tali soggetti possano fornire utili elementi di conoscenza in vista dell'elaborazione di un testo condiviso ed efficace.
Emanuele PRISCO (FdI), relatore, dichiara di condividere la proposta di svolgere ulteriori audizioni testé formulata dal deputato Cattoi.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver rilevato che non sussiste alcun elemento ostativo rispetto all'eventualità di svolgere ulteriori audizioni sul provvedimento in esame, fa presente, in ogni caso, che tale questione sarà esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
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