SEDE REFERENTE
Giovedì 24 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.
La seduta comincia alle 15.25.
DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2203 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».
Ricorda che, al termine della seduta, è convocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, per definire l'organizzazione dei lavori relativa al prosieguo dell'esame del provvedimento.
Invita, quindi, la relatrice a illustrare il contenuto del provvedimento.
Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, segnala, preliminarmente, che il decreto-legge consta di ventinove articoli, suddivisi in due Capi, il primo dei quali reca disposizioni riguardanti la tutela del lavoro, in particolare, come si legge nella relazione illustrativa, volti a garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti riders, i lavoratori con disabilità, i lavoratori socialmente utili (LSU) e i lavoratori di pubblica utilità (LPU), nonché i lavoratori precari. A tale proposito, rileva che la norma introduce una prima regolamentazione del cosiddetto gig working, di cui la Commissione si sta occupando nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani.
In particolare, l'articolo 1, modificando il decreto legislativo n. 81 del 2015, al comma 1, lettera a), amplia, in primo luogo, le fattispecie di collaborazione cui può essere applicata la disciplina del lavoro subordinato, prevedendo che esse si Pag. 68possano concretizzare in prestazioni di lavoro prevalentemente, e non più esclusivamente, personali e sopprimendo il riferimento alle coordinate di tempo e luogo del lavoro quale elemento essenziale dell'organizzazione, da parte del committente, delle modalità di esecuzione (n. 1). In secondo luogo, la norma dispone l'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, già disposta dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo con riferimento ai rapporti di collaborazione, anche ai casi in cui tali rapporti di collaborazione si svolgano con modalità di esecuzione della prestazione organizzate mediante piattaforme digitali (n. 2).
La successiva lettera b) introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2015 l'articolo 2-bis, rubricato «Estensione delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata», che riduce da tre a una sola mensilità il requisito contributivo, richiesto agli iscritti alla gestione separata dell'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per usufruire dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale. Inoltre, la norma dispone contestualmente il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera.
Passa quindi alla lettera c), che introduce nel citato decreto legislativo n. 81 del 2015 il Capo V-bis, recante misure specifiche per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali con riferimento ai rapporti di lavoro non dipendente. In particolare, al capoverso articolo 47-bis, si prevede, con il comma 1, l'applicazione dei livelli minimi di tutela, contestualmente introdotti, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali; con il comma 2, si delinea l'ambito applicativo della normativa, mediante l'identificazione delle piattaforme digitali, che consistono nei programmi e nelle procedure informatiche utilizzate dal committente, che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Il successivo capoverso articolo 47-ter prevede, al comma 1, l'obbligo della forma scritta per i contratti individuali di lavoro e il diritto dei lavoratori di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione di tali previsioni, sulla base del comma 2, il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti. Tale violazione, ai sensi del comma 3, è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
Osserva che il capoverso articolo 47-quater, al comma 1, rinvia ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la definizione dei criteri di determinazione del compenso complessivo, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. In caso di mancanza di contratto collettivo, la norma, al comma 2, vieta che il compenso per tale tipologia di lavoratori autonomi sia determinato in base alle consegne effettuate e dispone che ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Infine, come disposto dal comma 3, ai medesimi lavoratori deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi eventualmente stipulati o, in mancanza, Pag. 69con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le disposizioni di tale capoverso, come disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Dopo aver segnalato che a tale tipologia di lavoratori autonomi si applica, sulla base del capoverso articolo 47-quinquies, la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità, prevista per i lavoratori subordinati, e che sono vietate l'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione, rileva che il capoverso articolo 47-sexies dispone l'applicazione a tali lavoratori delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali.
