CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 ottobre 2019
260.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 101/2019: Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea VALLASCAS (M5S), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere (ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento della Camera) alla XI Commissione sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dal Senato, per le parti di propria competenza.
  Osserva, quindi, che per quanto riguarda le strette competenze della X Commissione, rileva prima di tutto l'articolo 11-ter, introdotto dal Senato, che estende l'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Nel dettaglio, si estende il suddetto indennizzo anche ai soggetti in possesso, nel predetto periodo, dei seguenti requisiti: età superiore a 62 anni se uomini, e 57 anni di età se donne; iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.
  Rileva altresì per la X Commissione l'articolo 12, che introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge. n. 296 del 2006, la legge finanziaria per il 2007, per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. Nel dettaglio, il comma 1, con l'esplicita finalità Pag. 61del potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, assegna alla suddetta struttura, fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, un contingente di personale fino ad un massimo di dodici funzionari di area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione. Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, sono stati inseriti i commi 1-bis e 1-ter. Il comma 1-bis estende al personale della predetta struttura, a far data dalla cessazione dell'incarico e per i cinque anni successivi, il divieto previsto dal comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale disposizione prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il comma 1-ter novella l'articolo 1, comma 852, della citata legge n. 296 del 2006 al fine di ampliare l'ambito istituzionale della collaborazione cui è chiamata la struttura per le crisi d'impresa. In particolare si prevede che essa opera in collaborazione anche con le competenti Commissioni parlamentari, oltre che, come già previsto a legislazione vigente- con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. Inoltre i parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche. Il comma 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Investe le competenze della X Commissione anche l'articolo 13. In particolare il comma 1 integra l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 , con un nuovo comma 6-bis, il quale prevede che una quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, sia destinata nella misura massima di 100 milioni per il 2020 di euro e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, contestualmente istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal comma 2, mediante una novella all'articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2013, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Si stabilisce che con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo. Inoltre si prevede che la medesima quota annua, per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, sia destinata al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, la cui istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. A un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è demandata la Pag. 62definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura, si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2, dispone, come accennato, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta la precisazione secondo cui occorre dare priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone.
  È di competenza della X Commissione anche l'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, che reca disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili. Il comma 1 interviene sull'apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare si prevede alla lettera a) che il GSE possa decurtare l'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento (attualmente la decurtazione può essere disposta in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento) in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà (attualmente esse possono essere ridotte di un terzo). Si dispone poi alla lettera b) che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante (attualmente la decurtazione è del 30 per cento della tariffa incentivante) sin dalla data di decorrenza della convenzione. Inoltre, la decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti. Si stabilisce infine alla lettera c) che agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante base (in luogo del 20 per cento attualmente previsto) per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti. Il comma 2 prevede che la minore sanzione di cui alla lettera a) del comma 1, si applica agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del Consiglio di Stato previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le minori sanzioni disposte dal comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di Pag. 63procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
  Investe infine le competenze della X Commissione l'articolo 13-ter, introdotto anch'esso dal Senato. Il comma 1 incrementa di 500 mila euro per il 2019, di 1 milione di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 2014. L'incremento è disposto al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi. Il comma 2 reca la copertura finanziaria della disposizione.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Giorgia ANDREUZZA (Lega) nello stigmatizzare i tempi stretti per l'esame del provvedimento, ritiene doveroso prevedere un'ulteriore seduta per votare la proposta di parere del relatore, al fine di permettere ai gruppi un adeguato approfondimento del testo. Chiede alla Presidenza quale sia la data ultima per prevedere tale seduta.

  Luca CARABETTA, presidente, fa presente che al momento non è possibile conoscere con certezza quando la Commissione XI concluderà i propri lavori in sede referente. Al fine però di garantire l'espressione del parere da parte della nostra Commissione, a suo avviso, l'eventuale seconda seduta di esame potrebbe tenersi domani, venerdì 25 ottobre.

  Giorgia ANDREUZZA (Lega) chiede, a nome del gruppo della Lega, di rinviare la votazione sulla proposta di parere del relatore a una nuova seduta, appositamente convocata per la giornata di venerdì 25 ottobre.

  Paolo BARELLI (FI), nel ritenere un eufemismo parlare di tempi stretti per l'esame del provvedimento, si associa, a nome del gruppo di Forza Italia, alla richiesta della deputata Andreuzza.

  Francesco ACQUAROLI (FdI), a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, si associa alla richiesta della deputata Andreuzza.

  Martina NARDI (PD) concorda sul fatto che i tempi per l'esame del provvedimento siano stretti, ma sottolinea che questo è dovuto alla scadenza del decreto-legge, fissata per il prossimo 3 novembre. Ricorda inoltre che nella giornata di domani si chiude la campagna elettorale per le elezioni regionali in Umbria di domenica prossima e convocare la Commissione domani significherebbe, a suo avviso, impedire ai deputati di quella regione di essere presenti nel proprio territorio. Si dichiara, quindi, contraria, a nome del gruppo del Partito Democratico, alla richiesta della deputata Andreuzza.

