SEDE CONSULTIVA
Giovedì 24 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 15.25.
DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (C. 2203, approvato dal Senato), ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato). Fa presente, quindi, che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo la discussione del provvedimento in oggetto calendarizzata in Assemblea a partire da martedì 29 ottobre.
Procede, quindi, allo svolgimento della relazione sul provvedimento medesimo, rilevando preliminarmente che il decreto-legge in esame complessivamente di 29 articoli. Per quanto riguarda gli articoli recanti disposizioni volte a incidere su materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali, evidenzia l'articolo 7, che modifica le norme introdotte dall'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita) relative al periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ai riferimenti temporali dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con la finalità di rendere più coerente il quadro normativo in materia, anche rispetto alle scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi (fissata al 30 novembre dallo stesso decreto crescita).
Ricorda che il periodo di validità delle DSU e, conseguentemente, dell'ISEE è stato più volte modificato. L'ultimo intervento di modifica, recato dall'articolo 4-sexies del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, ha previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, sia sostituito il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017 stabilendo che la DSU ha Pag. 75validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità – fissato al 1o gennaio – i dati sui redditi e i patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Poiché tale modifica veniva disposta a decorrere dal 1o gennaio 2020, restava in vigore, fino a quella data, il citato comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che prevedeva, per le DSU presentate a decorrere dal 1o settembre 2019, una validità fino al 31 agosto dell'anno successivo.
Evidenzia che l'articolo in esame, diversamente, intervenendo sul citato articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sostituisce direttamente il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Con una modifica apportata nel corso dell'esame al Senato, si precisa, nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1o settembre 2019, e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, che venga applicata la disciplina precedente.
Infine, viene meglio specificata la norma del decreto crescita che, genericamente, dava la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento il patrimonio e i redditi dell'anno precedente, qualora fosse conveniente per il nucleo familiare. In particolare, le modalità estensive dell'ISEE corrente che dal 2020 permetteranno, se più favorevoli per il nucleo familiare, di aggiornare i dati sulla base dei redditi e patrimoni dell'anno precedente, dovranno essere definite da un decreto – da adottare entro sei mesi – del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Un'altra disposizione di interesse per le competenze della XII Commissione è quella recata dall'articolo 8, ai sensi del quale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – istituito dall'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 – può essere alimentato anche attraverso versamenti volontari da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. In particolare, l'articolo in esame prevede che le predette somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.
Alla luce delle considerazioni svolte, annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Roberto BAGNASCO (FI) preannuncia un voto di astensione da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere, motivandola con la contrarietà sul complesso del provvedimento a cui si associa però una piena condivisione delle disposizioni che riguardano direttamente le competenze della Commissione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.
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