Il successivo capoverso articolo 47-septies prevede l'assoggettamento dei lavoratori alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la determinazione del premio, a carico dell'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta e con l'applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, del limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità delle contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportato ai giorni di effettiva attività. La norma, inoltre, dispone l'obbligo per il committente che utilizza la piattaforma anche digitale di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro dalla disciplina generale relativa all'assicurazione INAIL e l'applicazione ai lavoratori della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, n. 81, a cura e spese dell'impresa. Tali disposizioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, entreranno in vigore decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Il capoverso articolo 47-octies, infine, dispone l'istituzione di un Osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in esame. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da INPS, INAIL e ISTAT, può proporre eventuali revisioni della disciplina, in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Osserva, quindi, che l'articolo 2 del decreto-legge, modificando l'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, riduce da tre mesi a uno il requisito contributivo per usufruire dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL. L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dagli articoli precedenti.
Segnala che l'articolo 3-bis, modificando l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, dispone la trasmissione per via telematica delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede a metterle a disposizione degli altri enti interessati. Ricorda che, a legislazione vigente, le comunicazioni sono trasmesse ad ANPAL.
Passa ora all'articolo 4, commi 1 e 2, che, come si legge nella relazione illustrativa, è volto a consentire ad ANPAL Servizi S.p.a. di modificare la composizione del proprio organico procedendo ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, attraverso lo stanziamento di 1 milione di euro annuo, in precedenza destinato alla stabilizzazione del personale a tempo determinato già dipendente, dall'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del Pag. 702019. I successivi commi 2-bis e 2-ter consentono ad ANPAL Servizi S.p.a. di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che abbia già prestato servizio con contratto a tempo determinato e di bandire, nel triennio 2019-2021, specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato entro il 1o gennaio 2019 specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la medesima società.
Rileva che il successivo articolo 5 dispone l'incremento, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, della dotazione organica dell'INPS, in relazione a risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma consente l'assunzione di 1.003 candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, la cui graduatoria è stata approvata l'11 giugno 2019.
Segnala che l'articolo 5-bis dispone l'affidamento alla Società Italia previdenza – Società Italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI S.p.a.), interamente partecipata dall'INPS, delle attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni, nazionali ed europee, in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività. Alla società, che assume la denominazione di INPS Servizi S.p.A., è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. La norma, inoltre, prevede la possibilità per la società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze similari maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità.
Rileva poi, con favore che al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'articolo 5-ter autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dal 2021.
L'articolo 6 dispone, al comma 1, il rinvio, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019, del limite temporale per le possibili proroghe, da parte di enti territoriali e di enti pubblici, delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma, che interessa Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, è volta a evitare soluzioni di continuità tra quanto percepito per LSU o per contratti a tempo determinato e lo stipendio conseguente all'assunzione a tempo indeterminato. Il successivo comma 1-bis amplia il novero delle pubbliche amministrazioni che possono attingere alle graduatorie formate all'esito delle procedure di selezione, bandite ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 145 del 2018, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili.
L'articolo 6-bis, intervenendo sul comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, introduce modifiche al regime di scorrimento delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Inoltre, per le graduatorie approvate nel 2011, si prevede la verifica della perdurante idoneità dei soggetti iscritti, entro e non oltre il 31 marzo 2020, attraverso uno specifico esame-colloquio, previa frequenza obbligatoria di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione.
Segnala che, come si legge nella relazione illustrativa, per evitare incongruenze e sovrapposizioni dei riferimenti temporali della validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e della disciplina riguardante l'ISEE, rendendo più coerente il quadro normativo in materia anche rispetto alle scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'articolo 7 Pag. 71dispone che la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e che i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU medesima sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Segnala che sul punto è intervenuto a chiarimento l'INPS, con il messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019.