  Luca CARABETTA, presidente, ritiene che per permettere un approfondimento del provvedimento e della proposta di parere del relatore, si potrebbe prevedere una breve sospensione della seduta. Sottolinea, inoltre, che per il dibattito è disponibile l'intera giornata odierna ed assicura che, come presidente di turno, garantirà il più ampio svolgimento del dibattito medesimo.

  Dario GALLI (Lega) ricorda come il presidente della Camera, al momento del proprio insediamento, si era impegnato a garantire il rispetto della centralità del Parlamento, cosa che invece ora non sta avvenendo. Fa presente che la data di scadenza del decreto-legge era ovviamente già nota e non è certo colpa dei parlamentari se lo stesso decreto è arrivato alla Camera alla fine di ottobre. La colpa, a suo avviso, è da imputare alla posizione ambigua di una parte della maggioranza su una disposizione rilevante del provvedimento. Ritiene non accettabile la proposta di una breve sospensione, in quanto non permetterebbe l'approfondimento Pag. 64delle tematiche del testo, così come modificato dal Senato.

  Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come il decreto-legge sia stato emanato a cavallo tra il Governo precedente e quello attuale ed è nato, in particolare, sotto la spinta del gruppo della Lega. Il contenuto e il profilo del provvedimento è rimasto quello originario, e non modificato nella sostanza dall'espunzione di alcune disposizioni. Alla luce di ciò, è difficile da comprendere la posizione di un gruppo che faceva parte del precedente Governo. Ritiene, quindi, che una breve sospensione sia sufficiente ad approfondire la proposta di parere del relatore e che in tal senso sia da accogliere la proposta del presidente.

  Paolo BARELLI (FI) ricorda al gruppo del Movimento 5 Stelle che il suo gruppo non era presente nel precedente Governo e che va, quindi, rispettata la propria posizione autonoma di contrarietà.

  Diego BINELLI (Lega) desidera far presente che la maggioranza in questa settimana ha chiesto di sospendere l'esame in Assemblea di due mozioni per approfondirne il contenuto. Trova assurdo che ora, e si rivolge in particolare al gruppo del Movimento 5 Stelle, la stessa possibilità di approfondimento di un testo sostanzialmente modificato nel passaggio al Senato, non sia data all'opposizione. Osserva che la proposta di una breve sospensione non è accettabile proprio in ragione delle numerose modifiche apportate al Senato, che richiedono un ben più congruo tempo per esaminarle.

  Dario GALLI (Lega) sottolinea come le modifiche apportate al Senato, ad iniziare dalla soppressione della disposizione sull'ILVA, abbiano cambiato radicalmente il profilo originario del decreto-legge. Osserva come un dibattito approfondito servirebbe, ad esempio, a capire il mutamento di posizione del Partito Democratico sulla questione dell'ILVA.

  Martina NARDI (PD) ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva e non è la Commissione di merito. Presso la Commissione competente in sede referente sarà possibile esaminare compiutamente il provvedimento, così come in sede di discussione generale in Assemblea. In questa sede va reso solo un parere. Ribadisce, quindi, la contrarietà alla proposta della Lega e concorda con la breve sospensione proposta dal Presidente.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel comprendere le ragioni del dibattito procedurale che si è sviluppato, ritiene utile ricostruire la genesi della convocazione della seduta odierna. Nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, non si era potuto far altro che aggiornarsi sull'ipotesi di assegnazione del provvedimento in sede consultiva alla Commissione. Successivamente all'effettiva assegnazione, è stata svolta una consultazione informale con i rappresentanti dei gruppi, dove si è convenuto di convocare oggi la seduta per l'espressione del parere. Riguardo alla proposta della Lega, fa presente che domani non solo c’è la chiusura della campagna elettorale in Umbria, ma è anche una giornata difficile per gli spostamenti, a causa dello sciopero che investe anche i trasporti. Condivide quindi la proposta del presidente, anche alla luce della chiarezza delle posizioni politiche e conviene che l'esame possa procedere e concludersi nella seduta odierna. Ritiene infatti che ci sia tutto il tempo sia per intervenire sulle tematiche e sui profili politici di un provvedimento che, peraltro, è blindato per l'impossibilità temporale di un suo ritorno al Senato.

  Luca CARABETTA, presidente, alla luce del dibattito svolto, ritiene utile convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire il prosieguo dell’iter del provvedimento.
  Sospende, quindi, la seduta.

  La seduta sospesa alle 15.50, è ripresa alle 16.05.

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  Luca CARABETTA, presidente, prendendo atto di un orientamento maggioritario emerso in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, appena svoltosi, ritiene possa proseguire il dibattito sul provvedimento per concluderne l'esame nella seduta odierna con l'espressione del parere da parte della Commissione. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire per dichiarazioni di voto.

  Giorgia ANDREUZZA (Lega) alla luce di quanto comunicato dal presidente, annuncia che il gruppo della Lega abbandonerà i lavori della Commissione.

  Francesco ACQUAROLI (FdI) annuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia abbandonerà i lavori della Commissione.

  Paolo BARELLI (FI) annuncia che il gruppo di Forza Italia abbandonerà i lavori della Commissione.
(I deputati dei Gruppi della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia abbandonano l'aula).

  Luca SUT (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 24 ottobre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

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