AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 6 novembre 2019.
Audizione del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, Prefetto Elisabetta Belgiorno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.45.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 15.45.
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il nuovo testo della proposta di legge C. 1027 Ciprini, recante «Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura», quale risultante dagli emendamenti approvati Pag. 35nel corso dell'esame in sede referente da parte della XI Commissione.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge C. 1027, composto da un solo articolo, interamente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, esso è volto, in particolare, a garantire una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del personale assunto a contratto dalle sedi diplomatiche italiane all'estero, modificando alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
In particolare, il comma 1 dell'articolo:
alla lettera a), prevede che le disposizioni dell'articolo 152 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, relative al contingente e alla durata del contratto degli impiegati assunti dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, si applichino anche alle delegazioni diplomatiche speciali;
alla lettera b), stabilisce che le disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, relative alle assunzioni di impiegati temporanei presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e dagli istituti di cultura, si applichino anche alle delegazioni diplomatiche speciali, specificando che, in caso di perdurante assenza del dipendente sostituito dall'impiegato temporaneo, i contratti stipulati non possono essere rinnovati più di una volta e per una durata massima di sei mesi;
alla lettera c), modificando l'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, relativo al regime dei contratti, prevede che siano incluse anche le delegazioni diplomatiche speciali tra i soggetti che accertano la compatibilità dei contratti con la legge locale, come richiesto dal comma 1 della stessa norma; nel testo emendato non è più contemplato che le relative modifiche contrattuali siano concordate tra le rappresentanze diplomatiche e quelle sindacali, come previsto dal testo originario;
alla lettera d), integrando il comma 3 dell'articolo 155 del citato decreto del Presidente della Repubblica (relativo a «Requisiti e modalità per l'assunzione»), stabilisce che le graduatorie in esito alle prove di esame abbiano validità per diciotto mesi dalla data di approvazione;
alla lettera e), sostituendo l'articolo 157, modifica i parametri sulla base dei quali è fissata la retribuzione del contratto individuale, nel senso che il riferimento al valore delle retribuzioni corrisposte da altri Paesi ai propri dipendenti (per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati) non sia più considerato il parametro principale per la determinazione della retribuzione annua del personale a contratto (come previsto invece dalla normativa vigente), ma venga valutato alla stregua degli altri parametri, ossia le condizioni del mercato del lavoro locale e il costo della vita; sul punto, inoltre, si dispone che le retribuzioni assunte come riferimento debbano comprendere anche tutti gli elementi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base; per tale finalità, il Ministero degli affari esteri si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo anche conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali; si specifica altresì che anche la revisione delle retribuzioni dovrà tener conto dei nuovi parametri, mentre viene specificato che il ricorso al pagamento delle retribuzioni in valuta diversa da quella locale sarà possibile «in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese»;
alla lettera f), sostituendo l'articolo 157-sexies, dispone, in merito alle assenze per malattia, che il dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto all'intera retribuzione per i primi 90 giorni (in luogo dei 45 attualmente previsti) e per i successivi trenta (anziché i quindici attualmente previsti) la retribuzione ridotta di un quinto; a questi periodi si possono aggiungere i successivi centottanta giorni, senza retribuzione: trascorso tale periodo complessivo di trecento giorni (240 nel Pag. 36testo vigente), nel quale la novella fa rientrare anche i periodi di malattia intervenuti nel triennio precedente l'episodio di malattia in corso, nel quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego; si sopprime altresì la disposizione dell'ultimo comma attualmente vigente, in base alla quale «la durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non può superare i dodici mesi in un quinquennio;
alla lettera g), sostituendo l'articolo 159, lascia immutato il comma 1 – se si eccettua la previsione del rimborso delle spese di trasporto (e non di viaggio, come stabilito attualmente) – e introduce un nuovo comma 2, nel quale si dispone la facoltà, per l'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, di chiedere, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 (e comunque in aggiunta alle spese di trasporto) la corresponsione di un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento;
alla lettera h), sostituisce il quarto comma dell'articolo 164, in materia di sanzioni disciplinari:
a) circostanziando l'attuale previsione della contestazione scritta dell'addebito con la previsione che il responsabile la inoltri «con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare»;
b) prevedendo che l'impiegato a contratto possa fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione, termine prorogabile una sola volta (ed in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è incrementato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa);
c) il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito, fermo restando il diritto di accesso del dipendente agli atti istruttori del procedimento;
alla lettera i), introduce nell'articolo 166, terzo comma, una nuova lettera e-bis), in base alla quale non è dovuto il preavviso di tre mesi nel caso di risoluzione del contratto per «violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro».
Il comma 2 dell'articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come l'intervento legislativo si collochi nell'ambito della competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riguardando in particolare le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l) della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 6 novembre 2019.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.
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