CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 10.55.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea ROMANO (PD), relatore, nell'illustrare il provvedimento in titolo, segnala che le norme di interesse per la Commissione si rinvengono all'articolo 2 che disciplina l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.
  Il comma 1 dell'articolo 2 dispone, infatti, il trasferimento di tali competenze dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione Pag. 84internazionale. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali – compresa la sede – e finanziarie – compresa la gestione residui – della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Ricorda che le risorse del bilancio dello Stato destinate all'esercizio delle funzioni sopra indicate, risultano iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, nella Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo». La Missione consta di due programmi di spesa: «Politica commerciale in ambito internazionale» e «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy».
  Evidenzia che su quest'ultimo programma di spesa risulta stanziata la quasi totalità delle risorse della Missione stessa pari al 97,8 per cento (si tratta di 259,8 milioni di euro per il 2019, 188,4 milioni per il 2020 e 115,5 milioni per il 2021). La spesa di tale programma è in buona parte costituita da contributi agli investimenti, nonché da trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, in particolare, all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  Segnala che tra gli obiettivi strategici del Programma rientrano infatti le somme per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano straordinario del made in Italy, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il cosiddetto «Sblocca Italia».
  Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa e le dotazioni organiche dirigenziali non generali dello stesso Ministero e i posti di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa Amministrazione degli affari esteri. È previsto, inoltre, che presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale siano istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.
  Il successivo comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provveda alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale da assegnare alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, nonché delle risorse strumentali e finanziarie. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risulta incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Il medesimo comma 3 stabilisce altresì le modalità e i criteri per l'attuazione dei trasferimenti e disciplina gli aspetti relativi ai trattamenti economici del personale interessato.
  Evidenzia che il comma 4 sopprime le competenze del Ministero dello sviluppo economico e, contestualmente, integra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente la riforma del Governo, inserendovi la definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese.
  Rileva che il comma 5 – modificato nel corso dell'esame al Senato – interviene sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri abrogando la disposizione Pag. 85– contenuta nell'articolo 33, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, – che prevede il concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l'emanazione del decreto di istituzione e di soppressione dei posti di organico istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali.
  Osserva che il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia-ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, alla lettera a), trasferisce dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i poteri di indirizzo e di vigilanza sull’ Agenzia-ICE; ferme restando le competenze dell'ICE in materia di assistenza e consulenza alle imprese italiane operanti nel commercio internazionale, rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – in luogo di un decreto del Ministro dello sviluppo economico – l'indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni; con riferimento all’iter di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia-ICE, introduce il riferimento alla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in luogo di quella del Ministro dello sviluppo economico, rimanendo ferma la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e la nomina del Consiglio di amministrazione con un decreto del Presidente della Repubblica; rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in luogo di un decreto del Ministro dello sviluppo economico) la determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione.
  Segnala che il medesimo comma 6, alla lettera b), dispone il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del Ministero dello sviluppo economico allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Infine, alle lettere c) ed d) si prevede che un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fissi le modalità con le quali l'Agenzia-ICE opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che il medesimo decreto individui, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della sua dotazione organica (in precedenza, le modalità operative dell'Agenzia nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari erano fissate da una convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico); il personale dell'Agenzia all'estero operi nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione (anziché dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).
  Sottolinea che il comma 7 dispone che – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – lo statuto dell'Agenzia-ICE sia modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.
  Evidenzia che il comma 8 trasferisce allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, istituito presso il Ministero dello Pag. 86sviluppo economico dall'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004). Al riguardo, segnala che la legge di bilancio 2019 prevede, per questo Fondo, uno stanziamento di 11,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
  Rileva che il comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del sopra citato decreto-legge «sblocca Italia». Nel dettaglio, il comma modifica l'articolo 30, prevedendo che le modifiche al Piano siano adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto concerne le azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari; che il Piano preveda anche il sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali; che sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministero dello sviluppo economico) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'Agenzia-ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle; che sulla base della modifica introdotta al Senato, il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri mantenga la sua sede presso il Ministero dello sviluppo economico e lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante dello stesso Ministero, rimanendo in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un membro rappresentativo.