L'articolo 8 prevede la possibilità che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili possa essere alimentato anche attraverso versamenti volontari da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. L'articolo 8-bis introduce una disciplina specifica per il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio emesso dalla struttura organizzativa competente della provincia autonoma di Bolzano a seguito dell'inosservanza di determinati obblighi previsti dalla normativa vigente in capo al beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
Passa, quindi, al Capo II, che reca disposizioni relative a crisi aziendali. Infatti, l'articolo 9 attribuisce alle regioni Sardegna e Sicilia la facoltà di destinare ulteriori risorse nel limite, rispettivamente di 3,5 milioni di euro e di 30 milioni di euro, entro l'anno 2019, per la prosecuzione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa, a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva stabilite dalla normativa vigente. Con riferimento alla regione Sicilia, in particolare, dalla relazione illustrativa risulta la necessità di aumentare le risorse già a disposizione per le particolari ulteriori situazioni di crisi occupazionale emerse, che richiedono il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Segnala che l'articolo 9-bis dispone l'aumento, per il 2019, delle risorse finanziarie destinate alla proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale concessi per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà.
Per quanto riguarda l'area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto, l'articolo 10 dispone l'estensione della disciplina della mobilità in deroga anche ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che agli stessi siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.
Il successivo articolo 10-bis dispone uno stanziamento di 5 milioni di euro, per il 2020, per la realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato «Mare-Monti», finalizzato a sviluppare il collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano-Maceratese e la rete autostradale del territorio della Regione Marche.
Osserva quindi che l'articolo 11 autorizza, ai commi 1, 2 e 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, l'esonero dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale alle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, che occupano più di quattromila lavoratori, hanno unità produttive nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e hanno stipulato un contratto di solidarietà finalizzato al mantenimento della produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell'orario di lavoro, avviata nel 2019, per almeno quindici mesi. La concessione del beneficio è subordinata alla stipula di un accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali nonché all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale la Commissione Pag. 72verifica la compatibilità o meno dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri con il mercato interno. Infine, ai commi 1-bis e 1-ter, si dispone l'esonero dal versamento del contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, previsto per le attività stagionali, anche in relazione all'attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune, destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, e alla gestione delle piste da sci.
Segnala, quindi, che, sulla base dell'articolo 11-bis, le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle risorse già loro assegnate e non ancora utilizzate, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria. Rileva che l'articolo 11-ter estende il diritto a percepire l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche a coloro che risultino in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
L'articolo 12, per potenziare la struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dalla legge finanziaria per il 2007 per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo, dispone l'assegnazione fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione. Segnala, infine, che la norma introduce le Commissioni parlamentari tra i soggetti con i quali la struttura è chiamata a collaborare e prevede la possibilità per i parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento di essere invitati a partecipare ai lavori della struttura medesima.
Rileva, quindi, che l'articolo 13, modificando il decreto legislativo n. 30 del 2013, che reca norme di attuazione della direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, dispone, al comma 1, la destinazione della quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 2, infine, prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il sostegno della transizione energetica di settori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
Segnala, quindi, che gli articoli 13-bis e 13-ter intervengono, rispettivamente, in materia di controlli e sanzioni concernenti gli incentivi relativi alle energie da fonti rinnovabili e di finanziamento del Fondo per la crescita sostenibile. A tale ultimo riguardo, rileva che l'aumento delle risorse è finalizzato al sostegno sull'intero territorio nazionale della nascita e dello sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.
Dopo aver segnalato che il Senato ha soppresso l'articolo 14, recante disposizioni urgenti riguardanti l'ILVA S.p.a., Pag. 73osserva che l'articolo 14-bis introduce disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto («end of waste»). In particolare, rileva, ai commi 5 e 6, la costituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un gruppo di lavoro, composto da cinque unità di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. La norma consente, in alternativa, di stipulare fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze necessarie.
Osserva, quindi, che l'articolo 15 introduce modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che ha istituito un Fondo salva opere, per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. Le modifiche sono volte, al comma 1, lettera a), a consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori, nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale; al comma 1, lettera b), a prevedere la surroga del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale; al comma 1, lettera c), a disciplinare la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali.
Infine, segnala che l'articolo 15-bis introduce la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, mentre l'articolo 16 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.
Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.