  Evidenzia che il comma 10 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni – già spettanti al Ministero dello sviluppo economico – di vigilanza ed indirizzo sulla Società italiana per le imprese all'estero-SIMEST, ovvero la società per azioni, controllata da Cassa depositi e prestiti, che sostiene per legge la crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività. In particolare, a seguito alle modifiche introdotte al Sento, sono state attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni e le competenze previste dalle disposizioni normative relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di Venture Capital, nonché la disciplina delle condizioni e modalità dell'intervento del medesimo Fondo in tutti i Paesi extraeuropei.
  Il comma 11 interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, concernente il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 251 del 1981, recante norme per il sostegno delle esportazioni italiane. In particolare, la norma dispone che due membri del Comitato, di cui uno con funzioni di presidente, siano rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anziché del Ministero dello sviluppo economico); il membro del Comitato designato dalle regioni sia nominato con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più del Ministero dello sviluppo economico); le competenze ed il funzionamento del Comitato siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più dello sviluppo economico), rimanendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Evidenzia che il nuovo comma 11-bis, introdotto al Senato, prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative riguardanti gli interventi del citato Fondo rotativo per la concessione di contributi Pag. 87agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione.
  Segnala che il comma 12 rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più del Ministero dello sviluppo economico), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione.
  Il comma 13 attribuisce ad un decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anziché del Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze il riparto delle risorse destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione. Tuttavia, a seguito di un emendamento approvato durante l'esame al Senato, restano salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero di cui alla legge n. 518 del 1970 sul riordino delle camere di commercio italiane all'estero.
  Precisa che il nuovo comma 13-bis, introdotto al Senato, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.
  Il comma 14, novellando la legge di ratifica della Convenzione del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le relative competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di tali materiali.
  A sua volta, il comma 15, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 221 del 2017, di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso, vale a dire quei prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile, potrebbero anche essere impiegati a scopi militari.
  Segnala che, da ultimo, il comma 16 dispone che entro il 15 dicembre 2019 siano apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo in esame, fermo restando che fino al 31 dicembre 2019 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi delle competenti strutture e dotazioni organiche dello stesso Ministero dello sviluppo economico; il comma 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame, con proprio decreto.
  Tutto ciò premesso, osserva che si tratta di un intervento di grande respiro di riorganizzazione delle competenze della Farnesina, che valorizza la centralità di tale Amministrazione come motore efficace per l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. Sottolinea che, d'altra parte, la Farnesina ha, soprattutto negli ultimi anni, dato prova di sapere corrispondere alla domanda di coordinamento e di competenza che gli operatori italiani all'estero esprimono nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, soprattutto rispetto alle sue numerose articolazioni all'estero.
  Evidenzia che questo nuovo assetto di competenze tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trova Pag. 88peraltro una interessante corrispondenza nell'impianto del regolamento della Camera dei deputati che, ferma restando l'attribuzione alla X Commissione della disciplina del commercio con l'estero, assicura, fin dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 1996, alla competenza della III Commissione la trattazione dei temi del commercio internazionale come aspetto specifico della politica estera.
  Alla luce di queste considerazioni, preannuncia una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Piero FASSINO (PD) ricorda che già nel 2001, quando ricopriva la carica di Ministro per il commercio con l'estero, si sviluppò un dibattito relativo alla delimitazione delle competenze in materia di commercio internazionale tra Farnesina e l'allora Ministero dell'Industria e che alla fine la scelta cadde su quest'ultimo. Ora, con il decreto-legge in esame, si reindirizzano le competenze verso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con una scelta ispirata a princìpi di logica e organicità dell'azione di Governo in questo settore. Rileva, tuttavia, che i processi di internazionalizzazione delle imprese richiedono competenze specifiche, che vanno oltre la pregevole attività di lobbying a sostegno dell'Italia ordinariamente esercitata con grande competenza dalle nostre Ambasciate. Inoltre, tutti gli incarichi diplomatici, inclusi quelli apicali, hanno, di norma, una durata quadriennale, e tale rotazione mal si concilia con le esigenze di continuità imposte dalle attività di internazionalizzazione. Inoltre, rileva che il provvedimento in esame attribuisce, correttamente, le funzioni di indirizzo e controllo di ICE e SIMEST al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mentre la SACE – altro soggetto chiave nell'attività dei crediti all'esportazione – appare rimanere sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Auspica, dunque, che le misure in esame possano essere inquadrate in un progetto più ampio e articolato di ripensamento dell'assetto istituzionale in materia di commercio internazionale.

  Gennaro MIGLIORE (IV), associandosi alle considerazioni del collega Fassino, aggiunge che sarebbe opportuno, ricorrendo ad opportune osservazioni apposte al parere che sarà proposto dal relatore, integrare le norme già previste dal provvedimento in esame con una disposizione che modifichi la denominazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiungendo anche il commercio internazionale. Inoltre, al fine di rendere il cambiamento non meramente burocratico, ma efficace e funzionale, ravvisa l'opportunità di mantenere gli attuali livelli stipendiali per i funzionari e dirigenti che transiteranno da una Amministrazione all'altra e di strutturare una direzione generale ad hoc.

  Valentino VALENTINI (FI), ricordando come l'intuizione di attribuire alle Ambasciate un ruolo chiave nei processi di internazionalizzazione delle imprese sia un merito ascrivibile ai governi presieduti da Silvio Berlusconi, sottolinea l'esigenza di ponderare con grande cautela e attenzione le misure del provvedimento in esame: lungi dal produrre un mero accorpamento di funzioni presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esse sembrano ispirate dalla necessità di appianare le divergenze nella maggioranza di Governo, ma non tengono nella dovuta considerazione l'esigenza di rafforzare le rappresentanze diplomatiche con personale dotato di competenze specifiche in tema di politiche commerciali, con il rischio di aggravare le lacune e le inefficienze del sistema attuale.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), associandosi ai rilievi critici mossi dal collega Valentini, evidenzia il carattere approssimativo delle misure previste dal provvedimento in esame, che soddisfa un capriccio dell'attuale Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ma certo non produce effetti positivi per il Paese. Ribadendo quanto sostenuto dall'allora Pag. 89Ministro dell'agricoltura e del turismo, Gian Marco Centinaio, in sede di esame al Senato, sottolinea che l'assetto di competenze proposto inficia la lotta contro la contraffazione dei prodotti italiani – il cosiddetto Italian sounding – nonché l'organizzazione degli eventi fieristici, che contribuiscono in maniera significativa alla crescita dell’export italiano. Da ultimo, ritiene che il decreto-legge desti perplessità quanto alla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

  Simona SURIANO (M5S), segnalando che le Ambasciate già svolgono, nei vari Paesi, un importante ruolo di mediazione tra imprese italiane, da un lato, istituzioni e imprenditori locali, dall'altro, esprime apprezzamento per le norme che prevedono l'integrazione dell'Agenzia-ICE con le rappresentanze diplomatiche: tale misura, a suo avviso, contribuirà ad agevolare ulteriormente le imprese che operano sui mercati internazionali.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO rileva che le misure in esame si inquadrano in un preciso disegno strategico che, come ricordato dall'onorevole Valentini, è stato avviato anni fa e mira al consolidamento della cosiddetta «diplomazia economica». Ribadisce l'opportunità di rafforzare il ruolo delle Ambasciate nei processi di internazionalizzazione delle imprese, anche in considerazione del contributo fondamentale che l’export italiano ha fornito al Paese negli anni della crisi. Ricordando che anche altri Paesi – in primis, la Francia – hanno adottato la stessa strategia ottenendo risultati significativi, evidenzia la necessità di armonizzare, nella struttura di nuova istituzione, le competenze di carattere trasversale dei diplomatici con la professionalità specialistica dei tecnici del Ministero dello sviluppo economico.

  Andrea ROMANO (PD), relatore, accogliendo taluni rilievi dei colleghi, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.30.

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